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Archivi per Novembre 2019

MORTE DELL’ANIMALE D’AFFEZIONE: È RISARCIBILE IL DOLORE SOFFERTO?

28 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

In caso di morte dell’animale d’affezione la sofferenza del padrone è paragonabile alla sofferenza per la morte di un caro. Cani e gatti sono avvertiti ormai da tempo come membri effettivi del nucleo familiare. L’amore che un individuo può provare per il suo animale è tale che la scomparsa di quest’ultimo è avvertita spesso come un lutto.

È risarcibile il dolore?

Quando si parla di dolore emotivo o psicologico si fa riferimento ad un pregiudizio di natura non patrimoniale. Il bene leso, ossia la stabilità emotiva e mentale della vittima, non è un bene suscettibile di valutazione economica.  Non è un bene a cui può essere attribuito un prezzo o un costo. Tuttavia, ciò non vuol dire, che non possa essere oggetto di uno specifico risarcimento.

L’art. 2059 c.c. stabilisce infatti che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. É dunque la legge a determinare quando il dolore patito da un individuo è astrattamente risarcibile.

… e il dolore derivante dalla perdita dell’animale d’affezione?

Nonostante il denaro non può mai essere idoneo a colmare il vuoto lasciato dalla perdita di un legame affettivo, è lecito chiedersi se, nel nostro ordinamento, è previsto un risarcimento per la morte dell’animale d’affezione. Ovviamente affinché tale ristoro sia possibile è necessario che la morte dell’animale non sia avvenuta per cause naturali.  Di contro deve essere stata causata dalla condotta illecita altrui.

La questione risulta essere particolarmente delicata e dibattuta. In primo luogo è necessario constatare come non vi siano norme che esplicitamente prevedano una siffatta possibilità. A tal proposito è utile ricordare che il risarcimento del danno non patrimoniale è oggi ammesso in tre ipotesi differenti: nel caso in cui il fatto integri gli estremi di un reato; in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore; in presenza di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

La mancanza di indicazioni legislative ha notevolmente contribuito ad alimentare i dubbi e le perplessità sul tema. Le Sezioni Unite nel 2008 hanno affrontato la questione con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974, 26975, note come sentenze di “San Martino”. In tale circostanza i giudici di legittimità hanno ritenuto inconcepibile la risarcibilità di qualsiasi «pregiudizio non pecuniario sofferto per la perdita di un animale». In particolare hanno affermato il «difetto dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata (..) incidendo la lesione su un rapporto, tra uomo ed animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale».

La pronuncia delle Sezioni Unite costituisce ancora oggi una massima da seguire?

L’interpretazione data dalla Suprema Corte esclude dunque in modo deciso il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte dell’animale d’affezione. Ad oggi questa rappresenta ancora una massima cui i giudici di merito dovrebbero tener conto nelle loro pronunce. Tuttavia le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite sono state criticate sotto diversi aspetti.

Parte della dottrina ha osservato come sia astrattamente possibile giustificare il risarcimento del suddetto danno non patrimoniale qualora si includesse il legame affettivo con l’animale da compagnia tra le attività realizzatrici della persona di cui all’art. 2 Cost., ovvero qualora la lesione di tale legame venisse considerata un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana di cui all’art. 3 Cost., o una violazione dei diritti della famiglia di cui all’art. 29 Cost.

Bisogna parimenti considerare che, soprattutto negli ultimi anni, la sensibilità sociale nei confronti degli animali è notevolmente mutata: gli animali domestici sono accuditi, curati ed amati come esseri umani dai loro padroni, e ciò non può non essere tenuto in considerazione in sede di accertamento e liquidazione del danno.

Ciò che in definitiva emerge è la mancanza di un orientamento giurisprudenziale omogeneo sul tema. Pertanto sarebbe auspicabile un intervento da parte del legislatore. Va tuttavia precisato che, recentemente, la giurisprudenza di merito sembra maggiormente orientata verso la concessione del ristoro del pregiudizio non patrimoniale. Diverse sono infatti le sentenze in cui i giudici di merito hanno accordato il risarcimento del danno, e questa sembra effettivamente essere la soluzione più corretta.

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Cambio di sesso e lesione dell’identità sessuale.

26 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Se l’intervento per il cambio di sesso non è correttamente eseguito, il danno patito non è soltanto quello biologico, ma anche il diritto all’identità sessuale e alla dignità della persona risultano lesi e come tali meritevoli di risarcimento (Trib. Savona del 06.10.2019).

Il Caso

Una donna transessuale decide all’età di 31 anni di procedere al cambio di sesso. Il doloroso intervento, tuttavia, non è correttamente eseguito e la donna è costretta a subire altri numerosi interventi. Tali operazioni chirurgiche non portano ai risultati sperati. Anzi causano danni irreversibili che impediscono alla sfortunata di vivere sotto il profilo psicologico la propria femminilità.

Oltre alle sofferenze fisiche la giovane entra in uno stato psicologico di grande dolore. Inevitabilmente peggiora la sua vita di relazione specie sotto il profilo sessuale. 

La donna ricorre in giudizio

Dopo il doloroso percorso di guarigione la giovane transessuale decide di intraprendere un’azione legale contro l’ospedale ove ha eseguito l’operazione. In particolare la predetta chiede il ristoro dei danni alla salute (c.d. danno biologico), ma anche il risarcimento per il danno subito alla propria identità sessuale.

Il Tribunale di Savona da ragione alla giovane

Per la prima volta in Italia viene riconosciuta la violazione del diritto all’identità sessuale quale autonomo diritto fondamentale meritevole di tutela. In particolare, il giudice stabilisce che la donna, oltre al danno per le sofferenze fisiche e morali patite, ha diritto ad un ulteriore risarcimento per la lesione alla identità sessuale. Chiarisce il giudice che quest’ultima ha una funzione centrale nello sviluppo della persona. E’ una delle modalità di realizzazione di un individuo; è  quindi un diritto fondamentale che come tale gode di tutela costituzionale. 

Diritti fondamentali

I diritti fondamentali dell’uomo sono diritti inalienabili di ogni individuo. Meritano tutela e in caso di violazione determinano il diritto al risarcimento da lesione.  A livello Costituzionale è l’art. 2 a riconoscerli e a garantirli. 

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Educazione religiosa, può essere imposta?

21 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Se l’educazione religiosa da impartire a un figlio causa un conflitto tra i genitori, il giudice dovrà accertare eventuali pregiudizi ai danni del figlio; tale accertamento dovrà avvenire previa osservazione e ascolto del minore stesso (Cass. Sez. I n. 21916/2019).

Contrasto sull’educazione religiosa

Oggigiorno assistiamo sempre più spesso a matrimoni o convivenze tra persone con culture profondamente diverse; queste diversità, inevitabilmente, si riversano sull’educazione da impartire ai figli. certo la religione è uno dei più importanti capisaldi della nostra cultura, ed invero, non di rado, capita che i genitori non concordino in merito all’educazione religiosa da impartire. A tal proposito ci si chiede se un genitore possa in qualche modo imporre la propria religione al figlio. La questione, per nulla scontata, ha creato molti contrasti anche in giurisprudenza.

Proprio in caso di disaccordo tra i genitori, sarà il giudice a dirimere il conflitto, questi dovrà farsi guidare dal “supremo interesse del minore” che si ritiene prevalente sulla libertà religiosa dell’adulto e sul potere educativo del genitore.

Soluzioni giurisprudenziali

A tal proposito il Tribunale di Como, pronunciando separazione personale dei coniugi, statuiva anche sull’educazione religiosa del figlio. In quell’occasione il rilevava il totale dissenso del padre cattolico all’educazione religiosa geovista della madre ritenendo “migliore” la scelta educativa paterna all’insegnamento della religione cattolica.

I giudici comaschi, sostenevano che la religione cattolica era da preferirsi alle altre religioni perché avrebbe consentito al minore una migliore integrazione nella società, nella scuola e persino nello sport. Ciascuno di questi “settori”, infatti, sarebbe fortemente influenzato dalla religione cattolica.

La madre proponeva appello avverso la sentenza.

Questa riteneva la sentenza contraria al principio della bigenitorialità , sostenendo che ogni genitore deve essere libero di trasmettere i propri valori ai figli, primi tra tutti quelli religiosi. Soltanto se il figlio viene messo a contatto con diverse realtà sarà in grado di effettuare una scelta religiosa consapevole.

La Corte di Appello rigettava il ricorso, facendo in parte proprie le conclusioni del padre e ribadendo il preminente interesse del minore ad un libero approccio con le religioni dei genitori a condizione che il conflitto genitoriale non gli arrechi alcun danno. 

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21916 del settembre 2019, ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere l’educazione religiosa da entrambi i genitori. Il minore deve essere libero di scegliere la propria religione così come consentito dall‘art. 19 della nostra Costituzione.

Quindi il genitore può imporre l’educazione religiosa al figlio?

Abbiamo quindi detto che il dato di partenza deve essere sempre il superiore interesse del minore. Quindi se il disaccordo dei genitori può arrecare dei danni a quest’ultimo,  sarà il giudice a decidere ascoltando il minore personalmente

Ciò significa che il tribunale potrebbe anche decidere di impedire ai genitori qualsiasi imput religioso, così come avvenuto ad Agrigento nel 2017.  Allo stesso modo, il giudice potrebbe decidere che sia un solo genitore ad impartire l’educazione religiosa al figlio, indipendentemente dalle religioni in questione.

L’unico interesse del giudice sarà proprio il minore, a che questo cresca sereno e soprattutto libero. 

Potrebbe anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui.

 

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La durata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento

19 Novembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La durata del matrimonio è uno degli indicatori per stabilire l’importo del mantenimento. Quindi se il matrimonio e la convivenza sono stati brevi il mantenimento sarà ridotto (Cass 16405/2019).

Un uomo e una donna hanno deciso di separarsi dopo un breve matrimonio.

La moglie ha quindi chiesto al Tribunale di Padova l’addebito della separazione al marito. Sosteneva infatti che lui l’avesse tradita. 

Inoltre ha chiesto la somma di euro 400 mensili a titolo di mantenimento. 

Il giudice di prime cure, però, ha rigettato entrambe le richieste della donna che, scontenta, ha fatto appello.

Ma anche la Corte d’Appello ha rigettato le sue richieste. Oltre a non addebitare la separazione all’uomo ha anche ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento ad euro 170 mensili.

La signora non si è data certo per vinta, ed è arrivata fino in Cassazione!

Purtroppo per lei anche la Suprema Corte le ha dato torto!

Innanzi tutto sull’addebito. Gli Ermellini infatti hanno ribadito un orientamento oramai consolidato. Per addebitare la separazione all’altro coniuge, infatti, non basta che vi sia stata la violazione di uno dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., come ad esempio quello di fedeltà.

Chi richiede l’addebito infatti deve provare che la violazione del dovere coniugale ha innescato la crisi, e pertanto reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Anche per quanto riguarda il mantenimento la Suprema Corte non ha potuto fare altro che confermare quanto già deciso stabilito nella precedente sentenza. Sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento, ha pesato il fatto che tra i coniugi non vi fosse una forte disparità reddituale. Ma ancor di più ha rilevato il fatto che il matrimonio avesse avuto vita breve. A tal proposito infatti la Cassazione si era già espressa con una pronuncia del 2017. Stabilendo che la durata del matrimonio è, appunto, uno dei fattori che incidono sulla quantificazione dell’assegno. Un matrimonio breve, quindi giustifica un mantenimento più contenuto.

La Cassazione ha anche ribadito quale sia la funzione dell’assegno di mantenimento, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite 18287/2018. L’assegno di mantenimento infatti non ha la finalità di ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ma quella di assicurare al coniuge un reddito commisurato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.

 

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Assegno di mantenimento per i figli: come si calcola?

15 Novembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il calcolo per l’assegno di mantenimento per i figli deve tenere conto di molte voci. Prima tra tutte i redditi del genitore tenuto al pagamento. Bisogna considerare quelli “netti”, ma anche che questi possano subire degli incrementi se il genitore è libero professionista.  (Cass.  Civ. n. 5449/2019)

Il fatto

Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, hanno obbligato un papà al pagamento della somma di euro mille mensili a titolo di mantenimento per i figli minorenni dopo la fine della convivenza con la compagna.

L’uomo, avvocato amministrativista, riteneva sbagliato questo calcolo. Secondo lui i Giudici di merito avevano considerato il suo reddito lordo, anziché quello netto. Ha poi rappresentato che, a fronte di un introito mensile di 1.200 euro doveva sostenere le spese per l’affitto dello studio, e quelle per il mantenimento di un altro figlio. Le sue disponibilità erano scarse, a suo dire. Tanto che aveva dovuto licenziare la segretaria.

Sulla base di queste considerazioni ha fatto ricorso in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini hanno però rigettato il ricorso dell’uomo. E hanno precisato le regole che devono essere seguite per calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli. Regole correttamente applicate nel caso in oggetto.

Secondo la Cassazione infatti bisogna in prima battuta prendere in considerazione la “media reddituale netta”. Ciò vuol dire che bisogna sottrarre dai redditi dichiarati unilateralmente dal soggetto onerato sia gli oneri deducibili che le imposte. 

Un altro metro da valutare è quello dei possibili incrementi reddituali. Un libero professionista può vedere certamente i suoi redditi aumentare in base al suo lavoro. E di questo i giudici devono tenere conto, così come nel caso che stiamo considerando.

Certamente poi deve essere fatta una comparazione tra i redditi di entrambi i genitori. E non si devono ignorare le ulteriori spese a carico del genitore tenuto al mantenimento (come ad esempio quelle di mantenimento per un altro figlio).

Ovviamente non possiamo dimenticare tutti gli altri principi in materia, anche se non espressamente richiamati dalla sentenza che stiamo commentando. Ricordiamo ad esempio quelli contenuti nell’art. 337-ter cc (esigenze del figlio, tenore di vita tenuto dal figlio durante la convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore etc…). Anche l’assegnazione della casa familiare avrà incidenza sulla determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli.

Una piccola precisazione

Nel caso che stiamo esaminando si parla di redditi di liberi professionisti. Così come espressamente chiarito dalla Corte d’Appello territoriale, questi redditi hanno natura autodichiarativa. E per questo i giudici devono considerarli con “ragionevole prudenza”.

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Alimenti: anche il fratello vi è tenuto se la sorella è in difficoltà

12 Novembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Gli alimenti spettano alla sorella che si trova in stato di bisogno. Il fratello è tenuto al pagamento se le sue sostanze glielo permettono (Cass. ordinanza n. 1577/2019).

L’art. 433 c.c. indica quali sono le persone che devono farsi carico del pagamento degli alimenti in favore di una persona che si trovi in difficoltà. In questo elenco, seppur all’ultimo posto, sono citati i fratelli.

La Corte d’Appello di Genova, in sede di rinvio, ha ridotto a 150,00 euro al mese l’importo degli alimenti che un uomo doveva alla sorella.

Nonostante la riduzione, l’uomo ha proposto nuovamente ricorso in Cassazione. Sosteneva, infatti, di non doversi fare carico di questo obbligo. D’altronde, a suo dire, la sorella non versava in stato di bisogno. 

 Infatti aveva volontariamente interrotto la sua attività di collaboratrice familiare, percepiva una pensione e un contributo mensile da parte del Comune.

Queste somme si equivalevano a quelle che  l’uomo a sua volta percepiva a titolo di pensione.

Tuttavia la Suprema Corte ha valutato che la Corte d’Appello avesse correttamente quantificato l’importo dovuto dall’uomo alla sorella.

La riduzione infatti aveva tenuto conto del fatto che i fratelli sono tenuti agli alimenti solo per lo “stretto necessario” . Ma allo stesso tempo la Corte territoriale aveva tenuto conto che la donna doveva pagare un canone di locazione, non avendo una casa di proprietà. A differenza del fratello che invece era proprietario dell’immobile dove abitava.

Per tutti questi motivi la Suprema Corte ha ritenuto di rigettare il ricorso dell’uomo.

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Autonomia adolescenziale e responsabilità genitoriale, i confini.

7 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’autonomia adolescenziale e la responsabilità genitoriale sono due diversi aspetti della stessa questione. Spesso infatti ci si chiede quando termini la responsabilità di un genitore ed inizi l’autonomia degli adolescenti.

Cosa si intende per responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale è denominata così a partire dal regolamento europeo n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II bis. È l’insieme dei doveri che un genitore ha verso il proprio figlio. Si tratta del dovere del primo di educare, istruire, mantenere e assistere il figlio e del diritto di questo di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con tutti i parenti.

È un dovere esercitabile da entrambi i genitori congiuntamente, a meno che non vi siano provvedimenti che dispongono diversamente.

La responsabilità genitoriale comporta anche il dovere del genitore di vigilare sul figlio minore. Infatti il padre e la madre sono responsabili per i danni dagli stessi commessi a terzi, eccetto nei casi previsti dalla legge. A stabilire tale dovere di vigilanza è proprio l’art. 2048 c.c.

Autonomia adolescenziale, cosa è?

Avere una età inferiore agli anni 18 non significa necessariamente non potere prendere delle decisione o fare delle scelte. Ed infatti,  il nostro ordinamento garantisce con più norme proprio l’autonomia del minore.

È necessario che il minore abbia un’ età ritenuta consona, non inferiore ai 12 anni, salvo eccezionali ipotesi. In questo caso potrà effettuare autonomamente delle scelte di vita potendo persino chiedere di essere supportato dai genitori moralmente e materialmente.

La Costituzione prevede il diritto del minorenne a lavorare, a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità (articoli 2 e 244 c.c.) e il diritto ad interrompere la gravidanza (articolo 12 l. 194/1978). Non di minore rilevanza è il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (articolo 1 l. 281/1986).

Non da meno il minore ha diritto ad essere sentito nel corso dei procedimenti che lo riguardano.

Il delicato equilibrio

È dunque necessario trovare il giusto equilibrio tra queste due facce della stessa medaglia. La responsabilità del genitore trova il suo principale limite proprio nella autonomia del figlio. Una linea di confine così sottile che alle volte è difficile da rimarcare. A tal proposito il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a decidere un caso in materia, ha di recente affermato che occorre garantire “la tutela del minore alla libertà nelle proprie scelte di vita, sempre che le stesse siano lecite e non pregiudizievoli”. Pertanto i giudici nisseni individuano questo limite nella liceità delle scelte del minore capace di discernimento.

Si tratta, ovviamente, di un concetto in continuo sviluppo destinato ad adeguarsi con la moderna società. I genitori, oggi più di ieri, sono tenuti a supportare le scelte dei  figli a costo, alle volte, di non potere esercitare la propria volontà.

Può anche interessarti “Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?”, leggi qui.

 

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Matrimonio e privacy: possono conciliarsi?

4 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Matrimonio e privacy: possono conciliarsi? In realtà rispondere a questa domanda non è così semplice come sembra. Pare infatti che il matrimonio sia in grado di ridurre il diritto alla privacy del coniuge al punto che «non può ritenersi illecita la scoperta casuale di messaggi su un telefono lasciato incustodito» (Trib. Roma, I sez. civile n. 6432/2016) .

La costante presenza del mondo informatico nelle nostre vite ha influito anche il processo evolutivo giurisprudenziale. Infatti l’attuale giurisprudenza ritiene di dover tutelare anche la libertà e la segretezza della corrispondenza tramite mail, whatsapp e i principali social networks. 

Quando si configura il reato?

La riservatezza è tutelata dalla Costituzione e rientra tra i diritti inviolabili dell’uomo.

Tuttavia, per l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la natura del vincolo matrimoniale comporta un affievolimento della riservatezza di ciascun coniuge.

Ma ciò non vuol dire non avere diritto alla propria privacy. La privacy va rispettata anche dal coniuge. Infatti, già con la sentenza n.6727/1994, la Cassazione ha riconosciuto piena compatibilità tra il diritto alla riservatezza e la vita coniugale. In particolare i giudici hanno precisato che il diritto alla privacy non può essere violato nemmeno in caso di infedeltà.

Conseguenze

L’eventuale utilizzo improprio del cellulare del coniuge, o l’accesso illecito ai profili online, può costituire reato.

Quale? o il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615 ter c.p.; o il reato di violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza art. 616 c.p., entrambi puniti con la reclusione.

Tutto questo trova conferma in una sentenza del 2014 con la quale la Cassazione ritiene che qualsiasi elemento ottenuto violando la privacy del coniuge è inutilizzabile durante il processo penale.

In sede civile vale lo stesso principio?

Diverso orientamento si riscontra in ambito civile, ove trova applicazione il c.d. criterio della gerarchia mobile.

Tale criterio consente al giudice di operare un controbilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto alla difesa processuale. Quest’ultimo non ostacolabile in alcun modo. A tal proposito il tribunale di Roma con sentenza n.6432/2016 ha precisato che la convivenza, e la conseguenziale condivisione degli spazi, implica la possibilità di entrare in contatto con i dati personali del coniuge. Questo non necessariamente implica un’acquisizione illecita.

Inoltre nel nostro ordinamento è il Giudice a decidere sull’ammissibilità e l’utilizzabilità delle prove prodotte dalle parti in un giudizio civile.
In particolare in caso di separazione, anche se le prove sono state assunte con modalità illecite, il Giudice può ammetterle. Ciò avviene quanto tali prove sono necessarie per esercitare il diritto di difesa. Ad esempio per sostenere la domanda di addebito della separazione a carico dell’altro.

E’ bene ricordare che ricorrere a mezzi che violano i diritti è un rimedio estremo da utilizzare con cautela.

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