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sinistro stradale

Incidente stradale: è responsabile della morte del pedone anche il conducente che rispetta la velocità

20 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

In caso di incidente stradale con morte del pedone la Cassazione, con la sentenza n. 16694/2021, ha affermato che il conducente è esente da colpa solo se chi attraversa la strada tiene una condotta imprevedibile e inevitabile. Nessuna rilevanza è attribuita al rispetto dei limiti di velocità.

Pedone attraversa la strada fuori dalle strisce: omicidio colposo se dall’incidente deriva la morte

Per la Cassazione, in caso di incidente stradale tra conducente e pedone, se questi viene investito anche fuori dalle strisce, il conducente è responsabile. Ciò anche se rispetta i limiti di velocità. Invero, il comportamento del pedone costituisce causa esclusiva del sinistro solo se risulta atipica, quindi non prevista né prevedibile.

Pertanto, è compito del conducente alla guida del mezzo porre attenzione, al veicolo e alle condizioni della strada per tutelare i più deboli. Di conseguenza, in caso di incidente stradale, vi è responsabilità esclusiva del pedone solo nel caso in cui il suo comportamento sia qualificabile eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile.

Il caso

Un uomo veniva condannato per il reato di omicidio colposo. L’imputato nell’anno 2011 investiva un pedone, causandone il decesso, mentre attraversava la carreggiata fuori le strisce. Dagli accertamenti emergeva che il sinistro avveniva nonostante la velocità adeguata tenuta dal conducente, il quale ometteva, però, l’obbligo di arrestarsi mentre la vittima, proveniente da destra, attraversava la strada.

L’uomo ricorreva in Appello la quale emetteva sentenza di conferma contro cui l’imputato ricorreva anche in Cassazione per due ragioni:

  • Con il primo contestava l’addebito della responsabilità penale nei suoi confronti perché era stata accertato il rispetto del limite di velocità e l’assenza. Peraltro, l’imputato osservava che il pedone stava attraversando fuori dalle strisce pedonali;

  • Con il secondo motivo evidenziava che condotta del pedone era riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, in quanto del tutto imprevedibile e ingovernabile. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione adita, non accogliendo la tesi difensiva, dichiarava il ricorso inammissibile.

Innanzitutto, sottolineavano gli ermellini che seppur l’imputato procedesse nel rispetto dei limiti di velocità questa era prossima al massimo. Ciò era desunto dalle tracce lasciate dalla vettura, non adeguata alle condizioni della strada.

In merito, invece, alla condotta della vittima il giudice di merito aveva correttamente escluso che la stessa costituisse una causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile in grado di produrre da sola l’evento. Peraltro, sottolineava la Cassazione “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì in conto di eventuali imprudenze altrui, perché ragionevolmente prevedibili.” Ed ancora, richiamando la giurisprudenza consolidata sul principio di affidamento, gli ermellini ribadivano che “in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, si è infatti chiarito che esso trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite di prevedibilità.“

Di conseguenza, il comportamento del pedone è causa esclusiva in grado di produrre l’evento solo se il conducente si trova nella effettiva impossibilità di avvistare il pedone e osservarne i movimenti perché messi in atti in modo rapido, imprevedibile e inatteso.

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