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Archivi per Luglio 2019

Percorso psicoterapeutico: il Giudice può obbligare un genitore a seguirlo?

29 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il percorso psicoterapeutico imposto con provvedimento dal Giudice, in caso di controversia tra due genitori in merito all’affidamento dei figli minori, è nullo poiché viola il diritto costituzionale all’autodeterminazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Cass. I civile, ord. n. 18222/2019, dep. il 05.07.2019).

La vicenda  riguarda un procedimento altamente conflittuale di affidamento di una minore.

Il rapporto tra i genitori era tutt’altro che pacifico. Ciò ha indotto il giudice di primo grado a prescrivere alla madre un percorso psicoterapeutico per  superare le difficoltà nel rapporto con la figlia. 

La Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale. Anche nella parte che prevedeva l’ assistenza domiciliare per la minore e la presa in carico della stessa da parte della Neuro Psichiatria Infantile.

I giudici di secondo grado hanno spiegato che il giudice ha sempre il potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita.

La madre, non soddisfatta delle sorti del giudizio, ha fatto ricorso in Cassazione. E ha chiesto che venisse dichiarata la nullità del provvedimento. In particolare la donna sottolineava che nessun giudice può imporre un percorso psicoterapeutico. Ciò infatti condizionerebbe la libertà di autodeterminazione del genitore. Cioè la libertà di decidere autonomamente.

La Suprema Corte ha dato ragione alla donna.

In particolare, gli Ermellini  richiamando precedenti pronunce, hanno riconosciuto che prescrivere ai genitori un percorso psicoterapeutico comporta comunque un condizionamento. E ciò viola gli articoli 13 e 32 comma 2 della Costituzione.

Pertanto la Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato, e ha rinviato  alla Corte di Appello di Perugia per una nuova disamina dei fatti.

Rinviando, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale “la prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.

Potrebbe interessarti anche: “Bigenitorialità: principio inattaccabile anche se la mamma soffre di disturbo della personalità”. Leggi qui

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento figli, autodeterminazione, genitori, obbligo, percorso psicoterapeutico

Assegnazione della casa familiare: revocata se il figlio rientra solo nei week end

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegnazione della casa familiare ha come presupposto che il figlio convivente vi abiti stabilmente. I rientri, seppur frequenti, del figlio che ormai vive all’estero, fanno venire meno il presupposto (Cass. civ. Sez. VI , ord., 06-05-2019, n. 11844)

In sede di separazione il Tribunale decide per l’assegnazione della casa familiare alla moglie, che vi sarebbe rimasta a vivere insieme alla figlia.

La ragazza cresce e va a studiare all’estero.

Così l’ex marito si rivolge nuovamente ai giudici per riavere la casa familiare, considerando che era venuto meno il presupposto dell’assegnazione alla moglie. Ovvero il collocamento prevalente della figlia presso la mamma.

Sia il Tribunale di Venezia che la Corte d’Appello territoriale danno ragione all’uomo.

La signora si gioca il tutto e per tutto e ricorre in Cassazione.

Sosteneva infatti che i giudici di merito non avessero valutato la documentazione dalla quale si evinceva la temporaneità dell’allontanamento della figlia.

Inoltre contestava il fatto che i giudici non avessero tenuto in considerazione la frequenza con cui la ragazza faveva rientro a casa.

La Cassazione ha invece confermato le sentenze dei primi due gradi di giudizio. In particolare, ha precisato che il fatto che la figlia si rechi con una certa frequenza presso l’abitazione materna non fa venir meno la schiacciante verità. E cioè che la ragazza abbia trasferito il centro delle proprie attività all’estero.

In altre parole, ai fini dell’assegnazione della casa familiare è necessario che il figlio viva stabilmente presso essa. Se viene meno il requisito della stabilità, ad opinione degli Ermellini, potrà parlarsi di “rapporto di mera ospitalità”.

Dall’utilizzo saltuario della casa familiare discende, inoltre, la NON configurabilità dell’habitat domestico quale centro degli interessi, affetti della prole.

Può interessarti anche un altro nostro articolo: “Omesso mantenimento al figlio maggiorenne. Non è reato se il ragazzo è abile al lavoro, anche se studente”. Leggi qui

Inoltre vi proponiamo un approfondimento dal sito www.responsabile civile.it: Coppia senza figli: assegno e casa coniugale. Leggi qui

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Espulsione degli stranieri: e i legami familiari?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’espulsione non può avvenire in maniera automatica per mancanza di un titolo di soggiorno valido se ci sono motivi di unità familiare a giustificare la permanenza in Italia dello straniero. (Cass. Civ. n. 1665/2019)

Un cittadino marocchino si è rivolto al Giudice di Pace. Riteneva infatti che fosse ingiusto il decreto del Prefetto che sanciva la sua espulsione dall’Italia.

Ma il Giudice ha confermato la legittimità dell’espulsione: il permesso di soggiorno dell’uomo, infatti, era scaduto. 

L’uomo aveva anche invocato la soluzione del ricongiungimento familiare. Ma il Giudice, pur riconoscendo la percorribilità di questa via, ha contestato che l’uomo non avrebbe dato prova di averne fatto richiesta. Non era sufficiente l’aver prodotto in giudizio un bollettino postale e la prova di un’assicurata a mezzo posta.

Cos’è il ricongiungimento familiare? E’ un istituto che consente al cittadino straniero (o apolide) che vive regolarmente in Italia di richiedere l’ingresso di familiari extracomunitari o apolidi. Questo strumento ha la finalità di garantire a tutti gli individui l’unità familiare (per approfondire leggi anche art. 29 del T.U. sull’Immigrazione).

Disperato, l’uomo si è dunque rivolto alla Suprema Corte. A suo dire, infatti, la decisione del Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto della tutela rafforzata che spetta agli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento, o, comunque, al ricongiunto.

In particolare, poi, il giudicante, non avrebbe tenuto conto della natura e dell’effettività dei legami familiari, del tempo trascorso in Italia, e la condizione sua e dei congiunti.

Il Giudice di Pace poi avrebbe anche sbagliato a sottovalutare la documentazione prodotta in giudizio. Il cittadino straniero aveva fatto richiesta di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. E la ricevuta postale ne era attestazione. Ciò di per sé sarebbe dovuto essere sufficiente a sospendere il provvedimento di espulsione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del cittadino straniero.

La motivazione fornita dalla Suprema Corte è estremamente complessa e tecnica. 

Nella sostanza, però gli Ermellini hanno voluto ribadire un orientamento fondamentale. E cioè che l’ingresso irregolare in Italia o la mancanza (originaria o sopravvenuta) del permesso di soggiorno non possono determinare da sole l’espulsione di uno straniero. Ciò però solo quando vi siano delle ragioni legate alla tutela dell’unità familiare.

In questi casi occorre effettuare una valutazione caso per caso. E questa valutazione deve tenere conto della natura e dell’effettività dei legami familiari, di quelli con il paese d’origine, della durata della permanenza in Italia. Secondo una valutazione caso per caso.

Questa modalità deve essere applicata a tutti gli stranieri che in Italia abbiano dei legami familiari. A prescindere che, formalmente, siano o meno nella condizione di richiedere il ricongiungimento familiare.

L’organo chiamato a decidere sull’espulsione – amministrativo o giudiziario che sia – deve procedere ad un bilanciamento di interessi. La tutela dell’ordine pubblico dello Stato e il diritto alla vita familiare di qualsiasi individuo.

Tutti passaggi, questi, che la Prefettura prima e il Giudice Pace dopo avevano ignorato.

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Mutuo: quando l’ex deve rimborsare la sua parte?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Mutuo cointestato: solo la prova chiara dell’accollo interno libera l’ex dalla restituzione della sua quota. (Cass. Civ n. 1072/2018)

In costanza di matrimonio una coppia ha acceso un mutuo cointestato per l’acquisto della loro casa familiare. Tutto procedeva serenamente tra i due, e come accade in molte famiglie, il marito si faceva carico per intero della rata ogni mese.

Poi i rapporti tra i due si sono incrinati. E’ subentrata una separazione, durante la quale  l’uomo ha continuato a pagarne le rate.

Dopo il divorzio l’uomo si è nuovamente rivolto al tribunale. Chiedeva che  la ex gli restituisse il 50% delle rate da lui pagate durante il matrimonio.

In primo grado l’ex marito ha avuto ragione. 

Ma il giudizio d’Appello ha ribaltato la situazione. I giudici erano dell’avviso che vi fosse stata un’assunzione volontaria di impegno, da parte dell’uomo, al pagamento delle rate. Tale impegno, qualificabile come accollo interno, faceva sì che l’uomo non avesse diritto ad alcuna restituzione. 

Assolutamente insoddisfatto dell’esito del giudizio di secondo grado l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione. 

In particolare il marito ha rappresentato come la Corte territoriale avesse desunto questo suo impegno esclusivamente dalla premessa di un provvedimento presidenziale, e quindi temporaneo. Provvedimento tra l’altro superato da una sentenza di divorzio che non riconosceva alla moglie né assegno divorzile, né l’esonero al pagamento della quota parte delle rate.

Tra l’altro l’assunzione di tale impegno, non si desumeva da nessuna parte. Non dai verbali di udienza, non dalle motivazioni di detto provvedimento e tantomeno dai successivi comportamenti processuali delle parti.

La Suprema Corte ha dato ragione all’uomo, e ha cassato la sentenza impugnata, rimandando tutto alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Secondo la Cassazione infatti non vi era prova, da nessuna parte, dell’intenzione dell’uomo di farsi carico dei pagamenti per intero. Né la prova era desumibile dalla premessa del provvedimento presidenziale.

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Il nostro articolo: “Casa costruita con i miei soldi sul terreno dell’ex. E ora?”. Leggi qui

La risposta dell’Avv. Daniel Cibin su un caso simile. Leggi qui

 

 

 

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La nuova compagna di papà può pubblicare le nostre foto sui social?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La nuova compagna del padre non può pubblicare sui social le foto dei figli di lui  senza il consenso di entrambi i genitori. (Tribunale di Rieti, ordinanza 7 marzo 2019)

Il fatto

Tizia è la nuova compagna del papà di due bambini. La donna, per lungo tempo, ha avuto l’abitudine di postare sui suoi profili social le foto dei figli del compagno, avuti da  Sempronia, da cui era separato. Foto tra l’altro spesso accompagnate da commenti non proprio edificanti rivolti a quest’ultima.

Sempronia, non condividendo la situazione, ha invitato Tizia – prima bonariamente – a rimuovere le foto dei bambini dai suoi profili social.  Questo primo tentativo purtroppo non è andato a buon fine. Quindi Sempronia ha reiterato la sua richiesta con una diffida formale. 

Sembrava che questo strumento avesse convinto Tizia a desistere dai suoi comportamenti. In realtà però, dopo qualche tempo, ha ricominciato a pubblicare le foto dei minori, seppur con il viso coperto.

Nel frattempo Sempronia e l’uomo decidono di divorziare. E nelle condizioni del divorzio hanno inserito una clausola ben precisa. Quella per cui solo i genitori avrebbero potuto pubblicare sui social le foto dei minori, e non terze persone. Salvo consenso congiunto di mamma e papà.

Incurante di tutto la nuova compagna dell’uomo, anche dopo il divorzio, ha continuato a pubblicare le foto dei bambini. Questa volta senza neanche l’accortezza di coprirne il viso.

Di fronte a questo ulteriore affronto Sempronia ha definitivamente perso la pazienza. E si è rivolta al Tribunale di Rieti, presentando ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

La decisione del Tribunale di Rieti

Il Tribunale di Rieti non solo ha accolto il ricorso di Sempronia, ma le ha dato ragione su tutti i fronti. 

Innanzi tutto, ha ricordato quali sono le norme che tutelano l’immagine e la vita privata dei minori. Prima fra tutte l’art. 10 c.c. (abuso dell’immagine altrui). A questa si aggiungano gli articoli 4, 7, 8 e 145 del c.d. “Codice della Privacy“. Altre norme fondamentali sono poi gli articoli 1 e 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In particolare quest’ultimo articolo stabilisce che i minori non devono subire interferenza nella loro vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza. E che la legge deve tutelare i fanciulli da queste interferenze. 

L’avvento dei social network – e della rete più in generale – ha creato l’esigenza di adattare lo scenario normativo alla nuova realtà digitale. Così, il 31 maggio 2018, è entrato in vigore in Italia il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (regolamento UE 679/2016) . Secondo questa norma, anche le fotografie rientrano tra i c.d. dati personali. Per questo il loro trattamento (pubblicazione), quando si tratta di minori di 16 anni (in Italia 14) deve essere autorizzato da entrambi i genitori.

Inoltre il Tribunale di Rieti, richiamando una pronuncia di quello di Mantova ha ricordato che la pubblicazione sui social delle foto dei minori rappresenta un potenziale pregiudizio per loro. Infatti, le foto messe in rete, possono raggiungere un pubblico pressoché illimitato. Ciò espone i bambini al rischio di avvicinamento da parte di qualche malintenzionato, precedentemente attratto dalle loro foto on line. Per non parlare di coloro che, con procedimenti di fotomontaggio, possono ricavarne materiale pedopornografico.

Per tutte queste ragioni il Tribunale di Rieti ha stabilito una data entro cui alla nuova compagna del papà avrebbe dovuto rimuovere tutte le foto dei bambini. E ha fissato una sorta di “multa” di 50 euro per ogni giorno di ritardo. Ovviamente le ha anche inibito l’ulteriore pubblicazione delle foto dei minori senza il consenso di entrambi i genitori.

Potrebbe interessarti anche: “Uso della rete: nuova frontiera dell’educazione”. Leggi qui

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Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo

23 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le spese straordinarie per i figli sono un argomento delicato, che spesso si presta a numerose interpretazioni. Il Tribunale di Palermo ha aggiornato il suo protocollo a riguardo, cercando di renderlo il più possibile esaustivo per scongiurare ulteriori liti tra ex.

Nell’ultimo periodo ci siamo trovati più volte a parlare di spese straordinarie nei nostri articoli (vedi anche “Spese straordinarie: ci rientrano anche quelle per l’estetista”). D’altronde restano uno dei maggiori motivi di scontro tra genitori che non sono più coppia.

E’ fisiologico: chi paga il mantenimento vorrebbe far ricadere in quella somma il maggior numero di voci di spesa per i figli. Chi invece di fatto paga, vorrebbe potere dividere l’esborso con l’altro genitore.

Molte volte si è addirittura costretti a ritornare dal giudice per fare valere le proprie ragioni. Con  un dispendio economico a volte paradossalmente superiore alla spesa approntata per i figli. Oltre che allo spreco di energie!

Per cercare di prevenire queste situazioni i Tribunali di tutta Italia hanno elaborato dei protocolli. Che chiariscono quali sono le voci di spesa che ricadono nel mantenimento – le così dette “spese ordinarie” – e quelle che invece vi sono escluse e che necessitano di ulteriori esborsi da parte dei genitori. Queste ultime, dette, appunto “spese straordinarie”.

Il Tribunale di Palermo già alcuni anni fa aveva adottato un documento di questo genere. Ma i tempi cambiano, così come le esigenze dei bambini/ragazzi. Così lo scorso 8 luglio i Presidenti del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine, insieme alle organizzazioni più rappresentative in materia di famiglia, ne hanno sottoscritto uno aggiornato.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

Spese ordinarie

Secondo questo nuovo protocollo, ad esempio, le spese per l’estetista ed il barbiere sarebbero ricomprese nel mantenimento. Così come quelle per le ricariche del cellulare o il cinema.

Spese extra assegno, rimborsabili anche in caso di mancato preventivo accordo tra i genitori

Invece tra le spese straordinarie “extra assegno” ci sono quelle scolastiche e quelle per il motorino (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori). Ma anche quelle per occhiali, lenti a contatto e regali per i compleanni degli amici. Questi esborsi verranno suddivisi tra i genitori in percentuali uguali o diverse a seconda che le capacità reddituali si equivalgano o meno.

Spese extra assegno rimborsabili solo in caso di preventivo accordo di entrambi i genitori

Tra queste rientrano in generale tutte le visite/cure mediche in strutture private. Si pensi ad esempio al dentista, all’ortodonzista o all’oculista. O ai cicli di psicoterapia. Ma anche alle spese per la scuola guida, o per l’organizzazione di feste per i figli.

Silenzio-assenso su spese sanitarie extra assegno

Il nuovo protocollo regola anche un’ ipotesi tutt’altro che infrequente. Facciamo l’esempio di un genitore che voglia sottoporre il figlio alle cure di uno specialista privato. Questi dovrà comunicarlo all’altro genitore, insieme al preventivo di spesa, con preavviso di almeno 7 giorni. L’altro genitore avrà lo stesso termine per proporre un preventivo meno oneroso. Se non lo fa, questo silenzio sarà giudicato come assenso, e dovrà partecipare alle spese.

Cosa accade se, nonostante il preventivo alternativo, il primo genitore voglia per forza recarsi dal medico da lui scelto? L’altro genitore dovrà rimborsare la sua quota, ma in rapporto al preventivo alternativo da lui proposto.

Spese per gite scolastiche/sportive con pernottamento

In questi casi uno dei genitori dovrà fare richiesta scritta all’altro, che entro 20 giorni dovrà esprimere il suo parere. L’eventuale dissenso dovrà essere motivato. E il silenzio varrà come assenso.

Ovviamente il protocollo prevede tante altre ipotesi! E gli elenchi sono più lunghi di così! Quindi se voleste leggere il documento integrale, vi lasciamo il link qui

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Palpeggiare una donna “per scherzo” è violenza sessuale

17 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Palpeggiare una donna non integra i più lievi reati di molestia o di violenza privata. Secondo la Cassazione si configura invece il reato più grave di violenza sessuale se vengono coinvolte zone erogene con movimenti rapidi e insidiosi. Quindi il fatto di agire per scherzo non consente di riqualificare il reato in uno di quelli meno gravi. C’è abuso infatti tutte le volte in cui la vittima subisce una limitazione della sua libertà,  ed è costretta a subire violenza contro la sua volontà. (Cass. III pen. n. 46218/2018).

La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato un uomo per violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.

Questi, infatti aveva tenuto una condotta consistente nel palpeggiare il sedere di una donna, sua collega, in modo ripetuto e rapido.

Secondo l’uomo però i giudici di prime cure erano stati troppo severi con lui.

A suo dire, la sua condotta altro non era che uno scherzo! La difesa infatti sosteneva che, nel palpeggiare la donna, l’uomo ” rideva, quasi in un atteggiamento di sfida, a sfotto'”.

Quindi, secondo questo ragionamento, la sua condotta si sarebbe dovuta qualificare come molestia o violenza privata.

Per questo l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione.

Ma la Suprema Corte non ha condiviso le ragioni dell’imputato. Infatti gli insidiosi e repentini palpeggiamenti in zone erogene, su persona non consenziente, configura reato di violenza sessuale.

Gli Ermellini specificano anche che  integra il reato ex art. 609 bis c.p. qualsiasi atto che limita la libertà del soggetto passivo. Soggetto dunque costretto a subire violenza contro la sua volontà.

Quindi si ha violenza sessuale tutte le volte in cui l’atto è così insidioso e rapido da non permettere alla vittima di opporsi.

Per tutti questi motivi la Cassazione ha confermato la condanna per violenza sessuale nonostante l’uomo abbia agito per scherzo. 

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Garanzia assicurativa del medico: copre anche la nascita indesiderata

15 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La garanzia assicurativa del medico non si deve limitare a coprire i casi tassativamente elencati nel contratto assicurativo. Le situazioni coperte dall’assicurazione possono anche desumersi per interpretazione. La nascita indesiderata, se non espressamente prevista, ricade nei casi di “lesioni personali”. E il medico può essere manlevato. (Cass. Civ. n. 4738/2019)

Una donna si è recata dal suo medico di base per farsi prescrivere un medicinale contraccettivo. Il medico però ha prescritto un farmaco non idoneo a quella finalità e  la donna resta incinta. Quindi lei e suo marito hanno citato in giudizio il medico per danni da nascita indesiderata. Il dottore, ha proposto la sua difesa, chiedendo quindi che l’assicurazione lo manlevasse da ogni responsabilità.

Il Tribunale però ha condannato il medico a risarcire alla coppia un danno patrimoniale per più di 116.000 euro. E ha respinto la sua domanda di manleva.  Il giudice infatti ha sostenuto che il danno da nascita indesiderata non fosse un caso coperto dalla garanzia assicurativa stipulata dal medico. Pare infatti che il contratto non lo citasse in maniera esplicita.

Non ottenendo esito diverso nel giudizio d’Appello, l’uomo ha deciso di fare ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, invece, ha individuato numerosi errori nelle decisioni dei giudici di merito, e ha accolto il ricorso del medico.

Ma vi è di più: nella loro conclusione gli Ermellini hanno elaborato un principio interpretativo importante, applicabile a tutti i campi del diritto civile.

Secondo questo principio, nell’ambito di un giudizio, le parti devono limitarsi a portare un fatto all’esame del giudice. Nel caso in esame, questo fatto altro non era che il contratto d’assicurazione. Spetta poi al giudice inquadrare giuridicamente quel fatto, ed applicare le norme che ritiene più corrette per risolvere la controversia.

Anche l’interpretazione di un contratto spetta al giudice di merito. Il quale deve applicare le regole interpretative, ed in particolare l’art. 1362 c.c.

Quindi il giudice non dovrà limitarsi all’interpretazione letterale del contratto, ma dovrà indagare anche sulla reale volontà delle parti. E per farlo dovrà considerare il loro comportamento successivo alla stipula del contratto.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, i giudici di merito avrebbero sbagliato. Infatti hanno basato la loro decisione solo sul dato letterale del contratto.

A loro dire, infatti, l’articolo che elencava i casi di copertura assicurativa, prevedeva solo le ipotesi di lesioni personali, danni cagionati a terzi nell’esercizio della professione medica e danni da morte. Non erano quindi previsti i danni da nascita indesiderata.

Secondo la Cassazione, invece, i giudici di merito avrebbero dovuto interpretare il contratto in maniera più ampia. Così facendo, si poteva far ricadere il danno da nascita indesiderata nella categoria più ampia (e prevista nella polizza) di lesioni personali.

 Infatti una nascita indesiderata lede il diritto all’autodeterminazione di un soggetto.

Per tutti questi motivi la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, e rinviato la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

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