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coronavirus

Sicilia zona rossa

17 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Da oggi, domenica 17 gennaio, la Sicilia è zona rossa e lo sarà per le prossime due settimane. Alle regole previste a livello nazionale per la zona rossa vanno ad aggiungersi le misure più restrittive introdotte con l’ordinanza emanata del Presidente della regione SICILIA, Nello Musumeci. Solo a seguito delle verifiche sull’andamento dei contagi si faranno i conti e si deciderà come procedere. Se i risultati fra quindici giorni non saranno positivi si prevede già la proroga della zona rossa e quindi delle misure restrittive al fine di contenere il contagio da Covid19.

Di seguito si indica cosa cambia da oggi al 31 gennaio:

Spostamenti

Divieto di entrata e uscita dalla regione. In vigore, altresì, il divieto di entrata e di uscita dal proprio comune, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”. Servirà pertanto l’autocertificazione per gli spostamenti.

Non si può circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato, all’interno del territorio comunale, ad eccezione di “comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria”.

 I passeggeri in arrivo in Sicilia dovranno registrarsi sul sito dedicato con obbligo di tampone rapido.

Si potranno fare visite ai parenti?

 

In forza dell’ordinanza regionale sono vietati anche gli spostamenti per fare visita ad amici e parenti. Anche se nelle ultime ore si è diffusa la notizia che ciò sarà consentito in alcuni limitati casi di necessità o salute o per visitare i genitori anziani o soli.


Attività sportive

Continuano a rimanere chiuse palestre, piscine, circoli, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

Scuola

Attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutte le altre classi scolastiche e le Università continueranno con la didattica a distanza. In caso di contagi all’interno delle scuole per cui è prevista la didattica in presenza potranno essere emanati provvedimenti di chiusura.


Attività commerciali

Restano sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte, inoltre: lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Bar e ristoranti

Sono sospese le attività dei bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Per le attività di ristorazione è consentita la consegna a domicilio e fino alle 22  l’asporto. Per i bar consentito l’asporto fino alle 18,00.

Cosa rimane aperto?

Per sapere cosa rimarrà aperto bisogna leggere gli allegati 23 e 24 del DPCM del 14.01.2021.

Tra le attività che rimangono aperte vi è quella degli Studi Legali.

Per leggere il testo integrale del DPCM del 14.01.2021 clicca qui.

Per leggere l’Ordinanza Regione Sicilia clicca qui.

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: coronavirus, covid19, normativa emergenziale

Decreto Ristori bis: congedo straordinario e bonus baby-sitting

14 Novembre 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. Decreto Ristori bis ( d.l. 9 novembre 2020 n. 149), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279,  reca: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sostegni alle famiglie

Il decreto Ristori bis introduce sostegni alle famiglie, prevedendo un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e il bonus baby-sitting.

Congedo straordinario cosa è? chi ne ha diritto?

Ebbene, l’art. 13 del d.l. n. 149/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali si è proceduto a sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, ad entrambi i genitori degli alunni, alternativamente, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, sempreché  la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.

Ammontare della retribuzione per i periodi di congedo

Per i periodi di congedo fruiti, il decreto riconosce, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale indennità viene calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Testo unico delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 151/2001. Peraltro, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il medesimo beneficio spetta, inoltre, anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.


Bonus baby-sitting

Allo stesso modo e sempre limitatamente alle aree sopra individuate, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, l’art. 14 del decreto Ristori bis stabilisce il diritto, per i genitori lavoratori degli alunni iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altra forme previdenziali obbligatoria, a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di €1000. In particolare, tale bonus si potrà utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il bonus spetta a entrami i genitori?

Hanno diritto al bonus, alternativamente, entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Inoltre, nel nucleo familiare, l’altro genitore non deve avere beneficiato di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Infine l’altro genitore non deve trovarsi in stato di disoccupazione.
Anche tale beneficio spetta ai genitori aventi i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali si è proceduto a chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Il bonus non spetta per le prestazioni rese dai familiari ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Come avverrà l’erogazione del Bonus?

L’erogazione dei bonus ad ogni modo avverrà mediante il libretto famiglia, nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per
l’anno 2020, sulla base delle domande pervenute all’INPS.

Potrebbe anche interessarti “Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno”. Leggi qui.

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Coronavirus: chi sono i “congiunti” cui si può far visita alla luce del DPCM del 26 aprile scorso?

29 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Coronavirus e congiunti. Domenica 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vertente sul nuovo DPCM. Quest’ultimo è volto a regolamentare l’inizio della “fase 2”, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria.

Tra le novità introdotte dal nuovo DPCM 26 aprile 2020, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio, spicca la possibilità per i cittadini di spostarsi, anche tra comuni della stessa regione, per far visita ai propri “congiunti”.

All’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto si legge che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro».

Dunque, nelle prossime settimane continueranno ad essere necessarie le autocertificazioni per gli spostamenti. Tuttavia, tra le situazioni di “necessità” potranno farsi rientrare anche le visite ai propri congiunti entro il territorio regionale, a condizione che vengano adottate tutte le cautele richieste.

Cosa deve intendersi con il termine “congiunti”? Fino a che grado di parentela si può estendere il termine?  Vi rientrano anche fidanzati/e?

La risposta non è immediata e pone dubbi interpretativi in merito.

Da un punto di vista strettamente letterale, con tale espressione si indica il familiare, il parente, l’affine o il consanguineo. Dunque, si fa riferimento alla posizione di colui il quale è legato ad altri da un vincolo di parentela.

Dal punto di vista giuridico, invece, non esiste una definizione univoca di “prossimo congiunto”. Invero, tale nozione non è granché presente nella nostra legislazione.

Eccezionalmente, una definizione normativa generale di “prossimi congiunti” è ravvisabile unicamente in materia penale: l’art. 307 comma 4 c.p. statuisce che «agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti».

Pertanto la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale; in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta incerta e dal significato ambiguo.

Peraltro anche le pronunce giurisprudenziali, le quali senza dubbio offrono ulteriori spunti definitori, non virano nella medesima direzione.

Per molto tempo l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha ritenuto di annoverare nella categoria in esame solo coloro i quali risultano legati da un vincolo affettivo “giuridicamente rilevante”, dal quale discendono diritti e doveri reciproci (Cass. civ., n. 1845/1976).

Nonostante ciò, non sono mancate le pronunce dal contenuto diametralmente opposto. Ed invero alcune di esse hanno  riconosciuto adeguato valore  ai legami affettivi stabili, a prescindere dall’ esistenza di rapporti di parentela o affinità. Tra tutte preme richiamare una pronuncia della Cassazione che, in tema di illecito civile e ai fini del risarcimento, ha annoverato tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito (Cass., n. 46351/2014).

Alla luce di quanto fino ad ora affermato, stante l’ambiguità della materia, è possibile trarre le seguenti conclusioni.

Qualora si intendesse procedere ad un’interpretazione restrittiva del termine “congiunti”, stante il tenore letterale dell’art. 307 c. 4 c.p., prudentemente vi rientrerebbe di certo la famiglia c.d. nucleare. Quella, cioè, costituita dai coniugi e dai figli. In più, sarebbero da includere anche i fratelli e le sorelle, i nonni, gli zii, i nipoti, il partner di un’unione civile. Sarebbero esclusi i fidanzati.

Qualora, invece, si ritenesse opportuno abbracciare un’interpretazione estensiva del termine, sarebbe possibile annoverare nella nozione di “congiunti” anche i partner stabili.

Alla luce del nuovo DPCM i fidanzati rientrano nella nozione di congiunti?

Nella considerazione che la ratio del DPCM risiede nell’ esigenza di favorire il ricongiungimento tra persone legate da vincoli affettivi, è possibile presumere che all’ interno della categoria “congiunti” possano farsi rientrare anche i fidanzati stabili.

Potrebbe anche interessarti “Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle”. Leggi qui.

 

 

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Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle

30 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. decreto Cura Italia, di cui sentiamo parlare continuamente, prevede una serie di misure volte al sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà a causa delle misure disposte dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus. Il presente articolo mira a individuare tali misure nonché le modalità per richiederle.

In cosa consistono le misure disposte dal Governo

Al fine di sostenere le famiglie, il Decreto Cura Italia, tra le altre cose, prevede:

  1. l’ampliamento del congedo parentale;
  2. l’ampliamento dei permessi per i portatori di handicap;
  3. la possibilità di fruizione di un voucher baby sitter.

Di fronte al crescere del disagio sociale, in seguito al fermo delle attività, il governo ha, inoltre, anticipato lo stanziamento di 4,3 miliardi ai Comuni più 400 milioni per buoni spesa. In merito a questi saranno proprio i Comuni a stabilire le modalità di concessione delle somme ed è agli stessi cui bisognerà rivolgersi.

Come richiedere i bonus 

Anzitutto, l’ente incaricato dal Governo per elargire i bonus di cui sopra è l’INPS. La richiesta può essere avanzata mediante la registrazione alla piattaforma dell’Istituto previa richiesta del PIN INPS indispensabile per l’accesso.

Come richiedere il PIN?

La richiesta del Pin INPS, ossia del codice identificativo personale che consente l’accesso ai servizi online dell’INPS, consiste in una procedura piuttosto lunga, a cui il Governo ha tuttavia posto rimedio mediante la possibilità di un Pin facilitato. In particolare la situazione di estrema urgenza che stiamo vivendo non consente di attendere i tempi burocratici tipici per la richiesta del codice.  Invero, il decreto Cura Italia ha attribuito all’INPS il compito di attuare, con la massima celerità, le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

Per ottenere il Pin l’INPS ha previsto, quindi,  il rilascio del predetto con il riconoscimento a distanza.  L’iter è gestito dal Contact Center. Non è necessario pertanto attendere gli ulteriori 8 caratteri del Pin che o venivano spediti tramite il servizio postale ordinario o rilasciati personalmente recandosi presso gli uffici dell’Istituto.

Per chiedere il Pin sarà sufficiente quindi chiamare il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 16416.

Ovviamente tale procedura non sarà necessaria per tutti coloro che già avevano un’identità digitale, ovvero SPID. Ebbene questi potranno accedere tramite lo SPID ai servizi seguendo i passaggi richiesti man mano dalla piattaforma dell’INPS.

Dopo avere avuto accesso alla propria posizione anagrafica tramite PIN o SPID sarà possibile a decorrere dal 01.04 p.v., ossia da domani, potere richiedere tutte le prestazioni previste dal Decreto Cura Italia.

Per i buoni spesa, invece, sarà necessario rivolgersi al proprio Comune anagrafico.

Potrebbe anche interessarti “Covid19, chiusura forzosa delle scuole, è dovuto il pagamento della retta scolastica?”. Leggi qui.

 

 

 

 

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