Il percorso psicoterapeutico imposto con provvedimento dal Giudice, in caso di controversia tra due genitori in merito all’affidamento dei figli minori, è nullo poiché viola il diritto costituzionale all’autodeterminazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Cass. I civile, ord. n. 18222/2019, dep. il 05.07.2019).
La vicenda riguarda un procedimento altamente conflittuale di affidamento di una minore.
Il rapporto tra i genitori era tutt’altro che pacifico. Ciò ha indotto il giudice di primo grado a prescrivere alla madre un percorso psicoterapeutico per superare le difficoltà nel rapporto con la figlia.
La Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale. Anche nella parte che prevedeva l’ assistenza domiciliare per la minore e la presa in carico della stessa da parte della Neuro Psichiatria Infantile.
I giudici di secondo grado hanno spiegato che il giudice ha sempre il potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita.
La madre, non soddisfatta delle sorti del giudizio, ha fatto ricorso in Cassazione. E ha chiesto che venisse dichiarata la nullità del provvedimento. In particolare la donna sottolineava che nessun giudice può imporre un percorso psicoterapeutico. Ciò infatti condizionerebbe la libertà di autodeterminazione del genitore. Cioè la libertà di decidere autonomamente.
La Suprema Corte ha dato ragione alla donna.
In particolare, gli Ermellini richiamando precedenti pronunce, hanno riconosciuto che prescrivere ai genitori un percorso psicoterapeutico comporta comunque un condizionamento. E ciò viola gli articoli 13 e 32 comma 2 della Costituzione.
Pertanto la Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato, e ha rinviato alla Corte di Appello di Perugia per una nuova disamina dei fatti.
Rinviando, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale “la prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.
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