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Legge e Giurisprudenza

Assegno divorzile diminuito se la ex moglie sceglie il part-time

14 Aprile 2022 Da Staff Lascia un commento

Assegno divorzile diminuito se la ex moglie sceglie il part-time. 

Nella quantificazione dell’assegno divorzile occorre fare riferimento ai parametri dettati dall’art. 5 comma 6 L. 898/1970. Ed in particolare, nella valutazione della disparità reddituale tra le parti, assume rilievo la scelta della ex moglie di optare per il part-time pur essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A stabilire il superiore principio di diritto è la Corte di Cassazione con ordinanza del 23 agosto 2021 n. 23381.

Il caso

In base alla sentenza di divorzio, l’ex marito deve corrispondere in favore della moglie un assegno divorzile pari a € 900,00 mensili. L’uomo impugna la decisione e, in sede di gravame, la misura dell’assegno divorzile viene ridotta a € 600,00 mensili.

L’ex marito ritiene, tuttavia, che la disparità economica sussistente tra le parti sia ascrivibile unicamente alla scelta della ex moglie di lavorare a tempo parziale pur essendo titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Decide così di ricorrere in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ritiene che la sentenza impugnata non abbia correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In relazione alla determinazione dell’assegno divorzile, non è sufficiente considerare la mera disparità economica tra le parti. 

La scelta del lavoro part-time incide, infatti, in maniera significativa sul reddito dell’ex coniuge. Ma, nel caso di specie,  la Corte di merito non ha indagato sulle ragioni di tale scelta. Ed in particolare ad avviso degli Ermellini, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare il momento in cui la donna ha scelto di svolgere un’attività lavorativa. Lo stesso, cioè, avrebbe dovuto indagare se la decisione a favore del tempo parziale sia avvenuta in autonomia o sia invece dipesa dalla necessità di far fronte ei bisogni della famiglia. 

La Suprema Corte, pertanto, rinviava a una diversa composizione della Corte di Appello perché provveda alla determinazione dell’assegno divorzile dopo avere adeguatamente considerato gli aspetti sopra citati. 

Accertare se il part-time sia una scelta autonoma o concordata

Il giudice, quindi, deve accertare il momento in cui tale scelta lavorativa è stata effettuata; deve decidere  se sia il frutto di una decisione autonoma o se dipenda da un accordo tra i coniugi nell’ambito della gestione della famiglia. In tale ultima ipotesi, infatti, la scelta dell’ex moglie rileva sia sotto il profilo del sacrificio reddituale da ella patito, sia sotto il profilo del contributo dato alla famiglia.

Potrebbe anche interessarti: “Assegno di divorzio: spetta anche in caso di matrimonio non consumato?”. Leggi qui.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, divorzio, indipendenza economica, lavoro part-time, mantenimento coniuge, separazione, sperequazione economica

Mancato ascolto del minore: violazione del contraddittorio

1 Aprile 2022 Da Staff Lascia un commento

Il mancato ascolto del minore infra-dodicenne  circa il genitore con il quale vorrebbe vivere costituisce violazione del contraddittorio.

A stabilire il superiore principio di diritto è la Cassazione con l’ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022.

Ed in particolare è ormai noto che nell’ambito del giudizio di affidamento e di collocamento, il minore ha il diritto di essere sentito.

Altrimenti,  in caso di assenza di interpello senza una valida ragione, emerge una violazione del fondamentale principio processualistico de contraddittorio.

Il caso

Una madre presentava ricorso in Cassazione lamentando che le figlie minori erano state affidate al padre e collocate presso l’abitazione dei nonni senza però che le predette fossero state ascoltate.

L’ascolto del minore

La Suprema Corte accoglie il ricorso della donna. Il provvedimento della Cassazione si basa sull’assunto che il minore abbia il diritto ad essere ascoltato. Ciò perché i minori sono portatori di interessi diversi da quelli dei genitori, e talvolta opposti, nei procedimenti giudiziari che li vedono coinvolti.

Dunque il minore costituisce parte sostanziale in tali giudizi, come nel caso di un procedimento sull’affidamento e sul diritto di visita.

Nell’ambito di tali procedimenti la tutela dell’interesse del soggetto non ancora maggiorenne viene realizzata attraverso la previsione di ascolto, la cui omissione, in assenza di espressa motivazione sul mancato discernimento, determina violazione del contraddittorio.

Il provvedimento adottato in tale violazione è quindi da ritenersi nullo.

Il superiore interesse del minore

Il giudice della separazione e del divorzio, nell’adozione delle decisioni che riguardano l’affidamento e il collocamento, deve conformarsi al criterio primario dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole ex artt. 337 bis cod. civ. e art. 6 della legge n. 898/1970.

Il giudice deve privilegiare il genitore che sia maggiormente tutelante e adatto a ridurre al minimo i danni causati dalla disgregazione del nucleo familiare.

L’individuazione di tale genitore è frutto di un giudizio prognostico relativo alla capacità dei genitori di occuparsi della crescita e dell’educazione della prole.

Davanti, quindi, alla decisione del giudice di derogare al regime ordinario dell’affido condiviso, frutto del rispetto del diritto della bigenitorialità, il giudice deve formulare il giudizio prognostico e ascoltare il minore infradodicenne in merito a quale sia il genitore con cui preferisce vivere prevalentemente.

il mancato ascolto quindi, alla luce di quanto sopra, renderebbe nullo il provvedimento.

Potrebbe anche interessarti “L’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria”. Leggi qui. 

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L’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria

18 Marzo 2022 Da Staff Lascia un commento

L’affidamento condiviso, ex art. 337ter c.c.,  non presuppone la frequentazione paritaria. L’affidamento condiviso è volto a garantire al minore il mantenimento del rapporto affettivo con entrambi i genitori.

Ed in particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 giugno 2021 n. 17222, afferma che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente debba essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice, non potendo avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, infatti, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le proprie necessità.

Occorre effettuare un bilanciamento tra due esigenze contrapposte: il diritto del figlio ad una relazione piena con entrambi i genitori ed il diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con la prole.

Il caso

A seguito della separazione personale dei coniugi, il tribunale disponeva l’affido condiviso del figlio minore della coppia, con collocazione prevalente presso la madre.

In sede di gravame, la pronuncia di primo grado veniva parzialmente riformata ampliando i tempi di permanenza del minore con il padre. Quest’ultimo però lamentava che la Corte di Appello non avesse ampliato sufficientemente i tempi di visita al figlio e proponeva  ricorso in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Gli ermellini, nel rigettare il ricorso proposto dal padre, affermano che lo strumento
dell’affidamento condiviso debba consentire ai genitori una frequentazione paritaria
con il figlio.

Purtuttavia, a detta della Suprema Corte, il giudice può discostarsi da questo principio stabilendo un assetto diverso purché sia volto a tutelare il supremo interesse del minore.

Ciò vuol dire che il giudice non deve operare una ripartizione dei tempi di permanenza che sia simmetrica e paritaria per ciascun genitore. Viceversa, egli deve effettuare una valutazione ben ponderata che possa garantire al minore una crescita serena, tenendo conto del suo diritto ad una relazione piena con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi nei riguardi del figlio.

Potrebbe anche interessarti “Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento minore, collocamento minore, diritto di visita, divorzio, frequentazione minore, separazione

No al cognome del marito se non sussiste un interesse meritevole di tutela

9 Marzo 2022 Da Staff Lascia un commento

No al cognome del marito se non sussiste un interesse meritevole di tutela. Così statuisce la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 654 dell’ 11 gennaio 2022. Ed in particolare, il principio di diritto enunciato dagli ermellini è il seguente: dopo la pronuncia di divorzio si può mantenere il cognome maritale solo in casi straordinari affidati alla decisione discrezionale del giudice di merito.

Il caso

A seguito di pronuncia di divorzio, la ricorrente adisce la Corte di Cassazione per denunciare la violazione dell’art. 5 comma 3, della l. n. 898/1970. Tale norma stabilisce che il tribunale può, con la pronuncia di divorzio, autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito in aggiunta al proprio. Ciò, beninteso, nella sola misura in cui sussista un interesse suo, o dei figli, meritevole di tutela.

Secondo la difesa della donna, la corte territoriale ha omesso di tenere conto dell’ interesse della stessa alla conservazione del cognome maritale. Quest’ultimo, infatti, sarebbe divenuto parte integrante della propria identità personale poiché utilizzato dalla predetta in società da oltre 25 anni. 

A sostegno di ciò, la ricorrente evidenzia di essere conosciuta nella città in cui vive solo con il cognome dell’ex marito.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il suddetto motivo di ricorso facendo leva sul dettato di cui all’art. 143 bis c.c.. La norma, infatti, sancisce la regola generale secondo cui la donna aggiunge al proprio cognome quello del marito, conservandolo durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze. L’utilizzo dello stesso, pertanto, costituisce un effetto del matrimonio temporalmente circoscritto al perdurare del rapporto di coniugio.

Secondo quanto previsto dalla legge, la moglie, con la pronuncia di divorzio, riacquista il cognome da nubile. E’ solo in presenza di un interesse meritevole di tutela che la stessa può essere autorizzata dal giudice, in circostanze eccezionali, a mantenere quello dell’ex coniuge.

Manca un interesse reale e concreto al mantenimento del cognome

Per gli Ermellini, il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giuridici a supporto della decisione. Secondo la Corte di Cassazione non sussiste, nel caso di specie, un interesse reale e concreto della donna al mantenimento del cognome dell’ex marito. 

Ciò in quanto, dalla documentazione fornita dalla difesa, non si evince come il cognome dell’ex coniuge potesse rappresentare un identificativo della donna dal punto di vista sociale e personale. 

Per tali motivi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio. 

Potrebbe anche interessarti: ” Cognome marito: non può mantenersi il cognome dell’ex coniuge solo perché noto”. Leggi qui. 

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Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini prevale su quello della madre a mantenere l’anonimato?

25 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini prevale su quello della madre a mantenere l’anonimato?

Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, è necessario operare un bilanciamento tra diritti. Ed in particolare: tra il diritto all’anonimato della madre, in caso di parto anonimo, ed il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell’adottato.

Nel nostro ordinamento, infatti, pur essendo tutelato il parto anonimo, la scelta del segreto sull’identità della madre è ormai divenuta una scelta reversibile. Su richiesta del figlio, pertanto, la genitrice può revocare la dichiarazione di anonimato fatta a suo tempo.

Tuttavia, il diritto di accesso alle origini non va confuso con la domanda di accesso alle informazioni sanitarie. Anche quest’ultima consentita e disciplinata dall’ordinamento italiano. Ed è proprio su tale aspetto che si è pronunciata, con ordinanza del 9 agosto 2021 n. 22497, la Corte di Cassazione.

Il caso

Una donna ormai adulta, adottata da bambina, agiva in giudizio esercitando il suo diritto di avere accesso alle proprie origini. Tale diritto è disciplinato dalla legge n.184/1983.

Ed in particolare, la ricorrente chiedeva di conoscere l’identità della madre biologica. La donna chiedeva, inoltre, di conoscere i dati sanitari della predetta. A tal fine si rendeva necessario interpellare la donna per verificare la volontà della madre di rimanere anonima. 

Il Tribunale adito respingeva con decreto la richiesta. Anche l’appello avverso tale decisione veniva rigettato. Nel corso di entrambi i giudizi di merito emergeva, infatti, come la madre biologica, ormai novantenne, si trovasse in uno stato di deficit fisico e psichico. Tale condizione la rendeva al 100% invalida e, quindi, non in grado di esprimere il consenso a rivelare la propria identità.

La figlia, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione al fine di contestare il rigetto delle proprie pretese.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione si sofferma sulla necessità di operare un adeguato bilanciamento tra contrapposti interessi in conflitto: il diritto dell’adottato di accedere alle proprie origini ed il diritto all’anonimato esercitato dalla madre naturale.

Ebbene, gli Ermellini evidenziano che il diritto di accesso alle proprie origini debba essere esercitato in modo da non cagionare un turbamento all’equilibrio psicofisico dell’adottato.  Ciò deve valere anche relativamente alla necessità di apprestare tutela alla figura della madre biologica.

Ed invero, gli Ermellini condividono la decisione dei Giudici di merito. Nel caso di specie, la condizione di acclarata vulnerabilità dell’anziana donna impedisce alla stessa di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia. 

L’accesso ai dati sanitari

Il ricorso della figlia viene, però, accolto dalla Corte di Cassazione limitatamente alla richiesta di accesso ai dati sanitari. La domanda relativa a tali informazioni, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, è da considerarsi ulteriore e distinta.  Infatti la finalità di tale accesso è esclusivamente la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente.

La Suprema Corte, invero, precisa come non sia da considerarsi ammissibile un indistinto ed indiscriminato accesso ai dati sanitari. Deve piuttosto, garantirsi un diritto di accesso che si fondi su un quesito specifico. Ciò in ossequio  alla tutela della riservatezza e della non identificabilità della madre biologica. 

Potrebbe anche interessarti “Sopravvenuta adozione: possibile riduzione del mantenimento dovuto dal padre naturale”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adottato, anonimato, dati sanitari, madre biologica, origini, parto anonimo

Assegno di divorzio: spetta anche in caso di matrimonio non consumato?

18 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

Ad avviso della Corte di Cassazione, anche in caso di matrimonio “bianco” è ammissibile il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Ciò qualora tra i due ex coniugi sussista un rilevante divario economico. Facendo leva sulla finalità assistenziale che caratterizza tale contributo, la Suprema Corte, con ordinanza n. 21818 del 2021, ha affermato che non rilevano, ai fini della concessione dell’assegno, né la durata né la mancata consumazione del matrimonio. 

Il caso

Un uomo adiva il Tribunale territorialmente competente al fine di chiedere la separazione dalla moglie. Ciò dopo 12 anni di vita insieme a causa del venir meno della comunione spirituale ed attesa l’intollerabilità della convivenza.

La moglie, dal canto suo, si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio a causa della mancata consumazione dello stesso ai sensi della L. n. 8989 del 1970, art. 3, n. 2, lett. f). 

La moglie chiedeva, inoltre, la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 2500,00 mensili. 

Il Tribunale, preliminarmente, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo poi, pur accogliendole, riduceva le pretese economiche della moglie fissando l’assegno divorzile in € 1250,00 mensili.

L’uomo impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Appello la quale rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione adducendo che la mancata consumazione del matrimonio rappresentasse una condizione tale da non giustificare la corresponsione dell’assegno divorzile. 

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dall’uomo. Ed in particolare gli ermellini ritenevano che la mancata consumazione del matrimonio non influisca in alcun modo sul riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge. La decisione si fonda sulla natura assistenziale, nonché perequativa- compensativa dell’assegno, in ossequio al rispetto del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.

Secondo gli Ermellini, infatti, qualora uno dei due coniugi sia economicamente più debole, a quest’ultimo va riconosciuto un assegno. Tale assegno deve far conseguire un livello reddituale che tenga conto del contributo dallo stesso fornito nel corso della vita familiare e delle aspettative professionali che ha sacrificato durante gli anni di matrimonio. 

Funzione dell’assegno di divorzio

Tale sostegno economico non è volto a ricostruire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: bensì al riconoscimento del ruolo di coniuge, oltre che del contributo da questo fornito nella formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell’ex coniuge.

La Suprema Corte ha, pertanto, precisato come sia necessario tenere conto dell’apporto economico che il coniuge economicamente più debole ha apportato nella crescita familiare, anche economica. Ed in particolare, nel caso concreto si è tenuto conto del contributo dato dalla moglie all’andamento della famiglia mediante lo svolgimento del lavoro di insegnante.

Potrebbe anche interessarti “Indipendenza economica e assegno di divorzio”. Leggi qui. 

 

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Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?

7 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne quando viene meno?

Ebbene questa è una domanda che spesso i genitori si pongono. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

 L’assegno di mantenimento ex art. 147 c.c. non persegue una funzione assistenziale incondizionata ed
illimitata dei figli maggiorenni disoccupati. Ne consegue, quindi, che i genitori non possono farsi carico dei figli vita natural durante. 

Ed invero, l’obbligo di mantenimento viene meno qualora il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio dipenda dalla mancanza di un impegno effettivo da parte dello stesso verso un progetto formativo che lo conduca all’acquisizione di competenze professionali tali da consentirgli l’ingresso nel mondo del lavoro. A stabilire il suddetto principio di diritto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021.

Analizziamo nel dettaglio gli aspetti del caso di specie.

Il caso

Un padre proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Messina al fine di contestare il
provvedimento con cui il Tribunale di Messina aveva confermato a suo carico l’obbligo di
mantenimento della figlia maggiorenne. La Corte territoriale accoglieva il reclamo revocando
l’obbligo del padre di mantenere la figlia in considerazione dell’età avanzata della stessa
(ormai ventiseienne), la scarsa propensione agli studi ed il rifiuto nel proseguire l’attività
commerciale di famiglia. La madre della ragazza ricorreva, tuttavia, in Cassazione per contestare la predetta decisione.

La decisione della Suprema Corte

Chiamati a pronunciarsi sul delicato tema del diritto al mantenimento della prole
maggiorenne che manifesti una scarsa propensione agli studi e che rifiuti ingiustificatamente
di svolgere un’attività lavorativa, gli Ermellini confermavano l’orientamento esposto dalla
Corte territoriale circa la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia
maggiorenne.
La suprema Corte, in particolare, rilevava a sostegno della decisione l’inerzia colpevole della
figlia e la mancanza di un progetto formativo, evidenziando, al contempo, come il diritto del
figlio maggiorenne al mantenimento si giustifichi unicamente nella misura in cui lo stesso
persegua un progetto formativo coerente con le sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni tale
da condurlo ad un ingresso lavorativo nella società.

Funzione educativa del mantenimento

Pertanto, la Corte di Cassazione circoscrive la portata dell’obbligo genitoriale al
perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo del figlio, escludendo, al
contempo, che la funzione assistenziale dell’assegno di mantenimento possa protrarsi
incondizionatamente e senza limiti di durata ove il figlio non segua un percorso virtuoso.

Potrebbe anche interessarti: “Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare”. Leggi qui. 

 

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Indipendenza economica e assegno di divorzio

20 Gennaio 2022 Da Staff Lascia un commento


Se il giudice di merito accerta l’indipendenza economica degli ex coniugi, può ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Il giudicante può, inoltre, rigettare la richiesta istruttoria della parte volta a richiedere indagini tramite la polizia tributaria e la verifica di eventuali redditi non dichiarati.

A stabilire il superiore principio di diritto la Cassazione con la recente ordinanza n. 31836 del 4 novembre 2021.

Il caso

Una donna adiva il Tribunale di Prato al fine di chiedere ed ottenere in capo all’ex coniuge l’assegno di mantenimento. Il Tribunale adito, però, rigettava la richiesta non ritenendo sussistenti nel caso di specie i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento.

La donna, insoddisfatta, decideva di ricorrere in appello. I giudici di secondo grado, tuttavia, rigettavano il gravame ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure. Ed in particolare, sottolineava la Corte  che entrambe le parti ritenendo erano titolari di redditi da lavoro con una discrepanza minima tra di loro. Godevano quindi di indipendenza economica.  Peraltro entrambi erano proprietari delle abitazioni in cui vivevano. Ma non solo. Non era neppure stata fornita prova che l’ex marito svolgesse attività lavorativa “in nero”.

La donna ricorreva in Cassazione 

La questione giuridica sottoposta all’attenzione degli Ermellini era la seguente: ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, rileva la differenza reddituale tra gli ex coniugi? Il Giudice può evitare di disporre indagini tramite la polizia tributaria per accertare eventuali redditi “in nero” se entrambi gli ex coniugi godono di indipendenza economica?  

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano la ricorrente alla refusione delle spese del gravame.

Ed in particolare la donna, anche avanti ai giudici di legittimità, lamentava la mancata considerazione della sperequazione reddituale e patrimoniale nonché la mancata valutazione delle disponibilità finanziare di Tizio derivanti da attività “in nero”.
La Corte di Cassazione rilevava come tutte le circostanze oggetto di ricorso erano già state valutate dai giudici di merito, motivo per cui non era possibile procedere ad una rivisitazione delle stesse con conseguente inammissibilità
del motivo.
Sottolineavano gli ermellini che i giudici di merito avevano analiticamente verificato le condizioni reddituali delle parti arrivando a confutare anche gli elementi che avrebbero indicato i maggiori redditi dell’uomo.
Era accertata, altresì, l’indipendenza economica della ricorrente la quale era anche proprietaria dell’abitazione in cui viveva.
Peraltro in sede istruttoria era emerso che nessuno degli ex coniugi  aveva contribuito alla formazione del patrimonio dell’altro.

Funzione assistenziale, perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio

Pertanto, considerato che la funzione dell’assegno divorzile è assistenziale, perequativo-compensativa, esso non è dovuto tutte le volte nelle quali viene in luce l’indipendenza economica del richiedente.

Inammissibile la richiesta di indagine mediante polizia tributaria

Anche la valutazione  della doglianza dell’ex coniuge relativa al mancato espletamento di indagini su Tizio
tramite la polizia tributaria veniva dichiarata inammissibile. Ciò in considerazione del principio secondo il quale «il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il
riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche
senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio tramite la polizia tributaria» (v. Cass. civ. n 8744/2019;
Cass. civ. n. 14336/2013).

Potrebbe anche interessarti:” Convivenza more uxorio :permane il diritto all’assegno divorzile?”. Leggi qui.

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