La garanzia assicurativa del medico non si deve limitare a coprire i casi tassativamente elencati nel contratto assicurativo. Le situazioni coperte dall’assicurazione possono anche desumersi per interpretazione. La nascita indesiderata, se non espressamente prevista, ricade nei casi di “lesioni personali”. E il medico può essere manlevato. (Cass. Civ. n. 4738/2019)
Una donna si è recata dal suo medico di base per farsi prescrivere un medicinale contraccettivo. Il medico però ha prescritto un farmaco non idoneo a quella finalità e la donna resta incinta. Quindi lei e suo marito hanno citato in giudizio il medico per danni da nascita indesiderata. Il dottore, ha proposto la sua difesa, chiedendo quindi che l’assicurazione lo manlevasse da ogni responsabilità.
Il Tribunale però ha condannato il medico a risarcire alla coppia un danno patrimoniale per più di 116.000 euro. E ha respinto la sua domanda di manleva. Il giudice infatti ha sostenuto che il danno da nascita indesiderata non fosse un caso coperto dalla garanzia assicurativa stipulata dal medico. Pare infatti che il contratto non lo citasse in maniera esplicita.
Non ottenendo esito diverso nel giudizio d’Appello, l’uomo ha deciso di fare ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, invece, ha individuato numerosi errori nelle decisioni dei giudici di merito, e ha accolto il ricorso del medico.
Ma vi è di più: nella loro conclusione gli Ermellini hanno elaborato un principio interpretativo importante, applicabile a tutti i campi del diritto civile.
Secondo questo principio, nell’ambito di un giudizio, le parti devono limitarsi a portare un fatto all’esame del giudice. Nel caso in esame, questo fatto altro non era che il contratto d’assicurazione. Spetta poi al giudice inquadrare giuridicamente quel fatto, ed applicare le norme che ritiene più corrette per risolvere la controversia.
Anche l’interpretazione di un contratto spetta al giudice di merito. Il quale deve applicare le regole interpretative, ed in particolare l’art. 1362 c.c.
Quindi il giudice non dovrà limitarsi all’interpretazione letterale del contratto, ma dovrà indagare anche sulla reale volontà delle parti. E per farlo dovrà considerare il loro comportamento successivo alla stipula del contratto.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, i giudici di merito avrebbero sbagliato. Infatti hanno basato la loro decisione solo sul dato letterale del contratto.
A loro dire, infatti, l’articolo che elencava i casi di copertura assicurativa, prevedeva solo le ipotesi di lesioni personali, danni cagionati a terzi nell’esercizio della professione medica e danni da morte. Non erano quindi previsti i danni da nascita indesiderata.
Secondo la Cassazione, invece, i giudici di merito avrebbero dovuto interpretare il contratto in maniera più ampia. Così facendo, si poteva far ricadere il danno da nascita indesiderata nella categoria più ampia (e prevista nella polizza) di lesioni personali.
Infatti una nascita indesiderata lede il diritto all’autodeterminazione di un soggetto.
Per tutti questi motivi la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, e rinviato la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
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