In caso di stato di abbandono di un minore la Corte di Cassazione ha stabilito che “sussiste lo stato di abbandono non solo nelle ipotesi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma altresì nei casi in cui la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave lo sviluppo psico fisico del bambino, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo” (Cass. civ. ord. n. 32412/2019).
Il fatto
La Corte di Appello, in conformità con la decisione di primo grado, dichiarava lo stato di adottabilità di un minore. In particolare i giudici aditi sostenevano che il minore non godesse di un’adeguata assistenza morale e materiale da parte della madre. Inoltre era emerso che il minore soffrisse di disturbo del linguaggio e la madre era incapace di affrontare il problema.
Per tali motivi, il bambino veniva collocato in una casa famiglia. In tale contesto si assisteva ad un repentino miglioramento delle sue condizioni psico fisiche.
La donna, dunque, proponeva ricorso in Cassazione avverso detta decisione, lamentando la mancata valutazione del preminente diritto del minore di vivere con i genitori.
Cosa si intende per adottabilità?
L’art. 1 della l. 184/1983 sancisce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine. Ciò comporta che il giudice di merito deve espletare sempre, in via preventiva, interventi a sostegno della genitorialità al fine di rimuovere eventuali situazioni pregiudizievoli. Solo qualora risulti impossibile il pieno recupero delle capacità genitoriali può considerarsi legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.
A tal proposito gli Ermellini chiariscono che si ha stato di abbandono quando vi è rifiuto volontario dell’adempimento dei doveri genitoriali. Ma non solo. Anche nei casi in cui la situazione familiare sia pregiudizievole per lo sviluppo psico fisico del minore. Pertanto in assenza di concreti riscontri a nulla rileva la volontà verbale dei genitori di prendersi cura dei figli.
La decisione
Tornando al caso di specie, la Corte di Appello aveva sottoposto al vaglio la capacità genitoriale della donna (stante l’assenza del padre che non aveva riconosciuto il figlio). La Corte era pervenuta ad un giudizio negativo circa le capacità della stessa ad accudire il minore, considerate le problematiche circostanze emerse in corso di istruttoria.
Pertanto la Corte di Cassazione riteneva inammissibile il ricorso e confermava lo stato di adottabilità del minore.
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