Torniamo a parlare di vaccino contro l’infezione SarsCov2. In particolare parliamo di un interessante caso che ha dovuto affrontare recentemente il Tribunale di Milano (Trib. Milano – decreto del 22 Novembre 2021).
Il caso
Il padre di una ragazzina di 14 anni si rivolgeva al Tribunale di Milano chiedendo l’autorizzazione a che la figlia fosse vaccinata nonché che venisse sospesa la responsabilità genitoriale della moglie. Ed in particolare, la donna aveva manifestato al ricorrente tutta la sua contrarietà a che la figlia fosse sottoposta a vaccinazione. La donna, d’altro canto, si difendeva dichiarando di non essere contraria al vaccino ma riteneva doveroso rispettare la volontà della minore non ancora pienamente convinta di sottoporsi a vaccinazione.
Il Tribunale disponeva l’ascolto della minore
Il Tribunale adito, prima di decidere, disponeva l’ascolto della ragazzina. In sede di audizione la minore dichiarava tout court di essere contraria al vaccino.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale, dopo avere raccolto la dichiarazione della minore, contraria alla vaccinazione, tuttavia, decideva di non conformarsi alla sua manifestazione di volontà.
Ed invero, il Tribunale rilevava che nel caso di specie vi era l’evidente condizionamento della minore. Questa aveva manifestato al giudicante non il proprio pensiero sull’argomento ma quello della madre. Si ricorda che il giudicante, pur dovendo tenere conto del parere del minore, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, non deve necessariamente provvedere in conformità alle sue dichiarazioni se non sono idonee a preservare il suo superiore interesse. A tal proposito, il Tribunale sottolineava che l’ascolto costituisce una modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano. Tale strumento, però, non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza.
Pertanto, il Tribunale richiamando il parere espresso dalla Commissione di Bioetica sull’argomento secondo cui «la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica» decideva di autorizzare il padre a sottoporre a vaccinazione la minore. Ciò nonostante la volontà contraria espressa dalla minore.
Concludendo
Il Tribunale, quindi, riteneva che il padre fosse il genitore che aveva dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della figlia. Pertanto, veniva autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 per la figlia minore. Unico onere a carico del padre era quello di informarla della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la sua salute, senza subordinare la vaccinazione al consenso della stessa.
Potrebbe anche interessarti: “Vaccinazione minorenni: questione aperta”. Leggi qui.