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covid19

Vaccino covid19 minorenni: quanto conta la volontà del minore?

11 Gennaio 2022 Da Staff Lascia un commento

Torniamo a parlare di vaccino contro l’infezione SarsCov2. In particolare parliamo di un interessante caso che ha dovuto affrontare recentemente il Tribunale di Milano (Trib. Milano – decreto del 22 Novembre 2021).

Il caso

Il padre di una ragazzina di 14 anni si rivolgeva al Tribunale di Milano chiedendo l’autorizzazione a che la figlia fosse vaccinata nonché che venisse sospesa la responsabilità genitoriale della moglie. Ed in particolare, la donna aveva manifestato al ricorrente tutta la sua contrarietà a che la figlia fosse sottoposta a vaccinazione. La donna, d’altro canto, si difendeva dichiarando di non essere contraria al vaccino ma riteneva doveroso rispettare la volontà della minore non ancora pienamente convinta di sottoporsi a vaccinazione.

Il Tribunale disponeva l’ascolto della minore

Il Tribunale adito, prima di decidere, disponeva l’ascolto della ragazzina. In sede di audizione la minore dichiarava tout court di essere contraria al vaccino.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, dopo avere raccolto la dichiarazione della minore, contraria alla vaccinazione, tuttavia, decideva di non conformarsi alla sua manifestazione di volontà. 

Ed invero, il Tribunale rilevava che nel caso di specie vi era l’evidente condizionamento della minore. Questa aveva manifestato al giudicante non il proprio pensiero sull’argomento ma quello della madre.  Si ricorda che il giudicante, pur dovendo tenere conto del parere del minore, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, non deve necessariamente provvedere in conformità alle sue dichiarazioni se non sono idonee a preservare il suo superiore interesse. A tal proposito, il Tribunale sottolineava che l’ascolto costituisce una modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano. Tale strumento, però, non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza.

Pertanto, il Tribunale richiamando il parere espresso dalla Commissione di Bioetica sull’argomento secondo cui «la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica» decideva di autorizzare il padre a sottoporre a vaccinazione la minore. Ciò nonostante la volontà  contraria espressa dalla minore.

Concludendo

Il Tribunale, quindi, riteneva che il padre fosse il genitore che aveva dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della figlia. Pertanto, veniva autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 per la figlia minore. Unico onere a carico del padre era quello di informarla della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la sua salute, senza subordinare la vaccinazione al consenso della stessa.

Potrebbe anche interessarti: “Vaccinazione minorenni: questione aperta”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: covid19, genitori separati, novax, obbligo vaccinale, vaccinare, vaccinare i minorenni

Vaccinazione minorenni: questione aperta

28 Luglio 2021 Da Staff Lascia un commento

La vaccinazione è il tema più dibattuto degli ultimi mesi.

Questione che diventa ancora più calda quando l’argomento si estende ai minori.
Ed invero, la recente cronaca racconta di numerosi minorenni che intendono sottoporsi alla vaccinazione
anticovid contro la volontà dei genitori.
Le ragioni di tale volontà possono essere le più disparate: la paura di ammalarsi, il forte desiderio di tornare alla vita normale, la volontà di dare un contributo alla società. 

Se un minorenne vuole vaccinarsi o sottoporsi a cure mediche, cosa può fare?

Alla luce del desiderio palesato da alcuni minorenni, ci si chiede se gli stessi possano far valere la loro pretesa giudizialmente.

Si tratta di una questione molto delicata considerato che i soggetti minori degli anni 18 sono soggetti alla responsabilità genitoriale fino al compimento della maggiore età.

Per dare una risposta al quesito bisogna partire dall’art. 3 l. n. 219/2017 che disciplina i trattamenti sanitari dei minorenni. 
Tale legge contiene le «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».

L’art. 1 stabilisce che «la presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge».

Incapaci e minori di età

Relativamente agli incapaci ed ai minori, l’art. 3, comma 1, della l. n. 219/2017, stabilisce che: «la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1 deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà».
Ebbene tale norma, in maniera evidente, da rilevanza alla volontà del minorenne rispetto al trattamento medico che lo riguarda. Ed infatti, se il minore ha capacità di discernimento egli ha il diritto di partecipare attivamente alle scelte che riguardano la propria salute.
Quanto sopra tuttavia non significa che il minore possa prescindere dalla manifestazione della volontà dei genitori.

Art. 3, comma 2, della l. n. 219/2017

A tal proposito, l’art. 3, comma 2, della l. n. 219/2017 stabilisce che «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». 

Se la volontà dei genitori è in contrasto con quella del figlio minorenne?

Nel caso in cui la volontà dei genitori sia in contrasto con quella del minorenne senza che sia addotta una valida ragione l’art. 3, comma 5, della l. n. 219/2017 prevede che: «nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

Cure appropriate e necessarie

Si precisa che per «cure appropriate e necessarie» contenute nell’art. 3 debbono ritenersi quelle che, secondo la valutazione del medico, abbiano un effetto positivo sulle condizioni psico-fisiche del paziente; ciò tenendo conto delle specifiche condizioni e del quadro clinico della persona.

Vaccinazione contro il covid: possibili situazioni

Se un minorenne, quindi, si rivolge al medico per essere sottoposto a vaccinazione anticovid senza il consenso dei genitori, cosa può fare?
Dal punto di vista formale il medico, mancando il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, non potrà dare seguito alla richiesta del minore.
Considerando però il diritto del minore a compartecipare alle scelte che riguardano la sua salute, se il medico riterrà la cura necessaria e appropriata si aprirà la possibilità di adire la via giudiziale per ottenere l’autorizzazione alla vaccinazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, della l. n. 219/2017.
Decisivo è  quindi l’accertamento del carattere «necessario» ed «appropriato» delle cure richieste. Tornando quindi al tema della vaccinazione dei minorenni contro il covid19, il medico dovrà verificare che la somministrazione del vaccino richiesto non sia rischiosa; e, ancora, che esso sia efficace al fine di evitare il contagio da covid19 (o, comunque, attutisca gli effetti negativi).

Concludendo

Alla luce del diritto vigente, anche in tema di vaccinazione contro il covid19, non appaiono preclusi spazi per promuovere un ricorso al giudice tutelare. Ciò quando il medico constati che il minorenne chieda di ricevere la
somministrazione vaccinale anche contro il consenso dei genitori. Occorrerà procedere, però, ad una valutazione caso per caso, non potendosi pensare a soluzioni standardizzate. Ogni situazione deve essere valutate attentamente e analiticamente. 

Potrebbe anche interessarti: “Vaccinare un minorenne: decide il Tribunale se i genitori non sono d’accordo”. Leggi qui. 



Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: covid19, covsar, minorenni, novax, vaccinare i minorenni, vaccinazione, vaccinazione obbligatoria, vaccino

Vaccinare un minore: decide il Tribunale se i genitori non sono d’accordo

9 Giugno 2021 Da Staff Lascia un commento

La possibilità di vaccinare anche i minori contro il Covid19 ha innescato conflitti tra i genitori che in merito alla questione hanno posizioni diverse.
Non di rado succede che i genitori, soprattutto quelli separati o in fase di separazione, litigano anche sulla necessità di vaccinare o meno il figlio minore.
Ciò accade perché per sottoporre a vaccinazione i minori di età gli appositi centri chiedono il consenso di entrambi i genitori.

E’ opportuno ricordare in questa sede che l’art. 337 ter c.c. dispone che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Pertanto le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Chi decide in caso di contrasto tra genitori non separati?

Anche i genitori che stanno insieme possono avere un diverso orientamento sull’opportunità di vaccinare o no la prole. In tali casi, considerata l’importanza delle questione (rispetto ad un semplice disaccordo, la cui soluzione, ex art. 337 ter, co. 3 c.c., sarebbe affidata al tribunale ordinario) la decisione circa la somministrazione (o non somministrazione) è demandata al Tribunale per i Minorenni. Inoltre, se la mancata vaccinazione può rappresentare un grave pregiudizio il genitore no-vax potrebbe essere destinatario di un provvedimento molto grave, limitativo della responsabilità genitoriale.

Chi decide in caso di contrasto tra genitori separati?

Nel caso in cui i genitori in disaccordo sono in fase di di separazione sarà competente della decisione il giudice della separazione. Il genitore dovrà quindi presentare un apposito ricorso per ottenere l’autorizzazione a che il minore possa essere sottoposto a vaccino. Il giudice deciderà nel prioritario e preminente interesse del minore.

Tornando al vaccino anti Covid-19, pur non essendo obbligatorio, il giudice visto il  grave pregiudizio e la grave diffusione del virus a livello nazionale, potrebbe sostenere la tesi del genitore pro vaccino. 

Gli adolescenti possono decidere in autonomia?

La volontà degli adolescenti ha un grande peso in tutte quelle decisioni che li riguardano in prima persona. I ragazzi prossimi alla maggiore età, pur essendo ancora minorenni, infatti, sono in grado di compiere scelte di vita: si pensi, ad esempio, alla possibilità di interrompere il percorso scolastico, svolgere attività lavorativa, o addirittura sposarsi (in presenza di determinate condizioni) e riconoscere figli.

Una considerazione di questo tipo potrebbe valere anche per i vaccini anti covid-19.

Persone non in grado di autodeterminarsi

Sulle vaccinazioni delle persone non in grado di autodeterminarsi o comunque ricoverate in strutture sanitarie assistite sarà necessario presentare un ricorso al Giudice tutelare del Tribunale in cui risiede l’interessato. 

Potrebbe anche interessarti: “Affido super esclusivo? no se a fondarlo è la PAS”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: conflitto tra i genitori, conflittualità, covid19, figli minori, responsabilità genitoriale, vaccino

Sicilia zona rossa

17 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Da oggi, domenica 17 gennaio, la Sicilia è zona rossa e lo sarà per le prossime due settimane. Alle regole previste a livello nazionale per la zona rossa vanno ad aggiungersi le misure più restrittive introdotte con l’ordinanza emanata del Presidente della regione SICILIA, Nello Musumeci. Solo a seguito delle verifiche sull’andamento dei contagi si faranno i conti e si deciderà come procedere. Se i risultati fra quindici giorni non saranno positivi si prevede già la proroga della zona rossa e quindi delle misure restrittive al fine di contenere il contagio da Covid19.

Di seguito si indica cosa cambia da oggi al 31 gennaio:

Spostamenti

Divieto di entrata e uscita dalla regione. In vigore, altresì, il divieto di entrata e di uscita dal proprio comune, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”. Servirà pertanto l’autocertificazione per gli spostamenti.

Non si può circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato, all’interno del territorio comunale, ad eccezione di “comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria”.

 I passeggeri in arrivo in Sicilia dovranno registrarsi sul sito dedicato con obbligo di tampone rapido.

Si potranno fare visite ai parenti?

 

In forza dell’ordinanza regionale sono vietati anche gli spostamenti per fare visita ad amici e parenti. Anche se nelle ultime ore si è diffusa la notizia che ciò sarà consentito in alcuni limitati casi di necessità o salute o per visitare i genitori anziani o soli.


Attività sportive

Continuano a rimanere chiuse palestre, piscine, circoli, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

Scuola

Attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutte le altre classi scolastiche e le Università continueranno con la didattica a distanza. In caso di contagi all’interno delle scuole per cui è prevista la didattica in presenza potranno essere emanati provvedimenti di chiusura.


Attività commerciali

Restano sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte, inoltre: lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Bar e ristoranti

Sono sospese le attività dei bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Per le attività di ristorazione è consentita la consegna a domicilio e fino alle 22  l’asporto. Per i bar consentito l’asporto fino alle 18,00.

Cosa rimane aperto?

Per sapere cosa rimarrà aperto bisogna leggere gli allegati 23 e 24 del DPCM del 14.01.2021.

Tra le attività che rimangono aperte vi è quella degli Studi Legali.

Per leggere il testo integrale del DPCM del 14.01.2021 clicca qui.

Per leggere l’Ordinanza Regione Sicilia clicca qui.

 

 

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Decreto Ristori bis: congedo straordinario e bonus baby-sitting

14 Novembre 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. Decreto Ristori bis ( d.l. 9 novembre 2020 n. 149), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279,  reca: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sostegni alle famiglie

Il decreto Ristori bis introduce sostegni alle famiglie, prevedendo un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e il bonus baby-sitting.

Congedo straordinario cosa è? chi ne ha diritto?

Ebbene, l’art. 13 del d.l. n. 149/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali si è proceduto a sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, ad entrambi i genitori degli alunni, alternativamente, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, sempreché  la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.

Ammontare della retribuzione per i periodi di congedo

Per i periodi di congedo fruiti, il decreto riconosce, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale indennità viene calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Testo unico delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 151/2001. Peraltro, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il medesimo beneficio spetta, inoltre, anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.


Bonus baby-sitting

Allo stesso modo e sempre limitatamente alle aree sopra individuate, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, l’art. 14 del decreto Ristori bis stabilisce il diritto, per i genitori lavoratori degli alunni iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altra forme previdenziali obbligatoria, a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di €1000. In particolare, tale bonus si potrà utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il bonus spetta a entrami i genitori?

Hanno diritto al bonus, alternativamente, entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Inoltre, nel nucleo familiare, l’altro genitore non deve avere beneficiato di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Infine l’altro genitore non deve trovarsi in stato di disoccupazione.
Anche tale beneficio spetta ai genitori aventi i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali si è proceduto a chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Il bonus non spetta per le prestazioni rese dai familiari ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Come avverrà l’erogazione del Bonus?

L’erogazione dei bonus ad ogni modo avverrà mediante il libretto famiglia, nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per
l’anno 2020, sulla base delle domande pervenute all’INPS.

Potrebbe anche interessarti “Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno”. Leggi qui.

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Riduzione reddito a causa del Covid-19, influisce sull’assegno di mantenimento?

16 Settembre 2020 Da Staff Lascia un commento

La riduzione del reddito causa covid-19 influisce sull’assegno di mantenimento? A questa domanda risponde il Tribunale di Terni con una interessante ordinanza del luglio scorso.

I decidenti disponevano la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli posto a carico del padre. Questo perché l’uomo, libero professionista, a causa della situazione emergenziale covid-19, ha subito una drastica contrazione dei propri redditi.

Il caso

Durante un giudizio di divorzio, una donna chiedeva al Tribunale di Terni l’aumento da € 350,00 ad € 400,00 dell’assegno di mantenimento per i figli stabilito a carico del marito. Alla luce dei maggiori costi della scuola, dei corsi extrascolastici e delle spese mediche era necessario che il padre si adeguasse al maggiore bisogno dei figli. Resistente nel giudizio, il marito domandava riduzione dell’assegno da € 350,00 ad € 150,00. Egli infatti a causa della emergenza sanitaria, subiva un’interruzione dell’attività lavorativa ed una conseguenziale contrazione del reddito. Doveva inoltre sostenere i costi del canone di locazione ed ulteriori spese mediche che rendevano ancora più difficile versare la somma già decisa dal Tribunale.

La decisione del Tribunale di Terni.

Il Tribunale effettuava un’attenta valutazione della situazione economica delle parti. Valutava tutte le spese affrontate dall’uomo: le spese mediche, la somma del canone di locazione ma soprattutto gli effetti della pandemia nel suo settore. I decidenti constatavano che il settore dell’uomo, quello della libera professione, era tra quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze negative dell’emergenza sanitaria da covid-19.

Ritenevano quindi verosimile che il marito avesse subito una netta riduzione del reddito e che sarebbe stata necessaria una proporzionale riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli.

Ai fini della decisione, il Tribunale di Terni si conformava ad un marmoreo principio della giurisprudenza. “In seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo a quello goduto in precedenza (Cass. 2000/15065). E’ altresi’ da considerare che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione che impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte alle esigenze dei figli. Queste non sono riconducibili al solo obbligo alimentare ma si estendono all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale. Ciò fin quando la loro età richieda una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cure ed educazione”. 

Principio di diritto

È evidente l’obbligo di mantenimento che grava su ciascun genitore. Ognuno di loro vi deve contribuire in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Ciò in applicazione di quanto previsto dagli articoli 147 e 337-ter c.c. Pertanto, in caso di riduzione degli introiti è legittima la richiesta volta alla modifica della somma da versare a titolo di mantenimento. 

Tenuto conto di tali principi, il tribunale disponeva la riduzione ad € 200,00 dell’assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli. I decidenti si riservavano inoltre la possibilità di rideterminare l’assegno qualora mutasse nuovamente la situazione economica dell’uomo.

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita:i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori”. Leggi qui. 

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Coronavirus: chi sono i “congiunti” cui si può far visita alla luce del DPCM del 26 aprile scorso?

29 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Coronavirus e congiunti. Domenica 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vertente sul nuovo DPCM. Quest’ultimo è volto a regolamentare l’inizio della “fase 2”, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria.

Tra le novità introdotte dal nuovo DPCM 26 aprile 2020, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio, spicca la possibilità per i cittadini di spostarsi, anche tra comuni della stessa regione, per far visita ai propri “congiunti”.

All’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto si legge che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro».

Dunque, nelle prossime settimane continueranno ad essere necessarie le autocertificazioni per gli spostamenti. Tuttavia, tra le situazioni di “necessità” potranno farsi rientrare anche le visite ai propri congiunti entro il territorio regionale, a condizione che vengano adottate tutte le cautele richieste.

Cosa deve intendersi con il termine “congiunti”? Fino a che grado di parentela si può estendere il termine?  Vi rientrano anche fidanzati/e?

La risposta non è immediata e pone dubbi interpretativi in merito.

Da un punto di vista strettamente letterale, con tale espressione si indica il familiare, il parente, l’affine o il consanguineo. Dunque, si fa riferimento alla posizione di colui il quale è legato ad altri da un vincolo di parentela.

Dal punto di vista giuridico, invece, non esiste una definizione univoca di “prossimo congiunto”. Invero, tale nozione non è granché presente nella nostra legislazione.

Eccezionalmente, una definizione normativa generale di “prossimi congiunti” è ravvisabile unicamente in materia penale: l’art. 307 comma 4 c.p. statuisce che «agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti».

Pertanto la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale; in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta incerta e dal significato ambiguo.

Peraltro anche le pronunce giurisprudenziali, le quali senza dubbio offrono ulteriori spunti definitori, non virano nella medesima direzione.

Per molto tempo l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha ritenuto di annoverare nella categoria in esame solo coloro i quali risultano legati da un vincolo affettivo “giuridicamente rilevante”, dal quale discendono diritti e doveri reciproci (Cass. civ., n. 1845/1976).

Nonostante ciò, non sono mancate le pronunce dal contenuto diametralmente opposto. Ed invero alcune di esse hanno  riconosciuto adeguato valore  ai legami affettivi stabili, a prescindere dall’ esistenza di rapporti di parentela o affinità. Tra tutte preme richiamare una pronuncia della Cassazione che, in tema di illecito civile e ai fini del risarcimento, ha annoverato tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito (Cass., n. 46351/2014).

Alla luce di quanto fino ad ora affermato, stante l’ambiguità della materia, è possibile trarre le seguenti conclusioni.

Qualora si intendesse procedere ad un’interpretazione restrittiva del termine “congiunti”, stante il tenore letterale dell’art. 307 c. 4 c.p., prudentemente vi rientrerebbe di certo la famiglia c.d. nucleare. Quella, cioè, costituita dai coniugi e dai figli. In più, sarebbero da includere anche i fratelli e le sorelle, i nonni, gli zii, i nipoti, il partner di un’unione civile. Sarebbero esclusi i fidanzati.

Qualora, invece, si ritenesse opportuno abbracciare un’interpretazione estensiva del termine, sarebbe possibile annoverare nella nozione di “congiunti” anche i partner stabili.

Alla luce del nuovo DPCM i fidanzati rientrano nella nozione di congiunti?

Nella considerazione che la ratio del DPCM risiede nell’ esigenza di favorire il ricongiungimento tra persone legate da vincoli affettivi, è possibile presumere che all’ interno della categoria “congiunti” possano farsi rientrare anche i fidanzati stabili.

Potrebbe anche interessarti “Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle”. Leggi qui.

 

 

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Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle

30 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. decreto Cura Italia, di cui sentiamo parlare continuamente, prevede una serie di misure volte al sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà a causa delle misure disposte dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus. Il presente articolo mira a individuare tali misure nonché le modalità per richiederle.

In cosa consistono le misure disposte dal Governo

Al fine di sostenere le famiglie, il Decreto Cura Italia, tra le altre cose, prevede:

  1. l’ampliamento del congedo parentale;
  2. l’ampliamento dei permessi per i portatori di handicap;
  3. la possibilità di fruizione di un voucher baby sitter.

Di fronte al crescere del disagio sociale, in seguito al fermo delle attività, il governo ha, inoltre, anticipato lo stanziamento di 4,3 miliardi ai Comuni più 400 milioni per buoni spesa. In merito a questi saranno proprio i Comuni a stabilire le modalità di concessione delle somme ed è agli stessi cui bisognerà rivolgersi.

Come richiedere i bonus 

Anzitutto, l’ente incaricato dal Governo per elargire i bonus di cui sopra è l’INPS. La richiesta può essere avanzata mediante la registrazione alla piattaforma dell’Istituto previa richiesta del PIN INPS indispensabile per l’accesso.

Come richiedere il PIN?

La richiesta del Pin INPS, ossia del codice identificativo personale che consente l’accesso ai servizi online dell’INPS, consiste in una procedura piuttosto lunga, a cui il Governo ha tuttavia posto rimedio mediante la possibilità di un Pin facilitato. In particolare la situazione di estrema urgenza che stiamo vivendo non consente di attendere i tempi burocratici tipici per la richiesta del codice.  Invero, il decreto Cura Italia ha attribuito all’INPS il compito di attuare, con la massima celerità, le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

Per ottenere il Pin l’INPS ha previsto, quindi,  il rilascio del predetto con il riconoscimento a distanza.  L’iter è gestito dal Contact Center. Non è necessario pertanto attendere gli ulteriori 8 caratteri del Pin che o venivano spediti tramite il servizio postale ordinario o rilasciati personalmente recandosi presso gli uffici dell’Istituto.

Per chiedere il Pin sarà sufficiente quindi chiamare il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 16416.

Ovviamente tale procedura non sarà necessaria per tutti coloro che già avevano un’identità digitale, ovvero SPID. Ebbene questi potranno accedere tramite lo SPID ai servizi seguendo i passaggi richiesti man mano dalla piattaforma dell’INPS.

Dopo avere avuto accesso alla propria posizione anagrafica tramite PIN o SPID sarà possibile a decorrere dal 01.04 p.v., ossia da domani, potere richiedere tutte le prestazioni previste dal Decreto Cura Italia.

Per i buoni spesa, invece, sarà necessario rivolgersi al proprio Comune anagrafico.

Potrebbe anche interessarti “Covid19, chiusura forzosa delle scuole, è dovuto il pagamento della retta scolastica?”. Leggi qui.

 

 

 

 

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Assegno divorzile: il giudice deve contemporaneamente prendere in esame tutti i parametri valutativi indicati dall’art. art. 5 della legge 898/1970?

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

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Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
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ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.