La proprietà digitale
In un mondo sempre più tecnologico e informatico particolare rilevanza giuridica assume la proprietà digitale. Quest’ultima costituisce ormai parte integrante del patrimonio di un individuo. Oggetto di tale proprietà sono foto, video, musica, file di testo o qualunque altro file multimediale.
Il legittimo proprietario può ovviamente disporre di tali beni, essendo libero di condividerli o di celarli a terzi. Frequente è infatti l’utilizzo di apposite credenziali. Queste di solito costituite dal nome utente e dalla password, che consentono l’accesso a dati sensibili o file personali.
Tuttavia vi è una profonda differenza tra disponibilità delle credenziali e la titolarità dei beni che la credenziale medesima custodisce. Il possesso delle prime non determina infatti la proprietà sulle seconde.
Cosa accade se muore il proprietario?
La tematica risulta essere particolarmente interessante in caso di decesso del legittimo proprietario. Non è infatti raro che sorgano controversie tra gli eredi titolari dei beni digitali e i gestori dei servizi on-line. In questi casi di fondamentale importanza risultano essere le condizioni generali predisposte dai gestori e accettate dagli utenti. Uno dei casi più comuni è la richiesta di accesso da parte dei congiunti ai profili social del deceduto, o alla sua email.
L’attualità della tematica ha reso indispensabile introdurre nel nostro ordinamento una specifica disciplina in materia di eredità digitale. In passato la fattispecie veniva ricondotta nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’art. 9 comma 3, affermava che “I diritti di cui all’articolo 7[…] concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. L’art. 7 prevedeva una serie di diritti riferiti ai dati personali, quali a conferma dell’esistenza di tali dati e le finalità e modalità di trattamento.
Ricondurre in modo esaustivo tale previsione normativa al contesto della successione nel patrimonio digitale era particolarmente complicato. Spesso si rendevano necessarie forzature, vista l’eterogeneità del contenuto di tale bene.
Normativa di riferimento
La normativa fino ad ora esaminata è stata abrogata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Adesso la norma di riferimento è l’art. 2-terdecies. In particolare, la stessa disciplina i diritti riguardati le persone decedute. Il terzo comma del suddetto articolo rappresenta una novità. Esso prevede la possibilità che l’interessato vieti l’esercizio di siffatti diritti. Tale norma tutela la facoltà del soggetto di decidere liberamente la sorte dei propri dati digitali. Va però precisato che il divieto deve risultare in modo non equivoco e specifico. La scelta dell’interessato deve dunque essere libera e consapevole ed è ogni momento modificabile e revocabile.
La libertà del soggetto non è tuttavia illimitata. Il divieto non può infatti produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti derivanti dalla morte dell’interessato.
L’art. 2-terdiecies ha dunque effettuato un importante bilanciamento di interessi. Da un lato l’esigenza di tutela della libera determinazione volitiva del soggetto interessato. Dall’altro la difesa delle ragioni economiche e patrimoniali dei terzi aventi diritto.
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