Il Tribunale di Santa Maria Capua A Vetere, in data 27 gennaio, ha deciso che gli embrioni crioconservati da una coppia, che nel frattempo ha deciso di separarsi, potranno essere comunque impiantati nella donna che ne ha fatto richiesta.
Sarà pertanto sufficiente il solo consenso della donna anche contro la volontà dell’uomo, sebbene l’embrione abbia il corredo genetico di entrambi
Il caso
Una coppia con difficoltà nella procreazione decideva, di comune accordo, di sottoporsi a un ciclo di procreazione assistita. In particolare venivano creati embrioni tramite ovuli della donna e il seme del marito. Purtroppo, però, per problemi di salute della donna questi non venivano più impiantati.
La coppia quindi decideva, su suggerimento dell’Ospedale, di crioconservare gli embrioni al fine di poterli impiantare nel momento in cui le condizioni della giovane fossero migliorate.
Tuttavia, nel frattempo insorgeva una crisi coniugale che si concludeva con la separazione della coppia.
La donna adisce il Tribunale
Sennonché a seguito del miglioramento delle condizioni di salute e nonostante la separazione dal marito la donna non avendo abbandonato l’idea della maternità chiedeva all’ex coniuge di utilizzare gli embrioni crioconservati.
Al diniego dell’uomo la predetta decideva di adire il Tribunale competente.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale adito con un ricorso d’urgenza da ragione alla donna autorizzando l’Ospedale all’impianto degli embrioni crioconservati.
Ed in particolare, il giudice adito, in applicazione della normativa vigente, ritiene prevalente il diritto dell’embrione a nascere. Sottolinea, altresì, che ai sensi dell’art. 6 comma 3, l. 40 del 2004, non è possibile revocare il consenso successivamente alla fecondazione. Ed invero tale revoca avrebbe dovuto intervenire in un momento anteriore.
Peraltro dall’istruttoria emerge che nel momento in cui il consenso è stato prestato la coppia era integra e sino al maggio 2019 il consenso è stato reiterato anche dall’uomo.
Quali saranno le responsabilità dell’uomo?
La innovativa decisione adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, destinata a fare discutere, per i molteplici risvolgi giuridici ed etico sociali, avrà delle dirette e immediate conseguenze per l’uomo il quale sarà a tutti gli effetti di legge considerato il padre del bambino.
Di conseguenza il bambino porterà il cognome del padre e l’uomo dovrà provvedere al suo mantenimento. Dovrà, altresì, occuparsi della sua crescita in conformità a tutte le norme che disciplinano il diritto/dovere dei genitori.
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