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Blog: aggiornamenti dallo Studio

Affidamento minori: i figli dodicenni o con capacità di discernimento hanno diritto di essere ascoltati a pena di nullità

11 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

In tema di affidamento di figli minori l’art. 337 bis c.c. prescrive l’obbligo di audizione del minore a pena di nullità quando si assumono provvedimenti sulla convivenza dei figli con uno dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021 n.1474).

Il superiore principio di diritto è stato confermato dagli ermellini con la recente ordinanza n. 1474 del 2021. Ebbene, essendo il minore una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, nonché portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo.

Il caso

Il Tribunale di Pesaro veniva adito nell’ambito di un procedimento volto alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di minori. Il Giudicante adito disponeva: l’affidamento congiunto a entrambi i genitori dei minori nati dalla convivenza more uxorio; il collocamento prevalente dei minori presso la madre; il diritto di visita del padre secondo precise modalità.

L’uomo ricorreva in Corte di Appello

L’uomo proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso in primo grado. Il predetto riteneva che il giudice avrebbe dovuto ascoltare almeno la figlia undicenne prima di emettere il provvedimento.

La Corte d’Appello rigettava il reclamo e confermava integralmente la decisione di prime cure, ritenendo di non procedere all’audizione dei due figli per contrasto con i loro interessi.

il padre ricorreva in Cassazione

L’uomo ritenendo ingiusto il provvedimento ricorreva avanti la Suprema Corte. In particolare il padre con il proprio atto lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c., dell’art. 12
della Convenzione di New York e dell’art. 6 Cedu, per non aver la Corte territoriale disposto l’audizione almeno della figlia maggiore, di 11 anni di età e quindi perfettamente capace di esprimersi in  ordine all’affidamento.

La Suprema Corte accoglie il ricorso

Gli ermellini accoglievano le doglianze del padre. Nella propria motivazione sottolineavano che in tutti i procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., in caso di assunzione di provvedimenti relativi alla convivenza e all’affidamento dei figli ad uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento a pena di nullità. 

Da tale obbligo ne consegue che il giudice deve motivare in
modo specifico e circostanziato la scelta di non procedere  all’audizione- Ciò soprattutto quando l’età del minore si avvicina a quella dei 12 anni, oltre la quale sussiste l’obbligo legale dell’ascolto. Tale onere motivazionale
ricorre non solo quando il giudice ritenga il minore incapace di discernimento o l’esame superfluo oppure in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora, invece che procedere all’ascolto diretto, opti per un ascolto c.d. “delegato”.

Nel caso di specie, il giudice di merito non si era attenuto a tali principi, escludendo l’audizione della figlia della coppia in assenza di adeguata motivazione sulla sua capacità di discernimento.

Sottolineavano gli ermellini che il mancato ascolto, se non sorretto da espressa motivazione su un’assenza di discernimento o sulla sussistenza di altre circostanze tali da giustificarne l’omissione, costituisce violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo.

Per questi motivi, la Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Potrebbe interessarti “Bigenitorialità: diritto da preservare ad ogni costo?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento, ascolto minori, divorzio, figli dodicenni, figli minori, separazione

Assegno unico per i figli 2021

5 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

L’Assegno unico per i figli, già previsto nella Legge di Bilancio 2020, (ma privo di copertura), è stato finalmente finanziato e dovrebbe essere operativo dal 1° luglio 2021.

La prestazione, introdotta nella Legge di bilancio 2021, nell’ambito del “pacchetto famiglia” è uno strumento a sostegno dei nuclei familiari. Tuttavia per sapere come accedere al nuovo strumento occorre attendere i  provvedimenti attuativi. La misura dovrebbe sostituire alcune delle precedenti previsioni a sostegno delle famiglie che, al momento, sono salve per l’anno 2021.

Art. 1. comma 1 legge di bilancio 2021

L’art. 1, comma 1 della legge di bilancio 2021, statuisce «Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia».
Tuttavia bisognerà attendere l’emanazione degli appositi provvedimenti normativi per riorganizzare gli altri istituti attualmente esistenti.
Come sopra evidenziato l’Assegno universale per famiglie con figli era già previsto nella legge di bilancio 2020, ma tale misura si era poi scontrata con i limiti di copertura.

Quando entrerà in vigore l’assegno unico per i figli?

L’assegno unico per il figlio dovrebbe partire a decorrere dal prossimo luglio, ma l’attuale situazione di crisi di governo, però, potrebbe determinare degli slittamenti..


Quali misure sostituirà l’assegno unico per i figli? 

L’introduzione dell’assegno unico sostituirà gli altri bonus famiglia esistenti, ossia:

– bonus mamma domani;

– assegno di natalità;

–bonus asilo nido.

Il nome  “assegno unico” è indicativo. Tale assegno prevede infatti l’integrale sostituzione delle altre agevolazioni, detrazioni, e bonus ad oggi previste.
Dovrebbero essere sostituite: le detrazioni figli a carico e gli assegni al nucleo familiare. Al suo interno verranno comprese tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i mini bonus che resteranno in vigore fino al prossimo 30 giugno.

In cosa consiste la nuova misura?

A partire dal 1° luglio 2021 le famiglie con almeno un figlio a carico riceveranno un assegno mensile.
L’assegno spetterà alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico, fino a un importo massimo mensile per ogni figlio tra i 200 ed i 250 euro.
L’importo delle erogazioni non è ancora definito, in quanto il criterio di individuazione è demandato ai provvedimenti di futura applicazione.
La misura prevede una quota fissa per tutte le famiglie che potrebbe indicativamente essere compresa tra gli 80 ed i 200 euro, cui si aggiungerà una quota variabile.
Tale ultima componente dipenderà dall’Isee e si dovrebbe azzerare raggiunti i 60 mila euro annui.

Età dei figli


L’assegno dovrebbe essere riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età del figlio;  limite di età non è previsto nel caso di figlio disabile. I figli sino all’età di 21 anni potranno beneficiare dell’assegno solo se studiano, svolgono un tirocinio e se lavorano, non dovranno percepire un reddito annuale superiore a € 4.000; nel caso di prosecuzione degli studi si potrà continuare a ricevere l’assegno unico fino ai 25 anni di età del figlio.

La misura non riguarda le sole famiglie italiane

L’assegno non andrà a beneficio solo dei cittadini italiani ma di tutte le famiglie con minori con un regolare permesso di soggiorno e chi risiede in Italia da più di due anni.

E’ prevista una maggiorazione dell’importo erogato in caso dal quarto figlio e le somme erogate non concorreranno alla formazione del reddito complessivo.


Quali lavoratori avranno diritto all’assegno unico?

Il beneficio dovrebbe riguardare tutte le famiglie senza distinzioni reddituali.
Pertanto ne avranno diritto:
• le famiglie con lavoratori dipendenti
• le famiglie con lavoratori autonomi
• le famiglie con disoccupati e incapienti.
L’obiettivo da raggiungere, oltre al sostenimento delle famiglie, è l’incentivazione delle nascite in Italia.

Assegno unico e figli disabili

Nel caso di figli con disabilità non sono previsti limiti massimi di età dei medesimi per l’erogazione e l’importo sarà maggiorato tra il 30% ed il 50%.

L’Assegno unico ed il reddito di cittadinanza

L’importo dell’assegno unico 2021 è compatibile, (quindi cumulabile), con il reddito di cittadinanza.
Non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito.

Potrebbe interessarti “Figlio laureato? niente mantenimento”. Leggi qui.

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: aiuti economici, assegni familiari, legge di bilancio 2021, sostegno famiglie

Reati sessuali: le vittime di reati sessuali devono essere ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato a prescindere dal reddito

21 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

La Corte Costituzione con la sentenza n. 1 dell’11 gennaio scorso afferma la legittimità della previsione dell’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato per le vittime di reati sessuali, in particolare se persone offese sono minori e ciò prescindere dalle condizioni economiche.

La questione giuridica

La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost., dell’art. 76, comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, nella parte in cui, determina l’automatica ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612 bis nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1 e senza riservare alcuna discrezionalità valutativa al giudice.

Anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. penale n.52822 del 2018) afferma il diritto della persona offesa da uno dei reati sopra elencati (principalmente reati sessuali) a fruire del Patrocinio a Spese dello Stato per il solo fatto di essere appunto persona offesa, indipendentemente dalle condizioni reddituali. Tale normativa si fonda sulla necessità di assicurare alle vittime di tali reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale .

Tale interpretazione istituisce un automatismo legislativo. In particolare al solo verificarsi del suo presupposto, ovvero assumere la veste di persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma, si determina l’ammissione al beneficio. Il giudice, quindi, non ha alcun margine di valutazione  in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali.

La questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli si fonda sulla circostanza che la normativa di riferimento viola il principio di uguaglianza. Contrasta, inoltre, con l’affermazione contenuta nell’art. 24 Cost. la quale dispone che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”

Necessità di contemperamento tra diritto di difesa e contenimento della spesa pubblica

Il GIP sottolinea la necessità di raggiungere l’obiettivo di limitare le spese giudiziali. Evidenzia, inoltre, che in tema di Patrocinio a Spese dello Stato, occorre individuare un punto di equilibrio tra: garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.”

Il remittente sottolinea inoltre che l’ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma porterebbe a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.

La decisione della Corte Costituzionale

Di diverso avviso è la Corte Costituzionale. Secondo il giudice delle leggi la normativa richiamata non lede affatto le norme costituzionali. Ciò avendo riguardo alla vulnerabilità delle vittime dei reati sessuali oltre che alle esigenze di garantire il venire alla luce di tali reati.

Peraltro, la Corte Costituzionale richiama nelle proprie argomentazioni le norme volte  a introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale.

Scelta di indirizzo politico-criminale

La Corte Costituzionale evidenzia che la scelta di garantire il Patrocinio a Spese dello Stato alle vittime di reati sessuali, a prescindere dal reddito, è di  di indirizzo politico-criminale. Tale scelta ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, molto vulnerabile a causa della natura dei reati di cui è vittima. Mira, inoltre, a incoraggiare la stessa a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

Per tali motivi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost., nella parte in cui determina l’automatica ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato delle persone offese dai reati indicati dalla norma medesima.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: patrocinio a spese dello stato, tutela delle donne, violenza, violenza sessuale

Sicilia zona rossa

17 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Da oggi, domenica 17 gennaio, la Sicilia è zona rossa e lo sarà per le prossime due settimane. Alle regole previste a livello nazionale per la zona rossa vanno ad aggiungersi le misure più restrittive introdotte con l’ordinanza emanata del Presidente della regione SICILIA, Nello Musumeci. Solo a seguito delle verifiche sull’andamento dei contagi si faranno i conti e si deciderà come procedere. Se i risultati fra quindici giorni non saranno positivi si prevede già la proroga della zona rossa e quindi delle misure restrittive al fine di contenere il contagio da Covid19.

Di seguito si indica cosa cambia da oggi al 31 gennaio:

Spostamenti

Divieto di entrata e uscita dalla regione. In vigore, altresì, il divieto di entrata e di uscita dal proprio comune, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”. Servirà pertanto l’autocertificazione per gli spostamenti.

Non si può circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato, all’interno del territorio comunale, ad eccezione di “comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria”.

 I passeggeri in arrivo in Sicilia dovranno registrarsi sul sito dedicato con obbligo di tampone rapido.

Si potranno fare visite ai parenti?

 

In forza dell’ordinanza regionale sono vietati anche gli spostamenti per fare visita ad amici e parenti. Anche se nelle ultime ore si è diffusa la notizia che ciò sarà consentito in alcuni limitati casi di necessità o salute o per visitare i genitori anziani o soli.


Attività sportive

Continuano a rimanere chiuse palestre, piscine, circoli, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

Scuola

Attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutte le altre classi scolastiche e le Università continueranno con la didattica a distanza. In caso di contagi all’interno delle scuole per cui è prevista la didattica in presenza potranno essere emanati provvedimenti di chiusura.


Attività commerciali

Restano sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte, inoltre: lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Bar e ristoranti

Sono sospese le attività dei bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Per le attività di ristorazione è consentita la consegna a domicilio e fino alle 22  l’asporto. Per i bar consentito l’asporto fino alle 18,00.

Cosa rimane aperto?

Per sapere cosa rimarrà aperto bisogna leggere gli allegati 23 e 24 del DPCM del 14.01.2021.

Tra le attività che rimangono aperte vi è quella degli Studi Legali.

Per leggere il testo integrale del DPCM del 14.01.2021 clicca qui.

Per leggere l’Ordinanza Regione Sicilia clicca qui.

 

 

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Figlio laureato? niente mantenimento

7 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Al figlio laureato che non prova di essersi attivato per cercare un lavoro, ridimensionando le sue aspirazioni, non spetta il mantenimento. Tale principio, affermato con l’ordinanza n. 17183 del 2020, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29779 del 2020. 

Il caso 

Una donna decideva di divorziare dal marito. In giudizio la corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, poneva a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento di uno solo dei due figli. Veniva pertanto revocato l’assegno disposto dal Tribunale a favore del figlio laureato.

Sicché la donna, insoddisfatta della pronuncia, ricorreva in Cassazione sollevando due doglianze:

1- con il primo motivo lamentava che il giudice territoriale non aveva correttamente valutato la situazione economica delle parti. Ed in particolare aveva considerato autonomo il figlio maggiore solo in ragione dell’età.

2-con il secondo motivo, lamentava l’omessa valutazione di tutte le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo che se correttamente valutate avrebbero dovuto condurre la Corte a un diverso giudizio.

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso della donna con l’ordinanza n. 29779 del 2020. Gli Ermellini condividendo in pieno le argomentazioni dei giudici di merito ritenevano non sussistenti i requisiti per il riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio maggiore.

Più dettagliatamente, in corso di causa  non era emerso che il figlio laureato, ormai ventisettenne si fosse adoperato per cercare un lavoro confacente ai propri studi.

Uniformemente al principio sancito con l’ordinanza  17183 del 2020, la Corte di Cassazione affermava che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento ex art. 337 septies cod. civ. a carico dei genitori soltanto se “ultimato il percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Ebbene, il nuovo orientamento affermatosi in giurisprudenza  sostiene che Il giudice non deve disporre l’assegno di mantenimento a favore del maggiorenne sul solo presupposto che manchi la sua indipendenza economica. Viene meno qualsiasi automatismo tra diritto al mantenimento e stato di inoccupazione o disoccupazione. 

E’ il figlio che dovrà provare, una volta maggiorenne, di non avere ancora raggiunto l’autosufficienza economica per ragioni giustificate e allo stesso non addebitabili. Spetterà a lui dimostrare di essere ancora impegnato con profitto in un corso di studi o di essersi attivato per trovare un lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Mantenimento figlio maggiorenne, quando cessa?”. Leggi qui. 

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Tenore di vita addio

11 Dicembre 2020 Da Staff Lascia un commento

 

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del tenore di vita in materia di assegno di divorzio con l’ordinanza n. 28104 del 9 dicembre 2020.

Gli Ermellini, accogliendo uno dei motivi del ricorso, hanno affermato che i giudici di merito devono attenersi ai principi dettati dalla sentenza n. 18287/2020 che afferma il superamento del tenore di vita come parametro da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Il caso

Il Tribunale di Treviso prima e la Corte di Appello poi hanno riconosciuto a favore di una moglie, in sede di divorzio, un assegno di divorzio a carico del marito pari ad € 300,00 mensili.

L’uomo ricorre in Cassazione

L’uomo ricorre in Cassazione presentando 4 motivi di doglianza:

  • con il primo contesta l’omessa comparazione dei redditi di entrambi i coniugi;
  • con il secondo lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di quanto affermato dalla sent. n. 11504/2020, parametrando l’assegno divorzile dovuto alla moglie al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio durato 28 anni e alla disparità economica esistente tra le parti.
  • Con il terzo lamenta come il giudice non abbia preso in considerazione il fatto che il proprio reddito mensile ammonti a € 1430 e che lo stesso è gravato da diverse spese che deve sostenere per motivi di salute;
  • con il quarto infine fa presente che la mancata applicazione da parte del giudice dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2020 si fonda su presunzione prive di fondamento logico.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso

La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso presentato dall’uomo. Cassa la sentenza di merito e rinvia per un nuovo esame della causa rassegnando i principi da seguire.

Ebbene, gli Ermellini sottolineano che le Sezioni Unite, con sentenza nr. 18287 del 11.07.2018, hanno attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno di divorzio. Pertanto,  Il riconoscimento di tale assegno. richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.  Il giudizio, quindi, dovrà avvenire valutando comparativamente le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Dovrà, altresì, tenersi in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune. Ma non solo. Dovrà, inoltre, tenersi in considerazione il contributo personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del coniugio ed all’età dell’avente diritto.

Erroneo considerare ancora il tenore di vita

Gli Ermellini sottolineano inoltre che l’assegno divorzile, non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio ma è volto all’individuazione e al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Di conseguenza, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti.

Per cui, conferma la Cassazione, che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non può più essere preso come riferimento per determinare l’assegno di divorzio.

Peraltro i giudici di legittimità rilevano poi come nel caso di specie la sentenza impugnata non ha indicato neppure la misura del reddito del marito. Ciò dimostra che la situazione economica delle parti non è stata affatto valutata.

Alla luce di quanto sopra gli Ermellini accolgono il ricorso dell’uomo, invitando il giudice del rinvio a tenere conto dei principi enunciati e  dell’importo assai modesto del marito, trascurato dai precedenti giudici di merito.

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Scioglimento della comunione legale dei beni

1 Dicembre 2020 Da Staff Lascia un commento


L’art. 191 c.c. stabilisce che allo scioglimento della comunione legale si procede in presenza di alcune circostanze. 
Ebbene, lo scioglimento determina il venir meno dell’operatività del regime di comunione legale relativamente agli acquisti che i coniugi effettueranno in futuro. I beni, invece, che costituivano oggetto di comunione legale, continueranno ad essere di proprietà comune. Per questi ultimi si applicherà il regime della comunione ordinaria ex artt. 1100 ss. c.c.

In particolare, intervenuto lo scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge potrà, liberamente alienare la propria quota di ogni singolo bene, che ne faceva parte.

Differenza tra scioglimento e divisione

Scioglimento e divisione rappresentano due eventi ben differenziati e progressivi. Occorre pertanto distinguere fra il momento in cui il regime legale viene meno e quello in cui si verifica l’effettiva divisione dei beni comuni

Cause di scioglimento

L’art. 191 c.c. individua analiticamente le cause di scioglimento della comunione legale: assenza, morte presunta, annullamento del matrimonio, divorzio, separazione personale, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, separazione giudiziale dei beni, fallimento di uno dei coniugi. Ad esse va aggiunta la morte di uno dei coniugi. Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che anche la delibazione della  pronuncia di nullità ecclesiastica del matrimonio concordatario, determina lo scioglimento della comunione.

Separazione personale, la causa più frequente di scioglimento

La causa di scioglimento della comunione legale che si verifica più frequentemente è la separazione personale.
In merito allo scioglimento della comunione legale il quadro normativo è stato  modificato con la l.n. 55/2015 (c.d. “divorzio breve”). L’art. 2 di detta legge ha integrato l’art. 191 c.c.; oggi anche  l’ordinanza con la quale il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati determina lo scioglimento della comunione. Analogamente, in caso di separazione consensuale, è previsto che detto scioglimento avvenga alla data di sottoscrizione del verbale, purché lo stesso sia omologato. Inoltre, il nuovo art. 191 c.c. prevede che l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile, ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione, a margine dell’atto di matrimonio.

Negoziazione assistita

In caso di negoziazione assistita, invece,  la normativa tace. Sul punto si sono alcuni giudici fanno riferimento alla data dell’autorizzazione del Pubblico Ministero alla trasmissione dell’accordo all’ufficiale di stato civile, in presenza di figli; ed invece a quella dell’accordo intercorso tra i coniugi, se semplicemente assoggettato a
nulla osta della Procura. In caso di separazione o divorzio, definiti innanzi all’ufficiale di stato civile ex art. 12 del d.l. n. 132/2014, la comunione dovrebbe sciogliersi al momento della conferma dell’accordo.

Cosa succede se dopo la separazione i coniugi si riconciliano?

Se dopo la separazione personale interviene la riconciliazione, vengono meno tutti gli effetti della separazione e si ricostituisce il regime di comunione legale, con effetti ex tunc, ricomprendendo anche gli acquisti, effettuati separatamente durante il periodo di separazione. Il ripristino della comunione legale non è però opponibile ai terzi, che abbiano acquistato in buona fede da chi appariva unico proprietario del bene alienato.


Opponibilità ai terzi dello scioglimento della comunione legale


Nei rapporti tra i coniugi, la comunione legale si scioglie al verificarsi di una delle cause previste per legge.
Differente è invece il regime dell’opponibilità dello scioglimento ai terzi, collegato all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Quali provvedimenti si annotano a margine dell’atto di matrimonio?

L’art. 69 dell’ordinamento dello stato civile, sono annotate a margine dell’atto di matrimonio: le convenzioni matrimoniali e le sentenze di separazione giudiziale dei beni; le sentenze di divorzio e di separazione personale, i decreti di omologa delle separazioni consensuali, le sentenze che dichiarano efficaci decisioni straniere, ovvero delibino pronunce dell’autorità ecclesiastica; le sentenze che dichiarano l’assenza e la morte presunta; gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita, di separazione o divorzio; gli accordi di separazione o divorzio, ricevuti dall’ufficiale di stato civile.

E la dichiarazione di fallimento?

La dichiarazione di fallimento è l’unica causa di scioglimento della comunione legale, che non viene annotata nei registri dello stato civile. In tale  caso gli effetti della sentenza, nei riguardi dei terzi, si producono dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese. Oggi devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio anche le ordinanze presidenziali con cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati, posto che quei provvedimenti determinano lo scioglimento della comunione legale.


Fase della divisione 


Allo scioglimento della comunione segue la fase (eventuale) della divisione, che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo, come prevede l’art. 194 c.c.. La divisione dei beni può essere effettuata in forma contrattuale, ovvero giudizialmente.
La divisione richiede che si sia già verificata una causa di scioglimento della comunione. La giurisprudenza, in precedenza, con riferimento al giudicato sulla separazione personale, riteneva che detto scioglimento rappresentasse presupposto processuale e, quindi, dovesse essersi già verificato al momento della proposizione della domanda divisionale.
Successivamente, esso è stato qualificato come condizione dell’azione: la causa di scioglimento (e, nella specie, la separazione personale) potrebbe dunque intervenire anche nel corso del giudizio di
divisione, purché prima della decisione, pena l’improcedibilità della domanda.

Oggetto della divisione 

La divisione può riguardare singoli cespiti, ovvero tutti quelli compresi nella comunione. Le regole, in base alle quali procedere alla divisione, sono individuate dagli artt. 192 ss. c.c..
In fase di divisione deve farsi luogo ai “rimborsi” e alle “restituzioni”, indicati dall’art. 192 c.c., sia che si tratti di somme a suo tempo prelevate dal patrimonio comune per fini differenti dall’adempimento delle obbligazioni di cui la comunione deve rispondere (art. 186 c.c.), sia si tratti di denari prelevati dal patrimonio personale, per far fronte alle esigenze della comunione. 
Occorre poi procedere al prelevamento, dalla massa comune, dei beni personali di ciascun coniuge; il carattere personale del bene può essere provato, nei rapporti tra i coniugi, con ogni mezzo. In mancanza di
prova, il bene mobile si presume comune (art. 195 c.c.). 

Divisione di conti correnti e depositi bancari

La presunzione di comunione si applica anche al denaro rinvenuto al momento dello scioglimento della comunione legale. Detta presunzione può essere vinta però tramite la prova che il denaro è
bene personale. Nel caso di denaro depositato su conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, anche in regime di comunione legale, la cointestazione fa solo presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva prova contraria (art. 1298 c.c.); la disciplina della comunione legale coinvolge esclusivamente gli “acquisti” e non inerisce invece a rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi
all’apertura di un conto corrente o deposito cointestato. Il coniuge può pertanto provare che il conto è stato alimentato in via esclusiva o prevalente con i propri apporti e chiedere la restituzione di quanto prelevato dall’altro senza titolo.

 Costituzione di usufrutto


Il giudice, ai sensi dell’art. 194 comma 2 c.c., può costituire in favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro. Si tratta di previsione finalizzata a garantire al meglio l’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei figli  minorenni. E’ tuttavia un usufrutto peculiare in quanto  cessa con il venir meno delle esigenze della prole, ovvero con il sopravvenire della maggiore età.

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Mantenimento figlio maggiorenne, quando cessa?

18 Novembre 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all’acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione; in seguito ad essa, l’obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183).

I fatti

Una donna ricorreva in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, revocava l’assegno di mantenimento per il figlio. Quest’ultimo, trentenne,
insegnante precario, secondo la donna aveva redditi modesti. Peraltro, veniva altresì revocata l’assegnazione della casa familiare, poiché il figlio si era trasferito in un’altra provincia per insegnare e la coabitazione si era diradata. 

I Giudici di Appello ritenevano che l’obbligo di mantenimento del figlio viene meno al raggiungimento della capacità di sostentarsi. Ciò è da ritenersi presunto 
oltre i trenta anni, età in cui una persona normale si presume sia autosufficiente anche sotto il profilo economico, salvo comprovati deficit. 
Di conseguenza, secondo la sentenza impugnata, il figlio maggiorenne che da tempo ha terminato gli studi e lavora come insegnante precario deve trovare il modo di mantenersi.

La donna ricorreva in Cassazione

La donna ricorrendo in Cassazione lamentava  la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che il figlio avesse conseguito redditi significativi, sebbene modesti. Sottolineava, inoltre, la ricorrente che il figlio, quale insegnante non abilitato e supplente occasionale, per ottenere la cattedra di ruolo, avrebbe dovuto frequentare un tirocinio formativo a pagamento.
Infine, la donna lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 315-bis, 337-sexies e 337- septies c.c., per non aver considerato la Corte di Appello la condizione di precarietà lavorativa del figlio. Secondo
la ricorrente, il marito non aveva provato il raggiungimento di una effettiva e stabile indipendenza economica del figlio. 

La questione

L’ordinanza in esame affronta la questione dei confini tra il diritto al mantenimento della prole maggiorenne e lo speculare obbligo a carico del genitore. Ciò alla luce del principio di autoresponsabilità. 

Sottolineano gli Ermellini che ogni caso deve essere attentamente valutato. Precisano i giudici di legittimità che tale valutazione deve essere ancorata al percorso scolastico e alla situazione del mercato del lavoro nel settore prescelto. Deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in
rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo si protragga oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.

Gli Ermellini sottolineano che integra un dovere del figlio la ricerca 
dell’autosufficienza economica. Pertanto, in attesa di realizzare le sue aspirazioni il figlio ha il dovere di impegnarsi  nella ricerca di un lavoro, affinché possa sostentarsi.

Età del figlio

La Corte di Cassazione individua inoltre l’età al raggiungimento della quale cessa l’obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, precisando che tale obbligo si estingue con l’acquisto della
capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, le quali, così come la capacità lavorativa, si conseguono al raggiungimento della maggiore età, salva la prova a carico del richiedente delle condizioni che giustificano, al contrario, il permanere di tale obbligo.

Decisione della Corte di Cassazione

Sulla base delle superiori considerazioni, la Corte di Cassazione, ritenendo che il giudice d’appello non abbia violato i principi da essa dettati, rigettava il ricorso della donna dichiarando l’infondatezza dei motivi proposti.

Osservazioni


Tema molto attuale è quello affrontato dall’ordinanza in commento, con cui la Suprema Corte torna ad occuparsi dei presupposti e dei limiti del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni. Rispetto i precedenti indirizzi giurisprudenziali gli Ermellini giungono a conclusioni nuove; lasciando emergere un innovativo modo di intendere il rapporto tra genitori e figli in termini di diritti e di obblighi. In particolare, in aderenza con il mutamento dei tempi, è il richiamo del figlio al dovere di autoresponsabilità.


Onere della prova

L’aspetto più innovativo della pronuncia in commento riguarda l’onere probatorio. Nello specifico secondo i giudici di legittimità con il raggiungimento della maggiore età, si verifica una presunzione di idoneità al reddito e, dunque, di autonomia. Tale presunzione può essere vinta dal figlio maggiorenne non autosufficiente dimostrando la sussistenza delle circostanze che giustificano, al contrario, il permanere del diritto al mantenimento.
L’ordinanza in esame sposta, dunque, l’onere della prova sul richiedente. 
L’onere della prova a carico del figlio viene graduato in relazione all’età: invero, secondo l’ordinanza in commento, la prova sarà tanto più lieve quanto più prossima sia l’età del richiedente a quella di un recente maggiorenne; più gravosa all’aumentare dell’età, sino a configurare il “figlio adulto”, in ragione del principio di autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all’impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.

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