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accettazione eredità

Lesione della legittima. E’impugnabile per lesione della legittima la donazione che ha escluso il nascituro?

26 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento

Lesione della legittima. E’ impugnabile per lesione della legittima la donazione che ha escluso il nascituro?

Riferimenti normativi

Per rispondere al superiore quesito è necessario approfondire la normativa di riferimento. Ed in particolare  l’art. 536 c.c. stabilisce che a favore dei cosiddetti “legittimari” deve essere riservata una quota di eredità, chiamata “legittima” o “riserva”. Solo la parte di eredità che non rientra nella legittima (e della quale il de cuius può disporre liberamente) viene definita “disponibile”.
Ciò sta a significare che i legittimari, nel momento in cui si apre la successione, acquistano diritto ad una quota-parte del patrimonio netto del defunto.

Chi sono i legittimari?

Per la legge i legittimari sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. 
La riforma del diritto di famiglia del 2012 ha inoltre stabilito la parificazione tra i figli legittimi e naturali così affermato il principio dell’unicità dello stato di figlio.
Sicché, i figli, siano essi nati nel matrimonio o al di fuori di esso, sono completamente parificati e godono
oggi degli stessi diritti, anche successori. 
Dunque anche il figlio nato da una relazione extraconiugale rientra comunque nel novero dei legittimari, per cui alla morte del genitore deve necessariamente ricevere una quota del suo patrimonio, esattamente come i figli nati nel matrimonio.
Il diritto alla legittima è intangibile e non può in alcun modo essere sacrificato. Ne consegue che i legittimari lesi potranno, agire in riduzione, cioè per l’integrazione della loro legittima, contro altri legittimari.  Il defunto può fare assegnazioni particolari ai legittimari solo utilizzando la quota disponibile.

Rispondendo al quesito, quindi, essendo la donazione stata fatta soltanto a favore di alcuni dei figli
(cioè ai figli nati nel matrimonio) potrebbe essere lesiva della legittima spettante anche all’altro
figlio (nato fuori dal matrimonio), il quale avrebbe perciò il diritto di impugnarla con un’azione specifica
definita dal legislatore “azione di riduzione”.
Tuttavia, la delimitazione della cerchia di soggetti aventi diritto alla legittima e la determinazione dell’entità del patrimonio sul quale effettuare il calcolo della quota di legittima devono essere effettuate con riferimento al momento dell’apertura della successione.
Pertanto, prima della morte del donante non è possibile stabilire se la donazione sia lesiva dei diritti di un
legittimario e, quindi, se possa esserne domandata la riduzione.
Pertanto fino alla morte del donante la donazione non sarà impugnabile perché non si sa
ancora se essa leda o meno la legittima del figlio pretermesso.
All’apertura della successione il de cuius potrebbe infatti essere proprietario di altri beni in grado di
soddisfare la legittima del figlio escluso dalla donazione; in tal caso, pur essendo la donazione stata fatta a vantaggio solo di alcuni figli, non sarà impugnabile da parte del figlio escluso in quanto questi, grazie agli altri beni, avrà comunque conseguito la legittima che gli spetta. Al contrario, se il patrimonio relitto non sarà sufficiente a soddisfare la legittima del figlio pretermesso dalla donazione, questa sarà impugnabile.

Potrebbe anche interessarti “Convivenza di fatto e perdita dell’assegno di divorzio: escluso ogni automatismo”. Leggi qui. 

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Gli atti di natura patrimoniale e i minori

11 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I genitori non possono compiere autonomamente alcuni atti di natura patrimoniale in favore dei figli minorenni, è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Di seguito vi spieghiamo come fare e come possiamo aiutarvi.

Facciamo alcuni esempi: i nonni vogliono donare la loro casa al nipote minorenne, riservandosi il diritto di usufrutto finché vivranno. Oppure: si deve vendere il monolocale che i genitori avevano intestato al figlio minorenne, sono solo alcuni casi in cui i genitori non possono agire da soli.

Non basta che i genitori siano d’accordo e che partecipino per conto del figlio all’atto notarile. Serve che il Giudice Tutelare li autorizzi. Perché?

Perché sono atti che comportano l’aumento o la riduzione del patrimonio del minore, e quindi il Giudice Tutelare deve accertarsi che rispondano all’effettivo interesse del minore.

Questi atti, detti di “straordinaria amministrazione” sono elencati all’articolo 320 del codice civile. Si tratta dunque di tutti quei casi in cui si voglia vendere o ipotecare beni del figlio, accettare l’eredità o rinunciarvi , accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali. 

Come si procede dunque? Bisogna presentare un ricorso al Giudice Tutelare competente (quello del luogo ove il minore ha sede principale di suoi affari ed interessi) o in alcuni casi al Tribunale. Nel ricorso occorre spiegare le ragioni dell’operazione richiesta, e perché questa sia necessaria, utile e conveniente per il minore.

Per la redazione del ricorso non è necessario l’intervento di un avvocato. Ma alcune situazioni particolarmente delicate e complesse rendono opportuno rivolgersi ad un professionista che possa predisporre in maniera precisa e puntuale il contenuto del ricorso. In questo modo si eviteranno rigetti da parte del Giudice Tutelare, o comunque problemi in sede di stipula dell’atto notarile.

Se l’interesse del minore confligge con quello di genitori il Giudice nominerà un curatore speciale. Per approfondimento clicca qui

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