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decisioni di maggiore interesse

Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto?

17 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento

Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto? Il quesito si presenta spesso e per dare una corretta risposta dobbiamo analizzare la normativa di riferimento attualmente vigente.

La normativa di riferimento

L’art. 30 Cost. e l’art. 147 c.c. impongono ai genitori il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i propri figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Tali doveri genitoriali chiaramente permangono anche qualora viene meno il rapporto di coppia.
L’art. 337-ter c.c., disciplina, invece, gli effetti e le conseguenze della separazione, del divorzio o
dell’annullamento del matrimonio sulla responsabilità genitoriale, mediante la previsione di una
regolamentazione omogenea. 

La predetta norma fa una distinzione tra decisioni di maggiore interesse per il minore con riferimento  all’istruzione, l’educazione e la salute e per le quali si richiede necessariamente l’accordo di entrambi i genitori e le questioni di ordinaria amministrazione, per le quali invece i genitori possono assumere decisioni anche disgiunte.

Ne consegue che nel caso in cui i genitori non trovino un accordo su come procedere rispetto alle prime questioni, è diritto di ciascun genitore richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo modo, sarà il giudice ad assumere, valutate le ragioni di entrambe le parti e del figlio minore se maggiore di anni 12, le decisioni meglio rispondenti al superiore interesse di quest’ultimo.

Il criterio utilizzato dal Giudice per decidere

Il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l’educazione, la scuola, e la salute è il c.d. “criterio oggettivo” che concerne, a titolo esemplificativo, nel caso della scuola i seguenti indicatori: la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc. Tale criterio dovrà, però, essere sempre integrato e contemperato dal criterio del best interest of
the child. Sia i genitori che il giudice dovranno sempre tener conto del superiore interesse del minore. Con riferimento alla scelta tra scuola privata e scuola pubblica, sebbene di norma i Tribunali seguano il principio della prevalenza della scuola pubblica rispetto a quella privata poiché quest’ultima rappresenterebbe una scelta più neutra sia per quanto concerne i costi che le scelte educative,
confessionali e culturali. Tale regola di principio subisce spesso delle eccezioni nelle ipotesi in cui, per le caratteristiche del caso concreto, emergano evidenti e specifici elementi che rendono preferibile, nell’interesse del minore, la frequentazione di una scuola privata o paritaria (es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore ecc.). 

Dunque in assenza del consenso dell’altro genitore, in caso di decisione di straordinaria amministrazione sarà il giudice a decidere. In particolare sarà necessario ottenere l’autorizzazione del Tribunale presentando ricorso ex art. 473-bis.38 c.p.c. che oggi, a seguito della riforma Cartabia, rappresenta lo strumento processuale per la risoluzione delle controversie genitoriali in ordine alla responsabilità genitoriale. 

Potrebbe anche interessarti “I nipoti non possono essere costretti a frequentare i nonni e gli zii”. Leggi qui. 

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Tatuaggio su minorenni: basta il consenso di un solo genitore?

9 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Può un minorenne fare un tatuaggio con il solo consenso della madre?

Il caso 

Un padre scopriva tramite facebook che la figlia minorenne aveva fatto un tatuaggio a sua insaputa e senza il suo consenso, allorché chiedeva come potere agire nei riguardi della ex moglie per non essere stato consultato.

La questione giuridica 

La norma di riferimento da cui partire per affrontare la superiore questione è l’art. 337-ter c.c. Tale norma afferma che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”.

In virtù di tale norma, pertanto, le scelte importanti attinenti i figli  devono essere prese da entrambi i genitori. In caso di disaccordo quindi l’unica via perseguibile è quella di rivolgersi al Giudice.

“il tatuaggio”  è una decisione di maggior interesse?

Ebbene, fare un tatuaggio sul corpo di un minore rientra tra le decisioni di maggiore interesse per cui è necessario il consenso di entrambi i genitori. A tale conclusione si giunge considerando le gravi conseguenze penali nelle quali potrebbe incorrere il tatuatore che esegue su un minore un tatuaggio in assenza del consenso dei genitori.  Ed invero La Corte di Cassazione ha affermato che il professionista rischierebbe un’imputazione per “lesioni volontarie”.

Nel caso di specie emerge che il padre non è stato messo al corrente circa la volontà della figlia minorenne di volersi fare un tatuaggio. La ex moglie non si è premurata di acquisire il consenso dell’uomo prima di concedere il proprio. 
Tale atteggiamento dunque è in evidente contrasto con le regole dell’affidamento condiviso. 

Quali rimedi può esperire l’altro genitore in tali circostanze?

Il genitore che è stato estromesso da una decisione di “maggior interesse” per il figlio può sicuramente adire l’autorità giudiziaria. L’ordinamento prevede meccanismi risarcitori o sanzionatori, la cui applicazione è modulata tenendo conto delle caratteristiche del caso.
Ed in particolare l’art. 709-ter c.p.c. individua tre tipologie di misure afflittive: l’ammonizione, il risarcimento dei
danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, la condanna al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria.

Ammonimento

L’ammonimento consiste nell’invito rivolto al genitore di astenersi dal porre in essere condotte che possano pregiudicare il rapporto tra l’altro genitore e i figli nonché per aver violato le regole dell’affido condiviso.

Risarcimento danni

Il risarcimento danni consiste nell’obbligo di versare al genitore leso una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato.

Pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria

Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende è, invece, una sanzione di natura amministrativa  comminata nell’ipotesi di reiterate violazioni alle prescrizioni giudiziali.

Potrebbe anche interessarti “Affidamento super esclusivo: può il genitore affidatario prendere tutte le decisioni che riguardano i minori senza consultare l’altro genitore?”. Leggi qui.

 

 

 

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