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Decreto Ristori bis: congedo straordinario e bonus baby-sitting

14 Novembre 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. Decreto Ristori bis ( d.l. 9 novembre 2020 n. 149), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279,  reca: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sostegni alle famiglie

Il decreto Ristori bis introduce sostegni alle famiglie, prevedendo un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e il bonus baby-sitting.

Congedo straordinario cosa è? chi ne ha diritto?

Ebbene, l’art. 13 del d.l. n. 149/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali si è proceduto a sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, ad entrambi i genitori degli alunni, alternativamente, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, sempreché  la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.

Ammontare della retribuzione per i periodi di congedo

Per i periodi di congedo fruiti, il decreto riconosce, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale indennità viene calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Testo unico delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 151/2001. Peraltro, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il medesimo beneficio spetta, inoltre, anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.


Bonus baby-sitting

Allo stesso modo e sempre limitatamente alle aree sopra individuate, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, l’art. 14 del decreto Ristori bis stabilisce il diritto, per i genitori lavoratori degli alunni iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altra forme previdenziali obbligatoria, a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di €1000. In particolare, tale bonus si potrà utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il bonus spetta a entrami i genitori?

Hanno diritto al bonus, alternativamente, entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Inoltre, nel nucleo familiare, l’altro genitore non deve avere beneficiato di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Infine l’altro genitore non deve trovarsi in stato di disoccupazione.
Anche tale beneficio spetta ai genitori aventi i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali si è proceduto a chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Il bonus non spetta per le prestazioni rese dai familiari ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Come avverrà l’erogazione del Bonus?

L’erogazione dei bonus ad ogni modo avverrà mediante il libretto famiglia, nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per
l’anno 2020, sulla base delle domande pervenute all’INPS.

Potrebbe anche interessarti “Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno”. Leggi qui.

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