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Legge e Giurisprudenza

Vaccino covid19 minorenni: quanto conta la volontà del minore?

11 Gennaio 2022 Da Staff Lascia un commento

Torniamo a parlare di vaccino contro l’infezione SarsCov2. In particolare parliamo di un interessante caso che ha dovuto affrontare recentemente il Tribunale di Milano (Trib. Milano – decreto del 22 Novembre 2021).

Il caso

Il padre di una ragazzina di 14 anni si rivolgeva al Tribunale di Milano chiedendo l’autorizzazione a che la figlia fosse vaccinata nonché che venisse sospesa la responsabilità genitoriale della moglie. Ed in particolare, la donna aveva manifestato al ricorrente tutta la sua contrarietà a che la figlia fosse sottoposta a vaccinazione. La donna, d’altro canto, si difendeva dichiarando di non essere contraria al vaccino ma riteneva doveroso rispettare la volontà della minore non ancora pienamente convinta di sottoporsi a vaccinazione.

Il Tribunale disponeva l’ascolto della minore

Il Tribunale adito, prima di decidere, disponeva l’ascolto della ragazzina. In sede di audizione la minore dichiarava tout court di essere contraria al vaccino.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, dopo avere raccolto la dichiarazione della minore, contraria alla vaccinazione, tuttavia, decideva di non conformarsi alla sua manifestazione di volontà. 

Ed invero, il Tribunale rilevava che nel caso di specie vi era l’evidente condizionamento della minore. Questa aveva manifestato al giudicante non il proprio pensiero sull’argomento ma quello della madre.  Si ricorda che il giudicante, pur dovendo tenere conto del parere del minore, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, non deve necessariamente provvedere in conformità alle sue dichiarazioni se non sono idonee a preservare il suo superiore interesse. A tal proposito, il Tribunale sottolineava che l’ascolto costituisce una modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano. Tale strumento, però, non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza.

Pertanto, il Tribunale richiamando il parere espresso dalla Commissione di Bioetica sull’argomento secondo cui «la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica» decideva di autorizzare il padre a sottoporre a vaccinazione la minore. Ciò nonostante la volontà  contraria espressa dalla minore.

Concludendo

Il Tribunale, quindi, riteneva che il padre fosse il genitore che aveva dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della figlia. Pertanto, veniva autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 per la figlia minore. Unico onere a carico del padre era quello di informarla della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la sua salute, senza subordinare la vaccinazione al consenso della stessa.

Potrebbe anche interessarti: “Vaccinazione minorenni: questione aperta”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: covid19, genitori separati, novax, obbligo vaccinale, vaccinare, vaccinare i minorenni

Convivenza more uxorio: permane il diritto all’assegno divorzile?

2 Dicembre 2021 Da Staff Lascia un commento

Sulla questione se in caso di convivenza con un nuovo compagno, in epoca successiva alla separazione, permanga o meno il diritto di mantenere l’assegno divorzile, si sono susseguiti diversi orientamenti giurisprudenziali.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stata risolta con con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198.

Decisione delle Sezioni Unite

Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno ex art. 5 l.898/1970. Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa. Nel caso in esame, viene meno la prima ma non la seconda. Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia. Mentre il nuovo legame, sotto il profilo assistenziale, si sostituisce al precedente.

Pertanto, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria vita lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Quanto sopra non significa però che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno. Infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione.

Afferma la Suprema Corte che la stabile convivenza di fatto non fa venire meno il diritto alla componente compensativa. Ciò purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare; ossia  della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

In breve i principi stabiliti dalla sentenza in esame:

1)L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

2)Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

3)A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

4)Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio.

Potrebbe anche interessarti “Diritto di abitazione al coniuge superstite”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, assegno divorzile, coniuge, divorzio, separazione

Diritto di abitazione al coniuge superstite

15 Novembre 2021 Da Staff Lascia un commento

Diritto di abitazione: in caso di morte del coniuge, il coniuge superstite gode del diritto abitazione dell’immobile adibito a casa familiare se il bene è in comproprietà con terze persone?

La questione giuridica

La questione, più volte discussa in giurisprudenza, viene affrontata nuovamente dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 29162/2021.

In particolare, la vicenda riguardava un giudizio avente ad oggetto la divisione di una comunione ereditaria.  Nel corso del procedimento, la vedova di uno dei comproprietari dell’immobile, rilevava che durante il matrimonio con quest’ultimo il predetto era adibito a casa coniugale. Pertanto, la donna chiedeva in via riconvenzionale, il diritto di uso e di abitazione sulla quota di un terzo della casa spettante al marito deceduto. In subordine, chiedeva la liquidazione in proprio favore per equivalente della suddetta quota.

Entrambe le domande però venivano rigettate dal Tribunale. La Corte di Appello adita, inoltre, in sede di gravame proposto dalla vedova confermava la decisione dei giudici di primo grado.

La donna ricorreva in Cassazione

Giunta alla valutazione di legittimità, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. Ed in particolare, gli Ermellini chiarivano che: la locuzione “di proprietà del defunto o comuni“, contenuta nel secondo comma dell’art. 540 del Codice Civile, va interpretata alla luce della ratio del diritto di abitazione e della sua stretta connessione con l’esigenza di godere dell’abitazione familiare.

Nel prevedere l’ipotesi della casa comune, il legislatore si riferisce esclusivamente alla comunione con l’altro coniuge. Ciò tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi presumibilmente il più frequente a verificarsi; nel caso in cui vi sia un comproprietario, invece, sono esclusi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione. Ed invero, in questo caso non realizzabile è l’intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto del diritto.

Pertanto, il suddetto diritto di abitazione può sorgere solo se vi è la possibilità di soddisfare l’esigenza abitativa in concreto.

In conclusione

In sostanza, pertanto, il diritto di abitazione non nasce se l’esigenza abitativa non può soddisfarsi essendo l’immobile appartenente anche ad estranei.

Con la medesima pronuncia, la Corte di Cassazione, inoltre, esclude il diritto del coniuge superstite ad ottenere l’equivalente monetario nei limiti della quota di proprietà del coniuge defunto. Tale conclusione poiché, contrariamente ragionando, si finirebbe per attribuire “un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo se apporta un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge superstite, garantendo in concreto l’esigenza di godere dell’abitazione familiare”.

Potrebbe anche interessarti “Convivenza con altro uomo: non viene meno l’assegno di divorzio (Cass.26628/2021)”. Leggi qui.

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: casa coniugale, casa familiare, coniuge defunto, coniugi, divisione immobiliare

Convivenza con altro uomo: non viene meno l’assegno di divorzio (Cass. 26628/2021)

22 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

 

Convivenza con altro uomo: la Cassazione riconosce l’assegno divorzile anche all’ex coniuge che convive con un’altra persona purché la convivenza non sia caratterizzata da un progetto di vita comune (Cass. civ., Ord. n. 26628 del 2021).

Il caso

Un uomo adiva il Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla moglie. Quest’ultima si costituiva in giudizio chiedendo il riconoscimento dell’assegno divorzile. Il Tribunale, accogliendo la richiesta della donna, obbligava il ricorrente a versare alla donna un assegno a titolo di mantenimento della predetta.

L’uomo ricorreva in appello

L’uomo, ritendo ingiusto il provvedimento, ricorreva in Corte di Appello sottolineando l’illegittimità del provvedimento. In particolare la ex moglie aveva intrapreso una stabile relazione e convivenza con altro uomo e pertanto non aveva diritto all’assegno divorzile. Contro tale provvedimento il ricorrente chiedeva quindi la revoca dell’assegno.

La Corte di Appello, tuttavia, accoglieva solo parzialmente le richieste dell’uomo e provvedeva alla riduzione del quantum dovuto in 400 euro, ritenendo che, alla luce della risultanze suddette, fosse eccessiva quella attribuitale dal primo giudice 900 euro. Ciò sulla base del presupposto che la nuova coppia aveva “una limitata condivisione del budget e della vita”.

La Corte di Appello, inoltre,  confermava la spettanza dell’assegno divorzile anche in considerazione dell’incolpevole incapacità lavorativa della donna che, data l’età e l’annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rendeva oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro sul mercato del lavoro.

L’uomo ricorreva in Cassazione

La Suprema Corte confermava la decisione adottata dai giudici di merito. Ebbene, gli Ermellini sottolineavano che i giudici territoriali avevano correttamente applicato i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18278 del 2018.  Si ricorda che tale sentenza prevede “il riconoscimento dell’assegno di divorzio  in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno“.

Nel caso in esame emergeva che il rapporto di convivenza con l’altro uomo non era caratterizzato da un progetto di vita comune. Tale rapporto è necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto, stante l’assenza di una convivenza stabile e continuativa e la presenza di una “una condivisione limitata del budget e della vita“.

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita e mantenimento”. Leggi qui.

 

 

 

 

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Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli

15 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

Responsabilità genitoriale: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20246 del 2021, ha confermato la decisione  della Corte di Appello che ha dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale la madre che, tra le altre cose, non si è mai adoperata per supportare il figlio al rispetto degli obblighi scolastici.

Il caso

Un minore, su segnalazione della procura, veniva affidato dal Tribunale dei Minori al servizio sociale competente. Il procedimento nasceva su segnalazione della scuola. Ed in particolare il minore, dopo essersi trasferito presso la nonna materna, frequentava poco la scuola e manifestava opposizione verso le regole. L’accertamento dei servizi sociali metteva in luce una grave situazione familiare. La madre inadeguata a rivestire il ruolo genitoriale e il padre assente. La donna, peraltro, affetta da una patologia mentale, non seguiva le cure prescritte e non era in grado di contenere i comportamenti disfunzionali del minore.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Tribunale per i minorenni ex art. 330 c.c. dichiarava decaduti della responsabilità genitoriale entrambi i genitori. Il minore veniva collocato presso una comunità e alla madre veniva prescritto di frequentare il centro di salute mentale competente.

La donna ricorre in appello

La donna ritenendo ingiusto il provvedimento impugnava il provvedimento innanzi alla Corte di Appello. Quest’ultima, tuttavia, rigettava il ricorso confermando il provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

La donna pertanto adiva anche la Corte di Cassazione adducendo tra i motivi dell’impugnazione l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza. Tale provvedimento, a dire della stessa, era stato adottato in base alle sue condizioni di salute

Decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini investiti della questione rigettano il ricorso. Ed in particolare i giudici di legittimità rilevano che la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha confermato il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale. La ricorrente era responsabile di diverse condotte contrarie all’interesse del minore. In particolare, dall’istruttoria emergeva che la donna non ha seguito le cure prescritte per la propria malattia, non ha curato l’adempimento degli obblighi scolastici del minore.

 Anche non veritiera è l’affermazione sul mancato supporto dei Servizi Sociali, che hanno intrapreso numerosi tentativi di aiuto, tutti di fatto ostacolati.

Per quanto sopra la Suprema Corte rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti: “Figlio maggiorenne: azioni a tutela”. Leggi qui.

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Condannato il padre che non prova la impossibilità ad adempiere

8 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

Condannato il padre che non prova la sua impossibilità economica a provvedere al versamento del mantenimento per il figlio.

La Cassazione, con la recente sentenza n. 33932 del 2021, afferma la responsabilità penale del padre che dopo la separazione non provvede al mantenimento del figlio. Per gli Ermellini, ai fini della esclusione della condanna, non rileva la situazione di difficoltà economica, necessitando una prova più rigorosa: ossia l’impossidenza o una condizione di precarietà.

Il caso

Un uomo veniva condannato in sede penale alla pena di mesi 4 di reclusione e alla multa di € 400,00 per il reato di cui all’art 570 comma 2, n. 2 c.p. Tale norma punisce chi viola gli obblighi di assistenza familiare. Nel caso di specie, in sede dibattimentale, emergeva che l’imputato non aveva versato l’assegno di mantenimento  per del figlio disposto in sede di separazione. La condanna veniva confermata anche in appello.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’imputato, ritenendo errata la decisione, ricorreva in Cassazione sollevando tre motivi di impugnazione:

  • con il primo rilevava l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. In particolare lamentava che i giudici di merito non avevano effettivamente appurato se al minore fossero realmente mancati i mezzi di sussistenza.

  • Con il secondo lamentava il mancato accertamento delle sue condizioni economiche.

  • Con il terzo invece rilevava che le sue condizioni economiche rendevano di fatto impossibile adempiere e pertanto aveva errato a subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno in favore della parte civile.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione adita rigettava però il ricorso dell’imputato per genericità e infondatezza.

Per gli Ermellini, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, il reato contestato era integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che durante il coniugio l’imputato provvedeva  alla famigli sospendendo i versamenti solo successivamente alla separazione.

Peraltro, gli Ermellini  sottolineavano che nella minore età del minore è insito lo stato di bisogno, non essendo capace un bambino di provvedere  provvedere autonomamente alle proprie necessità. Infine, l’imputato non aveva dimostrato la sua impossibilità di pagare il mantenimento del figlio. Le dichiarazioni erano rimaste mere affermazioni labiali prive di riscontri probatori.

Per le superiori ragioni pertanto la Suprema Corte rigettava il ricorso e la sentenza diventava definitiva. Potrebbe anche interessarti: “Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare”. Leggi qui. 

 

 





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Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare

3 Settembre 2021 Da Staff Lascia un commento

Ebbene si, i genitori devono versare il mantenimento per i figli che vogliono riprendere gli studi. A stabilire il superiore principio di diritto è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23318/2021.

Il caso

Il Tribunale obbligava un uomo, in sede di divorzio, a versare alla figlia un assegno mensile di 600 euro. Veniva inoltre obbligato a compartecipare nella misura dei 4/5 alle spese straordinarie per la ragazza.

L’uomo, ritenendo ingiusta la decisione, ricorreva in Appello. La Corte di Appello, tuttavia, precisava che l’obbligo di mantenimento in favore dei figli non viene meno con la maggiore età, ma solo con il raggiungimento della indipendenza economica. In particolare i giudici di secondo grado evidenziavano che la giovane, dopo una breve e poco soddisfacente esperienza lavorativa , aveva deciso d’iscriversi all’Università. Peraltro dall’istruttoria emergeva che la ragazza avrebbe sicuramente terminato proficuamente gli studi.

Pertanto, considerato che le condizioni economiche del padre la somma di € 600,00 a titolo di mantenimento della ragazza doveva essere confermata.

L’uomo ricorre in Cassazione

L’uomo, ancora una volta di parere contrario rispetto alla decisione dei giudici di merito, decideva di ricorrere in Cassazione. In particolare, tra i vari motivi a sostegno del ricorso il padre sottolineava che la figlia lavorava in albergo riuscendo a guadagnare mensilmente la somma di € 1200,00. Sottolineava, inoltre, che la figlia disponeva anche di un alloggio.  Secondo il ricorrente, la figlia, anziché lasciare il lavoro per iscriversi all’università, avrebbe dovuto ridurre le ore così da potersi mantenere da sola.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione boccia le doglianze del ricorrente. Gli ermellini sottolineano l’infondatezza del ricorso. Ed in particolare, evidenziano che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni “non cessa immediatamente ed automaticamente per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest’ultimo ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.”

Nel caso di specie i giudici di merito, seguendo il sopracitato orientamento, rilevano che la ragazza aveva deciso di riprende gli studi in giovane età (26 anni). La giovane, peraltro, si era sempre impegnata: aveva trovato un’occupazione, ma questa non rispondeva alle sue aspirazioni.

Sotto tale profilo si richiamano i principi del nostro ordinamento in merito. Ed in particolare si richiama l’art. 147 c.c. il quale “impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315bis”.

Pertanto, se da un lato i figli devono impegnarsi negli studi o nel lavoro per rendersi indipendenti, dall’altro è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un’occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni indesiderate.

Potrebbe anche interessarti: “Omesso mantenimento: commette il reato chi non corrisponde il contributo anche se i figli non versano in stato di bisogno”. Leggi qui. 

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Trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione o divorzio

27 Agosto 2021 Da Staff Lascia un commento

E’ valido l’accordo con cui i coniugi in sede di separazione o divorzio prevedono il trasferimento di un immobile?

La risposta a questo interessante quesito è data dalla suprema Corte. Ed in particolare, gli ermellini con la recente pronuncia del 29 luglio 2021, n. 21761, intervengono sulla questione riguardante la validità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio.

L’Ecc.ma  Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadisce l’orientamento favorevole formatosi nel tempo circa l’ammissibilità di tali trasferimenti.  Sostengono le Sezioni Unite che “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento”.

Incombenti burocratici

La Corte di Cassazione precisa, altresì, che gli incombenti burocratici relativi al trasferimento di proprietà possono essere eseguiti dall’ausiliario del giudice ed in particolare “accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.”.

Le parti saranno quindi gravate esclusivamente dell’onere di produrre la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento mentre per la validità del  trasferimento il cancelliere dovrà attestare che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985.

E’ dunque necessario rivolgersi al notaio?

Con la sentenza in commento ritengono le Sezioni Unite l’ammissibilità degli accordi raggiunti in “sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale che non si limitano all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.

Pertanto, in relazione all’aspetto della forma, la sentenza indica che “è evidente che il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., che – per intanto – realizza l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall’art. 1350 cod. civ., è – come dianzi detto – un atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass., 12/01/2009, n. 440; Cass. 11/12/2014, n. 26105)”.

Alla luce pertanto di quanto sopra affermato non sarà necessario redigere un atto notarile.

Potrebbe anche interessarti: “Tenore di vita e mantenimento”. Leggi qui.

 

 

 

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