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accordi patrimoniali

Nulli gli accordi economici pattuiti in sede di separazione ai fini del divorzio (Cass., ord. n. 11012/2021)

29 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ritiene nulli gli accordi pattuiti dai coniugi in sede di separazione anche ai fini della disciplina dei rapporti economici nel divorzio (Cass., ord. n. 11012/2021)

Il caso

Un uomo impugnava la pronuncia emessa dalla Corte di Appello avanti la Corte di Cassazione per violazione degli artt. 5, l. n. 898/1970 e 10, l. n. 74/1987.  In particolare la Corte di Appello, accogliendo le richieste di un ex marito, revocava l’obbligo a carico dell’uomo di corrispondere il contributo al mantenimento per il figlio, ma confermava l’assegno divorzile disposto in favore della donna. Secondo il ricorrente, l’accordo concluso in sede di separazione consensuale
e volto a disciplinare gli accordi economici del divorzio era da intendersi nullo per illiceità della causa. Ciò in quanto il diritto all’assegno divorzile, avendo natura assistenziale, è una posizione soggettiva non disponibile. Peraltro, la Corte di Appello non aveva considerato che per effetto degli accordi della separazione consensuale, la moglie aveva percepito una consistente parte del patrimonio immobiliare in comunione. Sicché il marito aveva così subito un importante e consistente decremento reddituale. 

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie ricorso dell’uomo richiamando l’orientamento giurisprudenziale che ritiene nulli gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio.
Gli ermellini sottolineano che nel caso di specie la pronuncia impugnata non ha tenuto separati il profilo dei rapporti patrimoniali già pendenti tra le parti e l’eventuale regolamentazione delle ragioni di debito-credito da quello della
spettanza dell’assegno divorzile. Conseguentemente la Corte sarda ha dunque, errando, ritenuto leciti i patti tra i coniugi volti alla disciplina dei rapporti economici del divorzio. Alla luce di quanto sopra gli ermellini accolgono  il ricorso e annullano la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte di Appello per una nuova valutazione.

Principio di diritto 

«In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-crediti portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea  alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)» (Cass., ord. n. 11012/2021).

Potrebbe anche interessarti: “Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno”. Leggi qui.

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Separazione consensuale: è possibile simulare?

20 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Con la separazione consensuale  i coniugi decidono consensualmente di porre fine alla loro convivenza. È tuttavia noto che, in alcuni casi, i coniugi, tramite l’accordo di separazione, risolvono anche questioni patrimoniali. Tali diversi accordi, quindi, possono convivere nello stesso atto. Tuttavia, diverso sarà il loro trattamento giuridico (Cass. civ., sez III civ. n. 21839/2019).

Qual è il contenuto dell’accordo di separazione?

La separazione è un negozio di diritto familiare con un contenuto minimo essenziale. Si fa riferimento al consenso reciproco a vivere separati; alla regolamentazione dell’affidamento dei figli; alla determinazione di un eventuale assegno di mantenimento. Tutti gli accordi di separazione devono regolare necessariamente questi tre profili. Ovviamente in relazione agli ultimi due profili presupposto necessario è la presenza di figli, altrimenti nessuna regolamentazione è richiesta.

Contenuto accessorio

Insieme al contenuto minimo essenziale i coniugi, tramite la separazione consensuale, possono disciplinare ulteriori rapporti. Si tratta generalmente di rapporti economici/fiscali. Questi vengono regolamentati in occasione della separazione, ma non a causa della stessa. Tali accordi accessori costituiscono espressione della libera autonomia contrattuale dei privati. Essi sono del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili.

Accordi accessori e contenuto minimo essenziale, nonostante siano autonomi ed indipendenti, ben possono convivere nello stesso atto. Diversa è la causa: regolare determinati profili generalmente patrimoniali nel primo caso; addivenire alla separazione nel secondo. Diversa sarà inoltre la disciplina giuridica.

È possibile simulare l’accordo di separazione?

L’argomento è di grande importanza e attualità. Parlando di simulazione è opportuno fare una precisazione. Ad essere simulata potrebbe essere la separazione in sé. Ciò avviene quando i coniugi non vogliono in realtà porre fine alla reciproca convivenza. Oppure la simulazione potrebbe riguardare soltanto l’accordo accessorio. Volendo invece i coniugi effettivamente separarsi.

Nel primo caso la giurisprudenza afferma che l’impugnazione è inammissibile se hanno chiesto a Tribunale l’omologazione. Al contenuto essenziale dell’accordo di separazione non possono dunque applicarsi le norme in tema di simulazione contrattuale (Cass. Civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607).

A conclusioni diverse si giunge in relazione alle pattuizioni non essenziali. Tali accordi sono infatti solo eventuali e sono volti a completare ed integrare l’accordo principale. È per tale motivo che la Cassazione li ha etichettati come autonomi e indipendenti rispetto agli elementi essenziali dell’atto. Ne consegue che, in relazione ad essi, non valgono le argomentazioni ostative all’impugnabilità per simulazione. Essendo espressione della libera autonomia negoziale, le parti sono libere di simulare e chi ha interesse può eccepire la simulazione.

Conclusioni

In definitiva quindi  i coniugi, nell’accordo di separazione, possono regolare fattispecie distinte da quelle che integrano il contenuto tipico dell’atto. Tali accordi, espressione della libera autonomia negoziale delle parti, sono sottoposti alle regole civilistiche sulla simulazione.

Potrebbe anche interessarti “La dorata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento”, leggi qui.

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