Con la separazione consensuale i coniugi decidono consensualmente di porre fine alla loro convivenza. È tuttavia noto che, in alcuni casi, i coniugi, tramite l’accordo di separazione, risolvono anche questioni patrimoniali. Tali diversi accordi, quindi, possono convivere nello stesso atto. Tuttavia, diverso sarà il loro trattamento giuridico (Cass. civ., sez III civ. n. 21839/2019).
Qual è il contenuto dell’accordo di separazione?
La separazione è un negozio di diritto familiare con un contenuto minimo essenziale. Si fa riferimento al consenso reciproco a vivere separati; alla regolamentazione dell’affidamento dei figli; alla determinazione di un eventuale assegno di mantenimento. Tutti gli accordi di separazione devono regolare necessariamente questi tre profili. Ovviamente in relazione agli ultimi due profili presupposto necessario è la presenza di figli, altrimenti nessuna regolamentazione è richiesta.
Contenuto accessorio
Insieme al contenuto minimo essenziale i coniugi, tramite la separazione consensuale, possono disciplinare ulteriori rapporti. Si tratta generalmente di rapporti economici/fiscali. Questi vengono regolamentati in occasione della separazione, ma non a causa della stessa. Tali accordi accessori costituiscono espressione della libera autonomia contrattuale dei privati. Essi sono del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili.
Accordi accessori e contenuto minimo essenziale, nonostante siano autonomi ed indipendenti, ben possono convivere nello stesso atto. Diversa è la causa: regolare determinati profili generalmente patrimoniali nel primo caso; addivenire alla separazione nel secondo. Diversa sarà inoltre la disciplina giuridica.
È possibile simulare l’accordo di separazione?
L’argomento è di grande importanza e attualità. Parlando di simulazione è opportuno fare una precisazione. Ad essere simulata potrebbe essere la separazione in sé. Ciò avviene quando i coniugi non vogliono in realtà porre fine alla reciproca convivenza. Oppure la simulazione potrebbe riguardare soltanto l’accordo accessorio. Volendo invece i coniugi effettivamente separarsi.
Nel primo caso la giurisprudenza afferma che l’impugnazione è inammissibile se hanno chiesto a Tribunale l’omologazione. Al contenuto essenziale dell’accordo di separazione non possono dunque applicarsi le norme in tema di simulazione contrattuale (Cass. Civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607).
A conclusioni diverse si giunge in relazione alle pattuizioni non essenziali. Tali accordi sono infatti solo eventuali e sono volti a completare ed integrare l’accordo principale. È per tale motivo che la Cassazione li ha etichettati come autonomi e indipendenti rispetto agli elementi essenziali dell’atto. Ne consegue che, in relazione ad essi, non valgono le argomentazioni ostative all’impugnabilità per simulazione. Essendo espressione della libera autonomia negoziale, le parti sono libere di simulare e chi ha interesse può eccepire la simulazione.
Conclusioni
In definitiva quindi i coniugi, nell’accordo di separazione, possono regolare fattispecie distinte da quelle che integrano il contenuto tipico dell’atto. Tali accordi, espressione della libera autonomia negoziale delle parti, sono sottoposti alle regole civilistiche sulla simulazione.
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