Può un minorenne fare un tatuaggio con il solo consenso della madre?
Il caso
Un padre scopriva tramite facebook che la figlia minorenne aveva fatto un tatuaggio a sua insaputa e senza il suo consenso, allorché chiedeva come potere agire nei riguardi della ex moglie per non essere stato consultato.
La questione giuridica
La norma di riferimento da cui partire per affrontare la superiore questione è l’art. 337-ter c.c. Tale norma afferma che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”.
In virtù di tale norma, pertanto, le scelte importanti attinenti i figli devono essere prese da entrambi i genitori. In caso di disaccordo quindi l’unica via perseguibile è quella di rivolgersi al Giudice.
“il tatuaggio” è una decisione di maggior interesse?
Ebbene, fare un tatuaggio sul corpo di un minore rientra tra le decisioni di maggiore interesse per cui è necessario il consenso di entrambi i genitori. A tale conclusione si giunge considerando le gravi conseguenze penali nelle quali potrebbe incorrere il tatuatore che esegue su un minore un tatuaggio in assenza del consenso dei genitori. Ed invero La Corte di Cassazione ha affermato che il professionista rischierebbe un’imputazione per “lesioni volontarie”.
Nel caso di specie emerge che il padre non è stato messo al corrente circa la volontà della figlia minorenne di volersi fare un tatuaggio. La ex moglie non si è premurata di acquisire il consenso dell’uomo prima di concedere il proprio.
Tale atteggiamento dunque è in evidente contrasto con le regole dell’affidamento condiviso.
Quali rimedi può esperire l’altro genitore in tali circostanze?
Il genitore che è stato estromesso da una decisione di “maggior interesse” per il figlio può sicuramente adire l’autorità giudiziaria. L’ordinamento prevede meccanismi risarcitori o sanzionatori, la cui applicazione è modulata tenendo conto delle caratteristiche del caso.
Ed in particolare l’art. 709-ter c.p.c. individua tre tipologie di misure afflittive: l’ammonizione, il risarcimento dei
danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, la condanna al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria.
Ammonimento
L’ammonimento consiste nell’invito rivolto al genitore di astenersi dal porre in essere condotte che possano pregiudicare il rapporto tra l’altro genitore e i figli nonché per aver violato le regole dell’affido condiviso.
Risarcimento danni
Il risarcimento danni consiste nell’obbligo di versare al genitore leso una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato.
Pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende è, invece, una sanzione di natura amministrativa comminata nell’ipotesi di reiterate violazioni alle prescrizioni giudiziali.
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