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Archivi per Luglio 2019

Alienazione parentale: tolto l’affidamento alla madre che ostacola i rapporti padre figlio

15 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’alienazione parentale alimentata nei confronti dell’altro genitore è sintomo di inadeguatezza del ruolo genitoriale. Per questo il Tribunale di Brescia ha negato l’affidamento condiviso alla madre che ha ostacolato i rapporti padre – figlia. (Trib. Brescia, Sent. 815/2019)

Una coppia decide di separarsi. Nel “limbo” che intercorre tra la presa di coscienza della fine del rapporto matrimoniale e la definizione dal punto di vista legale della separazione, l’uomo se ne va di casa. La figlia della coppia, dell’età di dieci anni, resta a vivere con la madre.

In un primo periodo, nonostante la nuova routine familiare ed il fatto che il papà non vivesse più sotto lo stesso tetto con la figlia, il rapporto tra i due era disteso.

Pian piano però la bambina ha cominciato a manifestare una certa opposizione al padre. Opposizione che si  è trasformata, piano piano, in un ingiustificato rifiuto di incontrarlo.

Nel frattempo il giudizio di separazione è iniziato, e questa circostanza viene portata all’attenzione del Tribunale. Il Giudice, intenzionato a comprendere meglio le dinamiche – ormai radicalmente cambiate – di questo rapporto, nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU).

Dall’analisi svolta il consulente ha ricondotto il comportamento della bambina nella la c.d. Sindrome da Alienazione Parentale.  Si erano inequivocabilmente manifestati gli otto sintomi di questa sindrome (per approfondire quali sono, leggi qui).

Non era dunque stata la ragazzina ad allontanarsi volontariamente dal padre a causa di un suo comportamento. Anzi! Il papà si era sempre dimostrato attento e ai bisogni della figlia, e partecipe alla sua vita.

Purtroppo invece era stata la madre a mettere l’uomo in cattiva luce agli occhi della piccola, di fatto limitando gli incontri tra i due, ed innescando delle dinamiche assolutamente contorte. La donna non solo non aveva fatto nulla per preservare il rapporto padre-figlia, ma di fatto ne aveva minato le fondamenta. 

Questo atteggiamento della donna – secondo il Tribunale – la renderebbe inadeguata al ruolo genitoriale. Per questo i Giudici hanno deciso di affidare la bambina in via esclusiva al padre.

E’ bene però precisare che questa è una sentenza di primo grado, e come tale impugnabile nei successivi gradi di giudizio. Dunque dovremmo attendere per verificarne la definitività.  

Potrebbe interessarti anche: “Collocamento paritario: quando è preferibile per il minore”. Leggi qui

 

 

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento, otto sintomi, PAS, sindrome alienazione parentale

Adozione: apertura ai singles, anche di una certa età

10 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’adozione – secondo una recente ordinanza della Cassazione – non è più solo ad appannaggio delle coppie sposate più giovani. Via libera anche ai single e  alle coppie non sposate, anche se non più giovanissimi. (Cass. ord. 17100/2019)

Una coppia ha avuto un bambino affetto da un grave handicap. Purtroppo, a pochi mesi dalla nascita lo hanno allontanato. E comunque si sono dimostrati assolutamente inidonei a ricoprire il ruolo genitoriale. Per questo il Tribunale per i Minorenni li ha dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Nel 2010 ha poi affidato il bambino ad una infermiera professionale di 62 anni, che per tutto questo tempo, con l’aiuto della giovane figlia, si è presa cura del piccolo.

Da ultimo, il Tribunale per i Minorenni ha deciso che il bambino, ormai di 8 anni, andasse in adozione alla donna. 

Inspiegabilmente, i genitori si sono opposti a questa decisione. Sostenevano infatti di non avere mai acconsentito all’adozione del figlioletto. Reputandolo una sorta di loro “proprietà”, lo rivolevano indietro. Ed hanno avanzato dubbi sulla legittimità di questa adozione che vedeva coinvolta una donna single e troppo anziana. Infatti, a loro dire, tra l’infermiera e il minore ci sono più di 45 anni di differenza (limite consentito dall’art. 6 L. 184/1983). 

La questione è arrivata fino in Cassazione.

Ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della coppia, confermando l’adozione in favore della donna sessantaduenne.

Gli Ermellini hanno fondato la loro decisione, partendo dall’esame dell’art. 44 lettera d) della L. 184/1983. Secondo la Cassazione, questa norma, che regola l’adozione in casi particolari, sarebbe da considerarsi una “clausola di chiusura del sistema” che riguarda le adozioni.

La norma infatti consente questo tipo di adozione tutte le volte in cui si vuole salvaguardare la continuità affettiva ed educativa tra il minore e chi se ne è preso cura. Deve però verificarsi il presupposto dell’impossibilità a ricorrere all’affidamento preadottivo. Ciò vuol dire che non ci devono essere  aspiranti genitori che vogliano adottare il bambino in maniera “piena”.

Quindi non occorre che il minore versi in stato di abbandono. Occorre però verificare che vi sia interesse dell’adottato al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende cura.

Quanto poi al limite massimo di differenza di età (non rispettato), la Cassazione ha fatto delle precisazioni. L’adozione in casi particolari, in fatti, non lo prevede. Richiede solo che l’adottante sia più grande dell’adottato di almeno 18 anni. Ciò vuol dire che, rispettato detto limite d’età (e le altre condizioni sopra indicate), anche i single e le coppie non sposate possono adottare.

Ovviamente – ribadisce la Suprema Corte – occorre accertare che sia rispettato l’interesse del minore.

 

Potrebbe interessarti anche: “La dichiarazione dello stato di adottabilità come soluzione estrema: lo dice la Cassazione”. Leggi qui

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adozione, adozione in casi particolari, affidamento, bambini, continuità dei rapporti affettivi, coppie non sposate, età, handicap, interesse del minore, minori, single

Diritto di cronaca: è diffamazione parlare di “corna”

8 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il  diritto di cronaca è invocabile solo con riferimento a notizie relative a personaggi famosi o che ricoprono cariche pubbliche. Anche se il fatto raccontato investe la loro sfera privata. Ma se la notizia riguarda persone non famose, e ha contenuto lesivo, si configura reato di diffamazione. (Cass. Civ. Sent. 341/2019) 

Una donna ha intrattenuto una relazione con un dipendente pubblico del suo paese. Il posto è piccolo, la gente mormora… Un giornale locale ha appreso la “notizia” e vi ha scritto su numerosi articoli. Non sono mancati i dettagli piccanti sulle capacità amatorie dell’uomo, chiamato “il cantoniere”! La storia era ormai sulla bocca di tutti, arrivando anche ai paesi limitrofi.

Allora i diretti interessati hanno citato in giudizio il direttore del giornale locale e il giornalista che aveva scritto gli articoli. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno condannato il responsabile del settimanale per diffamazione a mezzo stampa. Questi infatti, non avrebbe esercitato il giusto controllo sugli articoli infamanti (art 57 c.p.) e quindi non ne avrebbe  impedito la pubblicazione.

Il direttore ha fatto dunque ricorso in Cassazione. Sosteneva infatti che la lesione della reputazione non dipendesse certo dalla pubblicazione degli articoli. In paese, infatti, tutti sapevano. E comunque – insisteva il direttore – erano stati rispettati tutti i criteri per garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti. Pertanto, gli stessi non erano identificabili dai lettori dei paesi vicini.

Ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

 E ha ribadito un principio consolidato. Il diritto di cronaca è invocabile solo quando la notizia, divulgata a mezzo stampa, riguardi personaggi famosi o che ricoprono cariche pubbliche. 

Nel caso in oggetto, però, le persone coinvolte, erano prive di notorietà! Né tantomeno si poteva asserire che la conoscenza, da parte dei compaesani, della vicenda, rendesse gli articoli non lesivi della reputazione. Anzi! La pubblicazione, dunque, non poteva trovare giustificazione nel diritto di cronaca.

La Cassazione ha anche ricordato che il delitto di diffamazione si configura – tra l’altro – quando si utilizzano parole od espressioni interpretabili come offensive.

E la divulgazione, per mezzo di articoli di giornale, di una relazione extraconiugale, è di certo offensiva! Si lede la reputazione, la considerazione sociale, la dignità personale! Secondo il sentire comune, infatti, l’infedeltà è qualcosa di contrario ai canoni etici.

Per questi motivi, il direttore del giornale, non ha potuto esimersi dalla condanna.

 

Ti potrebbe interessare anche: “Le foto del tradimento trovate nel pc non sono prova per l’addebito della separazione. Leggi qui

 

 

 

 

 

 

 

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Rapporti sessuali tra coniugi: è reato senza consenso

1 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I rapporti sessuali non possono mai prescindere dal consenso. Anche nell’ambito di un matrimonio o di un legame parafamiliare. Se il consenso manca è violenza sessuale.  Infatti non esiste nel nostro ordinamento un c.d. “diritto all’amplesso” che giustifichi un rapporto sessuale non consenziente. (Cass. 46051/2018). 

Un uomo è stato condannato in primo e in secondo grado per tentata violenza sessuale nei confronti della moglie (art. 56 e 609 bis c.p.).

In numerose occasioni, infatti, il marito aveva costretto la donna ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, obbligandola con le minacce e con la forza.

L’ultimo tentativo però non gli era andato a buon fine grazie alla reazione della donna e al tempestivo intervento delle figlie.

L’uomo ha quindi fatto ricorso in Cassazione. Lamentava, tra le altre cose, che i giudici di merito non avessero riconosciuto la desistenza dai suoi intenti.

Al riguardo gli Ermellini sono stati categorici. E hanno ricordato all’uomo come egli non avesse  desistito per sua volontà ma a causa dell’intervento delle figlie.

Quindi, non solo la Suprema Corte ha ritenuto di dover confermare la condanna nei confronti dell’uomo, ma anche di non applicare le attenuanti generiche.

Infatti la condotta dell’uomo è da considerarsi grave in quanto manchevole del senso del rispetto e della dignità della persona. Ed in particolare della donna, concepita come “strumento di piacere”.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha però soprattutto voluto ribadire un principio importante. Il fatto che due persone siano sposate non giustifica le pretese sessuali di una nei confronti dell’altra. Quindi anche tra marito e moglie i rapporti sessuali devono essere espressione del consenso costante di entrambi i membri della coppia.

Precisano anche gli Ermellini che non esiste un diritto potestativo del marito a che la moglie soddisfi i suoi bisogni sessuali.

E questo in linea con altre pronunce che già in passato avevano negato l’esistenza di un “diritto all’amplesso” nell’ambito di un legame coniugale. Quindi dal matrimonio non scaturisce il potere di un coniuge di esigere dall’altro rapporti sessuali senza il suo consenso.

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Spese straordinarie: ci rientra anche l’estetista

1 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le spese straordinarie sono un argomento di frequente litigio tra i genitori separati. Che spesso finiscono di nuovo in tribunale per stabilire chi deve pagare cosa. Come nel caso di quei genitori arrivati sino in Cassazione per le spese estetiche della figlia! Esborsi che la Suprema Corte ha ricompreso tra le spese straordinarie da dividersi al 50%. Con buona pace del papà! (Class. 5490/2018).

Una ragazzina – figlia di genitori separati – presenta sul viso un’anomala peluria. Ciò le crea un forte imbarazzo. Per questo la mamma decide di farla sottoporre a dei trattamenti estetici per la rimozione definitiva.

Chiede dunque all’ex – nonché padre della ragazzine – di contribuire al costo delle sedute nella misura del 50%. Lui si rifiuta.

I due non sembrano trovare un accordo e la questione – insieme a quella della retta della scuola media privata – è arrivata sino in Cassazione.

L’uomo infatti vi ha fatto ricorso sicuro di non dovere sborsare quella somma in quanto le sedute dall’estetista non rientrerebbero tra le spese straordinarie. Inoltre tali trattamenti non sarebbero stati neanche prescritti da un medico.

Ma la Corte di Cassazione lo ha smentito. E ha ricordato che sono spese straordinarie quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilita’ esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.

Dunque, secondo gli Ermellini, gli esborsi per i trattamenti estetici rientrano senza dubbio tra le spese straordinarie. Infatti, nel caso in questione, la necessità di ricorrere alle cure estetiche non poteva certo essere prevista. E, fuori di dubbio, era l’utilità di questi trattamenti per la ragazza.

L’uomo tra l’altro non aveva neanche dato prova di un suo tempestivo dissenso circa questa spesa. Dunque gli Ermellini hanno rigettato il ricorso obbligando l’uomo a rimborsare la ex nella misura del 50%.

Ma chi decide quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie? In cosa si differenziano?

È ormai pacifico che le spese ordinarie sono quelle che comprendono vitto, mensa scolastica, abbigliamento ordinario (inclusi i cambi stagione), cancelleria scolastica. Rientrano anche tra le spese ordinarie la partecipazione alle spese di casa (utenze, affitto), e i medicinali da banco. Tutte queste spese devono essere correttamente quantificare e vanno a confluire nell’assegno di mantenimento.

Per quello che riguarda le spese straordinarie, già da alcuni anni, molti Tribunali di concerto con gli Ordini degli avvocati, hanno steso dei “Protocolli”. E ciò per dare delle linee guida sicure e non lasciare troppo spazio a fantasiose interpretazioni. Le spese straordinarie si dividerebbero dunque tra quelle per cui serve il previo accordo tra i genitori e quelle per cui non occorre alcuna concertazione.

Quali sono le spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori? Spese per scuola ed istruzione privata, doposcuola o baby sitter, spese mediche e dentistiche private. Queste spese possono essere ripartite anche in maniera diversa tra i genitori, in base si loro redditi.

Rientrano in questo elenco anche le spese per viaggi di istruzione, centri estivi, vacanze in generale. In questi casi l’accordo è sempre necessario anche se entrambi i genitori hanno preventivamente dato il loro consenso all’espatrio del minore.

Sono invece spese straordinarie “necessarie” quelle per i testi scolastici, spese per farmaci prescritti, per interventi indifferibili o eseguiti per il tramite del SSN. Questi esborsi non necessitano di previa concertazione e vanno distribuiti al 50% tra i due genitori. 

Salvo ovviamente qualche piccola differenza tra un Tribunale e l’altro.

 

Ti potrebbe interessare anche: “Al mantenimento del figlio pensa la mamma. Il papà è liberato dall’obbligo? Leggi qui 

Per approfondire rimandiamo alla lettura dell’art. 6 L 898/1970 (Legge sul divorzio). Leggi qui

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