La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che i nonni hanno diritto a mantenere relazioni significative con il nipote, anche se questo è stato adottato da un’altra famiglia. (CEDU, sez. III, caso Bogonosovy c. Russia, 5 marzo 2019)
L’adozione del minore da parte di terzi, di regola, comporta la cessazione dei legami con la famiglia d’origine. Tuttavia, nel caso in cui i nonni facciano espressa richiesta di mantenere il vincolo affettivo con il nipote, lo Stato deve adottare adeguate misure in tal senso e garantire loro il diritto di visita. E’ quanto stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
La vicenda riguarda una bambina russa che, a seguito della morte della madre, era stata adottata. La coppia adottiva aveva tempestivamente interrotto i legami con i nonni della piccola, generando in essi un non indifferente stato di preoccupazione.
A nulla portarono le richieste di rimozione degli ostacoli al diritto di visita o, addirittura, di annullamento della sentenza di adozione. Questo ha spinto il nonno -nel frattempo rimasto vedovo- desideroso di mantenere un rapporto con la nipotina, a rivolgersi alla Corte di Strasburgo.
Una precisazione è, pur tuttavia, doverosa.
La legge russa, di base, prevede e riconosce ai nonni il diritto di visita (seppur precluda a questi ultimi l’adozione dei nipoti). Invero, nel caso di specie, lo Stato negò alla coppia di anziani la possibilità di mantenere un legame affettivo con la piccola perché la sentenza di adozione definitiva non disciplinava tale profilo.
In buona sostanza, la legge russa, pur riconoscendo il diritto di visita dei nonni, non dice nulla circa l’iter da seguire per garantire la relazione “nonno-nipote”, nel caso in cui la sentenza di adozione ometta di regolamentare questo aspetto.
Il caso venne, quindi, portato all’attenzione della CEDU. Questa riscontrava, nell’operato dei giudici nazionali, una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Ad avviso dei giudici della Corte, le Corti interne, avrebbero dovuto valutare la richiesta della coppia di mantenere una relazione “post-adozione” e regolare adeguatamente il diritto di visita.
Infatti, il rapporto “nonno-nipote” rientra nel concetto di vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, qualora vi siano legami familiari sufficientemente stretti tra loro. Queste figure contribuiscono indiscutibilmente allo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da dare vita ad un legame forte ed indissolubile.
Non è necessaria la sussistenza di una convivenza. Anche i contatti frequenti sono sufficienti a creare relazioni significative tanto da far rientrare questo tipo di rapporti nella predetta categoria (“vita familiare”).
Nel caso in esame, il nonno si era preso cura della bambina per cinque anni, durante l’intera malattia della madre fino al trasferimento presso i genitori adottivi.
In conclusione, questa arbitraria applicazione della legge, secondo la Corte, configura una lesione alla serenità familiare della piccola.