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Blog: aggiornamenti dallo Studio

Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini prevale su quello della madre a mantenere l’anonimato?

25 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini prevale su quello della madre a mantenere l’anonimato?

Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, è necessario operare un bilanciamento tra diritti. Ed in particolare: tra il diritto all’anonimato della madre, in caso di parto anonimo, ed il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell’adottato.

Nel nostro ordinamento, infatti, pur essendo tutelato il parto anonimo, la scelta del segreto sull’identità della madre è ormai divenuta una scelta reversibile. Su richiesta del figlio, pertanto, la genitrice può revocare la dichiarazione di anonimato fatta a suo tempo.

Tuttavia, il diritto di accesso alle origini non va confuso con la domanda di accesso alle informazioni sanitarie. Anche quest’ultima consentita e disciplinata dall’ordinamento italiano. Ed è proprio su tale aspetto che si è pronunciata, con ordinanza del 9 agosto 2021 n. 22497, la Corte di Cassazione.

Il caso

Una donna ormai adulta, adottata da bambina, agiva in giudizio esercitando il suo diritto di avere accesso alle proprie origini. Tale diritto è disciplinato dalla legge n.184/1983.

Ed in particolare, la ricorrente chiedeva di conoscere l’identità della madre biologica. La donna chiedeva, inoltre, di conoscere i dati sanitari della predetta. A tal fine si rendeva necessario interpellare la donna per verificare la volontà della madre di rimanere anonima. 

Il Tribunale adito respingeva con decreto la richiesta. Anche l’appello avverso tale decisione veniva rigettato. Nel corso di entrambi i giudizi di merito emergeva, infatti, come la madre biologica, ormai novantenne, si trovasse in uno stato di deficit fisico e psichico. Tale condizione la rendeva al 100% invalida e, quindi, non in grado di esprimere il consenso a rivelare la propria identità.

La figlia, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione al fine di contestare il rigetto delle proprie pretese.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione si sofferma sulla necessità di operare un adeguato bilanciamento tra contrapposti interessi in conflitto: il diritto dell’adottato di accedere alle proprie origini ed il diritto all’anonimato esercitato dalla madre naturale.

Ebbene, gli Ermellini evidenziano che il diritto di accesso alle proprie origini debba essere esercitato in modo da non cagionare un turbamento all’equilibrio psicofisico dell’adottato.  Ciò deve valere anche relativamente alla necessità di apprestare tutela alla figura della madre biologica.

Ed invero, gli Ermellini condividono la decisione dei Giudici di merito. Nel caso di specie, la condizione di acclarata vulnerabilità dell’anziana donna impedisce alla stessa di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia. 

L’accesso ai dati sanitari

Il ricorso della figlia viene, però, accolto dalla Corte di Cassazione limitatamente alla richiesta di accesso ai dati sanitari. La domanda relativa a tali informazioni, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, è da considerarsi ulteriore e distinta.  Infatti la finalità di tale accesso è esclusivamente la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente.

La Suprema Corte, invero, precisa come non sia da considerarsi ammissibile un indistinto ed indiscriminato accesso ai dati sanitari. Deve piuttosto, garantirsi un diritto di accesso che si fondi su un quesito specifico. Ciò in ossequio  alla tutela della riservatezza e della non identificabilità della madre biologica. 

Potrebbe anche interessarti “Sopravvenuta adozione: possibile riduzione del mantenimento dovuto dal padre naturale”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adottato, anonimato, dati sanitari, madre biologica, origini, parto anonimo

Assegno di divorzio: spetta anche in caso di matrimonio non consumato?

18 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

Ad avviso della Corte di Cassazione, anche in caso di matrimonio “bianco” è ammissibile il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Ciò qualora tra i due ex coniugi sussista un rilevante divario economico. Facendo leva sulla finalità assistenziale che caratterizza tale contributo, la Suprema Corte, con ordinanza n. 21818 del 2021, ha affermato che non rilevano, ai fini della concessione dell’assegno, né la durata né la mancata consumazione del matrimonio. 

Il caso

Un uomo adiva il Tribunale territorialmente competente al fine di chiedere la separazione dalla moglie. Ciò dopo 12 anni di vita insieme a causa del venir meno della comunione spirituale ed attesa l’intollerabilità della convivenza.

La moglie, dal canto suo, si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio a causa della mancata consumazione dello stesso ai sensi della L. n. 8989 del 1970, art. 3, n. 2, lett. f). 

La moglie chiedeva, inoltre, la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 2500,00 mensili. 

Il Tribunale, preliminarmente, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo poi, pur accogliendole, riduceva le pretese economiche della moglie fissando l’assegno divorzile in € 1250,00 mensili.

L’uomo impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Appello la quale rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione adducendo che la mancata consumazione del matrimonio rappresentasse una condizione tale da non giustificare la corresponsione dell’assegno divorzile. 

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dall’uomo. Ed in particolare gli ermellini ritenevano che la mancata consumazione del matrimonio non influisca in alcun modo sul riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge. La decisione si fonda sulla natura assistenziale, nonché perequativa- compensativa dell’assegno, in ossequio al rispetto del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.

Secondo gli Ermellini, infatti, qualora uno dei due coniugi sia economicamente più debole, a quest’ultimo va riconosciuto un assegno. Tale assegno deve far conseguire un livello reddituale che tenga conto del contributo dallo stesso fornito nel corso della vita familiare e delle aspettative professionali che ha sacrificato durante gli anni di matrimonio. 

Funzione dell’assegno di divorzio

Tale sostegno economico non è volto a ricostruire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: bensì al riconoscimento del ruolo di coniuge, oltre che del contributo da questo fornito nella formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell’ex coniuge.

La Suprema Corte ha, pertanto, precisato come sia necessario tenere conto dell’apporto economico che il coniuge economicamente più debole ha apportato nella crescita familiare, anche economica. Ed in particolare, nel caso concreto si è tenuto conto del contributo dato dalla moglie all’andamento della famiglia mediante lo svolgimento del lavoro di insegnante.

Potrebbe anche interessarti “Indipendenza economica e assegno di divorzio”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, divorzio, mantenimento, mantenimento moglie, matrimonio non consumato, separazione

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?

7 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne quando viene meno?

Ebbene questa è una domanda che spesso i genitori si pongono. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

 L’assegno di mantenimento ex art. 147 c.c. non persegue una funzione assistenziale incondizionata ed
illimitata dei figli maggiorenni disoccupati. Ne consegue, quindi, che i genitori non possono farsi carico dei figli vita natural durante. 

Ed invero, l’obbligo di mantenimento viene meno qualora il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio dipenda dalla mancanza di un impegno effettivo da parte dello stesso verso un progetto formativo che lo conduca all’acquisizione di competenze professionali tali da consentirgli l’ingresso nel mondo del lavoro. A stabilire il suddetto principio di diritto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021.

Analizziamo nel dettaglio gli aspetti del caso di specie.

Il caso

Un padre proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Messina al fine di contestare il
provvedimento con cui il Tribunale di Messina aveva confermato a suo carico l’obbligo di
mantenimento della figlia maggiorenne. La Corte territoriale accoglieva il reclamo revocando
l’obbligo del padre di mantenere la figlia in considerazione dell’età avanzata della stessa
(ormai ventiseienne), la scarsa propensione agli studi ed il rifiuto nel proseguire l’attività
commerciale di famiglia. La madre della ragazza ricorreva, tuttavia, in Cassazione per contestare la predetta decisione.

La decisione della Suprema Corte

Chiamati a pronunciarsi sul delicato tema del diritto al mantenimento della prole
maggiorenne che manifesti una scarsa propensione agli studi e che rifiuti ingiustificatamente
di svolgere un’attività lavorativa, gli Ermellini confermavano l’orientamento esposto dalla
Corte territoriale circa la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia
maggiorenne.
La suprema Corte, in particolare, rilevava a sostegno della decisione l’inerzia colpevole della
figlia e la mancanza di un progetto formativo, evidenziando, al contempo, come il diritto del
figlio maggiorenne al mantenimento si giustifichi unicamente nella misura in cui lo stesso
persegua un progetto formativo coerente con le sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni tale
da condurlo ad un ingresso lavorativo nella società.

Funzione educativa del mantenimento

Pertanto, la Corte di Cassazione circoscrive la portata dell’obbligo genitoriale al
perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo del figlio, escludendo, al
contempo, che la funzione assistenziale dell’assegno di mantenimento possa protrarsi
incondizionatamente e senza limiti di durata ove il figlio non segua un percorso virtuoso.

Potrebbe anche interessarti: “Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, figlio maggiorenne, indipendenza economica, mantenimento figlio maggiorenne, separazione

Indipendenza economica e assegno di divorzio

20 Gennaio 2022 Da Staff Lascia un commento


Se il giudice di merito accerta l’indipendenza economica degli ex coniugi, può ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Il giudicante può, inoltre, rigettare la richiesta istruttoria della parte volta a richiedere indagini tramite la polizia tributaria e la verifica di eventuali redditi non dichiarati.

A stabilire il superiore principio di diritto la Cassazione con la recente ordinanza n. 31836 del 4 novembre 2021.

Il caso

Una donna adiva il Tribunale di Prato al fine di chiedere ed ottenere in capo all’ex coniuge l’assegno di mantenimento. Il Tribunale adito, però, rigettava la richiesta non ritenendo sussistenti nel caso di specie i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento.

La donna, insoddisfatta, decideva di ricorrere in appello. I giudici di secondo grado, tuttavia, rigettavano il gravame ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure. Ed in particolare, sottolineava la Corte  che entrambe le parti ritenendo erano titolari di redditi da lavoro con una discrepanza minima tra di loro. Godevano quindi di indipendenza economica.  Peraltro entrambi erano proprietari delle abitazioni in cui vivevano. Ma non solo. Non era neppure stata fornita prova che l’ex marito svolgesse attività lavorativa “in nero”.

La donna ricorreva in Cassazione 

La questione giuridica sottoposta all’attenzione degli Ermellini era la seguente: ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, rileva la differenza reddituale tra gli ex coniugi? Il Giudice può evitare di disporre indagini tramite la polizia tributaria per accertare eventuali redditi “in nero” se entrambi gli ex coniugi godono di indipendenza economica?  

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano la ricorrente alla refusione delle spese del gravame.

Ed in particolare la donna, anche avanti ai giudici di legittimità, lamentava la mancata considerazione della sperequazione reddituale e patrimoniale nonché la mancata valutazione delle disponibilità finanziare di Tizio derivanti da attività “in nero”.
La Corte di Cassazione rilevava come tutte le circostanze oggetto di ricorso erano già state valutate dai giudici di merito, motivo per cui non era possibile procedere ad una rivisitazione delle stesse con conseguente inammissibilità
del motivo.
Sottolineavano gli ermellini che i giudici di merito avevano analiticamente verificato le condizioni reddituali delle parti arrivando a confutare anche gli elementi che avrebbero indicato i maggiori redditi dell’uomo.
Era accertata, altresì, l’indipendenza economica della ricorrente la quale era anche proprietaria dell’abitazione in cui viveva.
Peraltro in sede istruttoria era emerso che nessuno degli ex coniugi  aveva contribuito alla formazione del patrimonio dell’altro.

Funzione assistenziale, perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio

Pertanto, considerato che la funzione dell’assegno divorzile è assistenziale, perequativo-compensativa, esso non è dovuto tutte le volte nelle quali viene in luce l’indipendenza economica del richiedente.

Inammissibile la richiesta di indagine mediante polizia tributaria

Anche la valutazione  della doglianza dell’ex coniuge relativa al mancato espletamento di indagini su Tizio
tramite la polizia tributaria veniva dichiarata inammissibile. Ciò in considerazione del principio secondo il quale «il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il
riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche
senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio tramite la polizia tributaria» (v. Cass. civ. n 8744/2019;
Cass. civ. n. 14336/2013).

Potrebbe anche interessarti:” Convivenza more uxorio :permane il diritto all’assegno divorzile?”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno coniuge, assegno di mantenimento, autonomia coniuge, indipendenza economica, mantenimento coniuge

Vaccino covid19 minorenni: quanto conta la volontà del minore?

11 Gennaio 2022 Da Staff Lascia un commento

Torniamo a parlare di vaccino contro l’infezione SarsCov2. In particolare parliamo di un interessante caso che ha dovuto affrontare recentemente il Tribunale di Milano (Trib. Milano – decreto del 22 Novembre 2021).

Il caso

Il padre di una ragazzina di 14 anni si rivolgeva al Tribunale di Milano chiedendo l’autorizzazione a che la figlia fosse vaccinata nonché che venisse sospesa la responsabilità genitoriale della moglie. Ed in particolare, la donna aveva manifestato al ricorrente tutta la sua contrarietà a che la figlia fosse sottoposta a vaccinazione. La donna, d’altro canto, si difendeva dichiarando di non essere contraria al vaccino ma riteneva doveroso rispettare la volontà della minore non ancora pienamente convinta di sottoporsi a vaccinazione.

Il Tribunale disponeva l’ascolto della minore

Il Tribunale adito, prima di decidere, disponeva l’ascolto della ragazzina. In sede di audizione la minore dichiarava tout court di essere contraria al vaccino.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, dopo avere raccolto la dichiarazione della minore, contraria alla vaccinazione, tuttavia, decideva di non conformarsi alla sua manifestazione di volontà. 

Ed invero, il Tribunale rilevava che nel caso di specie vi era l’evidente condizionamento della minore. Questa aveva manifestato al giudicante non il proprio pensiero sull’argomento ma quello della madre.  Si ricorda che il giudicante, pur dovendo tenere conto del parere del minore, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, non deve necessariamente provvedere in conformità alle sue dichiarazioni se non sono idonee a preservare il suo superiore interesse. A tal proposito, il Tribunale sottolineava che l’ascolto costituisce una modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano. Tale strumento, però, non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza.

Pertanto, il Tribunale richiamando il parere espresso dalla Commissione di Bioetica sull’argomento secondo cui «la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica» decideva di autorizzare il padre a sottoporre a vaccinazione la minore. Ciò nonostante la volontà  contraria espressa dalla minore.

Concludendo

Il Tribunale, quindi, riteneva che il padre fosse il genitore che aveva dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della figlia. Pertanto, veniva autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 per la figlia minore. Unico onere a carico del padre era quello di informarla della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la sua salute, senza subordinare la vaccinazione al consenso della stessa.

Potrebbe anche interessarti: “Vaccinazione minorenni: questione aperta”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: covid19, genitori separati, novax, obbligo vaccinale, vaccinare, vaccinare i minorenni

Convivenza more uxorio: permane il diritto all’assegno divorzile?

2 Dicembre 2021 Da Staff Lascia un commento

Sulla questione se in caso di convivenza con un nuovo compagno, in epoca successiva alla separazione, permanga o meno il diritto di mantenere l’assegno divorzile, si sono susseguiti diversi orientamenti giurisprudenziali.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stata risolta con con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198.

Decisione delle Sezioni Unite

Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno ex art. 5 l.898/1970. Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa. Nel caso in esame, viene meno la prima ma non la seconda. Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia. Mentre il nuovo legame, sotto il profilo assistenziale, si sostituisce al precedente.

Pertanto, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria vita lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Quanto sopra non significa però che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno. Infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione.

Afferma la Suprema Corte che la stabile convivenza di fatto non fa venire meno il diritto alla componente compensativa. Ciò purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare; ossia  della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

In breve i principi stabiliti dalla sentenza in esame:

1)L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

2)Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

3)A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

4)Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio.

Potrebbe anche interessarti “Diritto di abitazione al coniuge superstite”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, assegno divorzile, coniuge, divorzio, separazione

Diritto di abitazione al coniuge superstite

15 Novembre 2021 Da Staff Lascia un commento

Diritto di abitazione: in caso di morte del coniuge, il coniuge superstite gode del diritto abitazione dell’immobile adibito a casa familiare se il bene è in comproprietà con terze persone?

La questione giuridica

La questione, più volte discussa in giurisprudenza, viene affrontata nuovamente dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 29162/2021.

In particolare, la vicenda riguardava un giudizio avente ad oggetto la divisione di una comunione ereditaria.  Nel corso del procedimento, la vedova di uno dei comproprietari dell’immobile, rilevava che durante il matrimonio con quest’ultimo il predetto era adibito a casa coniugale. Pertanto, la donna chiedeva in via riconvenzionale, il diritto di uso e di abitazione sulla quota di un terzo della casa spettante al marito deceduto. In subordine, chiedeva la liquidazione in proprio favore per equivalente della suddetta quota.

Entrambe le domande però venivano rigettate dal Tribunale. La Corte di Appello adita, inoltre, in sede di gravame proposto dalla vedova confermava la decisione dei giudici di primo grado.

La donna ricorreva in Cassazione

Giunta alla valutazione di legittimità, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. Ed in particolare, gli Ermellini chiarivano che: la locuzione “di proprietà del defunto o comuni“, contenuta nel secondo comma dell’art. 540 del Codice Civile, va interpretata alla luce della ratio del diritto di abitazione e della sua stretta connessione con l’esigenza di godere dell’abitazione familiare.

Nel prevedere l’ipotesi della casa comune, il legislatore si riferisce esclusivamente alla comunione con l’altro coniuge. Ciò tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi presumibilmente il più frequente a verificarsi; nel caso in cui vi sia un comproprietario, invece, sono esclusi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione. Ed invero, in questo caso non realizzabile è l’intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto del diritto.

Pertanto, il suddetto diritto di abitazione può sorgere solo se vi è la possibilità di soddisfare l’esigenza abitativa in concreto.

In conclusione

In sostanza, pertanto, il diritto di abitazione non nasce se l’esigenza abitativa non può soddisfarsi essendo l’immobile appartenente anche ad estranei.

Con la medesima pronuncia, la Corte di Cassazione, inoltre, esclude il diritto del coniuge superstite ad ottenere l’equivalente monetario nei limiti della quota di proprietà del coniuge defunto. Tale conclusione poiché, contrariamente ragionando, si finirebbe per attribuire “un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo se apporta un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge superstite, garantendo in concreto l’esigenza di godere dell’abitazione familiare”.

Potrebbe anche interessarti “Convivenza con altro uomo: non viene meno l’assegno di divorzio (Cass.26628/2021)”. Leggi qui.

 

 

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Convivenza con altro uomo: non viene meno l’assegno di divorzio (Cass. 26628/2021)

22 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

 

Convivenza con altro uomo: la Cassazione riconosce l’assegno divorzile anche all’ex coniuge che convive con un’altra persona purché la convivenza non sia caratterizzata da un progetto di vita comune (Cass. civ., Ord. n. 26628 del 2021).

Il caso

Un uomo adiva il Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla moglie. Quest’ultima si costituiva in giudizio chiedendo il riconoscimento dell’assegno divorzile. Il Tribunale, accogliendo la richiesta della donna, obbligava il ricorrente a versare alla donna un assegno a titolo di mantenimento della predetta.

L’uomo ricorreva in appello

L’uomo, ritendo ingiusto il provvedimento, ricorreva in Corte di Appello sottolineando l’illegittimità del provvedimento. In particolare la ex moglie aveva intrapreso una stabile relazione e convivenza con altro uomo e pertanto non aveva diritto all’assegno divorzile. Contro tale provvedimento il ricorrente chiedeva quindi la revoca dell’assegno.

La Corte di Appello, tuttavia, accoglieva solo parzialmente le richieste dell’uomo e provvedeva alla riduzione del quantum dovuto in 400 euro, ritenendo che, alla luce della risultanze suddette, fosse eccessiva quella attribuitale dal primo giudice 900 euro. Ciò sulla base del presupposto che la nuova coppia aveva “una limitata condivisione del budget e della vita”.

La Corte di Appello, inoltre,  confermava la spettanza dell’assegno divorzile anche in considerazione dell’incolpevole incapacità lavorativa della donna che, data l’età e l’annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rendeva oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro sul mercato del lavoro.

L’uomo ricorreva in Cassazione

La Suprema Corte confermava la decisione adottata dai giudici di merito. Ebbene, gli Ermellini sottolineavano che i giudici territoriali avevano correttamente applicato i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18278 del 2018.  Si ricorda che tale sentenza prevede “il riconoscimento dell’assegno di divorzio  in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno“.

Nel caso in esame emergeva che il rapporto di convivenza con l’altro uomo non era caratterizzato da un progetto di vita comune. Tale rapporto è necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto, stante l’assenza di una convivenza stabile e continuativa e la presenza di una “una condivisione limitata del budget e della vita“.

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita e mantenimento”. Leggi qui.

 

 

 

 

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Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.