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mantenimento figlio maggiorenne

E’rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato per il figlio minore?

28 Luglio 2022 Da Staff Lascia un commento

E’ rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato volontariamente da un padre rispetto a quello dovuto stabilito in sede di separazione? Vista la natura del mantenimento del figlio minorenne, il padre, se lo richiede ha diritto al rimborso dell’eccedenza versata?

Ebbene, per rispondere al superiore quesito bisogna analizzare la natura dell’assegno di mantenimento.

Natura dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento per i figli minorenni ha natura alimentare, ed è principio ormai consolidato, che le somme versate a quel titolo siano irripetibili, impignorabili e non compensabili, perché destinate ad essere spese per soddisfare basilari esigenze di vita del beneficiario.
Peraltro le somme versate a titolo di mantenimento ordinario non possono essere compensate neppure con le spese straordinarie
Per la superiore ragione, pertanto, la somma versate dal padre in eccedenza rispetto al provvedimento di separazione non è rimborsabile e quindi ripetibile avendo, anch’essa, funzione sostanzialmente alimentare. 
Il principio di cui sopra può trovare un’attenuazione solamente nell’ipotesi in cui venga sostanzialmente
meno la  funzione alimentare del contributo. Ciò come nel caso dell’assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne, corrisposto nonostante l’intervenuta indipendenza economica dell’avente diritto. 
In tal caso il genitore obbligato può agire in giudizio esigendo la ripetizione delle somme versate in
eccesso purché, chiaramente, il Giudice accerti, con provvedimento di modifica delle precedenti statuizioni, che il figlio è divenuto economicamente indipendente a partire da un preciso momento storico.
Ma vieppiù.

Richiesta di aumento del mantenimento

Nel caso in  cui il genitore obbligato, per un lungo periodo, versi una somma maggiore a quella dovuta il genitore collocatario potrebbe addirittura chiedere la modifica delle precedenti condizioni economiche. Ed in particolare potrebbe, richiedere l’incremento del contributo al mantenimento per i figli. Ed invero una tale condotta  lascerebbe intendere la capacità economica del genitore di  poter versare di più di quello dovuto.
La condotta paterna, infatti, potrebbe essere considerata rivelatrice di una migliorata condizione economica da parte del coniuge obbligato, ovvero un’inadeguatezza del contributo a suo tempo fissato, rispetto alle esigenze della prole.

Potrebbe anche interessarti “Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, mantenimento, mantenimento figlio maggiorenne, mantenimento figlio minorenne

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?

7 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne quando viene meno?

Ebbene questa è una domanda che spesso i genitori si pongono. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

 L’assegno di mantenimento ex art. 147 c.c. non persegue una funzione assistenziale incondizionata ed
illimitata dei figli maggiorenni disoccupati. Ne consegue, quindi, che i genitori non possono farsi carico dei figli vita natural durante. 

Ed invero, l’obbligo di mantenimento viene meno qualora il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio dipenda dalla mancanza di un impegno effettivo da parte dello stesso verso un progetto formativo che lo conduca all’acquisizione di competenze professionali tali da consentirgli l’ingresso nel mondo del lavoro. A stabilire il suddetto principio di diritto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021.

Analizziamo nel dettaglio gli aspetti del caso di specie.

Il caso

Un padre proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Messina al fine di contestare il
provvedimento con cui il Tribunale di Messina aveva confermato a suo carico l’obbligo di
mantenimento della figlia maggiorenne. La Corte territoriale accoglieva il reclamo revocando
l’obbligo del padre di mantenere la figlia in considerazione dell’età avanzata della stessa
(ormai ventiseienne), la scarsa propensione agli studi ed il rifiuto nel proseguire l’attività
commerciale di famiglia. La madre della ragazza ricorreva, tuttavia, in Cassazione per contestare la predetta decisione.

La decisione della Suprema Corte

Chiamati a pronunciarsi sul delicato tema del diritto al mantenimento della prole
maggiorenne che manifesti una scarsa propensione agli studi e che rifiuti ingiustificatamente
di svolgere un’attività lavorativa, gli Ermellini confermavano l’orientamento esposto dalla
Corte territoriale circa la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia
maggiorenne.
La suprema Corte, in particolare, rilevava a sostegno della decisione l’inerzia colpevole della
figlia e la mancanza di un progetto formativo, evidenziando, al contempo, come il diritto del
figlio maggiorenne al mantenimento si giustifichi unicamente nella misura in cui lo stesso
persegua un progetto formativo coerente con le sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni tale
da condurlo ad un ingresso lavorativo nella società.

Funzione educativa del mantenimento

Pertanto, la Corte di Cassazione circoscrive la portata dell’obbligo genitoriale al
perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo del figlio, escludendo, al
contempo, che la funzione assistenziale dell’assegno di mantenimento possa protrarsi
incondizionatamente e senza limiti di durata ove il figlio non segua un percorso virtuoso.

Potrebbe anche interessarti: “Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, figlio maggiorenne, indipendenza economica, mantenimento figlio maggiorenne, separazione

Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare

3 Settembre 2021 Da Staff Lascia un commento

Ebbene si, i genitori devono versare il mantenimento per i figli che vogliono riprendere gli studi. A stabilire il superiore principio di diritto è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23318/2021.

Il caso

Il Tribunale obbligava un uomo, in sede di divorzio, a versare alla figlia un assegno mensile di 600 euro. Veniva inoltre obbligato a compartecipare nella misura dei 4/5 alle spese straordinarie per la ragazza.

L’uomo, ritenendo ingiusta la decisione, ricorreva in Appello. La Corte di Appello, tuttavia, precisava che l’obbligo di mantenimento in favore dei figli non viene meno con la maggiore età, ma solo con il raggiungimento della indipendenza economica. In particolare i giudici di secondo grado evidenziavano che la giovane, dopo una breve e poco soddisfacente esperienza lavorativa , aveva deciso d’iscriversi all’Università. Peraltro dall’istruttoria emergeva che la ragazza avrebbe sicuramente terminato proficuamente gli studi.

Pertanto, considerato che le condizioni economiche del padre la somma di € 600,00 a titolo di mantenimento della ragazza doveva essere confermata.

L’uomo ricorre in Cassazione

L’uomo, ancora una volta di parere contrario rispetto alla decisione dei giudici di merito, decideva di ricorrere in Cassazione. In particolare, tra i vari motivi a sostegno del ricorso il padre sottolineava che la figlia lavorava in albergo riuscendo a guadagnare mensilmente la somma di € 1200,00. Sottolineava, inoltre, che la figlia disponeva anche di un alloggio.  Secondo il ricorrente, la figlia, anziché lasciare il lavoro per iscriversi all’università, avrebbe dovuto ridurre le ore così da potersi mantenere da sola.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione boccia le doglianze del ricorrente. Gli ermellini sottolineano l’infondatezza del ricorso. Ed in particolare, evidenziano che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni “non cessa immediatamente ed automaticamente per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest’ultimo ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.”

Nel caso di specie i giudici di merito, seguendo il sopracitato orientamento, rilevano che la ragazza aveva deciso di riprende gli studi in giovane età (26 anni). La giovane, peraltro, si era sempre impegnata: aveva trovato un’occupazione, ma questa non rispondeva alle sue aspirazioni.

Sotto tale profilo si richiamano i principi del nostro ordinamento in merito. Ed in particolare si richiama l’art. 147 c.c. il quale “impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315bis”.

Pertanto, se da un lato i figli devono impegnarsi negli studi o nel lavoro per rendersi indipendenti, dall’altro è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un’occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni indesiderate.

Potrebbe anche interessarti: “Omesso mantenimento: commette il reato chi non corrisponde il contributo anche se i figli non versano in stato di bisogno”. Leggi qui. 

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Figlio maggiorenne: azioni a tutela

13 Luglio 2021 Da Staff Lascia un commento

Figlio maggiorenne: quali sono le azioni previste dal nostro ordinamento a tutela del figlio maggiorenne? Quali sono i doveri genitoriali che permangono subentrata la maggiore età del figlio?

Innanzitutto, sebbene il figlio sia diventato maggiorenne sicuramente permane in capo ai genitori l’obbligo di mantenimento, finché il giovane non abbia raggiunto la propria indipendenza economica. Ciò è previsto dall’art. 337septies c.c., introdotto dalla riforma della filiazione contenuta nel d.lgs. 154/2013.
Il dovere di contribuire al mantenimento del figlio deriva anche dal dovere di solidarietà e di assistenza morale che lega ogni componente della famiglia, che ha diritto all’unità ed alla serenità familiare (art. 8 CEDU e art. 315-bis c.c.).
Dopo il compimento della maggiore età il figlio diviene soggetto titolare della capacità di agire e l’art. 337septies c.c. dispone che, laddove, per causa a lui non imputabile, costui non sia ancora in grado di mantenersi, il genitore, od entrambi, provvedano a versare lui un assegno, per far fronte ai suoi bisogni esistenziali.

Quando cessa l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne?

Non esiste una norma che stabilisce un’età specifica raggiunta la quale viene meno l’obbligo di mantenimento della prole. Tale momento, pertanto, è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. Ed in particolare la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, una volta intervenuta l’autosufficienza economica, il figlio perda il diritto di esigere il mantenimento. Il figlio raggiunta l’indipendenza economica perde anche il c.d. mantenimento di ritorno. Pertanto anche in caso di futura perdita dell’occupazione o di rientro a casa dai genitori viene meno il diritto di
essere da quest’ultimi mantenuto. Restano fermi in ogni caso gli obblighi alimentari dei genitori nei confronti del figlio nel caso in cui questi versi in stato di bisogno.

Ricorso ex art. 337septies c.c.

Dunque, alla luce di quando sopra, il figlio maggiorenne non autosufficiente ha diritto di azionare autonomamente un ricorso ex art. 337septies c.c. nei confronti di entrambi i genitori per ottenere da questi il mantenimento. Ciò in quanto i genitori sono gravati solidalmente dall’obbligo di mantenerlo.
È bene precisare però che, in punto accertamento della non autosufficienza economica da parte del
figlio, la recente giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 17813/2020, ha affermato essere in capo al richiedente l’onere di dimostrare:

– di non aver raggiunto l’indipendenza economica;

– di avere tentato di trovare, con ogni possibile impegno, un’occupazione. 

Altre azioni a tutela del figlio maggiorenne

Il figlio maggiorenne, per consolidata giurisprudenza, ha legittimazione ad agire iure proprio in ordine al recupero delle somme impagate dal genitore obbligato in sede di separazione dei genitori. Ciò per il periodo
successivo al raggiungimento della sua maggiore età.
Per gli importi pregressi, invece,  quando invero il ragazzo era ancora minorenne, la titolarità dell’azione spetta solo al genitore.  

I genitori possono cacciare via da casa il figlio maggiorenne?

Raggiunta la maggiore età, il figlio non rimane più vincolato al dovere di convivenza con i genitori. Questi d’altro canto non sono tenuti ad ospitare il figlio nella propria casa per sempre.  I genitori, tuttavia, mantengono un dovere di solidarietà ed assistenza morale nei confronti dei figli. Ciò a prescindere dalla loro età anagrafica. Pertanto una convivenza interrotta bruscamente, potrebbe essere qualificata  come illecito endofamiliare, risarcibile in via equitativa.

Potrebbe anche interessarti “Figlio laureato? niente mantenimento”. Leggi qui. 

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Figlio laureato? niente mantenimento

7 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Al figlio laureato che non prova di essersi attivato per cercare un lavoro, ridimensionando le sue aspirazioni, non spetta il mantenimento. Tale principio, affermato con l’ordinanza n. 17183 del 2020, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29779 del 2020. 

Il caso 

Una donna decideva di divorziare dal marito. In giudizio la corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, poneva a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento di uno solo dei due figli. Veniva pertanto revocato l’assegno disposto dal Tribunale a favore del figlio laureato.

Sicché la donna, insoddisfatta della pronuncia, ricorreva in Cassazione sollevando due doglianze:

1- con il primo motivo lamentava che il giudice territoriale non aveva correttamente valutato la situazione economica delle parti. Ed in particolare aveva considerato autonomo il figlio maggiore solo in ragione dell’età.

2-con il secondo motivo, lamentava l’omessa valutazione di tutte le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo che se correttamente valutate avrebbero dovuto condurre la Corte a un diverso giudizio.

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso della donna con l’ordinanza n. 29779 del 2020. Gli Ermellini condividendo in pieno le argomentazioni dei giudici di merito ritenevano non sussistenti i requisiti per il riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio maggiore.

Più dettagliatamente, in corso di causa  non era emerso che il figlio laureato, ormai ventisettenne si fosse adoperato per cercare un lavoro confacente ai propri studi.

Uniformemente al principio sancito con l’ordinanza  17183 del 2020, la Corte di Cassazione affermava che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento ex art. 337 septies cod. civ. a carico dei genitori soltanto se “ultimato il percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Ebbene, il nuovo orientamento affermatosi in giurisprudenza  sostiene che Il giudice non deve disporre l’assegno di mantenimento a favore del maggiorenne sul solo presupposto che manchi la sua indipendenza economica. Viene meno qualsiasi automatismo tra diritto al mantenimento e stato di inoccupazione o disoccupazione. 

E’ il figlio che dovrà provare, una volta maggiorenne, di non avere ancora raggiunto l’autosufficienza economica per ragioni giustificate e allo stesso non addebitabili. Spetterà a lui dimostrare di essere ancora impegnato con profitto in un corso di studi o di essersi attivato per trovare un lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Mantenimento figlio maggiorenne, quando cessa?”. Leggi qui. 

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