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genitori

Dichiarazione di adottabilità dei figli minori se i genitori sono in carcere

31 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità “lo stato detentivo di lunga durata dei genitori costituisce una causa di forza maggiore non transitoria che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita” (Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 10 gennaio 2020, n. 319).

Il fatto

Il caso sottoposto sottoposto all’attenzione dei giudici riguardava un’ipotesi di dichiarazione di adottabilità di un minore. Il padre riteneva ingiusta la  pronuncia di primo grado e pertanto ricorreva in appello. Ma la Corte di Appello, valutato corretto l’iter motivazionale dei giudici di prime cure, confermava il provvedimento.

In particolare, sebbene l’uomo sottolineasse l’interesse del figlio a crescere nella famiglia di origine, numerosi e gravi erano le lacune del nucleo. Ebbene l’uomo, così come la moglie, si trovava in stato di detenzione con fine pena nel 2021. Inoltre, il Tribunale in passato aveva dichiarato decaduti dalla responsabilità genitoriale entrambi.

In tale situazione, i giudici di merito ritenevano che l’adottabilità del minore fosse l’unica strada percorribile per salvaguardare il minore stesso. Ma non solo. Prima di statuire in termini di adottabilità il Tribunale aveva cercato figure di riferimento all’interno dei rami parentali materno e paterno. Ma emergeva che il minore non aveva rapporti affettivi significativi con altri prossimi congiunti.   

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Suprema Corte rigettavano integralmente le richieste del ricorrente. Gli ermellini ribadivano pertanto la dichiarazione di adottabilità del minore. La Corte sottolineava “lo stato di abbandono” in cui si trovava il figlio del ricorrente. In particolare i giudici sottolineavano che lo stato di detenzione congiunta dei genitori era sufficiente per dedurre lo stato di abbandono del figlio minorenne, tale da consentire la dichiarazione di adottabilità dello stesso.

Cosa si intende per abbandono del minore

Sussiste condizione di abbandono quando il comportamento dei genitori compromette o determina un grave pericolo per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.

Quindi il minore si considera “abbandonato” ogni volta che vi sia carenza di cure materiali, affetto ed aiuto psicologico necessari per assicurargli un equilibrato sviluppo psico-fisico. Nel caso di specie anche altri fattori deponevano per la decisione di adottabilità. In primo luogo entrambi i genitori non avevano più la responsabilità genitoriale sul figlio. Ciò determinava una valutazione negativa sulle capacità genitoriali. Peraltro sembravano non sussistere in ambito familiari rilevanti figure di riferimento. In situazioni simili il benessere del minore deve essere anteposto all’integrità familiare. 

Sul concetto di abbandono la Corte di Cassazione chiarisce che : “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, presuppone l’individuazione, all’esito di un rigoroso accertamento, di carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori”. 

Potrebbe anche interessarti “Lasciare le figlie dai nonni: il genitore rischia di perdere il loro affidamento (Cass. Civ. sent. n. 1191/2020)”, leggi qui. 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adottabilità, decadenza responsabilità genitoriale, detenuti, dichiarazione di adottabilità, figli, figli minori, genitori, genitori detenuti, Stato di abbandono, Stato di adottabilita

Genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza nel territorio italiano nell’interesse del figlio

5 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza in Italia, del genitore straniero, non può essere fatto derivare automaticamente dall’esistenza di una pronuncia di condanna (Cass. S.U. sent.  15750 del 12 Giugno 2019).

Normativa di riferimento

Nel nostro ordinamento è possibile, per il genitore straniero, richiedere l’autorizzazione alla permanenza in Italia, per periodi di tempo determinati. Tale eventualità nell’interesse dei minori che si trovano sul territorio italiano.

La norma di riferimento è l’art. 31 Testo Unico Immigrazione (TUI). Tale articolo prevede la tutela del minore cresciuto sul suolo italiano. La richiesta è legittimata purché vi siano motivi di salute, educazione e benessere psicofisico del minore.

Come ottenere l’autorizzazione

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione è sufficiente provare i danni che deriverebbero da un allontanamento del minore dal territorio italiano, Non essendo necessaria l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini dell’ottenimento del beneficio.

Ma se il genitore ha subito una condanna penale?

E’ lecito chiedersi se il genitore straniero condannato possa ottenere l’autorizzazione o meno. Quindi se in tali casi prevalga o no l’interesse del minore. In tali situazioni Il Giudice dovrà effettuare un’attenta valutazione ed un corretto bilanciamento delle contrapposte esigenze. In ogni caso il bilanciamento riguarderà la tutela del minore e la tutela dell’ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica.

Soluzioni giurisprudenziali

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il principio di diritto secondo il quale “il diritto del minore alla presenza della figura genitoriale in Italia non è assoluto. Questo va contemperato con le primarie esigenze di tutela dello Stato. Purtuttavia, la sussistenza di condanne penali non è di per sé ostativa alla permanenza in Italia. La condanna non rappresenta un automatismo ostativo al diniego dell’autorizzazione ex art 31 TUI”.

Dunque la citata pronuncia esclude l’esistenza di qualsiasi automatismo tra l’ottenimento del permesso e la sussistenza di una condanna penale. Nei casi simili di conseguenza  il Giudice dovrà effettuare una dettagliata analisi del caso concreto.

Potrebbe anche interessarti “Espulsione degli stranieri: e i legami familiari?”, leggi qui.

 

 



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Autonomia adolescenziale e responsabilità genitoriale, i confini.

7 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’autonomia adolescenziale e la responsabilità genitoriale sono due diversi aspetti della stessa questione. Spesso infatti ci si chiede quando termini la responsabilità di un genitore ed inizi l’autonomia degli adolescenti.

Cosa si intende per responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale è denominata così a partire dal regolamento europeo n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II bis. È l’insieme dei doveri che un genitore ha verso il proprio figlio. Si tratta del dovere del primo di educare, istruire, mantenere e assistere il figlio e del diritto di questo di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con tutti i parenti.

È un dovere esercitabile da entrambi i genitori congiuntamente, a meno che non vi siano provvedimenti che dispongono diversamente.

La responsabilità genitoriale comporta anche il dovere del genitore di vigilare sul figlio minore. Infatti il padre e la madre sono responsabili per i danni dagli stessi commessi a terzi, eccetto nei casi previsti dalla legge. A stabilire tale dovere di vigilanza è proprio l’art. 2048 c.c.

Autonomia adolescenziale, cosa è?

Avere una età inferiore agli anni 18 non significa necessariamente non potere prendere delle decisione o fare delle scelte. Ed infatti,  il nostro ordinamento garantisce con più norme proprio l’autonomia del minore.

È necessario che il minore abbia un’ età ritenuta consona, non inferiore ai 12 anni, salvo eccezionali ipotesi. In questo caso potrà effettuare autonomamente delle scelte di vita potendo persino chiedere di essere supportato dai genitori moralmente e materialmente.

La Costituzione prevede il diritto del minorenne a lavorare, a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità (articoli 2 e 244 c.c.) e il diritto ad interrompere la gravidanza (articolo 12 l. 194/1978). Non di minore rilevanza è il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (articolo 1 l. 281/1986).

Non da meno il minore ha diritto ad essere sentito nel corso dei procedimenti che lo riguardano.

Il delicato equilibrio

È dunque necessario trovare il giusto equilibrio tra queste due facce della stessa medaglia. La responsabilità del genitore trova il suo principale limite proprio nella autonomia del figlio. Una linea di confine così sottile che alle volte è difficile da rimarcare. A tal proposito il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a decidere un caso in materia, ha di recente affermato che occorre garantire “la tutela del minore alla libertà nelle proprie scelte di vita, sempre che le stesse siano lecite e non pregiudizievoli”. Pertanto i giudici nisseni individuano questo limite nella liceità delle scelte del minore capace di discernimento.

Si tratta, ovviamente, di un concetto in continuo sviluppo destinato ad adeguarsi con la moderna società. I genitori, oggi più di ieri, sono tenuti a supportare le scelte dei  figli a costo, alle volte, di non potere esercitare la propria volontà.

Può anche interessarti “Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?”, leggi qui.

 

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: 2048 c.c., autonomia figli, autonomia minori, Bruxelles II bis, figli, figli minori, genitori, libertà, libertà di scelta, libertà figli, Limitazione della libertà, minori, responsabilità genitoriale

Curatore speciale: quando il conflitto tra i genitori è in contrasto con l’interesse del minore.

20 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il curatore speciale è quella figura individuata dall’art. 78 c.p.c. e di cui il Giudice può avvalersi per sedare il conflitto tra i genitori nell’interesse dei figli. Innovativa in tal senso appare la decisione adottata da un Giudice milanese, il quale preso atto dell’incapacità dei genitori di comunicare nominava un curatore speciale ai figli della coppia

Il fatto

Due genitori separati, in fase di divorzio, manifestavano entrambi l’impossibilità di dialogare nell’interesse dei figli di anni 14 e 11. Questi ultimi, affetti da ritardo cognitivo, vivevano entrambi con la madre. Il padre, invece, viveva in Cina e chiedeva che gli fosse riconosciuto l’affidamento esclusivo.

Disposta la CTU, evidenziava l’incapacità genitoriale di entrambe le figure genitoriali, nonostante il legame affettivo fosse molto forte.

Quindi, il Tribunale milanese, attesa la situazione, concludeva per la limitazione di responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Pertanto nominava un curatore speciale ai minori per le decisioni relative alla salute, educazione ed istruzione.

Strumenti a disposizione del Giudice per fronteggiare le relazioni familiari compromesse

Il Giudice può avvalersi di strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per risolvere relazioni familiari compromesse. La finalità di tali strumenti è quella di tutelare lo sviluppo psico fisico dei minori che diventano oggetto del contendere. Ma quali sono questi strumenti?

Sono diversi gli interventi che il Giudice può attuare, quale l’affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di appartenenza o l’attivazione del consultorio familiare. Il Giudice può, in caso di conflitto tra i genitori che si ripercuote negativamente sui minori, nominare un curatore speciale. In particolare, quando i genitori mostrano di non essere in grado di comprendere i bisogni dei figli, tale nomina sembra inevitabile.

La nomina può, peraltro, avvenire di ufficio , e quindi pur in mancanza di una domanda di parte, a stabilirlo la Corte Cost. con la sent. n.83/2011.

Chi è il curatore speciale e quali sono i suoi compiti

Il curatore speciale è un soggetto terzo ai genitori, esperto in diritto e iscritto in un apposito elenco. il predetto ha il compito di farsi garante e portatore degli interessi sostanziali e processuali del minore nelle situazioni di conflitto di interessi.

L’ordinamento giuridico italiano ha previsto questa figura, quindi, per munire il minore di una figura che possa rappresentarlo. Infatti, se così non fosse, il minore rischierebbe di rimanere privo di tutela avanti a dei genitori non in grado di tutelarlo.

Si badi bene che il ricorso alla figura del curatore nel caso de quo non è stato determinato dalla mera conflittualità. Piuttosto è stata indotta dal riscontro di una serie di elementi  di criticità dei genitori che si ponevano in conflitto con l’interesse del minore.

Potrebbe anche interessarti “Alienazione parentale: tolto l’affidamento alla madre che ostacola i rapporti padre figlio”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

 

 

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Percorso psicoterapeutico: il Giudice può obbligare un genitore a seguirlo?

29 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il percorso psicoterapeutico imposto con provvedimento dal Giudice, in caso di controversia tra due genitori in merito all’affidamento dei figli minori, è nullo poiché viola il diritto costituzionale all’autodeterminazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Cass. I civile, ord. n. 18222/2019, dep. il 05.07.2019).

La vicenda  riguarda un procedimento altamente conflittuale di affidamento di una minore.

Il rapporto tra i genitori era tutt’altro che pacifico. Ciò ha indotto il giudice di primo grado a prescrivere alla madre un percorso psicoterapeutico per  superare le difficoltà nel rapporto con la figlia. 

La Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale. Anche nella parte che prevedeva l’ assistenza domiciliare per la minore e la presa in carico della stessa da parte della Neuro Psichiatria Infantile.

I giudici di secondo grado hanno spiegato che il giudice ha sempre il potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita.

La madre, non soddisfatta delle sorti del giudizio, ha fatto ricorso in Cassazione. E ha chiesto che venisse dichiarata la nullità del provvedimento. In particolare la donna sottolineava che nessun giudice può imporre un percorso psicoterapeutico. Ciò infatti condizionerebbe la libertà di autodeterminazione del genitore. Cioè la libertà di decidere autonomamente.

La Suprema Corte ha dato ragione alla donna.

In particolare, gli Ermellini  richiamando precedenti pronunce, hanno riconosciuto che prescrivere ai genitori un percorso psicoterapeutico comporta comunque un condizionamento. E ciò viola gli articoli 13 e 32 comma 2 della Costituzione.

Pertanto la Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato, e ha rinviato  alla Corte di Appello di Perugia per una nuova disamina dei fatti.

Rinviando, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale “la prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.

Potrebbe interessarti anche: “Bigenitorialità: principio inattaccabile anche se la mamma soffre di disturbo della personalità”. Leggi qui

 

 

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Uso della rete: la nuova frontiera dell’educazione

2 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’uso della rete è parte integrante della vita dei nostri figli. Che però non devono essere lasciati soli nella scoperta di uno strumento tanto ricco di opportunità quanto pericoloso. Anzi, secondo il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta i genitori hanno un dovere preciso. Quello di educare e vigilare i figli nel corretto uso della rete.

Una ragazza quattordicenne invia al fidanzatino una sua foto che la ritrae nell’intimità. Lui diffonde l’immagine tra gli amici. Lo scatto diventa di pubblico dominio. Tutti ne parlano. L’ingenua ragazza paga cara la sua leggerezza. La faccenda diventa in breve tempo più grande di lei, tanto da causarle disturbi psicologi come ansia e angoscia.

Ma non è tutto. L’accaduto arriva a conoscenza del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Si apre così un procedimento ai sensi degli art, 333 e 336 c.c..

L’art. 333 del codice civile si intitola “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”. E infatti l’autorità giudiziaria ha ritenuto che la responsabilità dell’accaduto fosse da ricercarsi proprio nei genitori della ragazza. Ecco che allora il Tribunale per i Minorenni ha disposto degli interventi di sostegno per l’intera famiglia. Così ha affidato la ragazza ai Servizi Sociali per un’attività di monitoraggio e supporto psicologico. Ma ha anche affidato i genitori al Consultorio familiare per verificare le capacità educative e di accudimento dei genitori.

La vicenda ha avuto un finale positivo. I genitori della ragazza hanno fatto tesoro del percorso di sostegno, acquistando consapevolezza del loro ruolo di educazione e vigilanza sulla figlia. E anche la ragazza ha avuto giovamento dal percorso psicologico. Considerato tutto questo, quindi, il Tribunale per i Minorenni ha reputato di non dover ulteriormente procedere.

Ma a prescindere da questo è importante comprendere ed analizzare l’orientamento assunto dal Tribunale per i Minorenni nisseno. I Giudici infatti sono partiti dal presupposto che tra i doveri scaturenti dalla responsabilità genitoriale vi sia quello di educare i figli ad un corretto uso della rete. E di assicurarsi che abbiano effettivamente compreso gli insegnamenti.

Ma non solo. I genitori devono anche vigilare sull’uso della rete da parte dei minori, di modo che non rappresentino un pericolo per sé e per altri.

Secondo il Tribunale Nisseno, questo dovere di vigilanza può anche consistere in una vera e propria limitazione qualitativa e quantitativa dell’uso di internet.

Non bisogna però correre a conclusioni affrettate. Questa posizione non deve essere certo interpretata nel senso di una demonizzazione della rete.

E infatti questi doveri che investono i genitori devono trovare un corretto bilanciamento in altri valori. Valori come il rispetto della personalità del minore e delle libertà che gli sono riconosciute sia a livello costituzionale che internazionale.

Si pensi ad esempio a quanto previsto nella Convenzione di New York, che vieta ingerenze in ogni sfera della vita del fanciullo. E che riconosce l’importanza della funzione dei mezzi di comunicazione, tanto da prevedere che gli Stati assicurino ai minori l’accesso alle fonti di informazione nazionale od internazionale (art. 16 e 17 L. 176/1991 di ratifica della Convenzione). Oppure si pensi al diritto di libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.

Secondo il giudice nisseno il dovere di vigilanza dei genitori trova la sua giustificazione nella esigenza di tutela della dignità del minore. Che è un valore che prevale su tutti, ma che comunque deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. E ciò per evitare che il controllo dei genitori degeneri in un ciber stalking o comunque pregiudichi la libertà di espressione del minore.

Fonte: Il Familiarista

Per un approfondimento sul tema leggi anche, dal nostro sito “I cyberbulli colpiscono, e i loro genitori pagano! Clicca qui.

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Sì al diritto di visita dei nonni, anche dopo l’adozione del nipote.

18 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo 1 commento

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che i nonni hanno diritto a mantenere relazioni significative con il nipote, anche se questo è stato adottato da un’altra famiglia. (CEDU, sez. III, caso Bogonosovy c. Russia, 5 marzo 2019)

L’adozione del minore da parte di terzi, di regola, comporta la cessazione dei legami con la famiglia d’origine. Tuttavia, nel caso in cui i nonni facciano espressa richiesta di mantenere il vincolo affettivo con il nipote, lo Stato deve adottare adeguate misure in tal senso e garantire loro il diritto di visita. E’ quanto stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La vicenda riguarda una bambina russa che, a seguito della morte della madre, era stata adottata. La coppia adottiva aveva tempestivamente interrotto i legami con i nonni della piccola, generando in essi un non indifferente stato di preoccupazione.

A nulla portarono le richieste di rimozione degli ostacoli al diritto di visita o, addirittura, di annullamento della sentenza di adozione. Questo ha spinto il nonno -nel frattempo rimasto vedovo- desideroso di mantenere un rapporto con la nipotina, a rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

Una precisazione è, pur tuttavia, doverosa.

La legge russa, di base, prevede e riconosce ai nonni il diritto di visita (seppur precluda a questi ultimi l’adozione dei nipoti). Invero, nel caso di specie, lo Stato negò alla coppia di anziani la possibilità di mantenere un legame affettivo con la piccola perché la sentenza di adozione definitiva non disciplinava tale profilo.

In buona sostanza, la legge russa, pur riconoscendo il diritto di visita dei nonni, non dice nulla circa l’iter da seguire per garantire la relazione “nonno-nipote”, nel caso in cui la sentenza di adozione ometta di regolamentare questo aspetto.

Il caso venne, quindi, portato all’attenzione della CEDU. Questa riscontrava, nell’operato dei giudici nazionali, una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ad avviso dei giudici della Corte, le Corti interne, avrebbero dovuto valutare la richiesta della coppia di mantenere una relazione “post-adozione” e regolare adeguatamente il diritto di visita.

Infatti, il rapporto “nonno-nipote” rientra nel concetto di vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, qualora vi siano legami familiari sufficientemente stretti tra loro. Queste figure contribuiscono indiscutibilmente allo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da dare vita ad un legame forte ed indissolubile.

Non è necessaria la sussistenza di una convivenza. Anche i contatti frequenti sono sufficienti a creare relazioni significative tanto da far rientrare questo tipo di rapporti nella predetta categoria (“vita familiare”).

Nel caso in esame, il nonno si era preso cura della bambina per cinque anni, durante l’intera malattia della madre fino al trasferimento presso i genitori adottivi.

In conclusione, questa arbitraria applicazione della legge, secondo la Corte, configura una lesione alla serenità familiare della piccola.

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Genitore sociale: avere due mamme o due papà non è contrario all’ordine pubblico.

18 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito, con ordinanza, che la figura del genitore sociale, se riconosciuta con sentenza in un paese estero, non è contraria all’ordine pubblico. (Corte Appello, Venezia, sez. III, ord. 16/07/18)

I protagonisti della vicenda sono due papà italiani, sposati in Canada. Questi, con i gameti di uno dei due uomini e l’ovocita di una donatrice, successivamente impiantato nel corpo della “mamma” surrogata, hanno avuto un bambino.

Una volta tornati in Italia, i due decidono di trascrivere l’atto di nascita del piccolo con l’indicazione di entrambi i papà quali genitori. 

In  Canada la paternità di entrambi era stata riconosciuta con sentenza; in Italia, però  l’atto di nascita del figlio doveva essere integrato, per consentire il riconoscimento non solo del padre biologico ma anche del padre “sociale”. 

Il comune di residenza della coppia si era fermamente opposto alla rettifica dell’atto di nascita, che riconosceva come padre il solo genitore biologico, sul presupposto che il riconoscimento dell’altro fosse “contrario all’ordine pubblico”.

La decisione della Corte d’Appello di Venezia, prendendo spunto da precedente sentenza della  Cassazione,  dà ragione ai papà.

In particolare, con sentenza n. 19599/16, la Suprema Corte aveva stabilito che  “non si può ricorrere al concetto di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti di un minore a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia”, quale la tecnica della maternità surrogata. Questo, infatti, violerebbe il principio di uguaglianza. 

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