Divorzio congiunto: la mancata comparizione di uno dei coniugi può essere superata dal rilascio al legale della procura speciale?
Normativa di riferimento
La norma di riferimento, per poter rispondere alla domanda, è contenuta nell’art. 4 comma 6 della l. n. 898/1970.
Tale norma dispone che la domanda congiunta dei coniugi di divorzio si propone con ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio. La norma, statuisce, inoltre che il tribunale debba sentire i coniugi e decidere con sentenza.
Alla luce della normativa di riferimento, dunque, ci si chiede se l’audizione dei coniugi sia o no condizione necessaria ai fini della procedibilità.
Orientamenti giurisprudenziali: orientamento dominante
La giurisprudenza dominante risponde affermativamente al quesito. Afferma che la mancata comparizione non osta alla pronuncia di divorzio.
In tale sede si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ., ord., 2 maggio 2018, n. 10463) la quale ha affermato che non ricorre alcuna violazione del contraddittorio nel caso in cui sia stato accertato che una delle parti non sia comparsa in udienza, pur essendo stata messa nelle condizioni di presenziare, e che, pertanto, il contegno della parte non comporta alcuna declaratoria di improcedibilità del ricorso, non ostando alla pronuncia nel merito.
Peraltro diversa giurisprudenza di merito ha affermato che l’art. 4 comma 16 della l. n. 898/1970 prevede unicamente che i coniugi siano sentiti, ovvero che deve essere fissata udienza per la loro comparizione personale, ma non già che debba altresì essere esperito il tentativo di conciliazione, né che debbano essere adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, se non nel caso in cui il Tribunale ravvisi che le condizioni relative alla prole sono in contrasto con gli interessi della prole stessa, dovendo in questo caso procedere a norma del comma 8.
Orientamento minoritario
Secondo un orientamento minoritario, invece, la presenza delle parti in udienza è obbligatoria poiché richiesta dall’art. 4 della legge sul divorzio. Pertanto inefficace è la domanda in caso di mancata comparizione di uno di essi (Tribunale Messina, 29 settembre 2017).
Ciò detto, è quindi possibile conferire procura speciale al proprio legale al fine di intervenire nel procedimento in sede di udienza camerale?
Pronuncia del Tribunale di Messina
Il Tribunale di Messina con sentenza del 29 settembre del 2017 afferma che ciò sia possibile non trattandosi di atto che
non ammette procura (c.d. atto personalissimo).
Di conseguenza è ammissibile il conferimento di una tale procura se giustificata da grave e comprovata ragione.
Afferma infatti il tribunale di Messina che «La personale comparizione delle parti davanti al Tribunale, nella procedura di divorzio congiunto, è condizione essenziale perché possa essere pronunciata la sentenza che scioglie il vincolo, per l’esigenza di verificare l’effettività, la veridicità e la spontaneità della volontà delle parti di pervenire alla dissoluzione del vincolo, in caso di gravi e compravate ragioni può essere ammessa la comparazione personale di un procuratore speciale».
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