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vaccinare i minorenni

Vaccino covid19 minorenni: quanto conta la volontà del minore?

11 Gennaio 2022 Da Staff Lascia un commento

Torniamo a parlare di vaccino contro l’infezione SarsCov2. In particolare parliamo di un interessante caso che ha dovuto affrontare recentemente il Tribunale di Milano (Trib. Milano – decreto del 22 Novembre 2021).

Il caso

Il padre di una ragazzina di 14 anni si rivolgeva al Tribunale di Milano chiedendo l’autorizzazione a che la figlia fosse vaccinata nonché che venisse sospesa la responsabilità genitoriale della moglie. Ed in particolare, la donna aveva manifestato al ricorrente tutta la sua contrarietà a che la figlia fosse sottoposta a vaccinazione. La donna, d’altro canto, si difendeva dichiarando di non essere contraria al vaccino ma riteneva doveroso rispettare la volontà della minore non ancora pienamente convinta di sottoporsi a vaccinazione.

Il Tribunale disponeva l’ascolto della minore

Il Tribunale adito, prima di decidere, disponeva l’ascolto della ragazzina. In sede di audizione la minore dichiarava tout court di essere contraria al vaccino.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, dopo avere raccolto la dichiarazione della minore, contraria alla vaccinazione, tuttavia, decideva di non conformarsi alla sua manifestazione di volontà. 

Ed invero, il Tribunale rilevava che nel caso di specie vi era l’evidente condizionamento della minore. Questa aveva manifestato al giudicante non il proprio pensiero sull’argomento ma quello della madre.  Si ricorda che il giudicante, pur dovendo tenere conto del parere del minore, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, non deve necessariamente provvedere in conformità alle sue dichiarazioni se non sono idonee a preservare il suo superiore interesse. A tal proposito, il Tribunale sottolineava che l’ascolto costituisce una modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano. Tale strumento, però, non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza.

Pertanto, il Tribunale richiamando il parere espresso dalla Commissione di Bioetica sull’argomento secondo cui «la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica» decideva di autorizzare il padre a sottoporre a vaccinazione la minore. Ciò nonostante la volontà  contraria espressa dalla minore.

Concludendo

Il Tribunale, quindi, riteneva che il padre fosse il genitore che aveva dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della figlia. Pertanto, veniva autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 per la figlia minore. Unico onere a carico del padre era quello di informarla della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la sua salute, senza subordinare la vaccinazione al consenso della stessa.

Potrebbe anche interessarti: “Vaccinazione minorenni: questione aperta”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: covid19, genitori separati, novax, obbligo vaccinale, vaccinare, vaccinare i minorenni

Vaccinazione minorenni: questione aperta

28 Luglio 2021 Da Staff Lascia un commento

La vaccinazione è il tema più dibattuto degli ultimi mesi.

Questione che diventa ancora più calda quando l’argomento si estende ai minori.
Ed invero, la recente cronaca racconta di numerosi minorenni che intendono sottoporsi alla vaccinazione
anticovid contro la volontà dei genitori.
Le ragioni di tale volontà possono essere le più disparate: la paura di ammalarsi, il forte desiderio di tornare alla vita normale, la volontà di dare un contributo alla società. 

Se un minorenne vuole vaccinarsi o sottoporsi a cure mediche, cosa può fare?

Alla luce del desiderio palesato da alcuni minorenni, ci si chiede se gli stessi possano far valere la loro pretesa giudizialmente.

Si tratta di una questione molto delicata considerato che i soggetti minori degli anni 18 sono soggetti alla responsabilità genitoriale fino al compimento della maggiore età.

Per dare una risposta al quesito bisogna partire dall’art. 3 l. n. 219/2017 che disciplina i trattamenti sanitari dei minorenni. 
Tale legge contiene le «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».

L’art. 1 stabilisce che «la presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge».

Incapaci e minori di età

Relativamente agli incapaci ed ai minori, l’art. 3, comma 1, della l. n. 219/2017, stabilisce che: «la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1 deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà».
Ebbene tale norma, in maniera evidente, da rilevanza alla volontà del minorenne rispetto al trattamento medico che lo riguarda. Ed infatti, se il minore ha capacità di discernimento egli ha il diritto di partecipare attivamente alle scelte che riguardano la propria salute.
Quanto sopra tuttavia non significa che il minore possa prescindere dalla manifestazione della volontà dei genitori.

Art. 3, comma 2, della l. n. 219/2017

A tal proposito, l’art. 3, comma 2, della l. n. 219/2017 stabilisce che «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». 

Se la volontà dei genitori è in contrasto con quella del figlio minorenne?

Nel caso in cui la volontà dei genitori sia in contrasto con quella del minorenne senza che sia addotta una valida ragione l’art. 3, comma 5, della l. n. 219/2017 prevede che: «nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

Cure appropriate e necessarie

Si precisa che per «cure appropriate e necessarie» contenute nell’art. 3 debbono ritenersi quelle che, secondo la valutazione del medico, abbiano un effetto positivo sulle condizioni psico-fisiche del paziente; ciò tenendo conto delle specifiche condizioni e del quadro clinico della persona.

Vaccinazione contro il covid: possibili situazioni

Se un minorenne, quindi, si rivolge al medico per essere sottoposto a vaccinazione anticovid senza il consenso dei genitori, cosa può fare?
Dal punto di vista formale il medico, mancando il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, non potrà dare seguito alla richiesta del minore.
Considerando però il diritto del minore a compartecipare alle scelte che riguardano la sua salute, se il medico riterrà la cura necessaria e appropriata si aprirà la possibilità di adire la via giudiziale per ottenere l’autorizzazione alla vaccinazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, della l. n. 219/2017.
Decisivo è  quindi l’accertamento del carattere «necessario» ed «appropriato» delle cure richieste. Tornando quindi al tema della vaccinazione dei minorenni contro il covid19, il medico dovrà verificare che la somministrazione del vaccino richiesto non sia rischiosa; e, ancora, che esso sia efficace al fine di evitare il contagio da covid19 (o, comunque, attutisca gli effetti negativi).

Concludendo

Alla luce del diritto vigente, anche in tema di vaccinazione contro il covid19, non appaiono preclusi spazi per promuovere un ricorso al giudice tutelare. Ciò quando il medico constati che il minorenne chieda di ricevere la
somministrazione vaccinale anche contro il consenso dei genitori. Occorrerà procedere, però, ad una valutazione caso per caso, non potendosi pensare a soluzioni standardizzate. Ogni situazione deve essere valutate attentamente e analiticamente. 

Potrebbe anche interessarti: “Vaccinare un minorenne: decide il Tribunale se i genitori non sono d’accordo”. Leggi qui. 



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