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reati

Messa alla prova minorenni ex art 28 D.P.R. 448/1988: cosa è?

20 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

La messa alla prova, nel processo penale minorile, è uno degli epiloghi speciali previsti dal D.P.R. 448/1988 che prevede la sospensione del processo e l’affidamento del minore al servizio sociale.

Art. 28 D.P.R. 448/1988

“Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte”.

Presupposti applicativi

L’art. 28 D.P.R. 448/1988 individua i presupposti necessari affinché il giudice possa decidere di sospendere il processo e di mettere alla prova il minore. Anzitutto la messa alla prova può essere disposta in occasione dell’udienza preliminare. In quella sede è necessario che sia evidente la responsabilità penale del minore e poi che il minore ammetta i fatti e dia il suo consenso. Quest’ultimo requisito è imprescindibile. Il procedimento non può essere sospeso per messa alla prova se il minore si ritiene innocente rispetto ai fatti contestati. Sicché, in questo caso,  deve essere garantito al minore la possibilità di proseguire il processo per dimostrare la sua innocenza.

Inoltre il giudice provvederà a mettere alla prova il minore solo laddove ritiene, tramite una valutazione prognostica, che il predetto può ed ha l’intenzione di avviare un processo di cambiamento in positivo della propria personalità.

Progetto di messa alla prova: ruolo del servizio sociale

Il procedimento penale verrà sospeso per messa alla prova previa elaborazione di un progetto rieducativo da parte del servizio sociale. Il servizio sociale ha un ruolo importante: oltre alla redazione del progetto si occuperà del sostegno del minore sino alla fine del percorso. Inoltre, il contenuto del progetto educativo non è già definito, non è sempre uguale, ma varia in base alle esigenze educative del minore coinvolto nella vicenda penale.

Elaborato il progetto il Tribunale valuterà l’adeguatezza dello stesso al caso concreto e sospenderà il procedimento penale. Durante il periodo di sospensione verranno fissate delle udienze per verificare l’andamento del percorso e ove si provvederà,  se necessario e in base all’andamento, alla modifica del contenuto del progetto educativo.

Il periodo di sospensione può avere una durata massima di anni 3 per i reati più gravi e di anni 1 per tutti gli altri reati.

Possibili esiti della messa alla prova

La messa alla prova può avere esito positivo o negativo.

Nello specifico, i parametri che vengono valutati sono generalmente due:

  1. il comportamento tenuto dal minore durante la messa alla prova
  2. l’evoluzione della sua personalità.

Dunque, se il comportamento tenuto dal minore è positivo e l’evoluzione della sua personalità anche, la messa alla prova avrà avuto l’esito auspicato. Pertanto il reato contestato si estinguerà con alcuna conseguenza penale per il minore. 

Nel caso in cui, invece, il minore ha tenuto durante il periodo di sospensione un comportamento scorretto o non ha iniziato un percorso di rivisitazione critica dei propri agiti la messa alla prova verrà revocata. Il processo, pertanto, riprenderà dal momento in cui si era interrotto. 

La messa alla prova può essere revocata?

Può capitare che la messa alla prova venga revocata prima della sua conclusione. Ciò avviene quando il minore abbia ripetutamente trasgredito alle prescrizioni imposte. Non è, perciò, sufficiente che il ragazzo si renda autore di una singola trasgressione per revocare la messa alla prova. Tuttavia, la singola violazione di una regola non passa inosservata. Poiché Il tribunale può: introdurre delle regole più severe, oppure può inasprire le prescrizioni già presenti nel progetto educativo. 

Preferenza della finalità rieducativa a discapito di quella punitiva

La messa allo prova può riguardare qualsiasi reato, anche quelli più cruenti. L’unico limite imposto al Tribunale è quello temporale nel senso che la messa alla prova non può durare oltre anni tre per i reati più gravi e massimo anni 1 per tutti gli altri.

L’esito positivo del percorso di messa alla prova, come sopra detto, estingue (e quindi cancella) il reato. E’ come se lo stesso non fosse stato mai commesso.

Tale conseguenza si giustifica con la volontà del legislatore di rinunciare alla pretesa punitiva a favore della necessità di rieducare il minore.

Potrebbe anche interessarti: ” In rema di atti persecutori, il comportamento petulante del padre non può configurare  il reato di stalking nei confronti della madre, se giustificato da fondate preoccupazioni verso la figlia minore”. Leggi qui. 

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