Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto? Il quesito si presenta spesso e per dare una corretta risposta dobbiamo analizzare la normativa di riferimento attualmente vigente.
La normativa di riferimento
L’art. 30 Cost. e l’art. 147 c.c. impongono ai genitori il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i propri figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Tali doveri genitoriali chiaramente permangono anche qualora viene meno il rapporto di coppia.
L’art. 337-ter c.c., disciplina, invece, gli effetti e le conseguenze della separazione, del divorzio o
dell’annullamento del matrimonio sulla responsabilità genitoriale, mediante la previsione di una
regolamentazione omogenea.
La predetta norma fa una distinzione tra decisioni di maggiore interesse per il minore con riferimento all’istruzione, l’educazione e la salute e per le quali si richiede necessariamente l’accordo di entrambi i genitori e le questioni di ordinaria amministrazione, per le quali invece i genitori possono assumere decisioni anche disgiunte.
Ne consegue che nel caso in cui i genitori non trovino un accordo su come procedere rispetto alle prime questioni, è diritto di ciascun genitore richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo modo, sarà il giudice ad assumere, valutate le ragioni di entrambe le parti e del figlio minore se maggiore di anni 12, le decisioni meglio rispondenti al superiore interesse di quest’ultimo.
Il criterio utilizzato dal Giudice per decidere
Il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l’educazione, la scuola, e la salute è il c.d. “criterio oggettivo” che concerne, a titolo esemplificativo, nel caso della scuola i seguenti indicatori: la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc. Tale criterio dovrà, però, essere sempre integrato e contemperato dal criterio del best interest of
the child. Sia i genitori che il giudice dovranno sempre tener conto del superiore interesse del minore. Con riferimento alla scelta tra scuola privata e scuola pubblica, sebbene di norma i Tribunali seguano il principio della prevalenza della scuola pubblica rispetto a quella privata poiché quest’ultima rappresenterebbe una scelta più neutra sia per quanto concerne i costi che le scelte educative,
confessionali e culturali. Tale regola di principio subisce spesso delle eccezioni nelle ipotesi in cui, per le caratteristiche del caso concreto, emergano evidenti e specifici elementi che rendono preferibile, nell’interesse del minore, la frequentazione di una scuola privata o paritaria (es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore ecc.).
Dunque in assenza del consenso dell’altro genitore, in caso di decisione di straordinaria amministrazione sarà il giudice a decidere. In particolare sarà necessario ottenere l’autorizzazione del Tribunale presentando ricorso ex art. 473-bis.38 c.p.c. che oggi, a seguito della riforma Cartabia, rappresenta lo strumento processuale per la risoluzione delle controversie genitoriali in ordine alla responsabilità genitoriale.
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