Rischia una pronuncia di separazione giudiziale con addebito, ex art. 151 c.c., chi si determina ad abbandonare la casa coniugale con l’intento di assecondare un nuovo sentimento nei confronti di un’altra donna.
Cosa é l’addebito?
L’addebito consiste nell’accertamento da parte del Tribunale che la fine del matrimonio è causata da uno dei coniugi. Ciò per un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. L’atteggiamento che determina il sorgere della responsabilità deve consistere nella violazione di uno o più doveri coniugali (fedeltà, coabitazione, collaborazione nell’interesse della famiglia, assistenza ecc.) ex art. 143 c.c.
Nuova pronuncia della Cassazione in materia di addebito
E’ intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione in tema di addebito della separazione affermando che lasciare la famiglia, uscendo dalla casa coniugale, per intraprendere una nuova relazione sentimentale, è una condotta che integra la violazione dell’obbligo di coabitazione. Tale atteggiamento pertanto può essere valutato quale causa della fine del matrimonio.
Ebbene, se non si prova che la convivenza con il coniuge sia diventata insostenibile per motivi indipendenti dalla nuova relazione, la condotta di chi lascia la moglie (o il marito) per inseguire il proprio sogno d’amore, integra per legge la violazione dell’obbligo di coabitazione tra coniugi. Violazione dalla quale non può che conseguire l’addebito della separazione.
Così gli ermellini hanno accolto il ricorso di una moglie piantata in asso. Piantata in asso nonostante “una perfetta unione materiale e spirituale“. Improvvisamente il consorte disse alla moglie di essersi innamorato di un’altra donna.
Giudizio di merito
I giudici di merito avevano escluso ogni addebito e dunque la ‘colpa’ del marito fuggiasco: Il Tribunale di Pistoia prima e la Corte di Appello di Firenze in secondo grado, avevano affermato come fosse chiaro che: “la prosecuzione della convivenza materiale fosse divenuta difficile da sopportare per entrambi i coniugi e comunque inidonea a far venir meno la frattura del rapporto coniugale“. Ad avviso della Cassazione questo ragionamento è sbagliato. Esso si fonda su “una mera supposizione“. La decisione di non procedere con l’addebito, scrive la Suprema Corte, “non si è basata su un dato di fatto certo, idoneo a comprovare che l’abbandono della casa coniugale da parte del marito – il quale non aveva confessato neppure l’esistenza di una relazione extraconiugale già in atto, bensì solo di nutrire un sentimento affettivo verso un’altra donna – sia stato determinato dal comportamento della moglie, anche in reazione a tale confessione“.
Dunque per tale ragione la Cassazione annullava la sentenza fiorentina rinviando alla Corte di Appello.
Quindi alla luce di ciò amare un’altra donna non sarebbe un buon motivo per lasciare la propria abitazione senza presentare la domanda di separazione.
Si tratta di una decisione destinata a diventare un precedente importante per il futuro.
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