Cassazione Civ., Sez. I, ord. n. 2799/2024
L’adozione presuppone che il minore sia stato dichiarato in stato di adottabilità ai sensi dell’art. 7 della L. n. 184/1983. Tale condizione si verifica quando è accertato lo stato di abbandono del minore, inteso come assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti obbligati a occuparsene, a meno che tale mancanza non sia attribuibile a cause di forza maggiore di carattere temporaneo.
La nozione di abbandono rappresenta una clausola generale che il giudice valuta considerando le specifiche circostanze del caso concreto, al fine di garantire il preminente interesse del minore (Cass., 11 ottobre 2006, n. 21817). La dottrina evidenzia che l’adozione non ha natura sanzionatoria nei confronti dei genitori, le cui responsabilità sono irrilevanti; ciò che conta è la situazione oggettiva del minore e il pregiudizio che questa può arrecargli, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata (Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389).
Tuttavia, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine può essere sacrificato solo in presenza di carenze significative e non di una semplice inadeguatezza genitoriale. A tal proposito, la dottrina sottolinea che l’adozione è ammissibile esclusivamente in situazioni gravi, irreversibili e tali da compromettere in modo serio e duraturo lo sviluppo psico-fisico del minore, tenendo conto dei tempi e dei processi evolutivi della personalità infantile. In tutti gli altri casi, è preferibile ricorrere a misure di sostegno familiare o all’affidamento familiare.
Con una recente pronuncia del 30 ottobre, la Suprema Corte ha ribadito i presupposti e la natura della dichiarazione di stato di abbandono di un minore.
Considerata la natura residuale di tale misura, descritta come “extrema ratio basata sull’accertamento dell’irreversibile incapacità genitoriale”, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che la dichiarazione dello stato di abbandono, necessaria per l’adozione, deve poggiare su un “riscontro attuale e concreto” delle condizioni del minore. Questo processo deve essere preceduto da interventi assistenziali volti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del bambino nel proprio nucleo familiare.
In linea con il primario interesse del minore a mantenere i legami con il genitore naturale, si dovranno privilegiare strumenti che consentano di preservare tali rapporti senza interruzioni evitabili. Pertanto, andranno preferite soluzioni alternative, come l’affidamento extrafamiliare, che potrebbe eventualmente essere sostituito da un’adozione ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 184 del 1983.