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nipoti

Quando i nonni devono versare il mantenimento per il nipote?

22 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

Quando sorge il dovere dei nonni di versare il mantenimento per il nipote?

È legittimo porre a carico dei nonni una assegno di mantenimento in favore del nipote nel caso in cui i genitori non sono in grado di provvedere da soli.

Con ordinanza del 14 luglio 2020 n. 14951, la Corte di Cassazione conferma quando già deciso dalla Corte d’Appello di Perugia. I giudici di legittimità ribadiscono l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori del minore i mezzi necessari al suo sostentamento contribuendo così al mantenimento ed alle cure necessarie.

Si tratta, tuttavia, di un dovere sussidiario e subordinato a quello primario dei genitori che interviene solo nell’ ipotesi in cui questi non dispongano dei mezzi sufficienti al mantenimento della prole.

Il caso

Una donna adiva il Tribunale di Perugia chiedendo che i nonni del figlio provvedessero in luogo del padre al suo mantenimento. Il Tribunale accoglieva la richiesta della donna ponendo a carico del nonno l’obbligo di versare un assegno mensile pari ad € 130,00 con tale finalità. In ragione della minore età, il provvedimento onerava il nonno al versamento a mani della madre.

Con sentenza n. 312 del 2018, la Corte d’Appello di Perugia confermava il decreto del Tribunale.

Avverso tale decisione, il nonno ricorreva in Cassazione articolando due motivi.

Con il primo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 316 bis c.c., in relazione all’ articolo 360, comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe onerato il nonno prescindendo dalla valutazione delle possibilità economiche della madre. La stessa infatti lavorava e conviveva stabilmente presso la casa dei propri genitori.

Inoltre, il soccombente nonno deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione, ancora una volta, all’articolo 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente,  la Corte avrebbe emanato il provvedimento senza tenere conto della disponibilità economica del padre che disponeva di uno stipendio fisso ma che non aveva mai versato il mantenimento dovuto.

I motivi della decisione

Per emettere la sentenza, gli Ermellini riprendono quando già in precedenza sancito nell’ ordinanza n. 10419 del 02.05.2018 nella quale viene espresso il generico dovere dei genitori di mantenere i figli facendo fronte a tutte le loro esigenze. L’articolo 148 c.c. stabilisce il loro obbligo di adempiervi proporzionalmente alle loro condizioni economiche.

Il coinvolgimento dei nonni deve essere pertanto subordinato e sussidiario a quello dei genitori. Per legge, l’obbligo degli ascendenti subentra solo quando i genitori non dispongano dei mezzi necessari a mantenere la prole.

La Cassazione precisa che la decisione presa dalla Corte di Appello è conforme al consolidato orientamento in merito. Nel caso di specie lo stipendio della madre di circa € 1.100,00 mensili è considerato insufficiente per il sostentamento del minore a maggior ragione perché malato e soggetto a terapie riabilitative.

In più, nel giudizio la donna aveva dimostrato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre.

Per tali ragioni è ritenuto legittimo disporre il coinvolgimento dei nonni, obbligati a contribuire al mantenimento del minore.

Potrebbe anche interessarti “Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi”. Leggi qui. 

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Sì al diritto di visita dei nonni, anche dopo l’adozione del nipote.

18 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo 1 commento

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che i nonni hanno diritto a mantenere relazioni significative con il nipote, anche se questo è stato adottato da un’altra famiglia. (CEDU, sez. III, caso Bogonosovy c. Russia, 5 marzo 2019)

L’adozione del minore da parte di terzi, di regola, comporta la cessazione dei legami con la famiglia d’origine. Tuttavia, nel caso in cui i nonni facciano espressa richiesta di mantenere il vincolo affettivo con il nipote, lo Stato deve adottare adeguate misure in tal senso e garantire loro il diritto di visita. E’ quanto stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La vicenda riguarda una bambina russa che, a seguito della morte della madre, era stata adottata. La coppia adottiva aveva tempestivamente interrotto i legami con i nonni della piccola, generando in essi un non indifferente stato di preoccupazione.

A nulla portarono le richieste di rimozione degli ostacoli al diritto di visita o, addirittura, di annullamento della sentenza di adozione. Questo ha spinto il nonno -nel frattempo rimasto vedovo- desideroso di mantenere un rapporto con la nipotina, a rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

Una precisazione è, pur tuttavia, doverosa.

La legge russa, di base, prevede e riconosce ai nonni il diritto di visita (seppur precluda a questi ultimi l’adozione dei nipoti). Invero, nel caso di specie, lo Stato negò alla coppia di anziani la possibilità di mantenere un legame affettivo con la piccola perché la sentenza di adozione definitiva non disciplinava tale profilo.

In buona sostanza, la legge russa, pur riconoscendo il diritto di visita dei nonni, non dice nulla circa l’iter da seguire per garantire la relazione “nonno-nipote”, nel caso in cui la sentenza di adozione ometta di regolamentare questo aspetto.

Il caso venne, quindi, portato all’attenzione della CEDU. Questa riscontrava, nell’operato dei giudici nazionali, una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ad avviso dei giudici della Corte, le Corti interne, avrebbero dovuto valutare la richiesta della coppia di mantenere una relazione “post-adozione” e regolare adeguatamente il diritto di visita.

Infatti, il rapporto “nonno-nipote” rientra nel concetto di vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, qualora vi siano legami familiari sufficientemente stretti tra loro. Queste figure contribuiscono indiscutibilmente allo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da dare vita ad un legame forte ed indissolubile.

Non è necessaria la sussistenza di una convivenza. Anche i contatti frequenti sono sufficienti a creare relazioni significative tanto da far rientrare questo tipo di rapporti nella predetta categoria (“vita familiare”).

Nel caso in esame, il nonno si era preso cura della bambina per cinque anni, durante l’intera malattia della madre fino al trasferimento presso i genitori adottivi.

In conclusione, questa arbitraria applicazione della legge, secondo la Corte, configura una lesione alla serenità familiare della piccola.

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