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Archivi per Dicembre 2019

Abitazione familiare: nessun diritto di abitazione per il coniuge superstite se la casa non è più adibita ad abitazione familiare

30 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’abitazione familiare non può essere oggetto del diritto di abitazione nei confronti del coniuge superstite se, al momento dell’apertura della successione, manca il requisito della convivenza (Cass. Civ.  5 giugno 2019 n. 15277).

Il caso

Una donna esercitava l’azione di riduzione con riferimento alla successione testamentaria del coniuge separato. Quest’ultimo, in particolare, aveva disposto, a favore della moglie, dalla quale era separato, un legato di usufrutto. Tale legato veniva  qualificato dai giudici quale legato in sostituzione di legittima.

Il Tribunale e la Corte di Appello dichiaravano inammissibile il ricorso

Tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello dichiaravano inammissibile il ricorso. I Giudici di merito rilevavano che la rinuncia al legato era intervenuta tardivamente. Ossia dopo che la legataria aveva continuato ad abitare nella ex casa coniugale, ricompresa nel legato.

La donna pertanto ricorreva in Cassazione. La predetta sosteneva nel ricorso l’errata qualificazione giuridica, da parte dei Giudici di merito, dell’utilizzo dell’appartamento. Tale utilizzo avrebbe dovuto essere qualificato, a dire della donna, come esercizio del diritto di abitazione spettante quale ex coniuge; e non quale esercizio del diritto di usufrutto.

Il problema giuridico affrontato dalla Corte di Cassazione

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione è la seguente: al coniuge separato superstite spetta il diritto di abitazione nella casa coniugale sic et simpliciter (quindi senza riserve e valutazioni)? o è necessario che vengano rispettati particolari requisiti?

Soluzioni giurisprudenziali

La Suprema Corte di Cassazione afferma che: elemento imprescindibile all’attribuzione al coniuge superstite del diritto di abitazione è l’effettiva esistenza di un immobile adibito a casa familiare. Tale circostanza presuppone, pertanto, l’esistenza di una convivenza nel momento dell’apertura della successione.

Con l’ordinanza n. 15277 del 2019 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna. In particolare i giudici di legittimità hanno richiamato  l’orientamento giurisprudenziale prevalente. 

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica prospettata dalla Corte di Appello.  Invero, la permanenza presso l’abitazione della ex moglie doveva qualificarsi  come esercizio del diritto di usufrutto oggetto del legato. Non poteva, di contro, essere qualificato quale esercizio del diritto di abitazione ex art 540 c.c., considerato che marito e moglie non convivevano già da tempo.

Conclusivamente

Il coniuge superstite separato potrà godere del diritto di abitazione dell’immobile solo se quest’ultimo è adibito ad abitazione familiare. Ciò presuppone, quindi, che i coniugi, anche se separati, di fatto convivano.  E’ necessario inoltre il soddisfacimento di un ulteriore requisito. Ossia la separazione non deve essere stata addebitata al coniuge superstite.

L’assenza di uno dei sopra descritti requisiti comporta l’impossibilità per il coniuge superstite di richiedere il diritto di abitazione.

Potrebbe anche interessarti “Niente pensione di reversibilità se manca l’assegno divozile” leggi qui.

 

 

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abitazione familiare, casa coniugale, casa familiare, diritto di abitazione, divorzio, morte coniuge, separazione, usufrutto

Separazione consensuale: è possibile simulare?

20 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Con la separazione consensuale  i coniugi decidono consensualmente di porre fine alla loro convivenza. È tuttavia noto che, in alcuni casi, i coniugi, tramite l’accordo di separazione, risolvono anche questioni patrimoniali. Tali diversi accordi, quindi, possono convivere nello stesso atto. Tuttavia, diverso sarà il loro trattamento giuridico (Cass. civ., sez III civ. n. 21839/2019).

Qual è il contenuto dell’accordo di separazione?

La separazione è un negozio di diritto familiare con un contenuto minimo essenziale. Si fa riferimento al consenso reciproco a vivere separati; alla regolamentazione dell’affidamento dei figli; alla determinazione di un eventuale assegno di mantenimento. Tutti gli accordi di separazione devono regolare necessariamente questi tre profili. Ovviamente in relazione agli ultimi due profili presupposto necessario è la presenza di figli, altrimenti nessuna regolamentazione è richiesta.

Contenuto accessorio

Insieme al contenuto minimo essenziale i coniugi, tramite la separazione consensuale, possono disciplinare ulteriori rapporti. Si tratta generalmente di rapporti economici/fiscali. Questi vengono regolamentati in occasione della separazione, ma non a causa della stessa. Tali accordi accessori costituiscono espressione della libera autonomia contrattuale dei privati. Essi sono del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili.

Accordi accessori e contenuto minimo essenziale, nonostante siano autonomi ed indipendenti, ben possono convivere nello stesso atto. Diversa è la causa: regolare determinati profili generalmente patrimoniali nel primo caso; addivenire alla separazione nel secondo. Diversa sarà inoltre la disciplina giuridica.

È possibile simulare l’accordo di separazione?

L’argomento è di grande importanza e attualità. Parlando di simulazione è opportuno fare una precisazione. Ad essere simulata potrebbe essere la separazione in sé. Ciò avviene quando i coniugi non vogliono in realtà porre fine alla reciproca convivenza. Oppure la simulazione potrebbe riguardare soltanto l’accordo accessorio. Volendo invece i coniugi effettivamente separarsi.

Nel primo caso la giurisprudenza afferma che l’impugnazione è inammissibile se hanno chiesto a Tribunale l’omologazione. Al contenuto essenziale dell’accordo di separazione non possono dunque applicarsi le norme in tema di simulazione contrattuale (Cass. Civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607).

A conclusioni diverse si giunge in relazione alle pattuizioni non essenziali. Tali accordi sono infatti solo eventuali e sono volti a completare ed integrare l’accordo principale. È per tale motivo che la Cassazione li ha etichettati come autonomi e indipendenti rispetto agli elementi essenziali dell’atto. Ne consegue che, in relazione ad essi, non valgono le argomentazioni ostative all’impugnabilità per simulazione. Essendo espressione della libera autonomia negoziale, le parti sono libere di simulare e chi ha interesse può eccepire la simulazione.

Conclusioni

In definitiva quindi  i coniugi, nell’accordo di separazione, possono regolare fattispecie distinte da quelle che integrano il contenuto tipico dell’atto. Tali accordi, espressione della libera autonomia negoziale delle parti, sono sottoposti alle regole civilistiche sulla simulazione.

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Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: accordi, accordi patrimoniali, contenuto separazione+, separazione, separazione genitori, separazione legale, separazione tra coniugi

Proprietà digitale: aspetti successori

13 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

 

La proprietà digitale

In un mondo sempre più tecnologico e informatico particolare rilevanza giuridica assume la proprietà digitale. Quest’ultima costituisce ormai parte integrante del patrimonio di un individuo. Oggetto di tale proprietà sono foto, video, musica, file di testo o qualunque altro file multimediale.

Il legittimo proprietario può ovviamente disporre di tali beni, essendo libero di condividerli o di celarli a terzi. Frequente è infatti l’utilizzo di apposite credenziali. Queste di solito costituite dal nome utente e dalla password, che consentono l’accesso a dati sensibili o file personali.

Tuttavia vi  è una profonda differenza tra disponibilità delle credenziali e la titolarità dei beni che la credenziale medesima custodisce. Il possesso delle prime non determina infatti la proprietà sulle seconde.

Cosa accade se muore il proprietario?

La tematica risulta essere particolarmente interessante in caso di decesso del legittimo proprietario. Non è infatti raro che sorgano controversie tra gli eredi titolari dei beni digitali e i gestori dei servizi on-line. In questi casi di fondamentale importanza risultano essere le condizioni generali predisposte dai gestori e accettate dagli utenti. Uno dei casi più comuni è la richiesta di accesso da parte dei congiunti ai profili social del deceduto, o alla sua email.

L’attualità della tematica ha reso indispensabile  introdurre nel nostro ordinamento una specifica disciplina in materia di eredità digitale. In passato la fattispecie veniva ricondotta nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’art. 9 comma 3, affermava che “I diritti di cui all’articolo 7[…] concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. L’art. 7 prevedeva una serie di diritti riferiti ai dati personali, quali a conferma dell’esistenza di tali dati e le finalità e modalità di trattamento.

Ricondurre in modo esaustivo tale previsione normativa al contesto della successione nel patrimonio digitale era particolarmente complicato. Spesso si rendevano necessarie forzature,  vista l’eterogeneità del contenuto di tale bene.

Normativa di riferimento

La normativa fino ad ora esaminata è stata abrogata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Adesso la norma di riferimento è l’art. 2-terdecies. In particolare, la stessa disciplina i diritti riguardati le persone decedute. Il terzo comma del suddetto articolo rappresenta una novità. Esso prevede la possibilità che l’interessato vieti l’esercizio di siffatti diritti. Tale norma tutela la facoltà del soggetto di decidere liberamente la sorte dei propri dati digitali. Va però precisato che il divieto deve risultare in modo non equivoco e specifico. La scelta dell’interessato deve dunque essere libera e consapevole ed è ogni momento modificabile e revocabile.

La libertà del soggetto non è tuttavia illimitata. Il divieto non può infatti produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti derivanti dalla morte dell’interessato.

L’art. 2-terdiecies ha dunque effettuato un importante bilanciamento di interessi. Da un lato l’esigenza di tutela della libera determinazione volitiva del soggetto interessato. Dall’altro la difesa delle ragioni economiche e patrimoniali dei terzi aventi diritto.

Potrebbe interessarti “Matrimonio e privacy: possono conciliarsi?”, leggi qui.

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Assegno di divorzio più alto se il coniuge rinuncia agli studi per la prole

10 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’assegno di divorzio per la moglie è più alto se l’ex coniuge è obbligata a rinunciare a studiare per stare con i figli (Cass. civ. n. 31359/2019).

Il caso

Una donna ricorre in Cassazione lamentando la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della diversa situazione economica delle parti. Ma soprattutto che la stessa abbia dovuto rinunciare agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.

In particolare la Corte di Appello ha stabilito in € 1000,00 la somma che l’uomo deve versare alla donna a titolo di assegno di divorzio. A fronte di tale mantenimento la donna ricorre in Cassazione non ritenendo equo l’ammontare stabilito dalla Corte di merito. 

A riguardo sono 5 i motivi fondanti il ricorso in Cassazione proposto dalla donna: 1) violazione dell’art. 5 della legge 898/1970 per non aver tenuto conto la Corte della disparità economica tra le parti e per non aver tenuto in debita considerazione l’avere rinunciato agli studi per la figlia. 2) Mancato esame delle diverse situazioni economiche delle parti. 3) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stato l’assegno di divorzio oggetto di accertamento, senza che vi fosse stata contestazione del marito. 4) Mancata valutazione del tenore di vita condotto durante il matrimonio. 5) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stata fissata la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso

Gli ermellini accolgono i primi due motivi del ricorso. Gli altri motivi vengono assorbiti nei primi e rinviano, nuovamente, alla Corte di Appello. Ebbene, quest’ultima dovrà provvedere all’accertamento omesso e comparare i redditi dei due ex coniugi.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha ravvisato che il giudice di merito non ha accuratamente  esaminato le rispettive situazioni economiche delle parti. Conseguentemente ha violato un importante principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018. Tale sentenza, si ricorda, riconosce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa. Pertanto relativamente alla richiesta di assegno di divorzio “il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;  in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto”.

Ad ogni modo, quindi, sono numerose le variabili che il giudice adito deve valutare. Innanzitutto deve verificare se sussistono le condizioni affinché il coniuge più debole possa beneficiare dell’assegno. Fatto ciò, comparando le situazioni economiche e valutando tutti gli altri parametri sopra indicati, dovrà quantificare l’assegno. 

Come si quantifica l’assegno di divorzio

Ebbene, a volte, la quantificazione non è affatto semplice. Infatti il giudice deve valutare attentamente non solo la situazione economica di entrambi. Ma anche l’apporto dato alla famiglia e i sacrifici fatti per la stessa. Nel caso de quo la Corte di Appello dovrà valutare le rinunce che la ex moglie ha fatto e deve fare per poter mantenere la figlia minore. In questo caso la donna ha dovuto rinunciare a laurearsi.  Sacrificio che,probabilmente, non sarebbe stato necessario qualora il matrimonio non fosse naufragato. Pertanto alla donna spetterà un giusto ristoro, in termini di assegno di divorzio, commisurato con la decisione assunta.

Può anche interessarti “La durata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento”, leggi qui.

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Genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza nel territorio italiano nell’interesse del figlio

5 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza in Italia, del genitore straniero, non può essere fatto derivare automaticamente dall’esistenza di una pronuncia di condanna (Cass. S.U. sent.  15750 del 12 Giugno 2019).

Normativa di riferimento

Nel nostro ordinamento è possibile, per il genitore straniero, richiedere l’autorizzazione alla permanenza in Italia, per periodi di tempo determinati. Tale eventualità nell’interesse dei minori che si trovano sul territorio italiano.

La norma di riferimento è l’art. 31 Testo Unico Immigrazione (TUI). Tale articolo prevede la tutela del minore cresciuto sul suolo italiano. La richiesta è legittimata purché vi siano motivi di salute, educazione e benessere psicofisico del minore.

Come ottenere l’autorizzazione

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione è sufficiente provare i danni che deriverebbero da un allontanamento del minore dal territorio italiano, Non essendo necessaria l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini dell’ottenimento del beneficio.

Ma se il genitore ha subito una condanna penale?

E’ lecito chiedersi se il genitore straniero condannato possa ottenere l’autorizzazione o meno. Quindi se in tali casi prevalga o no l’interesse del minore. In tali situazioni Il Giudice dovrà effettuare un’attenta valutazione ed un corretto bilanciamento delle contrapposte esigenze. In ogni caso il bilanciamento riguarderà la tutela del minore e la tutela dell’ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica.

Soluzioni giurisprudenziali

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il principio di diritto secondo il quale “il diritto del minore alla presenza della figura genitoriale in Italia non è assoluto. Questo va contemperato con le primarie esigenze di tutela dello Stato. Purtuttavia, la sussistenza di condanne penali non è di per sé ostativa alla permanenza in Italia. La condanna non rappresenta un automatismo ostativo al diniego dell’autorizzazione ex art 31 TUI”.

Dunque la citata pronuncia esclude l’esistenza di qualsiasi automatismo tra l’ottenimento del permesso e la sussistenza di una condanna penale. Nei casi simili di conseguenza  il Giudice dovrà effettuare una dettagliata analisi del caso concreto.

Potrebbe anche interessarti “Espulsione degli stranieri: e i legami familiari?”, leggi qui.

 

 



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Collocamento del figlio presso il padre, in quali casi?

3 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il collocamento del figlio presso il padre  è preferibile in tutti i casi in cui questi risulti essere in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità al minore (Cass. sez. I civile ordinanza  n. 30191/2019 del 20.11.2019).

Il caso

Una minore viene affidata dal Tribunale dell’Aquila ai servizi sociali del paese di residenza, con collocamento presso il padre in via preferenziale. La madre propone reclamo avverso il suddetto provvedimento, sottolineando  la violazione del principio del collocamento del figlio presso la madre

La Corte di Appello rigetta il reclamo

La Corte di appello adita rigetta il ricorso della donna, ritenendo che, nel caso di specie, la madre è molto permissiva e distante emotivamente dalla minore. Di contro, il padre ha dimostrato  di essere in grado di garantire alla figlia uno stile di vita educativo regolare, stabilità, sicurezza e continuità. Inoltre la minore ha un ottimo rapporto con i familiari paterni. Tutti elementi che, valutati unitamente, depongono  a favore del collocamento in via preferenziale presso il padre, che risponde al superiore interesse della minore stessa.

La donna ricorre in Cassazione

La donna, non condividendo la posizione della Corte di Appello, ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 337 ter, co. 1 e 2 c.c. In particolare la predetta ritiene che i giudici hanno dato un significato incongruo al concetto di “interesse del minore”. Ma soprattutto lamenta la mancata applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che privilegia la collocazione dei minori presso la madre. 

La Cassazione rigetta il ricorso

Anche gli Ermellini non accolgono il ricorso della donna. La Corte di Cassazione spiega che, in tema di affidamento dei figli, il giudice deve necessariamente effettuare un giudizio prognostico. Deve cioè valutare le capacità di ciascun genitore  di crescere ed educare i figli nella nuova situazione. Tale valutazione deve essere fatta sulla base di elementi concreti. Deve essere, inoltre, valutato come i genitori hanno svolto il proprio ruolo nel passato; la capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto. Tenendo conto, infine, della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare in grado di offrire al minore (Cass. Civ. n. 18817/2015).

Ovviamente, quanto sopra, deve avvenire nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità. Quest’ultima da intendersi quale” presenza comune dei genitori nella vita del figlio tale da garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive”.

Per le ragioni sopra spiegate, pertanto, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali. Infatti il padre, nel caso di specie, risulta il genitore in grado di garantire alla figlia maggiore stabilità. Pertanto il collocamento presso il predetto risponde all’interesse morale e materiale della minore stessa.

Può anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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