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abbandono minore

Stato di abbandono del minore e stato di adottabilità

28 Gennaio 2025 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Cassazione Civ., Sez. I, ord. n. 2799/2024

L’adozione presuppone che il minore sia stato dichiarato in stato di adottabilità ai sensi dell’art. 7 della L. n. 184/1983. Tale condizione si verifica quando è accertato lo stato di abbandono del minore, inteso come assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti obbligati a occuparsene, a meno che tale mancanza non sia attribuibile a cause di forza maggiore di carattere temporaneo.
La nozione di abbandono rappresenta una clausola generale che il giudice valuta considerando le specifiche circostanze del caso concreto, al fine di garantire il preminente interesse del minore (Cass., 11 ottobre 2006, n. 21817). La dottrina evidenzia che l’adozione non ha natura sanzionatoria nei confronti dei genitori, le cui responsabilità sono irrilevanti; ciò che conta è la situazione oggettiva del minore e il pregiudizio che questa può arrecargli, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata (Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389).
Tuttavia, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine può essere sacrificato solo in presenza di carenze significative e non di una semplice inadeguatezza genitoriale. A tal proposito, la dottrina sottolinea che l’adozione è ammissibile esclusivamente in situazioni gravi, irreversibili e tali da compromettere in modo serio e duraturo lo sviluppo psico-fisico del minore, tenendo conto dei tempi e dei processi evolutivi della personalità infantile. In tutti gli altri casi, è preferibile ricorrere a misure di sostegno familiare o all’affidamento familiare.
Con una recente pronuncia del 30 ottobre, la Suprema Corte ha ribadito i presupposti e la natura della dichiarazione di stato di abbandono di un minore.
Considerata la natura residuale di tale misura, descritta come “extrema ratio basata sull’accertamento dell’irreversibile incapacità genitoriale”, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che la dichiarazione dello stato di abbandono, necessaria per l’adozione, deve poggiare su un “riscontro attuale e concreto” delle condizioni del minore. Questo processo deve essere preceduto da interventi assistenziali volti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del bambino nel proprio nucleo familiare.
In linea con il primario interesse del minore a mantenere i legami con il genitore naturale, si dovranno privilegiare strumenti che consentano di preservare tali rapporti senza interruzioni evitabili. Pertanto, andranno preferite soluzioni alternative, come l’affidamento extrafamiliare, che potrebbe eventualmente essere sostituito da un’adozione ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

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Stato di abbandono: il minore può essere dichiarato adottabile

2 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di stato di abbandono di un minore la Corte di Cassazione ha stabilito che “sussiste lo stato di abbandono non solo nelle ipotesi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma altresì nei casi in cui la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave lo sviluppo psico fisico del bambino, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo” (Cass. civ. ord. n. 32412/2019).

Il fatto

La Corte di Appello, in conformità con la decisione di primo grado, dichiarava lo stato di adottabilità di un minore. In particolare i giudici aditi sostenevano che il minore non godesse di un’adeguata assistenza morale e materiale da parte della madre. Inoltre era emerso che il minore soffrisse di disturbo del linguaggio e la madre era incapace di affrontare il problema. 

Per tali motivi, il bambino veniva collocato in una casa famiglia. In tale contesto si assisteva ad un repentino miglioramento delle sue condizioni psico fisiche. 

La donna, dunque, proponeva ricorso in Cassazione avverso detta decisione, lamentando la mancata valutazione del preminente diritto del minore di vivere con i genitori.

Cosa si intende per adottabilità?

L’art. 1 della l. 184/1983 sancisce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine. Ciò comporta che il giudice di merito deve espletare sempre, in via preventiva,  interventi a  sostegno della genitorialità al fine di rimuovere eventuali situazioni pregiudizievoli.  Solo qualora risulti impossibile il pieno recupero delle capacità genitoriali può considerarsi legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. 

A tal proposito gli Ermellini chiariscono che si ha stato di abbandono quando vi è rifiuto volontario dell’adempimento dei doveri genitoriali. Ma non solo. Anche nei casi in cui la situazione familiare sia pregiudizievole per lo sviluppo psico fisico del minore. Pertanto in assenza di concreti riscontri a nulla rileva la volontà verbale dei genitori di prendersi cura dei figli.

La decisione 

Tornando al caso di specie, la Corte di Appello aveva sottoposto al vaglio la capacità genitoriale della donna (stante l’assenza del padre che non aveva riconosciuto il figlio). La Corte era pervenuta ad un giudizio negativo circa le capacità della stessa ad accudire il minore, considerate le problematiche circostanze emerse in corso di istruttoria.

Pertanto la Corte di Cassazione riteneva inammissibile il ricorso e confermava lo stato di adottabilità del minore. 

Potrebbe anche interessarti “Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi” leggi qui. 

 

 

 

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