E’ valido l’accordo con cui i coniugi in sede di separazione o divorzio prevedono il trasferimento di un immobile?
La risposta a questo interessante quesito è data dalla suprema Corte. Ed in particolare, gli ermellini con la recente pronuncia del 29 luglio 2021, n. 21761, intervengono sulla questione riguardante la validità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio.
L’Ecc.ma Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadisce l’orientamento favorevole formatosi nel tempo circa l’ammissibilità di tali trasferimenti. Sostengono le Sezioni Unite che “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento”.
Incombenti burocratici
La Corte di Cassazione precisa, altresì, che gli incombenti burocratici relativi al trasferimento di proprietà possono essere eseguiti dall’ausiliario del giudice ed in particolare “accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.”.
Le parti saranno quindi gravate esclusivamente dell’onere di produrre la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento mentre per la validità del trasferimento il cancelliere dovrà attestare che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985.
E’ dunque necessario rivolgersi al notaio?
Con la sentenza in commento ritengono le Sezioni Unite l’ammissibilità degli accordi raggiunti in “sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale che non si limitano all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.
Pertanto, in relazione all’aspetto della forma, la sentenza indica che “è evidente che il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., che – per intanto – realizza l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall’art. 1350 cod. civ., è – come dianzi detto – un atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass., 12/01/2009, n. 440; Cass. 11/12/2014, n. 26105)”.
Alla luce pertanto di quanto sopra affermato non sarà necessario redigere un atto notarile.
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