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Legge e Giurisprudenza

In tema di atti persecutori, il comportamento petulante del padre non può configurare il reato di stalking nei confronti della madre, se giustificato da fondate preoccupazioni verso la figlia minore

19 Marzo 2021 Da Staff Lascia un commento

In tema di atti persecutori, ex art. 612 bis c.p., è possibile che le preoccupazioni di un padre per le condizioni  della propria figlia minore possano essere tali da escludere il reato di stalking nei confronti della madre della bambina?

Il caso

Tizio, padre di una bambina di quattro anni, veniva denunciato dall’ex convivente, madre della bambina, per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.

Il padre, infatti, in seguito alla separazione dalla compagna, poneva in essere nei confronti della donna,  alcune condotte consistenti in: continue telefonate, pedinamenti ed appostamenti sotto casa e nei pressi del suo luogo di lavoro.

Questione giuridica

La questione giuridica sottoposta all’attenzione dal Tribunale di Milano ed alla base della sentenza emessa da quest’ultimo è la seguente: quali sono i comportamenti ritenuti idonei ad ingenerare nei confronti della vittima un rilevante stato di ansia tale da configurare il reato di stalking?

Normativa di riferimento

La norma di riferimento in materia di atti persecutori è l’art. 612 bis c.p.

Tale disposizione punisce colui che “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

L’elemento soggettivo richiesto in capo a chi delinque è il dolo generico; ossia la volontà di porre in essere condotte di minaccia e  molestia nella consapevolezza che le stesse siano idonee a causare gli eventi descritti.

In particolare, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli atti persecutori non devono necessariamente essere tali da dare luogo ad una situazione con risvolti patologici. In tali casi è, al contrario, sufficiente che gli stessi creino un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

È quindi possibile escludere il reato nel caso in cui il soggetto agente non possegga il suddetto elemento soggettivo? non intendendo il soggetto attivo cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nei confronti della vittima?

Decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha assolto Tizio dal reato di atti persecutori per mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

In particolare, dalla ricostruzione della vicenda, emerge che Tizio avesse posto in essere comportamenti invadenti al solo fine di conoscere lo stato di salute della figlioletta.

Peraltro emerge anche che  tali condotte non hanno mai concretamente ingenerato nei confronti della ex compagna  stati di paura e di ansia.

Ed infatti, a conferma di ciò, le indagini effettuate mettono in luce che la donna non ha mai modificato le proprie abitudini di vita per paura degli atteggiamenti dell’ex convivente. Al contrario, la persona offesa si è sempre rivolta nei confronti dell’uomo utilizzando toni amichevoli e conciliativi per chiedergli favori. Tizio, invero, era addirittura in possesso di un mazzo di chiavi della casa in cui la medesima viveva.

Peraltro, a detta del Tribunale, le preoccupazioni del padre sembrano essere state “giustificate” anche da alcuni atteggiamenti della madre della bambina.  La donna, mediante la complicità di alcune amiche, aveva falsificato la firma di Tizio al fine di potere espatriare con la piccola, ingenerando in tal modo in lui il fondato timore per le sorti della loro figlia.

In conclusione, le preoccupazioni di un padre per le condizioni di vita e di salute per la propria figlia minore possono essere tali da escludere l’intenzione di realizzare atti persecutori nei confronti della  madre della bambina.

Il comportamento apprensivo e petulante tale da non ledere la libertà di autodeterminazione della vittima, non costituisce un fatto illecito. Non costituisce un fatto inquadrabile nel delitto di atti persecutori o stalking disciplinato dall’art. 612 bis c.p.

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Affidamento super esclusivo: può il genitore affidatario prendere tutte le decisioni che riguardano i minori senza consultare l’altro genitore?

12 Marzo 2021 Da Staff Lascia un commento

In tema di affidamento esclusivo dei figli minori, è legittimo il provvedimento con cui si dispone che il genitore non affidatario non contribuisca in alcun modo a prendere le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita dei figli?

Il caso

Una madre adisce la Corte di Cassazione contestando il provvedimento con cui la Corte di Appello territoriale, pur disponendo che la stessa non decadesse dall’esercizio della responsabilità genitoriale, ha disposto un affidamento “super esclusivo o rafforzato” nei confronti del padre.

Questione giuridica

La questione giuridica alla base del provvedimento assunto dalla Corte territoriale e sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione è la seguente: può il genitore cui non siano affidati i figli in via esclusiva e che non sia decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale essere escluso anche dall’assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli?

Normativa di riferimento

La norma di riferimento in materia di affidamento ad un solo genitore è l’art. 337 quater c.c. Tale norma stabilisce che “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.

La norma delinea una soluzione eccezionale, consentita solo in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori. Ciononostante, il regime di affidamento esclusivo generalmente lascia in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme all’altro, le decisioni di maggiore importanza per i figli.

È quindi possibile disporre che il genitore non affidatario sia escluso dall’assunzione delle decisioni di maggiore interesse che li riguardano?

Decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione (Cass. Civ. Ord. n. 29999/2020) ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza.  Tale  principio conferma quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 337 quater c.c. secondo cui il giudice, nel disporre l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, può modulare l’istituto dell’affido secondo la modalità che caso per caso si riveli più pertinente.

Ne consegue che il regime di affidamento esclusivo può anche essere ulteriormente inasprito nella forma dell’affidamento esclusivo rafforzato ( affidamento super esclusivo).  Ciò di fatto impedisce al genitore non affidatario di contribuire all’assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli.

Un tale regime maggiormente rigoroso può chiaramente essere disposto solo qualora vi siano delle gravi ragioni che lo giustificano. Ad esempio nel caso in cui uno dei due genitori non sia in grado di provvedere ai bisogni affettivi e relazionali dei figli; e ciò anche quando tale genitore non sia decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Potrebbe anche interessarti: “Affidamento minori: i figli dodicenni o con capacità di discernimento  hanno diritti di essere ascoltati a pena di nullità”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento, affidamento figli, divorzio, separazione, superiore interesse

Embrioni crioconservati: il Tribunale dice si all’impianto anche se la coppia si è separata

26 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

Il Tribunale di Santa Maria Capua A Vetere, in data 27 gennaio, ha deciso che gli embrioni crioconservati da una coppia, che nel frattempo ha deciso di separarsi, potranno essere comunque impiantati nella donna che ne ha fatto richiesta.

Sarà pertanto sufficiente il solo consenso della donna anche contro la volontà dell’uomo, sebbene l’embrione abbia il corredo genetico di entrambi

Il caso

Una coppia con difficoltà nella procreazione decideva, di comune accordo, di sottoporsi a un ciclo di procreazione assistita. In particolare venivano creati embrioni tramite ovuli della donna e il seme del marito. Purtroppo, però, per problemi di salute della donna questi non venivano più impiantati.

La coppia quindi decideva, su suggerimento dell’Ospedale, di crioconservare gli embrioni al fine di poterli impiantare nel momento in cui le condizioni della giovane fossero migliorate.

Tuttavia, nel frattempo insorgeva una crisi coniugale che si concludeva con la separazione della coppia.

La donna adisce il Tribunale

Sennonché a seguito del miglioramento delle condizioni di salute e nonostante la separazione dal marito la donna non avendo abbandonato l’idea della maternità chiedeva all’ex coniuge di utilizzare gli embrioni crioconservati.

Al diniego dell’uomo la predetta decideva di adire il Tribunale competente.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale adito con un ricorso d’urgenza da ragione alla donna autorizzando l’Ospedale all’impianto degli embrioni crioconservati.

Ed in particolare, il giudice adito,  in applicazione della normativa vigente, ritiene prevalente il diritto dell’embrione a nascere. Sottolinea, altresì, che ai sensi dell’art. 6 comma 3,  l. 40 del 2004, non è possibile revocare il consenso successivamente alla fecondazione. Ed invero tale revoca avrebbe dovuto intervenire in un momento anteriore. 

Peraltro dall’istruttoria emerge che nel momento in cui il consenso è stato prestato la coppia era integra e sino al maggio 2019 il consenso è stato reiterato anche dall’uomo.  

Quali saranno le responsabilità dell’uomo?

La innovativa decisione adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, destinata a fare discutere, per i molteplici risvolgi giuridici ed etico sociali, avrà delle dirette e immediate conseguenze per l’uomo il quale sarà a tutti gli effetti di legge considerato il padre del bambino.

Di conseguenza il bambino porterà il cognome del padre e l’uomo dovrà provvedere al suo mantenimento. Dovrà, altresì, occuparsi della sua crescita in conformità a tutte le norme che disciplinano il diritto/dovere dei genitori.

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Assegnazione casa coniugale: la moglie può chiedere l’assegnazione dell’abitazione coniugale di proprietà del marito in assenza di figli?

24 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

 

In tema di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione, è legittima la domanda posta dalla moglie in assenza di figli se l’immobile è di proprietà esclusiva del marito?

Il caso

Una donna adisce il Tribunale chiedendo la separazione dal marito. La donna chiede anche l’assegnazione della casa coniugale e assume alla base della separazione l’intollerabilità della convivenza per la condotta del marito violento. Dal matrimonio non sono nati figli.

Questione giuridica

La questione giuridica affrontata dal Tribunale adito è la seguente: la moglie ha diritto ad ottenere l’abitazione della casa coniugale che però è di esclusiva proprietà del marito poiché acquistata prima del matrimonio?
Ebbene, la norma di riferimento in materia di assegnazione della casa familiare è l’art. 337-sexies c.c. il quale stabilisce «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli».

E’ evidente che la norma miri esclusivamente alla tutela dei figli, sebbene il destinatario del provvedimento di assegnazione sia il genitore. In particolare,  tale disciplina vuole garantire ai figli, specie se minorenni, la conservazione dell’ habitat domestico.

Alla luce di ciò, è possibile procedere all’assegnazione della casa coniugale in assenza di prole?

Ebbene, da tempo ormai è principio consolidato, sia in dottrina sia in giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 3934/2008), che il Giudice possa
procedere all’assegnazione della casa coniugale esclusivamente in presenza di figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente.

Da ciò ne discende che in assenza di figli (come nel caso di specie) il coniuge non può pretendere né tanto meno ottenere l’assegnazione della casa coniugale ( tra le tante cfr. Cass., civ., sez. I, 18 settembre 2013, n.
21334). In tali casi, in particolare, il diritto di proprietà non può subire alcuna compromissione e il godimento della casa coniugale sarà regolata secondo la normativa generale in tema di proprietà esclusiva, oppure quella in tema di scioglimento della comunione in caso di comproprietà tra i coniugi dell’immobile.

L’assegnazione della casa coniugale non è una misura assistenziale

Sotto il profilo giuridico, quindi, l’assegnazione della casa coniugale non è  una misura assistenziale.  Si tratta di un istituto che ha la precipua finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi.
Sennonché solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita rappresentano gli unici motivi che possono spingere a sacrificare il diritto di proprietà.
Il Giudice, in assenza di figli, semmai terrà in considerazione la condizione del coniuge economicamente più debole ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in suo favore.

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Affidamento minori: i figli dodicenni o con capacità di discernimento hanno diritto di essere ascoltati a pena di nullità

11 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

In tema di affidamento di figli minori l’art. 337 bis c.c. prescrive l’obbligo di audizione del minore a pena di nullità quando si assumono provvedimenti sulla convivenza dei figli con uno dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021 n.1474).

Il superiore principio di diritto è stato confermato dagli ermellini con la recente ordinanza n. 1474 del 2021. Ebbene, essendo il minore una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, nonché portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo.

Il caso

Il Tribunale di Pesaro veniva adito nell’ambito di un procedimento volto alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di minori. Il Giudicante adito disponeva: l’affidamento congiunto a entrambi i genitori dei minori nati dalla convivenza more uxorio; il collocamento prevalente dei minori presso la madre; il diritto di visita del padre secondo precise modalità.

L’uomo ricorreva in Corte di Appello

L’uomo proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso in primo grado. Il predetto riteneva che il giudice avrebbe dovuto ascoltare almeno la figlia undicenne prima di emettere il provvedimento.

La Corte d’Appello rigettava il reclamo e confermava integralmente la decisione di prime cure, ritenendo di non procedere all’audizione dei due figli per contrasto con i loro interessi.

il padre ricorreva in Cassazione

L’uomo ritenendo ingiusto il provvedimento ricorreva avanti la Suprema Corte. In particolare il padre con il proprio atto lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c., dell’art. 12
della Convenzione di New York e dell’art. 6 Cedu, per non aver la Corte territoriale disposto l’audizione almeno della figlia maggiore, di 11 anni di età e quindi perfettamente capace di esprimersi in  ordine all’affidamento.

La Suprema Corte accoglie il ricorso

Gli ermellini accoglievano le doglianze del padre. Nella propria motivazione sottolineavano che in tutti i procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., in caso di assunzione di provvedimenti relativi alla convivenza e all’affidamento dei figli ad uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento a pena di nullità. 

Da tale obbligo ne consegue che il giudice deve motivare in
modo specifico e circostanziato la scelta di non procedere  all’audizione- Ciò soprattutto quando l’età del minore si avvicina a quella dei 12 anni, oltre la quale sussiste l’obbligo legale dell’ascolto. Tale onere motivazionale
ricorre non solo quando il giudice ritenga il minore incapace di discernimento o l’esame superfluo oppure in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora, invece che procedere all’ascolto diretto, opti per un ascolto c.d. “delegato”.

Nel caso di specie, il giudice di merito non si era attenuto a tali principi, escludendo l’audizione della figlia della coppia in assenza di adeguata motivazione sulla sua capacità di discernimento.

Sottolineavano gli ermellini che il mancato ascolto, se non sorretto da espressa motivazione su un’assenza di discernimento o sulla sussistenza di altre circostanze tali da giustificarne l’omissione, costituisce violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo.

Per questi motivi, la Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Potrebbe interessarti “Bigenitorialità: diritto da preservare ad ogni costo?”. Leggi qui. 

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Assegno unico per i figli 2021

5 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

L’Assegno unico per i figli, già previsto nella Legge di Bilancio 2020, (ma privo di copertura), è stato finalmente finanziato e dovrebbe essere operativo dal 1° luglio 2021.

La prestazione, introdotta nella Legge di bilancio 2021, nell’ambito del “pacchetto famiglia” è uno strumento a sostegno dei nuclei familiari. Tuttavia per sapere come accedere al nuovo strumento occorre attendere i  provvedimenti attuativi. La misura dovrebbe sostituire alcune delle precedenti previsioni a sostegno delle famiglie che, al momento, sono salve per l’anno 2021.

Art. 1. comma 1 legge di bilancio 2021

L’art. 1, comma 1 della legge di bilancio 2021, statuisce «Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia».
Tuttavia bisognerà attendere l’emanazione degli appositi provvedimenti normativi per riorganizzare gli altri istituti attualmente esistenti.
Come sopra evidenziato l’Assegno universale per famiglie con figli era già previsto nella legge di bilancio 2020, ma tale misura si era poi scontrata con i limiti di copertura.

Quando entrerà in vigore l’assegno unico per i figli?

L’assegno unico per il figlio dovrebbe partire a decorrere dal prossimo luglio, ma l’attuale situazione di crisi di governo, però, potrebbe determinare degli slittamenti..


Quali misure sostituirà l’assegno unico per i figli? 

L’introduzione dell’assegno unico sostituirà gli altri bonus famiglia esistenti, ossia:

– bonus mamma domani;

– assegno di natalità;

–bonus asilo nido.

Il nome  “assegno unico” è indicativo. Tale assegno prevede infatti l’integrale sostituzione delle altre agevolazioni, detrazioni, e bonus ad oggi previste.
Dovrebbero essere sostituite: le detrazioni figli a carico e gli assegni al nucleo familiare. Al suo interno verranno comprese tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i mini bonus che resteranno in vigore fino al prossimo 30 giugno.

In cosa consiste la nuova misura?

A partire dal 1° luglio 2021 le famiglie con almeno un figlio a carico riceveranno un assegno mensile.
L’assegno spetterà alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico, fino a un importo massimo mensile per ogni figlio tra i 200 ed i 250 euro.
L’importo delle erogazioni non è ancora definito, in quanto il criterio di individuazione è demandato ai provvedimenti di futura applicazione.
La misura prevede una quota fissa per tutte le famiglie che potrebbe indicativamente essere compresa tra gli 80 ed i 200 euro, cui si aggiungerà una quota variabile.
Tale ultima componente dipenderà dall’Isee e si dovrebbe azzerare raggiunti i 60 mila euro annui.

Età dei figli


L’assegno dovrebbe essere riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età del figlio;  limite di età non è previsto nel caso di figlio disabile. I figli sino all’età di 21 anni potranno beneficiare dell’assegno solo se studiano, svolgono un tirocinio e se lavorano, non dovranno percepire un reddito annuale superiore a € 4.000; nel caso di prosecuzione degli studi si potrà continuare a ricevere l’assegno unico fino ai 25 anni di età del figlio.

La misura non riguarda le sole famiglie italiane

L’assegno non andrà a beneficio solo dei cittadini italiani ma di tutte le famiglie con minori con un regolare permesso di soggiorno e chi risiede in Italia da più di due anni.

E’ prevista una maggiorazione dell’importo erogato in caso dal quarto figlio e le somme erogate non concorreranno alla formazione del reddito complessivo.


Quali lavoratori avranno diritto all’assegno unico?

Il beneficio dovrebbe riguardare tutte le famiglie senza distinzioni reddituali.
Pertanto ne avranno diritto:
• le famiglie con lavoratori dipendenti
• le famiglie con lavoratori autonomi
• le famiglie con disoccupati e incapienti.
L’obiettivo da raggiungere, oltre al sostenimento delle famiglie, è l’incentivazione delle nascite in Italia.

Assegno unico e figli disabili

Nel caso di figli con disabilità non sono previsti limiti massimi di età dei medesimi per l’erogazione e l’importo sarà maggiorato tra il 30% ed il 50%.

L’Assegno unico ed il reddito di cittadinanza

L’importo dell’assegno unico 2021 è compatibile, (quindi cumulabile), con il reddito di cittadinanza.
Non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito.

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Reati sessuali: le vittime di reati sessuali devono essere ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato a prescindere dal reddito

21 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

La Corte Costituzione con la sentenza n. 1 dell’11 gennaio scorso afferma la legittimità della previsione dell’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato per le vittime di reati sessuali, in particolare se persone offese sono minori e ciò prescindere dalle condizioni economiche.

La questione giuridica

La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost., dell’art. 76, comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, nella parte in cui, determina l’automatica ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612 bis nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1 e senza riservare alcuna discrezionalità valutativa al giudice.

Anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. penale n.52822 del 2018) afferma il diritto della persona offesa da uno dei reati sopra elencati (principalmente reati sessuali) a fruire del Patrocinio a Spese dello Stato per il solo fatto di essere appunto persona offesa, indipendentemente dalle condizioni reddituali. Tale normativa si fonda sulla necessità di assicurare alle vittime di tali reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale .

Tale interpretazione istituisce un automatismo legislativo. In particolare al solo verificarsi del suo presupposto, ovvero assumere la veste di persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma, si determina l’ammissione al beneficio. Il giudice, quindi, non ha alcun margine di valutazione  in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali.

La questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli si fonda sulla circostanza che la normativa di riferimento viola il principio di uguaglianza. Contrasta, inoltre, con l’affermazione contenuta nell’art. 24 Cost. la quale dispone che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”

Necessità di contemperamento tra diritto di difesa e contenimento della spesa pubblica

Il GIP sottolinea la necessità di raggiungere l’obiettivo di limitare le spese giudiziali. Evidenzia, inoltre, che in tema di Patrocinio a Spese dello Stato, occorre individuare un punto di equilibrio tra: garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.”

Il remittente sottolinea inoltre che l’ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma porterebbe a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.

La decisione della Corte Costituzionale

Di diverso avviso è la Corte Costituzionale. Secondo il giudice delle leggi la normativa richiamata non lede affatto le norme costituzionali. Ciò avendo riguardo alla vulnerabilità delle vittime dei reati sessuali oltre che alle esigenze di garantire il venire alla luce di tali reati.

Peraltro, la Corte Costituzionale richiama nelle proprie argomentazioni le norme volte  a introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale.

Scelta di indirizzo politico-criminale

La Corte Costituzionale evidenzia che la scelta di garantire il Patrocinio a Spese dello Stato alle vittime di reati sessuali, a prescindere dal reddito, è di  di indirizzo politico-criminale. Tale scelta ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, molto vulnerabile a causa della natura dei reati di cui è vittima. Mira, inoltre, a incoraggiare la stessa a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

Per tali motivi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost., nella parte in cui determina l’automatica ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato delle persone offese dai reati indicati dalla norma medesima.

Potrebbe anche interessarti “Violenza sessuale e corruzione di minorenne tramite social”. Leggi qui. 

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Sicilia zona rossa

17 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Da oggi, domenica 17 gennaio, la Sicilia è zona rossa e lo sarà per le prossime due settimane. Alle regole previste a livello nazionale per la zona rossa vanno ad aggiungersi le misure più restrittive introdotte con l’ordinanza emanata del Presidente della regione SICILIA, Nello Musumeci. Solo a seguito delle verifiche sull’andamento dei contagi si faranno i conti e si deciderà come procedere. Se i risultati fra quindici giorni non saranno positivi si prevede già la proroga della zona rossa e quindi delle misure restrittive al fine di contenere il contagio da Covid19.

Di seguito si indica cosa cambia da oggi al 31 gennaio:

Spostamenti

Divieto di entrata e uscita dalla regione. In vigore, altresì, il divieto di entrata e di uscita dal proprio comune, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”. Servirà pertanto l’autocertificazione per gli spostamenti.

Non si può circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato, all’interno del territorio comunale, ad eccezione di “comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria”.

 I passeggeri in arrivo in Sicilia dovranno registrarsi sul sito dedicato con obbligo di tampone rapido.

Si potranno fare visite ai parenti?

 

In forza dell’ordinanza regionale sono vietati anche gli spostamenti per fare visita ad amici e parenti. Anche se nelle ultime ore si è diffusa la notizia che ciò sarà consentito in alcuni limitati casi di necessità o salute o per visitare i genitori anziani o soli.


Attività sportive

Continuano a rimanere chiuse palestre, piscine, circoli, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

Scuola

Attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutte le altre classi scolastiche e le Università continueranno con la didattica a distanza. In caso di contagi all’interno delle scuole per cui è prevista la didattica in presenza potranno essere emanati provvedimenti di chiusura.


Attività commerciali

Restano sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte, inoltre: lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Bar e ristoranti

Sono sospese le attività dei bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Per le attività di ristorazione è consentita la consegna a domicilio e fino alle 22  l’asporto. Per i bar consentito l’asporto fino alle 18,00.

Cosa rimane aperto?

Per sapere cosa rimarrà aperto bisogna leggere gli allegati 23 e 24 del DPCM del 14.01.2021.

Tra le attività che rimangono aperte vi è quella degli Studi Legali.

Per leggere il testo integrale del DPCM del 14.01.2021 clicca qui.

Per leggere l’Ordinanza Regione Sicilia clicca qui.

 

 

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Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

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Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

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Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

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