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Blog: aggiornamenti dallo Studio

Messa alla prova minorenni ex art 28 D.P.R. 448/1988: cosa è?

20 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

La messa alla prova, nel processo penale minorile, è uno degli epiloghi speciali previsti dal D.P.R. 448/1988 che prevede la sospensione del processo e l’affidamento del minore al servizio sociale.

Art. 28 D.P.R. 448/1988

“Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte”.

Presupposti applicativi

L’art. 28 D.P.R. 448/1988 individua i presupposti necessari affinché il giudice possa decidere di sospendere il processo e di mettere alla prova il minore. Anzitutto la messa alla prova può essere disposta in occasione dell’udienza preliminare. In quella sede è necessario che sia evidente la responsabilità penale del minore e poi che il minore ammetta i fatti e dia il suo consenso. Quest’ultimo requisito è imprescindibile. Il procedimento non può essere sospeso per messa alla prova se il minore si ritiene innocente rispetto ai fatti contestati. Sicché, in questo caso,  deve essere garantito al minore la possibilità di proseguire il processo per dimostrare la sua innocenza.

Inoltre il giudice provvederà a mettere alla prova il minore solo laddove ritiene, tramite una valutazione prognostica, che il predetto può ed ha l’intenzione di avviare un processo di cambiamento in positivo della propria personalità.

Progetto di messa alla prova: ruolo del servizio sociale

Il procedimento penale verrà sospeso per messa alla prova previa elaborazione di un progetto rieducativo da parte del servizio sociale. Il servizio sociale ha un ruolo importante: oltre alla redazione del progetto si occuperà del sostegno del minore sino alla fine del percorso. Inoltre, il contenuto del progetto educativo non è già definito, non è sempre uguale, ma varia in base alle esigenze educative del minore coinvolto nella vicenda penale.

Elaborato il progetto il Tribunale valuterà l’adeguatezza dello stesso al caso concreto e sospenderà il procedimento penale. Durante il periodo di sospensione verranno fissate delle udienze per verificare l’andamento del percorso e ove si provvederà,  se necessario e in base all’andamento, alla modifica del contenuto del progetto educativo.

Il periodo di sospensione può avere una durata massima di anni 3 per i reati più gravi e di anni 1 per tutti gli altri reati.

Possibili esiti della messa alla prova

La messa alla prova può avere esito positivo o negativo.

Nello specifico, i parametri che vengono valutati sono generalmente due:

  1. il comportamento tenuto dal minore durante la messa alla prova
  2. l’evoluzione della sua personalità.

Dunque, se il comportamento tenuto dal minore è positivo e l’evoluzione della sua personalità anche, la messa alla prova avrà avuto l’esito auspicato. Pertanto il reato contestato si estinguerà con alcuna conseguenza penale per il minore. 

Nel caso in cui, invece, il minore ha tenuto durante il periodo di sospensione un comportamento scorretto o non ha iniziato un percorso di rivisitazione critica dei propri agiti la messa alla prova verrà revocata. Il processo, pertanto, riprenderà dal momento in cui si era interrotto. 

La messa alla prova può essere revocata?

Può capitare che la messa alla prova venga revocata prima della sua conclusione. Ciò avviene quando il minore abbia ripetutamente trasgredito alle prescrizioni imposte. Non è, perciò, sufficiente che il ragazzo si renda autore di una singola trasgressione per revocare la messa alla prova. Tuttavia, la singola violazione di una regola non passa inosservata. Poiché Il tribunale può: introdurre delle regole più severe, oppure può inasprire le prescrizioni già presenti nel progetto educativo. 

Preferenza della finalità rieducativa a discapito di quella punitiva

La messa allo prova può riguardare qualsiasi reato, anche quelli più cruenti. L’unico limite imposto al Tribunale è quello temporale nel senso che la messa alla prova non può durare oltre anni tre per i reati più gravi e massimo anni 1 per tutti gli altri.

L’esito positivo del percorso di messa alla prova, come sopra detto, estingue (e quindi cancella) il reato. E’ come se lo stesso non fosse stato mai commesso.

Tale conseguenza si giustifica con la volontà del legislatore di rinunciare alla pretesa punitiva a favore della necessità di rieducare il minore.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: map, minorenne, procedimento penale, reati, tribunale per i minorenni

Divorzio congiunto: la mancata comparizione di uno dei coniugi può essere superata dal rilascio al legale della procura speciale?

19 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Divorzio congiunto: la mancata comparizione di uno dei coniugi può essere superata dal rilascio al legale della procura speciale?

Normativa di riferimento

La norma di riferimento, per poter rispondere alla domanda, è contenuta nell’art. 4 comma 6 della l. n. 898/1970.
Tale norma dispone che la domanda congiunta dei coniugi di  divorzio si propone con ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio. La norma, statuisce, inoltre che il tribunale debba sentire i coniugi e decidere con sentenza.

Alla luce della normativa di riferimento, dunque, ci si chiede se l’audizione dei coniugi sia o no condizione necessaria ai fini della procedibilità.

Orientamenti giurisprudenziali: orientamento dominante

La giurisprudenza dominante risponde affermativamente al quesito. Afferma che la mancata comparizione non osta alla pronuncia di divorzio.

In tale sede si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ., ord., 2 maggio 2018, n. 10463) la quale ha affermato che non ricorre alcuna violazione del contraddittorio nel caso in cui sia stato accertato che una delle parti non sia comparsa in udienza, pur essendo stata messa nelle condizioni di presenziare, e che, pertanto, il contegno della parte non comporta alcuna declaratoria di improcedibilità del ricorso, non ostando alla pronuncia nel merito.

Peraltro diversa giurisprudenza di merito ha affermato che l’art. 4 comma 16 della l. n. 898/1970 prevede unicamente che i coniugi siano sentiti, ovvero che deve essere fissata udienza per la loro comparizione personale, ma non già che debba altresì essere esperito il tentativo di conciliazione, né che debbano essere adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, se non nel caso in cui il Tribunale ravvisi che le condizioni relative alla prole sono in contrasto con gli interessi della prole stessa, dovendo in questo caso procedere a norma del comma 8.

Orientamento minoritario

Secondo un orientamento minoritario, invece, la presenza delle parti in udienza è obbligatoria poiché richiesta dall’art. 4 della legge sul divorzio. Pertanto inefficace è la domanda in caso di mancata comparizione di uno di essi (Tribunale Messina, 29 settembre 2017).

Ciò detto, è quindi possibile conferire procura speciale al proprio legale al fine di intervenire nel procedimento in sede di udienza camerale?

Pronuncia del Tribunale di Messina

Il Tribunale di Messina con sentenza del 29 settembre del 2017 afferma che ciò sia possibile non trattandosi di atto che
non ammette procura (c.d. atto personalissimo).
Di conseguenza è ammissibile il conferimento di una tale procura se giustificata da grave e comprovata ragione.
Afferma infatti il tribunale di Messina che «La personale comparizione delle parti davanti al Tribunale, nella procedura di divorzio congiunto, è condizione essenziale perché possa essere pronunciata la sentenza che scioglie il vincolo, per l’esigenza di verificare l’effettività, la veridicità e la spontaneità della volontà delle parti di pervenire alla dissoluzione del vincolo, in caso di gravi e compravate ragioni può essere ammessa la comparazione personale di un procuratore speciale».

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Problemi con i condomini? Potreste essere vittime di stalking condominiale

14 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Condomini gioia e dolori, questo è risaputo, e alcune condotte  potrebbero addirittura configurare il reato di stalking condominiale ex art. 612 bis c.p.

Notorio è che la realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante. Ciò avviene quando vengono lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.
Le statistiche rilevano negli ultimi anni che una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza in ambito condominiale. Gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato si traducono spesso in condotte penalmente rilevanti.

Articolo 612 bis c.p.

Il reato di atti persecutori, disciplinato all’art. 612 bis c.p., è comunemente chiamato stalking, dall’inglese to stalk, ovvero “fare la posta alla preda”.

Da diversi anni si registra l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva, come appunto il contesto condominiale.
Lo stalking condominiale, inteso come fattispecie in cui anche in via indiretta si subisce un turbamento della propria tranquillità domestica, tanto da alterare il proprio modus vivendi, è ormai consacrata anche in giurisprudenza (cfr. sent. n. 26878/2016 della Suprema Corte di Cassazione). Tale pronuncia ribadisce che il reato di stalking si configura anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Pronunce della Suprema Corte

Diverse volte la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dello stalking. Con una recente pronuncia gli ermellini hanno affrontato un’ipotesi di stalking condominiale configurato a seguito di video riprese, ritraenti i vicini di casa. Il condomino minacciato, infatti, assumeva un investigatore che aveva puntualmente ripreso le condotte dei persecutori.
Legittima viene considerata l’acquisizione dei dvd prodotti, poiché gli episodi si sono realizzati in luoghi aperti al pubblico. Peraltro dal sonoro e dalle immagini registrate emergeva la verità dei fatti così come narrata dalla persona offesa.

I casi

La questione riguardava due coniugi accusati di aver commesso atti persecutori ai danni di un loro vicino.

La persona offesa, continuamente ingiuriata e minacciata, temeva per la propria incolumità, anche a seguito di alcuni episodi dove i vicini avevano tentato di investirlo con l’auto. Tali condotte, protrattesi per quasi due anni, hanno ingenerato nella vittima un grave stato d’ansia, paura e fondato timore per la propria persona.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17346 del 2020, nel caso in esame, ha rigettato il ricorso sollevato dai due coniugi, imputati per il reato di atti persecutori ai danni di un vicino di casa.

Altra interessante pronuncia è quella della sez. VII pen. con sent. n. 25153 del 09.09.2020, con la quale è stata riconosciuta la ipotesi delittuosa di stalking nel caso di disturbo della quiete pubblica posta in essere da un
condomino che produceva rumori capaci di disturbare un gruppo indeterminato di persone, costringendo i vicini a cambiare abitudini di vita.

Forme di tutela

Se si ritiene di esserne vittima di stalking condominiale, è consigliabile pertanto agire per la tutela dei propri interessi e dunque presentare apposita richiesta di ammonimento al Questore.  a seguito della quale il Questore, preso atto della richiesta, qualora la ritenga fondata, emette un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker; nelle ipotesi più gravi è opportuno presentare una querela. Questa può essere sporta entro sei mesi dai fatti incriminati. Il Tribunale, accertata la responsabilità penale dell’imputato, può emettere nei suoi confronti un’ordinanza restrittiva che impone allo stalker di lasciare la propria abitazione e di non avvicinarsi oltre i 500 metri al condominio per un determinato periodo di tempo.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: 612bis, atti persecutori, condominio, diritto penale, persona offesa, reato

Tatuaggio su minorenni: basta il consenso di un solo genitore?

9 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Può un minorenne fare un tatuaggio con il solo consenso della madre?

Il caso 

Un padre scopriva tramite facebook che la figlia minorenne aveva fatto un tatuaggio a sua insaputa e senza il suo consenso, allorché chiedeva come potere agire nei riguardi della ex moglie per non essere stato consultato.

La questione giuridica 

La norma di riferimento da cui partire per affrontare la superiore questione è l’art. 337-ter c.c. Tale norma afferma che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”.

In virtù di tale norma, pertanto, le scelte importanti attinenti i figli  devono essere prese da entrambi i genitori. In caso di disaccordo quindi l’unica via perseguibile è quella di rivolgersi al Giudice.

“il tatuaggio”  è una decisione di maggior interesse?

Ebbene, fare un tatuaggio sul corpo di un minore rientra tra le decisioni di maggiore interesse per cui è necessario il consenso di entrambi i genitori. A tale conclusione si giunge considerando le gravi conseguenze penali nelle quali potrebbe incorrere il tatuatore che esegue su un minore un tatuaggio in assenza del consenso dei genitori.  Ed invero La Corte di Cassazione ha affermato che il professionista rischierebbe un’imputazione per “lesioni volontarie”.

Nel caso di specie emerge che il padre non è stato messo al corrente circa la volontà della figlia minorenne di volersi fare un tatuaggio. La ex moglie non si è premurata di acquisire il consenso dell’uomo prima di concedere il proprio. 
Tale atteggiamento dunque è in evidente contrasto con le regole dell’affidamento condiviso. 

Quali rimedi può esperire l’altro genitore in tali circostanze?

Il genitore che è stato estromesso da una decisione di “maggior interesse” per il figlio può sicuramente adire l’autorità giudiziaria. L’ordinamento prevede meccanismi risarcitori o sanzionatori, la cui applicazione è modulata tenendo conto delle caratteristiche del caso.
Ed in particolare l’art. 709-ter c.p.c. individua tre tipologie di misure afflittive: l’ammonizione, il risarcimento dei
danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, la condanna al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria.

Ammonimento

L’ammonimento consiste nell’invito rivolto al genitore di astenersi dal porre in essere condotte che possano pregiudicare il rapporto tra l’altro genitore e i figli nonché per aver violato le regole dell’affido condiviso.

Risarcimento danni

Il risarcimento danni consiste nell’obbligo di versare al genitore leso una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato.

Pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria

Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende è, invece, una sanzione di natura amministrativa  comminata nell’ipotesi di reiterate violazioni alle prescrizioni giudiziali.

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In tema di atti persecutori, il comportamento petulante del padre non può configurare il reato di stalking nei confronti della madre, se giustificato da fondate preoccupazioni verso la figlia minore

19 Marzo 2021 Da Staff Lascia un commento

In tema di atti persecutori, ex art. 612 bis c.p., è possibile che le preoccupazioni di un padre per le condizioni  della propria figlia minore possano essere tali da escludere il reato di stalking nei confronti della madre della bambina?

Il caso

Tizio, padre di una bambina di quattro anni, veniva denunciato dall’ex convivente, madre della bambina, per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.

Il padre, infatti, in seguito alla separazione dalla compagna, poneva in essere nei confronti della donna,  alcune condotte consistenti in: continue telefonate, pedinamenti ed appostamenti sotto casa e nei pressi del suo luogo di lavoro.

Questione giuridica

La questione giuridica sottoposta all’attenzione dal Tribunale di Milano ed alla base della sentenza emessa da quest’ultimo è la seguente: quali sono i comportamenti ritenuti idonei ad ingenerare nei confronti della vittima un rilevante stato di ansia tale da configurare il reato di stalking?

Normativa di riferimento

La norma di riferimento in materia di atti persecutori è l’art. 612 bis c.p.

Tale disposizione punisce colui che “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

L’elemento soggettivo richiesto in capo a chi delinque è il dolo generico; ossia la volontà di porre in essere condotte di minaccia e  molestia nella consapevolezza che le stesse siano idonee a causare gli eventi descritti.

In particolare, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli atti persecutori non devono necessariamente essere tali da dare luogo ad una situazione con risvolti patologici. In tali casi è, al contrario, sufficiente che gli stessi creino un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

È quindi possibile escludere il reato nel caso in cui il soggetto agente non possegga il suddetto elemento soggettivo? non intendendo il soggetto attivo cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nei confronti della vittima?

Decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha assolto Tizio dal reato di atti persecutori per mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

In particolare, dalla ricostruzione della vicenda, emerge che Tizio avesse posto in essere comportamenti invadenti al solo fine di conoscere lo stato di salute della figlioletta.

Peraltro emerge anche che  tali condotte non hanno mai concretamente ingenerato nei confronti della ex compagna  stati di paura e di ansia.

Ed infatti, a conferma di ciò, le indagini effettuate mettono in luce che la donna non ha mai modificato le proprie abitudini di vita per paura degli atteggiamenti dell’ex convivente. Al contrario, la persona offesa si è sempre rivolta nei confronti dell’uomo utilizzando toni amichevoli e conciliativi per chiedergli favori. Tizio, invero, era addirittura in possesso di un mazzo di chiavi della casa in cui la medesima viveva.

Peraltro, a detta del Tribunale, le preoccupazioni del padre sembrano essere state “giustificate” anche da alcuni atteggiamenti della madre della bambina.  La donna, mediante la complicità di alcune amiche, aveva falsificato la firma di Tizio al fine di potere espatriare con la piccola, ingenerando in tal modo in lui il fondato timore per le sorti della loro figlia.

In conclusione, le preoccupazioni di un padre per le condizioni di vita e di salute per la propria figlia minore possono essere tali da escludere l’intenzione di realizzare atti persecutori nei confronti della  madre della bambina.

Il comportamento apprensivo e petulante tale da non ledere la libertà di autodeterminazione della vittima, non costituisce un fatto illecito. Non costituisce un fatto inquadrabile nel delitto di atti persecutori o stalking disciplinato dall’art. 612 bis c.p.

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Affidamento super esclusivo: può il genitore affidatario prendere tutte le decisioni che riguardano i minori senza consultare l’altro genitore?

12 Marzo 2021 Da Staff Lascia un commento

In tema di affidamento esclusivo dei figli minori, è legittimo il provvedimento con cui si dispone che il genitore non affidatario non contribuisca in alcun modo a prendere le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita dei figli?

Il caso

Una madre adisce la Corte di Cassazione contestando il provvedimento con cui la Corte di Appello territoriale, pur disponendo che la stessa non decadesse dall’esercizio della responsabilità genitoriale, ha disposto un affidamento “super esclusivo o rafforzato” nei confronti del padre.

Questione giuridica

La questione giuridica alla base del provvedimento assunto dalla Corte territoriale e sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione è la seguente: può il genitore cui non siano affidati i figli in via esclusiva e che non sia decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale essere escluso anche dall’assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli?

Normativa di riferimento

La norma di riferimento in materia di affidamento ad un solo genitore è l’art. 337 quater c.c. Tale norma stabilisce che “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.

La norma delinea una soluzione eccezionale, consentita solo in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori. Ciononostante, il regime di affidamento esclusivo generalmente lascia in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme all’altro, le decisioni di maggiore importanza per i figli.

È quindi possibile disporre che il genitore non affidatario sia escluso dall’assunzione delle decisioni di maggiore interesse che li riguardano?

Decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione (Cass. Civ. Ord. n. 29999/2020) ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza.  Tale  principio conferma quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 337 quater c.c. secondo cui il giudice, nel disporre l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, può modulare l’istituto dell’affido secondo la modalità che caso per caso si riveli più pertinente.

Ne consegue che il regime di affidamento esclusivo può anche essere ulteriormente inasprito nella forma dell’affidamento esclusivo rafforzato ( affidamento super esclusivo).  Ciò di fatto impedisce al genitore non affidatario di contribuire all’assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli.

Un tale regime maggiormente rigoroso può chiaramente essere disposto solo qualora vi siano delle gravi ragioni che lo giustificano. Ad esempio nel caso in cui uno dei due genitori non sia in grado di provvedere ai bisogni affettivi e relazionali dei figli; e ciò anche quando tale genitore non sia decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

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Embrioni crioconservati: il Tribunale dice si all’impianto anche se la coppia si è separata

26 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

Il Tribunale di Santa Maria Capua A Vetere, in data 27 gennaio, ha deciso che gli embrioni crioconservati da una coppia, che nel frattempo ha deciso di separarsi, potranno essere comunque impiantati nella donna che ne ha fatto richiesta.

Sarà pertanto sufficiente il solo consenso della donna anche contro la volontà dell’uomo, sebbene l’embrione abbia il corredo genetico di entrambi

Il caso

Una coppia con difficoltà nella procreazione decideva, di comune accordo, di sottoporsi a un ciclo di procreazione assistita. In particolare venivano creati embrioni tramite ovuli della donna e il seme del marito. Purtroppo, però, per problemi di salute della donna questi non venivano più impiantati.

La coppia quindi decideva, su suggerimento dell’Ospedale, di crioconservare gli embrioni al fine di poterli impiantare nel momento in cui le condizioni della giovane fossero migliorate.

Tuttavia, nel frattempo insorgeva una crisi coniugale che si concludeva con la separazione della coppia.

La donna adisce il Tribunale

Sennonché a seguito del miglioramento delle condizioni di salute e nonostante la separazione dal marito la donna non avendo abbandonato l’idea della maternità chiedeva all’ex coniuge di utilizzare gli embrioni crioconservati.

Al diniego dell’uomo la predetta decideva di adire il Tribunale competente.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale adito con un ricorso d’urgenza da ragione alla donna autorizzando l’Ospedale all’impianto degli embrioni crioconservati.

Ed in particolare, il giudice adito,  in applicazione della normativa vigente, ritiene prevalente il diritto dell’embrione a nascere. Sottolinea, altresì, che ai sensi dell’art. 6 comma 3,  l. 40 del 2004, non è possibile revocare il consenso successivamente alla fecondazione. Ed invero tale revoca avrebbe dovuto intervenire in un momento anteriore. 

Peraltro dall’istruttoria emerge che nel momento in cui il consenso è stato prestato la coppia era integra e sino al maggio 2019 il consenso è stato reiterato anche dall’uomo.  

Quali saranno le responsabilità dell’uomo?

La innovativa decisione adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, destinata a fare discutere, per i molteplici risvolgi giuridici ed etico sociali, avrà delle dirette e immediate conseguenze per l’uomo il quale sarà a tutti gli effetti di legge considerato il padre del bambino.

Di conseguenza il bambino porterà il cognome del padre e l’uomo dovrà provvedere al suo mantenimento. Dovrà, altresì, occuparsi della sua crescita in conformità a tutte le norme che disciplinano il diritto/dovere dei genitori.

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Assegnazione casa coniugale: la moglie può chiedere l’assegnazione dell’abitazione coniugale di proprietà del marito in assenza di figli?

24 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

 

In tema di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione, è legittima la domanda posta dalla moglie in assenza di figli se l’immobile è di proprietà esclusiva del marito?

Il caso

Una donna adisce il Tribunale chiedendo la separazione dal marito. La donna chiede anche l’assegnazione della casa coniugale e assume alla base della separazione l’intollerabilità della convivenza per la condotta del marito violento. Dal matrimonio non sono nati figli.

Questione giuridica

La questione giuridica affrontata dal Tribunale adito è la seguente: la moglie ha diritto ad ottenere l’abitazione della casa coniugale che però è di esclusiva proprietà del marito poiché acquistata prima del matrimonio?
Ebbene, la norma di riferimento in materia di assegnazione della casa familiare è l’art. 337-sexies c.c. il quale stabilisce «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli».

E’ evidente che la norma miri esclusivamente alla tutela dei figli, sebbene il destinatario del provvedimento di assegnazione sia il genitore. In particolare,  tale disciplina vuole garantire ai figli, specie se minorenni, la conservazione dell’ habitat domestico.

Alla luce di ciò, è possibile procedere all’assegnazione della casa coniugale in assenza di prole?

Ebbene, da tempo ormai è principio consolidato, sia in dottrina sia in giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 3934/2008), che il Giudice possa
procedere all’assegnazione della casa coniugale esclusivamente in presenza di figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente.

Da ciò ne discende che in assenza di figli (come nel caso di specie) il coniuge non può pretendere né tanto meno ottenere l’assegnazione della casa coniugale ( tra le tante cfr. Cass., civ., sez. I, 18 settembre 2013, n.
21334). In tali casi, in particolare, il diritto di proprietà non può subire alcuna compromissione e il godimento della casa coniugale sarà regolata secondo la normativa generale in tema di proprietà esclusiva, oppure quella in tema di scioglimento della comunione in caso di comproprietà tra i coniugi dell’immobile.

L’assegnazione della casa coniugale non è una misura assistenziale

Sotto il profilo giuridico, quindi, l’assegnazione della casa coniugale non è  una misura assistenziale.  Si tratta di un istituto che ha la precipua finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi.
Sennonché solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita rappresentano gli unici motivi che possono spingere a sacrificare il diritto di proprietà.
Il Giudice, in assenza di figli, semmai terrà in considerazione la condizione del coniuge economicamente più debole ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in suo favore.

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Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

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Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
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Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.