Palpeggiare una donna non integra i più lievi reati di molestia o di violenza privata. Secondo la Cassazione si configura invece il reato più grave di violenza sessuale se vengono coinvolte zone erogene con movimenti rapidi e insidiosi. Quindi il fatto di agire per scherzo non consente di riqualificare il reato in uno di quelli meno gravi. C’è abuso infatti tutte le volte in cui la vittima subisce una limitazione della sua libertà, ed è costretta a subire violenza contro la sua volontà. (Cass. III pen. n. 46218/2018).
La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato un uomo per violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.
Questi, infatti aveva tenuto una condotta consistente nel palpeggiare il sedere di una donna, sua collega, in modo ripetuto e rapido.
Secondo l’uomo però i giudici di prime cure erano stati troppo severi con lui.
A suo dire, la sua condotta altro non era che uno scherzo! La difesa infatti sosteneva che, nel palpeggiare la donna, l’uomo ” rideva, quasi in un atteggiamento di sfida, a sfotto'”.
Quindi, secondo questo ragionamento, la sua condotta si sarebbe dovuta qualificare come molestia o violenza privata.
Per questo l’uomo ha fatto ricorso in Cassazione.
Ma la Suprema Corte non ha condiviso le ragioni dell’imputato. Infatti gli insidiosi e repentini palpeggiamenti in zone erogene, su persona non consenziente, configura reato di violenza sessuale.
Gli Ermellini specificano anche che integra il reato ex art. 609 bis c.p. qualsiasi atto che limita la libertà del soggetto passivo. Soggetto dunque costretto a subire violenza contro la sua volontà.
Quindi si ha violenza sessuale tutte le volte in cui l’atto è così insidioso e rapido da non permettere alla vittima di opporsi.
Per tutti questi motivi la Cassazione ha confermato la condanna per violenza sessuale nonostante l’uomo abbia agito per scherzo.
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