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genitori

Gli atti di natura patrimoniale e i minori

11 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I genitori non possono compiere autonomamente alcuni atti di natura patrimoniale in favore dei figli minorenni, è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Di seguito vi spieghiamo come fare e come possiamo aiutarvi.

Facciamo alcuni esempi: i nonni vogliono donare la loro casa al nipote minorenne, riservandosi il diritto di usufrutto finché vivranno. Oppure: si deve vendere il monolocale che i genitori avevano intestato al figlio minorenne, sono solo alcuni casi in cui i genitori non possono agire da soli.

Non basta che i genitori siano d’accordo e che partecipino per conto del figlio all’atto notarile. Serve che il Giudice Tutelare li autorizzi. Perché?

Perché sono atti che comportano l’aumento o la riduzione del patrimonio del minore, e quindi il Giudice Tutelare deve accertarsi che rispondano all’effettivo interesse del minore.

Questi atti, detti di “straordinaria amministrazione” sono elencati all’articolo 320 del codice civile. Si tratta dunque di tutti quei casi in cui si voglia vendere o ipotecare beni del figlio, accettare l’eredità o rinunciarvi , accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali. 

Come si procede dunque? Bisogna presentare un ricorso al Giudice Tutelare competente (quello del luogo ove il minore ha sede principale di suoi affari ed interessi) o in alcuni casi al Tribunale. Nel ricorso occorre spiegare le ragioni dell’operazione richiesta, e perché questa sia necessaria, utile e conveniente per il minore.

Per la redazione del ricorso non è necessario l’intervento di un avvocato. Ma alcune situazioni particolarmente delicate e complesse rendono opportuno rivolgersi ad un professionista che possa predisporre in maniera precisa e puntuale il contenuto del ricorso. In questo modo si eviteranno rigetti da parte del Giudice Tutelare, o comunque problemi in sede di stipula dell’atto notarile.

Se l’interesse del minore confligge con quello di genitori il Giudice nominerà un curatore speciale. Per approfondimento clicca qui

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: accettazione eredità, acquisto, atti natura patrimoniale, atti straordinaria amministrazione, autorizzazione, donazione, genitori, giudice tutelare, minore, minorenne, minorenni, minori, ricorso, rinuncia eredità, vendita

Giudizi de potestate: fondamentale che il minore sia assistito da un curatore speciale

13 Dicembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza in esame, si è pronunciata in tema di rappresentanza legale del minore ed ha stabilito che, nei giudizi cd. “de potestate”, il minore deve essere assistito da un curatore speciale che ha il compito di formulare richieste nel suo esclusivo interesse (Cass. Civ., sez. I, ord. 12/11/2018 n. 29001)

Cosa si intende per giudizi o procedimenti de potestate?

La potestà genitoriale comprende l’insieme di diritti e doveri che la legge riconosce ai genitori verso i figli minori nel loro unico ed esclusivo interesse.

Si è preferita la locuzione “responsabilità genitoriale” a quella di “potestà genitoriale” perché in questo modo l’attenzione si sposta dal concetto di potere a quello di dovere.

I genitori, esercitando la responsabilità sui figli minori ancora incapaci di agire, hanno il dovere di prendere tutte le decisioni volte alla cura dei loro interessi patrimoniali e non, garantendo ad essi istruzione e formazione.

La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, pertanto, deve essere esercitata di comune accordo.
Tuttavia, non sono rari i casi in cui questo accordo viene meno: la risoluzione dei contrasti spetta al Tribunale per i Minorenni.

Il procedimento de potestate è il modello di procedimento minorile per eccellenza ed è stato oggetto di interventi giurisprudenziali, proprio per facilitare l’adattamento del diritto alle trasformazioni sociali della famiglia quale nucleo sociale.

Si tratta di un tipo di procedimento rientrante nella categoria della volontaria giurisdizione.

Questo tipo di procedimento trova la sua disciplina normativa negli articoli 330 ss del codice civile; in particolare, l’art. 336 afferma che:

“[…] i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”

Peccato che il legislatore non dia nessuna altra indicazione circa il modo di garantire la difesa del minore e spetta, dunque, agli operatori della giustizia minorile sopperire a tali inesattezze.

Proprio in questo senso si inserisce la pronuncia della Cassazione in tema di rappresentanza legale del minore nel giudizio avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La vicenda vede quali protagonisti due genitori che si rivolgono al Tribunale per i Minorenni competente chiedendo ciascuno la decadenza della responsabilità genitoriale dell’altro.

Il TM dichiara la decadenza della sola madre. Avverso tale decreto la donna ricorre in Cassazione, sostenendo la mancata sussistenza dei presupposti richiesti dall’art  330 cc.

La Corte eccepisce la mancata nomina di un curatore nell’interesse del minore. Infatti, nei procedimenti de potestate il minore è parte necessaria del giudizio per cui anche nei suoi confronti il principio del contraddittorio deve essere garantito. La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità del procedimento stesso, ai sensi dell’art. 354 c.1 cpc.

Già precedenti pronunce sul tema avevano chiarito che nei giudizi di questo tipo, la posizione del minore è contrapposta a quella dei genitori anche nell’ipotesi in cui il provvedimento sia richiesto contro uno solo di essi, proprio perché non è possibile stabilire preliminarmente se vi è coincidenza di interessi tra lo stesso e il genitore.

Da qui la necessità di nominare, anche d’ufficio, un curatore speciale che assista il minore nella vicenda che lo vede protagonista il cui compito sia di tutelare la sua posizione anche quando il contrasto tra le posizioni sia solo potenziale.

Nel caso di specie il conflitto era certo e per tale motivo occorreva affidare la posizione del bambino ad un curatore che avrebbe provveduto all’analisi del caso e all’avanzamento di richieste idonee nel solo interesse dello stesso.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha reso nullo il provvedimento; ha rinviato la causa al Tribunale per i Minorenni di Catania in diversa composizione per provvedere all’integrazione del contraddittorio in favore del minore.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: conflitto tra i genitori, contrasto, Curatore, genitori, giudizio, legge, minori, potestà, responsabilità genitoriale, tribunale

Esposizione dei minori sui social nell’era del web 2.0: il caso Ferragnez

5 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Soltanto sette mesi di vita ed è già una star del web. È il piccolo Leone Lucia, meglio conosciuto come “Baby Ferragnez”,  figlio del rapper Fedez e dell’influencer Chiara Ferragni. La mamma e il papà, star del web, condividono sui social foto e video del piccolo, coinvolgendo i fan in ogni istante della loro vita familiare. È davvero soltanto una libera scelta dei genitori?

Da quando è nato, Baby Ferragnez, è protagonista indiscusso del mondo social, e da quando è nato l’opinione pubblica critica  questa esposizione mediatica incontrollata cui i genitori lo sottopongono. Le critiche si sono anche inasprite in occasione della recente operazione subita dal bambino, documentata dai genitori attraverso i rispettivi profili sui social network.

Accade spesso che i genitori che postano, più o meno indiscriminatamente, foto dei figli minori vengano criticati. Naturalmente le critiche sono tanto più aspre quanto più sono alti gli interessi in gioco.

Il web permette che immagini e dati personali si diffondano senza che nessuno possa operarne un effettivo controllo, ed è per questo che l’esposizione di foto di minori è un’attività indiscutibilmente rischiosa, sopratutto per i minori in questione ecco perché il tema assume rilevanza sotto il profilo giuridico.

In alcuni casi infatti, il giudice può valutare se vi sia o meno un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. 

L’ordinamento italiano tutela sia il diritto all’immagine che quello alla riservatezza del minore. E numerosi Tribunali italiani hanno definito come potenzialmente lesivo l’abuso di condivisioni di immagini di minori sui social.

Nel 2017 un sedicenne si è rivolto al Tribunale di Roma per richiedere un rimedio all’emorragia di sue immagini sul web da parte dei genitori. E il Tribunale, riconoscendo la violazione della privacy del minore, ha vietato la prosecuzione di queste condotte, ordinando la rimozione immediata delle immagini caricate (Tribunale di Roma, sez I civ, 23 dicembre 2017, ord.).

A distanza di mesi, il Tribunale di Mantova, ha stabilito che un genitore non può pubblicare foto dei figli senza il consenso dell’altro, con l’ordine di rimuovere quelle già in rete (Tribunale di Mantova,  19 settembre 2017).

È per questo che il diritto alla privacy dei soggetti deboli necessita di una tutela rafforzata. Ancora di più se con l’espressione “soggetti deboli” intendiamo:

– ragazzi emotivamente fragili

– bambini in tenera età che non possono esprimere valutazioni e consensi. 

Le due pronunce si fondano su un eguale comune denominatore: il preminente interesse del minore.

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