• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

consenso

Embrioni crioconservati: il Tribunale dice si all’impianto anche se la coppia si è separata

26 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

Il Tribunale di Santa Maria Capua A Vetere, in data 27 gennaio, ha deciso che gli embrioni crioconservati da una coppia, che nel frattempo ha deciso di separarsi, potranno essere comunque impiantati nella donna che ne ha fatto richiesta.

Sarà pertanto sufficiente il solo consenso della donna anche contro la volontà dell’uomo, sebbene l’embrione abbia il corredo genetico di entrambi

Il caso

Una coppia con difficoltà nella procreazione decideva, di comune accordo, di sottoporsi a un ciclo di procreazione assistita. In particolare venivano creati embrioni tramite ovuli della donna e il seme del marito. Purtroppo, però, per problemi di salute della donna questi non venivano più impiantati.

La coppia quindi decideva, su suggerimento dell’Ospedale, di crioconservare gli embrioni al fine di poterli impiantare nel momento in cui le condizioni della giovane fossero migliorate.

Tuttavia, nel frattempo insorgeva una crisi coniugale che si concludeva con la separazione della coppia.

La donna adisce il Tribunale

Sennonché a seguito del miglioramento delle condizioni di salute e nonostante la separazione dal marito la donna non avendo abbandonato l’idea della maternità chiedeva all’ex coniuge di utilizzare gli embrioni crioconservati.

Al diniego dell’uomo la predetta decideva di adire il Tribunale competente.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale adito con un ricorso d’urgenza da ragione alla donna autorizzando l’Ospedale all’impianto degli embrioni crioconservati.

Ed in particolare, il giudice adito,  in applicazione della normativa vigente, ritiene prevalente il diritto dell’embrione a nascere. Sottolinea, altresì, che ai sensi dell’art. 6 comma 3,  l. 40 del 2004, non è possibile revocare il consenso successivamente alla fecondazione. Ed invero tale revoca avrebbe dovuto intervenire in un momento anteriore. 

Peraltro dall’istruttoria emerge che nel momento in cui il consenso è stato prestato la coppia era integra e sino al maggio 2019 il consenso è stato reiterato anche dall’uomo.  

Quali saranno le responsabilità dell’uomo?

La innovativa decisione adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, destinata a fare discutere, per i molteplici risvolgi giuridici ed etico sociali, avrà delle dirette e immediate conseguenze per l’uomo il quale sarà a tutti gli effetti di legge considerato il padre del bambino.

Di conseguenza il bambino porterà il cognome del padre e l’uomo dovrà provvedere al suo mantenimento. Dovrà, altresì, occuparsi della sua crescita in conformità a tutte le norme che disciplinano il diritto/dovere dei genitori.

Potrebbe anche interessarti: “Affidamento minori: i figli dodicenni o con capacità di discernimento hanno diritto di essere ascoltati a pena di nullità”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: consenso, divorzio, embrioni, fecondazione assistita, separazione

Un abbraccio forzato può configurare il reato di violenza sessuale

11 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Un abbraccio forzato, senza il consenso della persona che lo riceve, può configurare il reato di violenza sessuale.A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 378 del 09.01.2020.

Il caso

Un uomo veniva condannato, dai giudici di primo grado, per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. per avere abbracciato, contro la sua volontà, una vicina di casa. In particolare la donna tendeva la mano per salutare il vicino, ma questi, forzosamente abbracciava la donna. Tale contatto, secondo la persona offesa, sarebbe avvenuto  perché l’uomo, un settantenne, voleva aderire con il proprio corpo i seni della vicina.

L’uomo ricorreva in Corte di Appello

La Corte di Appello riteneva logico e corretto il ragionamento motivazionale dei giudici di primo grado. Pertanto confermava la condanna emessa nell’ambito del giudizio abbreviato a cui l’imputato aveva richiesto essere ammesso.

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso

La Corte di Cassazione investita della questione riteneva inammissibile il ricorso proposto dall’imputato. Quest’ultimo, sebbene non contestasse la natura sessuale degli atti, riteneva che gli stessi non configurassero il reato di  violenza sessuale. Ciò in quanto assenti sia la violenza sia il mancato consenso della persona offesa. Ebbene, l’uomo lamentava che  i giudici non avevano considerato la circostanza che la persona offesa sapeva dell’assenza da casa della moglie dell’imputato e pertanto alcun inganno poteva contestarsi. Peraltro, sempre secondo l’imputato, la donna avrebbe dovuto manifestare un esplicito e chiaro dissenso agli approcci dell’imputato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 378/2020  sottolineava che  il ricorrente ripresentava in sede di legittimità le stesse rimostranze avanzate in sede d’appello. Peraltro, non veniva mai contestata la natura sessuale degli atti. Men che mai veniva messa in discussione l’attendibilità della vittima.

Elementi del reato di violenza sessuale

Nella propria motivazione la Corte ribadiva che per costante giurisprudenza il reato di violenza sessuale si configura anche in presenza di atti intimidatori capaci di provocare la coazione della vittima a subire atti sessuali, quindi anche in caso di abbraccio forzato.

Nel caso di specie l’imputato commetteva atti di libidine repentini e subdoli, senza prima accertarsi del consenso della vittima o prevenendone in ogni caso il dissenso. Di conseguenza, per la configurazione del reato de quo, la violenza non deve necessariamente impedire alla vittima di opporre resistenza.  Secondo gli ermellini è sufficiente che il soggetto agente compia in modo insidiosamente rapido i suoi atti “tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo”.

Tornando al caso di specie, dal racconto della vittima emergeva che la persona offesa tendeva la mano per salutare l’imputato, il quale la afferrava improvvisamente per un braccio per attirala in un abbraccio, che metteva in contatto i due corpi, compreso il seno della donna e i genitali dell’uomo.

Potrebbe interessarti anche “Palpeggiare una donna per scherzo è violenza sessuale”, leggi qui.

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abbraccio, consenso, reato, tutela delle donne, violenza, violenza sessuale

La nuova compagna di papà può pubblicare le nostre foto sui social?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La nuova compagna del padre non può pubblicare sui social le foto dei figli di lui  senza il consenso di entrambi i genitori. (Tribunale di Rieti, ordinanza 7 marzo 2019)

Il fatto

Tizia è la nuova compagna del papà di due bambini. La donna, per lungo tempo, ha avuto l’abitudine di postare sui suoi profili social le foto dei figli del compagno, avuti da  Sempronia, da cui era separato. Foto tra l’altro spesso accompagnate da commenti non proprio edificanti rivolti a quest’ultima.

Sempronia, non condividendo la situazione, ha invitato Tizia – prima bonariamente – a rimuovere le foto dei bambini dai suoi profili social.  Questo primo tentativo purtroppo non è andato a buon fine. Quindi Sempronia ha reiterato la sua richiesta con una diffida formale. 

Sembrava che questo strumento avesse convinto Tizia a desistere dai suoi comportamenti. In realtà però, dopo qualche tempo, ha ricominciato a pubblicare le foto dei minori, seppur con il viso coperto.

Nel frattempo Sempronia e l’uomo decidono di divorziare. E nelle condizioni del divorzio hanno inserito una clausola ben precisa. Quella per cui solo i genitori avrebbero potuto pubblicare sui social le foto dei minori, e non terze persone. Salvo consenso congiunto di mamma e papà.

Incurante di tutto la nuova compagna dell’uomo, anche dopo il divorzio, ha continuato a pubblicare le foto dei bambini. Questa volta senza neanche l’accortezza di coprirne il viso.

Di fronte a questo ulteriore affronto Sempronia ha definitivamente perso la pazienza. E si è rivolta al Tribunale di Rieti, presentando ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

La decisione del Tribunale di Rieti

Il Tribunale di Rieti non solo ha accolto il ricorso di Sempronia, ma le ha dato ragione su tutti i fronti. 

Innanzi tutto, ha ricordato quali sono le norme che tutelano l’immagine e la vita privata dei minori. Prima fra tutte l’art. 10 c.c. (abuso dell’immagine altrui). A questa si aggiungano gli articoli 4, 7, 8 e 145 del c.d. “Codice della Privacy“. Altre norme fondamentali sono poi gli articoli 1 e 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In particolare quest’ultimo articolo stabilisce che i minori non devono subire interferenza nella loro vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza. E che la legge deve tutelare i fanciulli da queste interferenze. 

L’avvento dei social network – e della rete più in generale – ha creato l’esigenza di adattare lo scenario normativo alla nuova realtà digitale. Così, il 31 maggio 2018, è entrato in vigore in Italia il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (regolamento UE 679/2016) . Secondo questa norma, anche le fotografie rientrano tra i c.d. dati personali. Per questo il loro trattamento (pubblicazione), quando si tratta di minori di 16 anni (in Italia 14) deve essere autorizzato da entrambi i genitori.

Inoltre il Tribunale di Rieti, richiamando una pronuncia di quello di Mantova ha ricordato che la pubblicazione sui social delle foto dei minori rappresenta un potenziale pregiudizio per loro. Infatti, le foto messe in rete, possono raggiungere un pubblico pressoché illimitato. Ciò espone i bambini al rischio di avvicinamento da parte di qualche malintenzionato, precedentemente attratto dalle loro foto on line. Per non parlare di coloro che, con procedimenti di fotomontaggio, possono ricavarne materiale pedopornografico.

Per tutte queste ragioni il Tribunale di Rieti ha stabilito una data entro cui alla nuova compagna del papà avrebbe dovuto rimuovere tutte le foto dei bambini. E ha fissato una sorta di “multa” di 50 euro per ogni giorno di ritardo. Ovviamente le ha anche inibito l’ulteriore pubblicazione delle foto dei minori senza il consenso di entrambi i genitori.

Potrebbe interessarti anche: “Uso della rete: nuova frontiera dell’educazione”. Leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: bambini, consenso, facebook, foto, foto di minori, fotografie, immagini, immagini di minori, Instagram, internet, minorenni, minori, nuova compagna, rete, social network

Rapporti sessuali tra coniugi: è reato senza consenso

1 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I rapporti sessuali non possono mai prescindere dal consenso. Anche nell’ambito di un matrimonio o di un legame parafamiliare. Se il consenso manca è violenza sessuale.  Infatti non esiste nel nostro ordinamento un c.d. “diritto all’amplesso” che giustifichi un rapporto sessuale non consenziente. (Cass. 46051/2018). 

Un uomo è stato condannato in primo e in secondo grado per tentata violenza sessuale nei confronti della moglie (art. 56 e 609 bis c.p.).

In numerose occasioni, infatti, il marito aveva costretto la donna ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, obbligandola con le minacce e con la forza.

L’ultimo tentativo però non gli era andato a buon fine grazie alla reazione della donna e al tempestivo intervento delle figlie.

L’uomo ha quindi fatto ricorso in Cassazione. Lamentava, tra le altre cose, che i giudici di merito non avessero riconosciuto la desistenza dai suoi intenti.

Al riguardo gli Ermellini sono stati categorici. E hanno ricordato all’uomo come egli non avesse  desistito per sua volontà ma a causa dell’intervento delle figlie.

Quindi, non solo la Suprema Corte ha ritenuto di dover confermare la condanna nei confronti dell’uomo, ma anche di non applicare le attenuanti generiche.

Infatti la condotta dell’uomo è da considerarsi grave in quanto manchevole del senso del rispetto e della dignità della persona. Ed in particolare della donna, concepita come “strumento di piacere”.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha però soprattutto voluto ribadire un principio importante. Il fatto che due persone siano sposate non giustifica le pretese sessuali di una nei confronti dell’altra. Quindi anche tra marito e moglie i rapporti sessuali devono essere espressione del consenso costante di entrambi i membri della coppia.

Precisano anche gli Ermellini che non esiste un diritto potestativo del marito a che la moglie soddisfi i suoi bisogni sessuali.

E questo in linea con altre pronunce che già in passato avevano negato l’esistenza di un “diritto all’amplesso” nell’ambito di un legame coniugale. Quindi dal matrimonio non scaturisce il potere di un coniuge di esigere dall’altro rapporti sessuali senza il suo consenso.

Potrebbe interessarti anche: 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: coniugi, consenso, diritto potestativo, donna, matrimonio, rapporti sessuali, rispetto

Footer

Dal nostro blog

Rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento, come funziona?

Lavoro casalingo? l’assegno di mantenimento deve essere più alto

Assegno divorzile: il giudice deve contemporaneamente prendere in esame tutti i parametri valutativi indicati dall’art. art. 5 della legge 898/1970?

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2023 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.