Condomini gioia e dolori, questo è risaputo, e alcune condotte potrebbero addirittura configurare il reato di stalking condominiale ex art. 612 bis c.p.
Notorio è che la realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante. Ciò avviene quando vengono lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.
Le statistiche rilevano negli ultimi anni che una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza in ambito condominiale. Gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato si traducono spesso in condotte penalmente rilevanti.
Articolo 612 bis c.p.
Il reato di atti persecutori, disciplinato all’art. 612 bis c.p., è comunemente chiamato stalking, dall’inglese to stalk, ovvero “fare la posta alla preda”.
Da diversi anni si registra l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva, come appunto il contesto condominiale.
Lo stalking condominiale, inteso come fattispecie in cui anche in via indiretta si subisce un turbamento della propria tranquillità domestica, tanto da alterare il proprio modus vivendi, è ormai consacrata anche in giurisprudenza (cfr. sent. n. 26878/2016 della Suprema Corte di Cassazione). Tale pronuncia ribadisce che il reato di stalking si configura anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
Pronunce della Suprema Corte
Diverse volte la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dello stalking. Con una recente pronuncia gli ermellini hanno affrontato un’ipotesi di stalking condominiale configurato a seguito di video riprese, ritraenti i vicini di casa. Il condomino minacciato, infatti, assumeva un investigatore che aveva puntualmente ripreso le condotte dei persecutori.
Legittima viene considerata l’acquisizione dei dvd prodotti, poiché gli episodi si sono realizzati in luoghi aperti al pubblico. Peraltro dal sonoro e dalle immagini registrate emergeva la verità dei fatti così come narrata dalla persona offesa.
I casi
La questione riguardava due coniugi accusati di aver commesso atti persecutori ai danni di un loro vicino.
La persona offesa, continuamente ingiuriata e minacciata, temeva per la propria incolumità, anche a seguito di alcuni episodi dove i vicini avevano tentato di investirlo con l’auto. Tali condotte, protrattesi per quasi due anni, hanno ingenerato nella vittima un grave stato d’ansia, paura e fondato timore per la propria persona.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17346 del 2020, nel caso in esame, ha rigettato il ricorso sollevato dai due coniugi, imputati per il reato di atti persecutori ai danni di un vicino di casa.
Altra interessante pronuncia è quella della sez. VII pen. con sent. n. 25153 del 09.09.2020, con la quale è stata riconosciuta la ipotesi delittuosa di stalking nel caso di disturbo della quiete pubblica posta in essere da un
condomino che produceva rumori capaci di disturbare un gruppo indeterminato di persone, costringendo i vicini a cambiare abitudini di vita.
Forme di tutela
Se si ritiene di esserne vittima di stalking condominiale, è consigliabile pertanto agire per la tutela dei propri interessi e dunque presentare apposita richiesta di ammonimento al Questore. a seguito della quale il Questore, preso atto della richiesta, qualora la ritenga fondata, emette un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker; nelle ipotesi più gravi è opportuno presentare una querela. Questa può essere sporta entro sei mesi dai fatti incriminati. Il Tribunale, accertata la responsabilità penale dell’imputato, può emettere nei suoi confronti un’ordinanza restrittiva che impone allo stalker di lasciare la propria abitazione e di non avvicinarsi oltre i 500 metri al condominio per un determinato periodo di tempo.
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