Condannato il padre che non prova la sua impossibilità economica a provvedere al versamento del mantenimento per il figlio.
La Cassazione, con la recente sentenza n. 33932 del 2021, afferma la responsabilità penale del padre che dopo la separazione non provvede al mantenimento del figlio. Per gli Ermellini, ai fini della esclusione della condanna, non rileva la situazione di difficoltà economica, necessitando una prova più rigorosa: ossia l’impossidenza o una condizione di precarietà.
Il caso
Un uomo veniva condannato in sede penale alla pena di mesi 4 di reclusione e alla multa di € 400,00 per il reato di cui all’art 570 comma 2, n. 2 c.p. Tale norma punisce chi viola gli obblighi di assistenza familiare. Nel caso di specie, in sede dibattimentale, emergeva che l’imputato non aveva versato l’assegno di mantenimento per del figlio disposto in sede di separazione. La condanna veniva confermata anche in appello.
L’uomo ricorreva in Cassazione
L’imputato, ritenendo errata la decisione, ricorreva in Cassazione sollevando tre motivi di impugnazione:
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con il primo rilevava l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. In particolare lamentava che i giudici di merito non avevano effettivamente appurato se al minore fossero realmente mancati i mezzi di sussistenza.
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Con il secondo lamentava il mancato accertamento delle sue condizioni economiche.
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Con il terzo invece rilevava che le sue condizioni economiche rendevano di fatto impossibile adempiere e pertanto aveva errato a subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno in favore della parte civile.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione adita rigettava però il ricorso dell’imputato per genericità e infondatezza.
Per gli Ermellini, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, il reato contestato era integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che durante il coniugio l’imputato provvedeva alla famigli sospendendo i versamenti solo successivamente alla separazione.
Peraltro, gli Ermellini sottolineavano che nella minore età del minore è insito lo stato di bisogno, non essendo capace un bambino di provvedere provvedere autonomamente alle proprie necessità. Infine, l’imputato non aveva dimostrato la sua impossibilità di pagare il mantenimento del figlio. Le dichiarazioni erano rimaste mere affermazioni labiali prive di riscontri probatori.
Per le superiori ragioni pertanto la Suprema Corte rigettava il ricorso e la sentenza diventava definitiva. Potrebbe anche interessarti: “Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare”. Leggi qui.
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