• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

Legge e Giurisprudenza

Figlio laureato? niente mantenimento

7 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Al figlio laureato che non prova di essersi attivato per cercare un lavoro, ridimensionando le sue aspirazioni, non spetta il mantenimento. Tale principio, affermato con l’ordinanza n. 17183 del 2020, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29779 del 2020. 

Il caso 

Una donna decideva di divorziare dal marito. In giudizio la corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, poneva a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento di uno solo dei due figli. Veniva pertanto revocato l’assegno disposto dal Tribunale a favore del figlio laureato.

Sicché la donna, insoddisfatta della pronuncia, ricorreva in Cassazione sollevando due doglianze:

1- con il primo motivo lamentava che il giudice territoriale non aveva correttamente valutato la situazione economica delle parti. Ed in particolare aveva considerato autonomo il figlio maggiore solo in ragione dell’età.

2-con il secondo motivo, lamentava l’omessa valutazione di tutte le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo che se correttamente valutate avrebbero dovuto condurre la Corte a un diverso giudizio.

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso della donna con l’ordinanza n. 29779 del 2020. Gli Ermellini condividendo in pieno le argomentazioni dei giudici di merito ritenevano non sussistenti i requisiti per il riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio maggiore.

Più dettagliatamente, in corso di causa  non era emerso che il figlio laureato, ormai ventisettenne si fosse adoperato per cercare un lavoro confacente ai propri studi.

Uniformemente al principio sancito con l’ordinanza  17183 del 2020, la Corte di Cassazione affermava che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento ex art. 337 septies cod. civ. a carico dei genitori soltanto se “ultimato il percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Ebbene, il nuovo orientamento affermatosi in giurisprudenza  sostiene che Il giudice non deve disporre l’assegno di mantenimento a favore del maggiorenne sul solo presupposto che manchi la sua indipendenza economica. Viene meno qualsiasi automatismo tra diritto al mantenimento e stato di inoccupazione o disoccupazione. 

E’ il figlio che dovrà provare, una volta maggiorenne, di non avere ancora raggiunto l’autosufficienza economica per ragioni giustificate e allo stesso non addebitabili. Spetterà a lui dimostrare di essere ancora impegnato con profitto in un corso di studi o di essersi attivato per trovare un lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Mantenimento figlio maggiorenne, quando cessa?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, indipendenza economica, mantenimento figlio, mantenimento figlio maggiorenne, separazione

Tenore di vita addio

11 Dicembre 2020 Da Staff Lascia un commento

 

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del tenore di vita in materia di assegno di divorzio con l’ordinanza n. 28104 del 9 dicembre 2020.

Gli Ermellini, accogliendo uno dei motivi del ricorso, hanno affermato che i giudici di merito devono attenersi ai principi dettati dalla sentenza n. 18287/2020 che afferma il superamento del tenore di vita come parametro da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Il caso

Il Tribunale di Treviso prima e la Corte di Appello poi hanno riconosciuto a favore di una moglie, in sede di divorzio, un assegno di divorzio a carico del marito pari ad € 300,00 mensili.

L’uomo ricorre in Cassazione

L’uomo ricorre in Cassazione presentando 4 motivi di doglianza:

  • con il primo contesta l’omessa comparazione dei redditi di entrambi i coniugi;
  • con il secondo lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di quanto affermato dalla sent. n. 11504/2020, parametrando l’assegno divorzile dovuto alla moglie al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio durato 28 anni e alla disparità economica esistente tra le parti.
  • Con il terzo lamenta come il giudice non abbia preso in considerazione il fatto che il proprio reddito mensile ammonti a € 1430 e che lo stesso è gravato da diverse spese che deve sostenere per motivi di salute;
  • con il quarto infine fa presente che la mancata applicazione da parte del giudice dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2020 si fonda su presunzione prive di fondamento logico.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso

La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso presentato dall’uomo. Cassa la sentenza di merito e rinvia per un nuovo esame della causa rassegnando i principi da seguire.

Ebbene, gli Ermellini sottolineano che le Sezioni Unite, con sentenza nr. 18287 del 11.07.2018, hanno attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno di divorzio. Pertanto,  Il riconoscimento di tale assegno. richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.  Il giudizio, quindi, dovrà avvenire valutando comparativamente le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Dovrà, altresì, tenersi in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune. Ma non solo. Dovrà, inoltre, tenersi in considerazione il contributo personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del coniugio ed all’età dell’avente diritto.

Erroneo considerare ancora il tenore di vita

Gli Ermellini sottolineano inoltre che l’assegno divorzile, non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio ma è volto all’individuazione e al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Di conseguenza, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti.

Per cui, conferma la Cassazione, che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non può più essere preso come riferimento per determinare l’assegno di divorzio.

Peraltro i giudici di legittimità rilevano poi come nel caso di specie la sentenza impugnata non ha indicato neppure la misura del reddito del marito. Ciò dimostra che la situazione economica delle parti non è stata affatto valutata.

Alla luce di quanto sopra gli Ermellini accolgono il ricorso dell’uomo, invitando il giudice del rinvio a tenere conto dei principi enunciati e  dell’importo assai modesto del marito, trascurato dai precedenti giudici di merito.

Potrebbe anche interessarti “L’assegno di mantenimento per il coniuge non ha natura alimentare”. Leggi qui. 

 

 
 

 



Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, assegno divorzio, divorzio, mantenimento, separazione

Scioglimento della comunione legale dei beni

1 Dicembre 2020 Da Staff Lascia un commento


L’art. 191 c.c. stabilisce che allo scioglimento della comunione legale si procede in presenza di alcune circostanze. 
Ebbene, lo scioglimento determina il venir meno dell’operatività del regime di comunione legale relativamente agli acquisti che i coniugi effettueranno in futuro. I beni, invece, che costituivano oggetto di comunione legale, continueranno ad essere di proprietà comune. Per questi ultimi si applicherà il regime della comunione ordinaria ex artt. 1100 ss. c.c.

In particolare, intervenuto lo scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge potrà, liberamente alienare la propria quota di ogni singolo bene, che ne faceva parte.

Differenza tra scioglimento e divisione

Scioglimento e divisione rappresentano due eventi ben differenziati e progressivi. Occorre pertanto distinguere fra il momento in cui il regime legale viene meno e quello in cui si verifica l’effettiva divisione dei beni comuni

Cause di scioglimento

L’art. 191 c.c. individua analiticamente le cause di scioglimento della comunione legale: assenza, morte presunta, annullamento del matrimonio, divorzio, separazione personale, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, separazione giudiziale dei beni, fallimento di uno dei coniugi. Ad esse va aggiunta la morte di uno dei coniugi. Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che anche la delibazione della  pronuncia di nullità ecclesiastica del matrimonio concordatario, determina lo scioglimento della comunione.

Separazione personale, la causa più frequente di scioglimento

La causa di scioglimento della comunione legale che si verifica più frequentemente è la separazione personale.
In merito allo scioglimento della comunione legale il quadro normativo è stato  modificato con la l.n. 55/2015 (c.d. “divorzio breve”). L’art. 2 di detta legge ha integrato l’art. 191 c.c.; oggi anche  l’ordinanza con la quale il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati determina lo scioglimento della comunione. Analogamente, in caso di separazione consensuale, è previsto che detto scioglimento avvenga alla data di sottoscrizione del verbale, purché lo stesso sia omologato. Inoltre, il nuovo art. 191 c.c. prevede che l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile, ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione, a margine dell’atto di matrimonio.

Negoziazione assistita

In caso di negoziazione assistita, invece,  la normativa tace. Sul punto si sono alcuni giudici fanno riferimento alla data dell’autorizzazione del Pubblico Ministero alla trasmissione dell’accordo all’ufficiale di stato civile, in presenza di figli; ed invece a quella dell’accordo intercorso tra i coniugi, se semplicemente assoggettato a
nulla osta della Procura. In caso di separazione o divorzio, definiti innanzi all’ufficiale di stato civile ex art. 12 del d.l. n. 132/2014, la comunione dovrebbe sciogliersi al momento della conferma dell’accordo.

Cosa succede se dopo la separazione i coniugi si riconciliano?

Se dopo la separazione personale interviene la riconciliazione, vengono meno tutti gli effetti della separazione e si ricostituisce il regime di comunione legale, con effetti ex tunc, ricomprendendo anche gli acquisti, effettuati separatamente durante il periodo di separazione. Il ripristino della comunione legale non è però opponibile ai terzi, che abbiano acquistato in buona fede da chi appariva unico proprietario del bene alienato.


Opponibilità ai terzi dello scioglimento della comunione legale


Nei rapporti tra i coniugi, la comunione legale si scioglie al verificarsi di una delle cause previste per legge.
Differente è invece il regime dell’opponibilità dello scioglimento ai terzi, collegato all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Quali provvedimenti si annotano a margine dell’atto di matrimonio?

L’art. 69 dell’ordinamento dello stato civile, sono annotate a margine dell’atto di matrimonio: le convenzioni matrimoniali e le sentenze di separazione giudiziale dei beni; le sentenze di divorzio e di separazione personale, i decreti di omologa delle separazioni consensuali, le sentenze che dichiarano efficaci decisioni straniere, ovvero delibino pronunce dell’autorità ecclesiastica; le sentenze che dichiarano l’assenza e la morte presunta; gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita, di separazione o divorzio; gli accordi di separazione o divorzio, ricevuti dall’ufficiale di stato civile.

E la dichiarazione di fallimento?

La dichiarazione di fallimento è l’unica causa di scioglimento della comunione legale, che non viene annotata nei registri dello stato civile. In tale  caso gli effetti della sentenza, nei riguardi dei terzi, si producono dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese. Oggi devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio anche le ordinanze presidenziali con cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati, posto che quei provvedimenti determinano lo scioglimento della comunione legale.


Fase della divisione 


Allo scioglimento della comunione segue la fase (eventuale) della divisione, che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo, come prevede l’art. 194 c.c.. La divisione dei beni può essere effettuata in forma contrattuale, ovvero giudizialmente.
La divisione richiede che si sia già verificata una causa di scioglimento della comunione. La giurisprudenza, in precedenza, con riferimento al giudicato sulla separazione personale, riteneva che detto scioglimento rappresentasse presupposto processuale e, quindi, dovesse essersi già verificato al momento della proposizione della domanda divisionale.
Successivamente, esso è stato qualificato come condizione dell’azione: la causa di scioglimento (e, nella specie, la separazione personale) potrebbe dunque intervenire anche nel corso del giudizio di
divisione, purché prima della decisione, pena l’improcedibilità della domanda.

Oggetto della divisione 

La divisione può riguardare singoli cespiti, ovvero tutti quelli compresi nella comunione. Le regole, in base alle quali procedere alla divisione, sono individuate dagli artt. 192 ss. c.c..
In fase di divisione deve farsi luogo ai “rimborsi” e alle “restituzioni”, indicati dall’art. 192 c.c., sia che si tratti di somme a suo tempo prelevate dal patrimonio comune per fini differenti dall’adempimento delle obbligazioni di cui la comunione deve rispondere (art. 186 c.c.), sia si tratti di denari prelevati dal patrimonio personale, per far fronte alle esigenze della comunione. 
Occorre poi procedere al prelevamento, dalla massa comune, dei beni personali di ciascun coniuge; il carattere personale del bene può essere provato, nei rapporti tra i coniugi, con ogni mezzo. In mancanza di
prova, il bene mobile si presume comune (art. 195 c.c.). 

Divisione di conti correnti e depositi bancari

La presunzione di comunione si applica anche al denaro rinvenuto al momento dello scioglimento della comunione legale. Detta presunzione può essere vinta però tramite la prova che il denaro è
bene personale. Nel caso di denaro depositato su conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, anche in regime di comunione legale, la cointestazione fa solo presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva prova contraria (art. 1298 c.c.); la disciplina della comunione legale coinvolge esclusivamente gli “acquisti” e non inerisce invece a rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi
all’apertura di un conto corrente o deposito cointestato. Il coniuge può pertanto provare che il conto è stato alimentato in via esclusiva o prevalente con i propri apporti e chiedere la restituzione di quanto prelevato dall’altro senza titolo.

 Costituzione di usufrutto


Il giudice, ai sensi dell’art. 194 comma 2 c.c., può costituire in favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro. Si tratta di previsione finalizzata a garantire al meglio l’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei figli  minorenni. E’ tuttavia un usufrutto peculiare in quanto  cessa con il venir meno delle esigenze della prole, ovvero con il sopravvenire della maggiore età.

Potrebbe anche interessarti “Mantenimento figlio maggiorenne, quanto cessa?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: comunione legale, divisione beni, divorzio, separazione, separazione dei beni

Mantenimento figlio maggiorenne, quando cessa?

18 Novembre 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all’acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione; in seguito ad essa, l’obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183).

I fatti

Una donna ricorreva in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, revocava l’assegno di mantenimento per il figlio. Quest’ultimo, trentenne,
insegnante precario, secondo la donna aveva redditi modesti. Peraltro, veniva altresì revocata l’assegnazione della casa familiare, poiché il figlio si era trasferito in un’altra provincia per insegnare e la coabitazione si era diradata. 

I Giudici di Appello ritenevano che l’obbligo di mantenimento del figlio viene meno al raggiungimento della capacità di sostentarsi. Ciò è da ritenersi presunto 
oltre i trenta anni, età in cui una persona normale si presume sia autosufficiente anche sotto il profilo economico, salvo comprovati deficit. 
Di conseguenza, secondo la sentenza impugnata, il figlio maggiorenne che da tempo ha terminato gli studi e lavora come insegnante precario deve trovare il modo di mantenersi.

La donna ricorreva in Cassazione

La donna ricorrendo in Cassazione lamentava  la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che il figlio avesse conseguito redditi significativi, sebbene modesti. Sottolineava, inoltre, la ricorrente che il figlio, quale insegnante non abilitato e supplente occasionale, per ottenere la cattedra di ruolo, avrebbe dovuto frequentare un tirocinio formativo a pagamento.
Infine, la donna lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 315-bis, 337-sexies e 337- septies c.c., per non aver considerato la Corte di Appello la condizione di precarietà lavorativa del figlio. Secondo
la ricorrente, il marito non aveva provato il raggiungimento di una effettiva e stabile indipendenza economica del figlio. 

La questione

L’ordinanza in esame affronta la questione dei confini tra il diritto al mantenimento della prole maggiorenne e lo speculare obbligo a carico del genitore. Ciò alla luce del principio di autoresponsabilità. 

Sottolineano gli Ermellini che ogni caso deve essere attentamente valutato. Precisano i giudici di legittimità che tale valutazione deve essere ancorata al percorso scolastico e alla situazione del mercato del lavoro nel settore prescelto. Deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in
rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo si protragga oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.

Gli Ermellini sottolineano che integra un dovere del figlio la ricerca 
dell’autosufficienza economica. Pertanto, in attesa di realizzare le sue aspirazioni il figlio ha il dovere di impegnarsi  nella ricerca di un lavoro, affinché possa sostentarsi.

Età del figlio

La Corte di Cassazione individua inoltre l’età al raggiungimento della quale cessa l’obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, precisando che tale obbligo si estingue con l’acquisto della
capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, le quali, così come la capacità lavorativa, si conseguono al raggiungimento della maggiore età, salva la prova a carico del richiedente delle condizioni che giustificano, al contrario, il permanere di tale obbligo.

Decisione della Corte di Cassazione

Sulla base delle superiori considerazioni, la Corte di Cassazione, ritenendo che il giudice d’appello non abbia violato i principi da essa dettati, rigettava il ricorso della donna dichiarando l’infondatezza dei motivi proposti.

Osservazioni


Tema molto attuale è quello affrontato dall’ordinanza in commento, con cui la Suprema Corte torna ad occuparsi dei presupposti e dei limiti del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni. Rispetto i precedenti indirizzi giurisprudenziali gli Ermellini giungono a conclusioni nuove; lasciando emergere un innovativo modo di intendere il rapporto tra genitori e figli in termini di diritti e di obblighi. In particolare, in aderenza con il mutamento dei tempi, è il richiamo del figlio al dovere di autoresponsabilità.


Onere della prova

L’aspetto più innovativo della pronuncia in commento riguarda l’onere probatorio. Nello specifico secondo i giudici di legittimità con il raggiungimento della maggiore età, si verifica una presunzione di idoneità al reddito e, dunque, di autonomia. Tale presunzione può essere vinta dal figlio maggiorenne non autosufficiente dimostrando la sussistenza delle circostanze che giustificano, al contrario, il permanere del diritto al mantenimento.
L’ordinanza in esame sposta, dunque, l’onere della prova sul richiedente. 
L’onere della prova a carico del figlio viene graduato in relazione all’età: invero, secondo l’ordinanza in commento, la prova sarà tanto più lieve quanto più prossima sia l’età del richiedente a quella di un recente maggiorenne; più gravosa all’aumentare dell’età, sino a configurare il “figlio adulto”, in ragione del principio di autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all’impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.

Potrebbe anche interessarti “Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione “. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: cessazione mantenimento, figlio autonomo, figlio autosufficiente, mantenimento figli, obbligo mantenimento

Decreto Ristori bis: congedo straordinario e bonus baby-sitting

14 Novembre 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. Decreto Ristori bis ( d.l. 9 novembre 2020 n. 149), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279,  reca: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sostegni alle famiglie

Il decreto Ristori bis introduce sostegni alle famiglie, prevedendo un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e il bonus baby-sitting.

Congedo straordinario cosa è? chi ne ha diritto?

Ebbene, l’art. 13 del d.l. n. 149/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali si è proceduto a sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, ad entrambi i genitori degli alunni, alternativamente, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, sempreché  la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.

Ammontare della retribuzione per i periodi di congedo

Per i periodi di congedo fruiti, il decreto riconosce, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale indennità viene calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Testo unico delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 151/2001. Peraltro, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il medesimo beneficio spetta, inoltre, anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.


Bonus baby-sitting

Allo stesso modo e sempre limitatamente alle aree sopra individuate, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, l’art. 14 del decreto Ristori bis stabilisce il diritto, per i genitori lavoratori degli alunni iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altra forme previdenziali obbligatoria, a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di €1000. In particolare, tale bonus si potrà utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il bonus spetta a entrami i genitori?

Hanno diritto al bonus, alternativamente, entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Inoltre, nel nucleo familiare, l’altro genitore non deve avere beneficiato di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Infine l’altro genitore non deve trovarsi in stato di disoccupazione.
Anche tale beneficio spetta ai genitori aventi i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali si è proceduto a chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Il bonus non spetta per le prestazioni rese dai familiari ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Come avverrà l’erogazione del Bonus?

L’erogazione dei bonus ad ogni modo avverrà mediante il libretto famiglia, nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per
l’anno 2020, sulla base delle domande pervenute all’INPS.

Potrebbe anche interessarti “Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: bonus baby sitter, congedo straordinario, coronavirus, covid19, misure famiglie, scuole chiuse

Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno

28 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’assegno alimentare non spetta al coniuge richiedente in assenza della prova dello stato di bisogno. Quest’ultimo va escluso quando residui una capacità lavorativa generica compatibile con la presenza di una patologia psicofisica”.  A stabilire il superiore principio di diritto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 770 del 16.01.2020

Il fatto

Nel corso di un giudizio di separazione personale, una donna chiedeva al marito la corresponsione di un assegno alimentare, ai sensi dell’art. 446 c.c. La donna asseriva di essere priva di occupazione lavorativa, e dunque impossibilitata a provvedere al proprio sostentamento, in quanto affetta da una grave ed invalidante sindrome depressiva.

Il Tribunale, in primo grado, riconosceva alla donna il diritto ad ottenere un assegno mensile provvisorio pari ad euro 200.

Tuttavia la Corte di Appello di Brescia, successivamente adita dal marito, negava l’assegno. In particolare i giudici di secondo grado riconoscevano in capo alla ricorrente, pur in presenza della malattia, la capacità di svolgere un lavoro anche «meramente esecutivo», quale ad esempio le faccende domestiche.

A fronte di detto provvedimento,  la donna ricorreva in Cassazione. Essa lamentava l’omessa valutazione della sussistenza dello stato di bisogno patito. Per di più, denunciava la mancata valutazione della documentazione medica prodotta nel corso del giudizio.

Facciamo un passo indietro: cosa si intende per “capacita lavorativa generica”?

In generale, per «capacità lavorativa» si intende l’attitudine di una persona a produrre un reddito, questo derivante da un’occupazione lavorativa.

Si suole distinguere tra capacità lavorativa generica e specifica. La prima espressione fa riferimento all’idoneità della persona a svolgere un ventaglio indefinito di attività lavorative.

Invece, la seconda sussiste quando il soggetto sia in grado di svolgere una specifica attività lavorativa ovvero di estrinsecare diverse attività lavorative. Queste ultime, in ogni caso, afferenti alla sua sfera attitudinale e compatibili con fattori quali età, sesso, grado di istruzione ed esperienza lavorativa.

Assegno di mantenimento e assegno alimentare: differenze

Ritornando al delicato tema in esame, l’obbligo alimentare si distingue nettamente dal diritto al mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. Invero, il diritto all’assegno alimentare presuppone lo stato di indigenza di colui che lo richiede.

Più nello specifico, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno. Ma non solo! Il diritto alimentare dipende altresì dall’impossibilità del soggetto di provvedere al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa legata alle attitudini della persona e non considerata in termini astratti.

La pronuncia in esame offre un’interpretazione alquanto restrittiva circa il riconoscimento del diritto agli alimenti: permette di escludere lo “stato di bisogno” dinanzi ad un’astratta capacità del coniuge richiedente allo svolgimento di una attività lavorativa, anche meramente esecutiva, che non si presti ad essere condizionata dalla presenza della patologia accertata. Nel caso di specie, la sindrome depressiva patita dal coniuge.

Non sono di certo mancate le critiche rivolte a questa corrente di pensiero. Si è precisato, in merito, che lo stato di bisogno non può essere valutato secondo nozioni di carattere generale. Così facendo verrebbero meno le ragioni di solidarietà familiare che costituiscono, invece, il reale fondamento delle norme in esame.

La valutazione circa l’insussistenza di mezzi richiede, pertanto, un’ indagine accurata da parte dell’organo giudicante: questa deve essere portata avanti tenendo conto dei fattori individuali, ambientali, territoriali, economici e culturali riferibili all’esperienza di vita del richiedente.

La decisione degli Ermellini

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della donna, dichiarando inammissibili  i motivi di ricorso addotti.

I giudici di legittimità ritenevano di confermare il ragionamento della Corte di Appello. In particolare riconoscevano in capo alla ricorrente l’idoneità a svolgere un lavoro anche meramente esecutivo (come quello delle pulizie domestiche), richiamando così il concetto di capacità lavorativa generica.

Potrebbe anche interessarti “Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno alimentare, assegno di mantenimento, coniugi, divorzio, separazione, separazione legale, stato di bisogno

Violenza sessuale e corruzione di minorenne tramite i social

9 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

Recentemente la Cassazione con due diverse sentenze, ha affermato che è possibile configurarsi il reato di violenza sessuale ed il reato di corruzione di minorenne anche a mezzo social network.

La nuova nozione di violenza sessuale

Per quanto concernente il reato di violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.) fino agli anni novanta l’ordinamento puniva esclusivamente le condotte volte al soddisfacimento della sfera sessuale del soggetto attivo. Nel 1998 gli Ermellini hanno esteso il concetto di violenza sessuale che non può limitarsi alle sole zone genitali. La Cassazione ritiene infatti debbano punirsi anche le condotte di violenza  psicologica.  Inoltre, devono includersi tutti gli atti idonei a ledere la libera determinazione della sessualità del soggetto.

Il primo caso

Un uomo, responsabile di avere inviato diversi messaggi sessualmente espliciti tramite whatsapp, aveva costretto una ragazza ad inviargli fotografie dai contenuti sessualmente espliciti minacciandola di pubblicare la chat su whatsapp.

L’accusa riteneva che la condotta posta in essere fosse riconducile al reato di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.), condotta nota anche come “child grooming”.

La difesa, dal canto suo, sosteneva che non essendo stati compiuti meri atti sessuali, non si potesse configurare il reato di violenza sessuale. Riteneva che l’imputato non avrebbe leso il bene giuridico della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale e del corretto sviluppo dell’integrità psico-fisica della minore.

La decisione

Con la sentenza n. 25266/2020 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui l’indagato deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione.

I giudici di legittimità hanno ritenuto pienamente integrato il reato di violenza sessuale pur in assenza di contatto fisico con la vittima evidenziando, inoltre, l’elemento della minaccia e la strumentalizzazione della minore età della vittima.

Conclusioni

Con la recente pronuncia si assottiglia la linea di confine tra il reato di adescamento di minorenne e quello di violenza sessuale.

Si evidenzia che la giurisprudenza ha inteso prestare maggiore attenzione ai reati connotati da condotte poste in essere tramite strumenti telematici. A questi infatti si riconosce l’idoneità di prestarsi quali strumenti idonei alla realizzazione dei reati, capaci di arrecare tragici risvolti psicologici e sociologici.

Il reato di corruzione di minorenne

Il reato di corruzione di minorenne (articolo 609 quinquies) è stato introdotto nel codice di rito nel 1996 e riformato successivamente nel 2012.

Dopo la riforma, dottrina e giurisprudenza si sono occupate di definire la natura giuridica del reato e gli elementi costitutivi dello stesso soprattutto quando le vittime sono soggetti deboli o gli autori incapaci di intendere e di volere.

La sentenza della Cassazione

La corte di Cassazione, con la pronuncia dell’11 maggio 2020, ha stabilito che il reato di corruzione di minorenne può porsi in essere anche in assenza di contatto fisico con la vittima. Secondo i giudici di legittimità infatti è possibile commettere reato anche tramite un mezzo di comunicazione telematico.

Il caso

Un uomo inviava ad una minore di anni 14 video pornografici sul suo cellulare inducendola  a compiere atti sessuali e segnatamente a ritrarsi nuda.

Analisi della norma

L’art. 609 quinquies, condanna espressamente “chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.”

Con il termine “assistere” s’intende letteralmente “essere presente allo svolgimento di un fatto”, come si può assistere ad una lezione, ad una rappresentazione teatrale o alla proiezione di un film.

In relazione al caso di specie è sufficiente che il minore percepisca tali atti sessuali determinandone un turbamento. Non è necessario che questi vengano visti “dal vivo” potendo il minore “assistere” ad un fatto anche tramite un video.

Commettere il reato con le nuove tecnologie

Le nuove tecnologie, oggi, hanno aperto le porte a nuove forme di visione di fatti online, addirittura in formato “streaming”.

Ecco che la locuzione “fa assistere” deve essere letta in relazione al progresso tecnologico che determina numerosi risvolti negativi quali, ad esempio, la commissione di un fatto delittuoso.

Dall’ analisi del concetto di “mostrare” nonché da quello di “atto sessuale” così come ampliato dalle più recenti giurisprudenza, la Corte è giunta a ritenere che “Per il reato di corruzione di minorenne oltre all’esibizione diretta deve ritenersi comportamento rientrante nella norma anche l’esibizione sui social (nel caso WhatsApp) senza contatti fisici. Deve escludersi che le condotte poste in essere mediante mezzi telematici abbiano  connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore.”

La sentenza della Cassazione

Pertanto, con la pronuncia dell’11 maggio 2020 n. 14210 , gli Ermellini confermando le sentenze di merito di fatto condannavano l’uomo per il reato di corruzione di minorenne avvenuto tramite il mezzo whatsapp.

Potrebbe anche interessarti:”Palpeggiare una donna per scherzo è violenza sessuale”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abusi sessuali, minori, social network, violenza sessuale

Diritto al rimborso per l’ex convivente che ha contribuito alle spese di edificazione della casa familiare

2 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

L’ex convivente che abbia contribuito alle spese di edificazione sul fondo del patner di un immobile destinato a diventare la comune casa familiare, ma rimasto di proprietà esclusiva del dominus soli per l’operare dei principi in materia di accessione ha diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 2033 c.c., delle somme erogate (Cass. civ., sez. II del 03 ottobre 2019, n. 24721).

Il fatto

Una donna adiva il Tribunale di Sassari rappresentando che, durante la convivenza, il compagno aveva edificato in un fondo di sua proprietà un edificio da adibire a casa familiare utilizzando, per la metà dei costi di costruzione, somme della stessa. Peraltro, con apposita scrittura privata tra le parti l’uomo riconosceva la comproprietà dell’immobile con la compagna per il 50%. La donna, terminata la convivenza, chiedeva la divisione del bene o, in subordine, la restituzione delle somme versate.

L’uomo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Sassari, preliminarmente, rigettava la domanda principale della donna volta al riconoscimento della comproprietà. Tuttavia, riconosceva all’attrice un credito di € 80.233,49 a titolo di indennità di ingiustificato arricchimento. 

L’uomo, non ritenendo corretta la decisione, impugnava la sentenza. Ma anche la Corte di Appello dava ragione alla donna. In particolare, i giudici di secondo grado, riqualificata la domanda in termini di azione personale di restituzione, riteneva provato che la ricorrente avesse partecipato ai costi di costruzione. Di conseguenza la donna aveva diritto al rimborso di quanto versato.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo ricorreva in Cassazione adducendo due motivi.

Con il primo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza ritenuto che la richiesta di rimborso costituisse un’azione personale di restituzione;

con il secondo motivo l’uomo sosteneva che la domanda di restituzione poteva fondarsi solo sulla situazione di comproprietà.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso

Gli ermellini, chiamati a decidere il caso, analizzavano congiuntamente i due motivi di impugnazione poiché vertenti su questioni strettamente connesse.

La Corte di Cassazione riteneva infondate le doglianze. Innanzitutto alcuna carenza di motivazione poteva essere eccepita alla sentenza, considerato che i Giudici di merito avevano evidenziato che con la scrittura privata sottoscritta dai due ex conviventi provato era il dato che l’uomo avesse ricevuto i soldi per l’edificazione dell’immobile. Peraltro, non essendosi mai realizzato l’acquisto della comproprietà dell’immobile la somma versata era da ritenersi indebita. Pertanto la stessa doveva essere restituita poiché non dovuta e ciò ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Solo se il ricorrente fosse riuscito a dimostrare che la somma era stata versata a titolo di liberalità la pretesa restitutoria non sarebbe stata accolta.

Per tali ragioni, quindi, la Corte di legittimità rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti “No pignoramento all’ex marito che non versa il mantenimento perché paga il mutuo cointestato”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: compartecipazione spese casa familiare, convivenza, ingiustificato arricchimento, rimborso somme

  • « Vai alla pagina precedente
  • Pagina 1
  • Pagine interim omesse …
  • Pagina 10
  • Pagina 11
  • Pagina 12
  • Pagina 13
  • Pagina 14
  • Pagine interim omesse …
  • Pagina 32
  • Vai alla pagina successiva »

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.