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maltrattamenti

Violenza assistita: conseguenze sui bambini e forme di tutela

3 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Cosa è la violenza assistita?

La violenza assistita è quella forma di maltrattamento a cui sono costretti i minori degli anni 18 compiuta attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative del minore che assiste.

Tale nozione, elaborata dalla scienza psicologica e medica, è stata fatta propria dai tecnici del diritto i quali hanno introdotto nel nostro ordinamento delle specifiche aggravanti nei casi di violenza assistita.

In particolare i riferimenti normativi nazionali sono:

l’art. 61 n. 11-quinquies c.p. e l’art. 572 comma 3 c.p.

Ebbene, entrambe le norme prevedono un aumento del trattamento sanzionatorio se il fatto di reato è commesso in presenza o in danno di un minore (o di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità).

Conseguenze della violenza assistita

Tutte le forme di violenza, specie quelle che avvengono tra le mura domestiche, hanno conseguenze dannose e devastanti nei confronti delle vittime. Allo stesso modo, conseguenze negative e devastanti subiranno i minori costretti ad assistere ad atti di reiterata violenza perpetrati ai danni di un familiare. A riguardo, pertanto,  si considera persona offesa dal reato anche il minore che assiste alla violenza pur non subendola.

L’estensione della tutela alle vittime che assistono alla violenza ha una precisa finalità: prevenire ricadute di tipo psicologico e comportamentale sui minori costretti alla percezione di atti violenti ai danni di componenti della famiglia. Invero, un minore obbligato ad assistere a manifestazioni aggressive può subire conseguenze gravissime. In particolare tale partecipazione può influire negativamente sul suo processo di crescita. A sua volta il minore, da adulto, potrebbe emulare le condotte maltrattanti. Possibilità, quest’ultima, che si vorrebbe scongiurare creando strumenti di tutela e di protezione. 

Strumenti di tutela

La condotta maltrattante, oltre a costituire l’elemento oggettivo di un reato particolarmente grave, il reato di maltrattamenti ex art 572 c.p.,  trova tutela anche in sede civile.

In particolare, il riferimento è agli ordini di protezione contro gli abusi familiari ex artt. 342-bis e ter c.c.

La tutela civilistica consiste nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinarsi a determinati luoghi del convivente violento. La suddetta tutela presuppone, per trovare applicazione, la sussistenza di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà del convivente. Tale disciplina mira a tutelare le ipotesi di abuso anche quando le stesse siano prive del requisito dell’abitualità tipiche dei maltrattamenti.

Obiettivi 

Purtroppo la cronaca giudiziaria degli ultimi anni ha messo in evidenza un aumento senza precedenti dei casi di violenza familiare. Probabilmente ciò deriva dal moltiplicarsi delle denunce che nel passato non venivano presentate. L’obiettivo dello Stato è volto ad arginare il drammatico fenomeno e ad impedire i gravi danni sui minori obbligati a crescere e ad assistere alla violenza. 

Potrebbe anche interessarti “Codice Rosso: l’entrata in vigore della legge 69/2019 a tutela delle vittime di violenza domestica, sarà sufficiente?”, leggi qui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: maltrattamenti, maltrattamenti in famiglia, tutela dei minori, violenza, violenza assistita, violenza sui minori

Maltrattamenti ai bambini negli asili: chi non denuncia è colpevole

31 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo 1 commento

(Cass. Pev. Sez. VI, 9 marzo 2018 n. 10763)
Maltrattamento di bambini: l’educatore che, pur sapendo, non denuncia le violenze avvenute all’asilo, è civilmente responsabile per i danni subiti dai bambini. Infatti è colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia in concorso con gli altri educatori, pur non avendo mai fatto personalmente del male ai minori, ma per il solo fatto di avere omesso di denunciare.

Un recente caso di cronaca di cui hanno parlato stampa e tg e che sui social ha scatenato le più aspre e incontrollate reazioni.
In un asilo comunale due maestre, per circa quattro anni, hanno maltrattato i bambini, con strattoni, schiaffi, colpi  fino ad impedirne la respirazione. La cronaca racconta che siano arrivate anche a costringere i più inappetenti a mangiare il proprio vomito.

Oltre alle ovvie responsabilità di queste “educatrici” consideriamo quelle di un’altra maestra, che non ha partecipato al maltrattamento di bambini, ma che sapeva e non ha denunciato. Sapeva perché aveva visto e perché la aveva informata altro personale della scuola.

La Corte d’Appello di Bologna, in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale in primo grado, aveva condannato la donna soltanto per aver omesso di denunciare la condotta delle colleghe ai sensi dell’art. 361 c.p.
Inoltre aveva valutato che non fosse civilmente responsabile per i danni patiti dai bambini, in quanto tra questi e la condotta dell’imputata non vi sarebbe stata alcuna relazione diretta. La maestra pertanto non era tenuta ad alcun risarcimento. [Leggi di più…] infoMaltrattamenti ai bambini negli asili: chi non denuncia è colpevole

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