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decadenza responsabilità genitoriale

Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli

15 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

Responsabilità genitoriale: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20246 del 2021, ha confermato la decisione  della Corte di Appello che ha dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale la madre che, tra le altre cose, non si è mai adoperata per supportare il figlio al rispetto degli obblighi scolastici.

Il caso

Un minore, su segnalazione della procura, veniva affidato dal Tribunale dei Minori al servizio sociale competente. Il procedimento nasceva su segnalazione della scuola. Ed in particolare il minore, dopo essersi trasferito presso la nonna materna, frequentava poco la scuola e manifestava opposizione verso le regole. L’accertamento dei servizi sociali metteva in luce una grave situazione familiare. La madre inadeguata a rivestire il ruolo genitoriale e il padre assente. La donna, peraltro, affetta da una patologia mentale, non seguiva le cure prescritte e non era in grado di contenere i comportamenti disfunzionali del minore.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Tribunale per i minorenni ex art. 330 c.c. dichiarava decaduti della responsabilità genitoriale entrambi i genitori. Il minore veniva collocato presso una comunità e alla madre veniva prescritto di frequentare il centro di salute mentale competente.

La donna ricorre in appello

La donna ritenendo ingiusto il provvedimento impugnava il provvedimento innanzi alla Corte di Appello. Quest’ultima, tuttavia, rigettava il ricorso confermando il provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

La donna pertanto adiva anche la Corte di Cassazione adducendo tra i motivi dell’impugnazione l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza. Tale provvedimento, a dire della stessa, era stato adottato in base alle sue condizioni di salute

Decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini investiti della questione rigettano il ricorso. Ed in particolare i giudici di legittimità rilevano che la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha confermato il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale. La ricorrente era responsabile di diverse condotte contrarie all’interesse del minore. In particolare, dall’istruttoria emergeva che la donna non ha seguito le cure prescritte per la propria malattia, non ha curato l’adempimento degli obblighi scolastici del minore.

 Anche non veritiera è l’affermazione sul mancato supporto dei Servizi Sociali, che hanno intrapreso numerosi tentativi di aiuto, tutti di fatto ostacolati.

Per quanto sopra la Suprema Corte rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti: “Figlio maggiorenne: azioni a tutela”. Leggi qui.

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Dichiarazione di adottabilità dei figli minori se i genitori sono in carcere

31 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità “lo stato detentivo di lunga durata dei genitori costituisce una causa di forza maggiore non transitoria che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita” (Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 10 gennaio 2020, n. 319).

Il fatto

Il caso sottoposto sottoposto all’attenzione dei giudici riguardava un’ipotesi di dichiarazione di adottabilità di un minore. Il padre riteneva ingiusta la  pronuncia di primo grado e pertanto ricorreva in appello. Ma la Corte di Appello, valutato corretto l’iter motivazionale dei giudici di prime cure, confermava il provvedimento.

In particolare, sebbene l’uomo sottolineasse l’interesse del figlio a crescere nella famiglia di origine, numerosi e gravi erano le lacune del nucleo. Ebbene l’uomo, così come la moglie, si trovava in stato di detenzione con fine pena nel 2021. Inoltre, il Tribunale in passato aveva dichiarato decaduti dalla responsabilità genitoriale entrambi.

In tale situazione, i giudici di merito ritenevano che l’adottabilità del minore fosse l’unica strada percorribile per salvaguardare il minore stesso. Ma non solo. Prima di statuire in termini di adottabilità il Tribunale aveva cercato figure di riferimento all’interno dei rami parentali materno e paterno. Ma emergeva che il minore non aveva rapporti affettivi significativi con altri prossimi congiunti.   

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Suprema Corte rigettavano integralmente le richieste del ricorrente. Gli ermellini ribadivano pertanto la dichiarazione di adottabilità del minore. La Corte sottolineava “lo stato di abbandono” in cui si trovava il figlio del ricorrente. In particolare i giudici sottolineavano che lo stato di detenzione congiunta dei genitori era sufficiente per dedurre lo stato di abbandono del figlio minorenne, tale da consentire la dichiarazione di adottabilità dello stesso.

Cosa si intende per abbandono del minore

Sussiste condizione di abbandono quando il comportamento dei genitori compromette o determina un grave pericolo per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.

Quindi il minore si considera “abbandonato” ogni volta che vi sia carenza di cure materiali, affetto ed aiuto psicologico necessari per assicurargli un equilibrato sviluppo psico-fisico. Nel caso di specie anche altri fattori deponevano per la decisione di adottabilità. In primo luogo entrambi i genitori non avevano più la responsabilità genitoriale sul figlio. Ciò determinava una valutazione negativa sulle capacità genitoriali. Peraltro sembravano non sussistere in ambito familiari rilevanti figure di riferimento. In situazioni simili il benessere del minore deve essere anteposto all’integrità familiare. 

Sul concetto di abbandono la Corte di Cassazione chiarisce che : “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, presuppone l’individuazione, all’esito di un rigoroso accertamento, di carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori”. 

Potrebbe anche interessarti “Lasciare le figlie dai nonni: il genitore rischia di perdere il loro affidamento (Cass. Civ. sent. n. 1191/2020)”, leggi qui. 

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