La Cassazione ha recentemente stabilito l’obbligo del marito di versare l’assegno di divorzio anche se l’ex moglie raddoppia il proprio reddito o riceve cospicua eredità. (Cass. civ., sez. I, il 20 gennaio 2020, n. 1119).
Il caso
Nel 2014 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza con la quale un uomo, ai sensi dell’art. 9 legge n. 898/1970, chiedeva sia di essere assolto dall’obbligo di versare l’assegno divorzile alla ex moglie che di avere ridotto l’assegno di mantenimento da versare alla figlia.
La richiesta veniva rigettata sia in primo grado che dinanzi la Corte di Appello.
Nel 2019, l’uomo adiva la Suprema Corte di Cassazione che decideva di trattare la causa in pubblica udienza, dato il rilievo della questione e le importanti riflessioni che la causa anche oggi suscita.
Nei motivi di impugnazione l’uomo adduceva le nuove condizioni economiche della moglie che, suo dire, rendevano non più necessario il versamento dell’assegno di divorzio. La donna infatti, ricevendo una ingente somma in eredità, avrebbe migliorato in modo significativo la propria posizione economica e quasi raddoppiato il proprio reddito.
La decisione degli Ermellini
Prima di giungere ad una decisione, i Supremi Giudici di legittimità fanno una doverosa premessa sottolineando il valore da attribuire all’assegno di mantenimento.
La Corte sottolinea il carattere assistenziale, compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.
Ebbene, nel 2018 le Sezioni Unite, hanno affermato che all’ assegno di divorzio deve attribuirsi la triplice funzione sopra indicata. Il giudice quando quantifica un assegno di divorzio deve, pertanto, tenere conto: delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi; della durata del matrimonio; delle potenzialità reddituali future e dell’età dell’avente diritto.
I principi che si pongono alla base della decisione sono di certo rinvenibili nella pari dignità riconosciuta ai genitori nonché al vincolo di solidarietà che persiste tra loro nonostante lo scioglimento del vincolo.
Quindi, in sede di revisione dell’assegno, il giudice non procede ad autonoma e nuova valutazione dei presupposti. Il decidente piuttosto deve limitarsi a verificare in che modo le circostanza sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato gli equilibri dei coniugi e verificare l’impatto sulla situazione economico- reddituale.
Il giudice potrà rivedere le precedenti decisioni solo se i nuovi equilibri sono significativi. Al contrario, se i nuovi motivi, alla base del ricorso, non si ritengono sopravvenuti e non assumono carattere significativo non verranno considerati ai fini di una modifica dell’assegno di divorzio.
Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso dell’uomo. Gli Ermellini ritenevano insignificanti le sopravvenute circostanze a fondamento delle richieste.
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