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Blog: aggiornamenti dallo Studio

Niente mantenimento al coniuge che rifiuta lavori umili (Cass. Ord. 5932 del 4 marzo 2021)

23 Giugno 2021 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 5932 del 4 marzo 2021, la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del diritto del coniuge a beneficiare di un assegno di mantenimento. In particolare, gli ermellini affrontano la questione che si prospetta quando la mancanza di redditi del richiedente sia conseguenza:

  • di un rifiuto ad una specifica opportunità lavorativa;
  • della inattività a cercare una occupazione lavorativa che non sia strettamente pertinente al titolo di studio.
Il caso

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di primo grado. Poneva quindi  in capo al marito l’obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento pari ad € 1.000 mensili. Nella motivazione, la Corte territoriale giustificava il rifiuto di un impiego lavorativo perché ritenuto non adeguato al titolo di studio e alle aspirazioni individuali del coniuge richiedente. Affermava quindi che “il profilo individuale…non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate”. Riteneva svilente che una persona laureata potesse essere “condannata al banco di mescita o al badantato”.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Tuttavia la Suprema Corte, valutando diversamente gli elementi, accoglieva il ricorso proposto dal marito. Gli ermellini censuravano la decisione dei giudici di Appello, osservando che: “in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita (…); rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione”.

I giudici di merito si erano limitati ad affermare il diritto della moglie a non reperire un’attività lavorativa reputata inferiore. Tuttavia non avevano valutato gli impieghi effettivamente reperiti o proposti per poterne fondatamente affermare la reale inadeguatezza e inaccettabilità. Di tal guisa giungevano a confermare il diritto al mantenimento sulla base di rilievi astratti, quali la negazione della dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona.

Iter motivazionale della Corte di Cassazione

Detta conclusione è stata tuttavia ritenuta dagli Ermellini in violazione a quanto sancito dall’art. 156 c.c. ; ed invero, al fine di decidere se riconoscere l’assegno di mantenimento al coniuge, deve procedersi alla valutazione anche delle potenziali capacità di guadagno. Pertanto, bisogna tener conto di ogni fattore individuale e ambientale compresa la possibilità di “acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.”

Il diritto al mantenimento deciso dal giudice dell’impugnazione si basa quindi su rilievi astratti perfino “giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona“.  I giudici di merito omettono di considerare, quindi, l’effettiva possibilità della donna di procurarsi da sola redditi adeguati; la volontà di attivarsi nella ricerca di un lavoro e le offerte d’impiego effettivamente respinte.

La Corte suprema, pertanto, cassava con rinvio detta decisione, sancendo un importante principio in diritto, che riconosce dignità ad ogni genere di occupazione lavorativa.

Principio di diritto

Ne consegue che ai fini delle statuizioni afferenti all’assegno di mantenimento, il giudice del merito deve accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita. Occorre valutare ogni concreto fattore individuale e ambientale, quali  ad esempio: la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza; la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro; ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, assegno di mantenimento, cessazione mantenimento, divorzio, separazione giudiziale, separazione legale, separazione tra coniugi

Vaccinare un minore: decide il Tribunale se i genitori non sono d’accordo

9 Giugno 2021 Da Staff Lascia un commento

La possibilità di vaccinare anche i minori contro il Covid19 ha innescato conflitti tra i genitori che in merito alla questione hanno posizioni diverse.
Non di rado succede che i genitori, soprattutto quelli separati o in fase di separazione, litigano anche sulla necessità di vaccinare o meno il figlio minore.
Ciò accade perché per sottoporre a vaccinazione i minori di età gli appositi centri chiedono il consenso di entrambi i genitori.

E’ opportuno ricordare in questa sede che l’art. 337 ter c.c. dispone che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Pertanto le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Chi decide in caso di contrasto tra genitori non separati?

Anche i genitori che stanno insieme possono avere un diverso orientamento sull’opportunità di vaccinare o no la prole. In tali casi, considerata l’importanza delle questione (rispetto ad un semplice disaccordo, la cui soluzione, ex art. 337 ter, co. 3 c.c., sarebbe affidata al tribunale ordinario) la decisione circa la somministrazione (o non somministrazione) è demandata al Tribunale per i Minorenni. Inoltre, se la mancata vaccinazione può rappresentare un grave pregiudizio il genitore no-vax potrebbe essere destinatario di un provvedimento molto grave, limitativo della responsabilità genitoriale.

Chi decide in caso di contrasto tra genitori separati?

Nel caso in cui i genitori in disaccordo sono in fase di di separazione sarà competente della decisione il giudice della separazione. Il genitore dovrà quindi presentare un apposito ricorso per ottenere l’autorizzazione a che il minore possa essere sottoposto a vaccino. Il giudice deciderà nel prioritario e preminente interesse del minore.

Tornando al vaccino anti Covid-19, pur non essendo obbligatorio, il giudice visto il  grave pregiudizio e la grave diffusione del virus a livello nazionale, potrebbe sostenere la tesi del genitore pro vaccino. 

Gli adolescenti possono decidere in autonomia?

La volontà degli adolescenti ha un grande peso in tutte quelle decisioni che li riguardano in prima persona. I ragazzi prossimi alla maggiore età, pur essendo ancora minorenni, infatti, sono in grado di compiere scelte di vita: si pensi, ad esempio, alla possibilità di interrompere il percorso scolastico, svolgere attività lavorativa, o addirittura sposarsi (in presenza di determinate condizioni) e riconoscere figli.

Una considerazione di questo tipo potrebbe valere anche per i vaccini anti covid-19.

Persone non in grado di autodeterminarsi

Sulle vaccinazioni delle persone non in grado di autodeterminarsi o comunque ricoverate in strutture sanitarie assistite sarà necessario presentare un ricorso al Giudice tutelare del Tribunale in cui risiede l’interessato. 

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: conflitto tra i genitori, conflittualità, covid19, figli minori, responsabilità genitoriale, vaccino

Affido super esclusivo? no se a fondarlo è la PAS

28 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 13217 del maggio del 2021, la Corte di Cassazione torna a fornire una guida da seguire nel caso in cui un genitore chieda in giudizio l’affido del figlio minore nelle forme dell’affidamento super esclusivo.

Il caso

Nel caso di specie la richiesta trovava fondamento nella circostanza che l’altro genitore (la madre nel caso de quo) era stata dichiarata, in sede di consulenza tecnica di ufficio sull’incapacità genitoriale, affetta dalla “sindrome della madre malevole” o c.d. pas.

La corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte di Appello, con rinvio ad altra corte territoriale, accogliendo le doglianze della madre.

Decisione dei giudici di merito

Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’affido super esclusivo al padre. Dalla C.T.U era emersa un’elevata conflittualità dei genitori, un grave problema di comunicazione tra i due e una grave carenza nelle capacità genitoriali della donna. Dai colloqui clinici era emersa la volontà della madre di tenere la bambina solo per sé, escludendo la figura genitoriale paterna; una forte resistenza a cambiare le proprie convinzioni e l’influenza negativa della famiglia materna, con prospettive rischiose per la bambina.

Da qui era nata la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto genitore capace di darle serenità ed equilibrio.
Tali conclusioni venivano confermate anche dalla seconda consulenza tecnica. Tale ultima consulenza aveva rilevato la necessità di affidare la minore solo al padre. Ciò poiché la madre risultava affetta da “
sindrome della madre malevola” che la portava ad escludere totalmente la figura paterna dalla vita della figlia. La Corte aveva così fondato su detto accertamento tecnico la propria decisione, ritenendo gli esito della CTU attendibili perché basate su “risultanze cliniche, oggetto di specifico accertamento di fatto.”

La donna ricorreva in Cassazione

La madre ricorreva in Cassazione, i cui Giudici accoglievano il ricorso ritenendo fondati i quattro motivi del ricorso. Gli ermellini chiarivano che, quando un genitore denuncia comportamenti dell’altra figura genitoriale riconducibili alla c.d. sindrome da alienazione parentale, per procedere alla modifica delle condizioni di affidamento, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità di detti comportamenti.

Un genitore infatti è ritenuto idoneo anche per la capacità di preservare i rapporti della prole con l’altro genitore. Ciò tutela il diritto del minore alla bigenitorialità e a una crescita sana ed equilibrata. Nell’aderire alle conclusioni di un accertamento peritale il giudice non poteva limitarsi a richiamare le conclusioni dei consulenti. Egli è chiamato ad accertare la validità scientifica delle risultanze. Ciò al fine di evitare che “soluzioni prive del necessario conforto scientifico risultino alla fine potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.”

La Corte rilevava pertanto che le conclusioni sulle capacità genitoriale della madre non risultavano chiare. In molti punti apparivano generiche. Sebbene la ricorrente avesse in effetti ostacolato in qualche occasione il rapporto padre e figlia doveva tenersi in conto come fosse pure stato accertato che la madre manteneva comunque una condotta di accudimento nei confronti della minore.

Per la Cassazione “i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d’espressione delle capacità genitoriali” tali da giustificare il super affido al padre in un’età in cui, per la bambina, la figura materna è così importante.

Per queste ragioni si giungeva alla pronuncia di cassazione con rinvio ad altra Corte territoriale, per trattare nuovamente la questione.

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Incidente stradale: è responsabile della morte del pedone anche il conducente che rispetta la velocità

20 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

In caso di incidente stradale con morte del pedone la Cassazione, con la sentenza n. 16694/2021, ha affermato che il conducente è esente da colpa solo se chi attraversa la strada tiene una condotta imprevedibile e inevitabile. Nessuna rilevanza è attribuita al rispetto dei limiti di velocità.

Pedone attraversa la strada fuori dalle strisce: omicidio colposo se dall’incidente deriva la morte

Per la Cassazione, in caso di incidente stradale tra conducente e pedone, se questi viene investito anche fuori dalle strisce, il conducente è responsabile. Ciò anche se rispetta i limiti di velocità. Invero, il comportamento del pedone costituisce causa esclusiva del sinistro solo se risulta atipica, quindi non prevista né prevedibile.

Pertanto, è compito del conducente alla guida del mezzo porre attenzione, al veicolo e alle condizioni della strada per tutelare i più deboli. Di conseguenza, in caso di incidente stradale, vi è responsabilità esclusiva del pedone solo nel caso in cui il suo comportamento sia qualificabile eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile.

Il caso

Un uomo veniva condannato per il reato di omicidio colposo. L’imputato nell’anno 2011 investiva un pedone, causandone il decesso, mentre attraversava la carreggiata fuori le strisce. Dagli accertamenti emergeva che il sinistro avveniva nonostante la velocità adeguata tenuta dal conducente, il quale ometteva, però, l’obbligo di arrestarsi mentre la vittima, proveniente da destra, attraversava la strada.

L’uomo ricorreva in Appello la quale emetteva sentenza di conferma contro cui l’imputato ricorreva anche in Cassazione per due ragioni:

  • Con il primo contestava l’addebito della responsabilità penale nei suoi confronti perché era stata accertato il rispetto del limite di velocità e l’assenza. Peraltro, l’imputato osservava che il pedone stava attraversando fuori dalle strisce pedonali;

  • Con il secondo motivo evidenziava che condotta del pedone era riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, in quanto del tutto imprevedibile e ingovernabile. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione adita, non accogliendo la tesi difensiva, dichiarava il ricorso inammissibile.

Innanzitutto, sottolineavano gli ermellini che seppur l’imputato procedesse nel rispetto dei limiti di velocità questa era prossima al massimo. Ciò era desunto dalle tracce lasciate dalla vettura, non adeguata alle condizioni della strada.

In merito, invece, alla condotta della vittima il giudice di merito aveva correttamente escluso che la stessa costituisse una causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile in grado di produrre da sola l’evento. Peraltro, sottolineava la Cassazione “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì in conto di eventuali imprudenze altrui, perché ragionevolmente prevedibili.” Ed ancora, richiamando la giurisprudenza consolidata sul principio di affidamento, gli ermellini ribadivano che “in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, si è infatti chiarito che esso trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite di prevedibilità.“

Di conseguenza, il comportamento del pedone è causa esclusiva in grado di produrre l’evento solo se il conducente si trova nella effettiva impossibilità di avvistare il pedone e osservarne i movimenti perché messi in atti in modo rapido, imprevedibile e inatteso.

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Addebito: un nuovo innamoramento non giustifica la cessazione della convivenza coniugale

11 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

Rischia una pronuncia di separazione giudiziale con addebito, ex art. 151 c.c., chi si determina ad abbandonare la casa coniugale con l’intento di assecondare un nuovo sentimento nei confronti di un’altra donna.

Cosa é l’addebito?

L’addebito consiste nell’accertamento da parte del Tribunale che la fine del matrimonio è causata da uno dei coniugi.  Ciò per un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. L’atteggiamento che determina il sorgere della responsabilità deve consistere nella violazione di uno o più doveri coniugali (fedeltà, coabitazione,  collaborazione nell’interesse della famiglia, assistenza ecc.) ex art. 143 c.c.

Nuova pronuncia della Cassazione in materia di addebito

E’ intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione in tema di addebito della separazione affermando che lasciare la famiglia, uscendo dalla casa coniugale, per intraprendere una nuova relazione sentimentale, è una condotta che integra la violazione dell’obbligo di coabitazione. Tale atteggiamento pertanto può essere valutato quale causa della fine del matrimonio.

Ebbene, se non si prova che la convivenza con il coniuge sia diventata insostenibile per motivi indipendenti dalla nuova relazione, la condotta di chi lascia la moglie (o il marito) per inseguire il proprio sogno d’amore, integra per legge la violazione dell’obbligo di coabitazione tra coniugi. Violazione dalla quale non può che conseguire l’addebito della separazione.

Così gli ermellini hanno accolto il ricorso di una moglie piantata in asso. Piantata in asso nonostante “una perfetta unione materiale e spirituale“. Improvvisamente il consorte disse alla moglie di essersi innamorato di un’altra donna. 

Giudizio di merito

I giudici di merito avevano escluso ogni addebito e dunque la ‘colpa’ del marito fuggiasco: Il Tribunale di Pistoia prima e la Corte di Appello di Firenze in secondo grado, avevano affermato come fosse chiaro che: “la prosecuzione della convivenza materiale fosse divenuta difficile da sopportare per entrambi i coniugi e comunque inidonea a far venir meno la frattura del rapporto coniugale“. Ad avviso della Cassazione questo ragionamento è sbagliato. Esso si fonda su “una mera supposizione“. La decisione di non procedere con l’addebito, scrive la Suprema Corte, “non si è basata su un dato di fatto certo, idoneo a comprovare che l’abbandono della casa coniugale da parte del marito – il quale non aveva confessato neppure l’esistenza di una relazione extraconiugale già in atto, bensì solo di nutrire un sentimento affettivo verso un’altra donna – sia stato determinato dal comportamento della moglie, anche in reazione a tale confessione“.

Dunque per tale ragione la Cassazione annullava la sentenza fiorentina rinviando alla Corte di Appello.

Quindi alla luce di ciò amare un’altra donna non sarebbe un buon motivo per lasciare la propria abitazione senza presentare la domanda di separazione.

Si tratta di una decisione destinata a diventare un precedente importante per il futuro.

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Omesso mantenimento: commette il reato chi non corrisponde il contributo anche se i figli non versano in stato di bisogno

2 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

L’omesso mantenimento da parte del padre obbligato è reato anche se i figli non versano in stato di bisogno perché a provvedere al loro sostentamento è la madre. Ribadisce il superiore principio di diritto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16783 del 2021.

Art. 570 c.p.

L’art. 570 c.p. afferma che “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa“.

Prova dell’impossibilità a contribuire al mantenimento della prole

Per essere assolti dal reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” ex art. 570 c.p. chi è tenuto a corrispondere il contributo deve provare di trovarsi nell’impossibilità ad adempiere. La circostanza che a provvedere ai figli sia l’ex coniuge non incide in alcun modo sull’obbligo di mantenimento.

Il caso

Un uomo vedeva confermata in Appello la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il predetto aveva omesso di versare alla ex compagna l’assegno di mantenimento ordinario e la quota delle spese straordinarie per i figli. Tuttavia, la corte di Appello adita, previo riconoscimento delle attenuanti generiche non concesse in primo grado, ne riduceva la pena. 

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo, ritenendo non legittima la decisione dei giudici di merito, ricorreva in Cassazione sollevando tre motivi:

1)con il primo contestava le questioni procedurali già sollevate in appello ma respinte;

2)con il secondo lamentava la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla condanna contestando, in particolare, la sussistenza dello stato di bisogno dei figli e il mancato accertamento della sua capacità economica a fare fronte all’impegno;

3)con il terzo infine riteneva eccessiva la pena irrogata nei suoi confronti.

Chi è obbligato al mantenimento deve provare di trovarsi in difficoltà economica

Gli Ermellini non accolgono nessuno dei motivi sollevati dal ricorrente e rigettano il ricorso perché inammissibile.

Ed in particolare: Il primo motivo viene ritenuto manifestamente infondato perché si limita a riproporre gli stessi motivi d’impugnazione già sollevati in appello e sui quali la Corte di Appello si è già pronunciata. Il secondo è ritenuto inammissibile perché si limita a proporre una diversa valutazione delle prove. L’imputato interpretala norma in modo errato. Ed invero non deve essere provata  la disponibilità economica a provvedere, quando sussiste un obbligo nei confronti dei propri congiunti, ma, al contrario, per non incorrere nel reato è onere dell’obbligato dimostrare la propria impossibilità ad adempiere. Nel caso di specie nulla l’imputato ha provato in merito. Peraltro alcuna incidenza ha, circa la configurazione o meno del reato, la capacità economica di chi ha diritto al contributo.

Infine anche il terzo motivo viene rigettato perché non competono alla Cassazione le valutazioni di merito per la quantificazione della la pena.

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Nulli gli accordi economici pattuiti in sede di separazione ai fini del divorzio (Cass., ord. n. 11012/2021)

29 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ritiene nulli gli accordi pattuiti dai coniugi in sede di separazione anche ai fini della disciplina dei rapporti economici nel divorzio (Cass., ord. n. 11012/2021)

Il caso

Un uomo impugnava la pronuncia emessa dalla Corte di Appello avanti la Corte di Cassazione per violazione degli artt. 5, l. n. 898/1970 e 10, l. n. 74/1987.  In particolare la Corte di Appello, accogliendo le richieste di un ex marito, revocava l’obbligo a carico dell’uomo di corrispondere il contributo al mantenimento per il figlio, ma confermava l’assegno divorzile disposto in favore della donna. Secondo il ricorrente, l’accordo concluso in sede di separazione consensuale
e volto a disciplinare gli accordi economici del divorzio era da intendersi nullo per illiceità della causa. Ciò in quanto il diritto all’assegno divorzile, avendo natura assistenziale, è una posizione soggettiva non disponibile. Peraltro, la Corte di Appello non aveva considerato che per effetto degli accordi della separazione consensuale, la moglie aveva percepito una consistente parte del patrimonio immobiliare in comunione. Sicché il marito aveva così subito un importante e consistente decremento reddituale. 

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie ricorso dell’uomo richiamando l’orientamento giurisprudenziale che ritiene nulli gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio.
Gli ermellini sottolineano che nel caso di specie la pronuncia impugnata non ha tenuto separati il profilo dei rapporti patrimoniali già pendenti tra le parti e l’eventuale regolamentazione delle ragioni di debito-credito da quello della
spettanza dell’assegno divorzile. Conseguentemente la Corte sarda ha dunque, errando, ritenuto leciti i patti tra i coniugi volti alla disciplina dei rapporti economici del divorzio. Alla luce di quanto sopra gli ermellini accolgono  il ricorso e annullano la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte di Appello per una nuova valutazione.

Principio di diritto 

«In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-crediti portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea  alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)» (Cass., ord. n. 11012/2021).

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Disagio minorile, quando può condurre al ritiro sociale: chi sono gli Hikikomori

26 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Disagio minorile. Si definisce Hikikomori un fenomeno nato e sviluppato in Giappone, in Corea e Taiwan.

Il termine, coniato da uno psichiatra giapponese, grazie alle parole “hiku” (tirare) e “komoru”(ritirarsi), letteralmente significa “stare in disparte, isolarsi”. E’ questa la tendenza globale all’individualismo che troppo spesso purtroppo conduce gli adolescenti ad un patologico isolamento sociale e familiare, quale espressione di un disagio.

I c.d. Hikikomori sono per lo più adolescenti che per cause diverse vanno incontro a un senso di fallimento. Ciò li porta a sperimentare una vergogna pervasiva che li induce a lasciare prima la scuola e poi ogni altra attività.

Ansie, fobie self-cutting, sexting, cyberbullismo sono sovraesposizioni, nel tentativo disperato di farsi un posto nel mondo e che, in fondo, altro non sono che l’altra faccia della vergogna, nel tentativo di cercare un posto nella società rispetto ai propri ideali.

Si badi, internet e i videogame online non sono sempre la causa della disconnessione dei “ritirati sociali” piuttosto rappresentano una forma di difesa, un riparo da pensieri suicidari, o addirittura da un breakdown psicotico.

Quali sono le cause dei disagi minorili?

E’ fondamentale allora che i genitori si interroghino sulle cause di detto disagio minorile, provando ad affrontarlo con altre competenze. Il fenomeno del ritiro sociale ha effetti non solo sul minore ma anche sull’intero nucleo familiare, importanti ripercussioni, specie  quando sfocia in problematiche da gestire in sede legale.

Uno dei problemi che si possono verificare è una prolungata assenza dall’attività didattica quando il ragazzo è ancora nel periodo dell’obbligo scolastico. La legge 296/2006 prevede infatti che l’istruzione sia impartita per almeno 10 anni. Il nostro codice penale, all’art 731, punisce con un’ammenda i genitori o chi abbia la responsabilità di un minore, se omettono di impartirgli l’istruzione elementare. La Giurisprudenza sul punto è assai granitica e la sanzione è adottata soltanto per il periodo della scuola elementare.

Atteso che l’abbandono scolastico degli Hikikomori normalmente avviene dopo i 14 anni, verranno applicate altre norme di natura prevalentemente amministrativo civilistica. Gli insegnanti hanno l’obbligo di segnalazione del minore ai Servizi Sociali dopo aver esperito delle strategie pedagogico-educative per il ragazzo. Permanendo la situazione, l’alunno sarà segnalato, unitamente ai genitori, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.  Di conseguenza la famiglia verrà presa in carico dai servizi sociali e, nei casi più gravi, potrebbe essere disposto un allontanamento del ragazzo dalla famiglia.

Circostanza che per un Hikikomori avrebbe conseguenze assai deleterie.

Ratio e finalità della normativa

La procedura ha la ratio di tutelare i minori dal disagio minorile e assicurargli istruzione. Tuttavia, alla luce di questo fenomeno sociale, se applicata pedissequamente senza tener conto del fenomeno Hikikomori, può diventare uno strumento di peggioramento della situazione di vita del ragazzo e di tutto il nucleo familiare.

Un altro caso, molto comune, che si può presentare è quello in cui un genitore separato miri ad ottenere l’affido esclusivo del figlio: il disagio del minore, in detti casi, può manifestarsi con semplici problematiche scolastiche, con l’abbandono delle attività sportive e delle frequentazione dei coetanei. Questo crea un crescente allarmismo nei genitori, specie se separati, ove il dialogo e il confronto è carente.

Ruolo dei genitori

Il genitore non collocatario può pensare che il coniuge convivente con il minore sia “inadeguato”. Magari comincia a considerarlo “troppo debole” o “troppo conciliante; non in grado di imporre degli standard educativi base: quale esigere che il figlio vada a scuola, farlo studiare. Questa dinamica genitoriale si crea in tutte le famiglie “Hikikomori” e se i coniugi sono separati, può essere motivo per radicare una causa per affidamento esclusivo. La conseguenza è che si va ad inasprire una situazione di grande fragilità del minore. Quest’ultimo si sentirebbe ancora una volta posto sotto analisi, e potrebbe, “ritirarsi” ulteriormente anche riducendo ancor di più la relazione con i genitori.

Talvolta si evidenzia “l’inadeguatezza genitoriale” quale l’unico elemento da cui dipende il disagio del minore. Così si rischia di cadere nel pericoloso assunto che “modificando l’affido” si risolva la situazione. Sicché si sottovaluta la centralità del disagio del minore che, invece, ha bisogno di essere compreso dai genitori con l’aiuto e la collaborazione di entrambi. E’ doveroso pertanto non perdere mai di vista l’obiettivo primario che è “il superiore interesse del minore”. Bisognerebbe porre in essere le azioni che possano ridurre il suo disagio, e non acuirlo. In tali frangenti è necessario consigliare i genitori ad una visione sistemica del problema, per evitare quella pressione che assilla l’Hikikomori.

Potrebbe anche interessarti: “Messa alla prova minorenni ex art 28 D.P.R. 448/1988: cosa è?”. Leggi qui.

 

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