• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

minori

Violenza sessuale e corruzione di minorenne tramite i social

9 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

Recentemente la Cassazione con due diverse sentenze, ha affermato che è possibile configurarsi il reato di violenza sessuale ed il reato di corruzione di minorenne anche a mezzo social network.

La nuova nozione di violenza sessuale

Per quanto concernente il reato di violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.) fino agli anni novanta l’ordinamento puniva esclusivamente le condotte volte al soddisfacimento della sfera sessuale del soggetto attivo. Nel 1998 gli Ermellini hanno esteso il concetto di violenza sessuale che non può limitarsi alle sole zone genitali. La Cassazione ritiene infatti debbano punirsi anche le condotte di violenza  psicologica.  Inoltre, devono includersi tutti gli atti idonei a ledere la libera determinazione della sessualità del soggetto.

Il primo caso

Un uomo, responsabile di avere inviato diversi messaggi sessualmente espliciti tramite whatsapp, aveva costretto una ragazza ad inviargli fotografie dai contenuti sessualmente espliciti minacciandola di pubblicare la chat su whatsapp.

L’accusa riteneva che la condotta posta in essere fosse riconducile al reato di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.), condotta nota anche come “child grooming”.

La difesa, dal canto suo, sosteneva che non essendo stati compiuti meri atti sessuali, non si potesse configurare il reato di violenza sessuale. Riteneva che l’imputato non avrebbe leso il bene giuridico della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale e del corretto sviluppo dell’integrità psico-fisica della minore.

La decisione

Con la sentenza n. 25266/2020 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui l’indagato deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione.

I giudici di legittimità hanno ritenuto pienamente integrato il reato di violenza sessuale pur in assenza di contatto fisico con la vittima evidenziando, inoltre, l’elemento della minaccia e la strumentalizzazione della minore età della vittima.

Conclusioni

Con la recente pronuncia si assottiglia la linea di confine tra il reato di adescamento di minorenne e quello di violenza sessuale.

Si evidenzia che la giurisprudenza ha inteso prestare maggiore attenzione ai reati connotati da condotte poste in essere tramite strumenti telematici. A questi infatti si riconosce l’idoneità di prestarsi quali strumenti idonei alla realizzazione dei reati, capaci di arrecare tragici risvolti psicologici e sociologici.

Il reato di corruzione di minorenne

Il reato di corruzione di minorenne (articolo 609 quinquies) è stato introdotto nel codice di rito nel 1996 e riformato successivamente nel 2012.

Dopo la riforma, dottrina e giurisprudenza si sono occupate di definire la natura giuridica del reato e gli elementi costitutivi dello stesso soprattutto quando le vittime sono soggetti deboli o gli autori incapaci di intendere e di volere.

La sentenza della Cassazione

La corte di Cassazione, con la pronuncia dell’11 maggio 2020, ha stabilito che il reato di corruzione di minorenne può porsi in essere anche in assenza di contatto fisico con la vittima. Secondo i giudici di legittimità infatti è possibile commettere reato anche tramite un mezzo di comunicazione telematico.

Il caso

Un uomo inviava ad una minore di anni 14 video pornografici sul suo cellulare inducendola  a compiere atti sessuali e segnatamente a ritrarsi nuda.

Analisi della norma

L’art. 609 quinquies, condanna espressamente “chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.”

Con il termine “assistere” s’intende letteralmente “essere presente allo svolgimento di un fatto”, come si può assistere ad una lezione, ad una rappresentazione teatrale o alla proiezione di un film.

In relazione al caso di specie è sufficiente che il minore percepisca tali atti sessuali determinandone un turbamento. Non è necessario che questi vengano visti “dal vivo” potendo il minore “assistere” ad un fatto anche tramite un video.

Commettere il reato con le nuove tecnologie

Le nuove tecnologie, oggi, hanno aperto le porte a nuove forme di visione di fatti online, addirittura in formato “streaming”.

Ecco che la locuzione “fa assistere” deve essere letta in relazione al progresso tecnologico che determina numerosi risvolti negativi quali, ad esempio, la commissione di un fatto delittuoso.

Dall’ analisi del concetto di “mostrare” nonché da quello di “atto sessuale” così come ampliato dalle più recenti giurisprudenza, la Corte è giunta a ritenere che “Per il reato di corruzione di minorenne oltre all’esibizione diretta deve ritenersi comportamento rientrante nella norma anche l’esibizione sui social (nel caso WhatsApp) senza contatti fisici. Deve escludersi che le condotte poste in essere mediante mezzi telematici abbiano  connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore.”

La sentenza della Cassazione

Pertanto, con la pronuncia dell’11 maggio 2020 n. 14210 , gli Ermellini confermando le sentenze di merito di fatto condannavano l’uomo per il reato di corruzione di minorenne avvenuto tramite il mezzo whatsapp.

Potrebbe anche interessarti:”Palpeggiare una donna per scherzo è violenza sessuale”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abusi sessuali, minori, social network, violenza sessuale

Maternal preference: è ancora il criterio privilegiato per individuare il genitore collocatario?

24 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Maternal preference: ai fini di una di una corretta individuazione del genitore collocatario è necessario tener conto dell’interesse morale e materiale del minore. Nel caso in cui, dalle risultanze della C.T.U., emerga che i genitori siano dotati di pari capacità genitoriale, il minore deve permanere prevalentemente presso il padre se quest’ultimo ha maggiore tempo a disposizione rispetto alla madre (Trib. di Bari).

Il caso

Al termine di un rapporto di convivenza un uomo si rivolgeva al Tribunale di Bari chiedendo il collocamento presso di sé del figlio minore. 

L’uomo, militare in congedo, rappresentava al Tribunale di provvedere in prima persona alle esigenze relative alla cura del figlio. Ciò grazie al tempo libero a propria disposizione. Infatti l’ex compagna, svolgendo la professione di commercialista, dedicava gran parte della giornata al lavoro.

Per tali motivi, il padre chiedeva il collocamento prevalente del minore presso di sé e la calendarizzazione degli incontri madre-figlio.

A questo punto la donna si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. La predetta affermava di essere l’unica figura genitoriale in grado di tutelare al meglio gli interessi morali e materiali del piccolo. In più rappresentava come l’ex compagno non avesse mai costruito un rapporto confidenziale con il figlio e che fosse incline ad istinti suicidi.

Il Tribunale di Bari, a fronte della complessità della situazione, disponeva una C.T.U. al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le figure. 

La decisione dei giudici di merito

La consulenza richiesta in sede di giudizio si concludeva con un giudizio di preferenza della madre quale genitore collocatario.

Il consulente partiva dal presupposto che tanto la figura materna, quanto quella paterna, fossero egualmente capaci nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

In più, pur riconoscendo la maggiore disponibilità di tempo libero del padre (in congedo dal lavoro), evidenziava come la madre fosse perfettamente in grado di conciliare ruolo materno con lo svolgimento della sua professione. In conclusione, in merito all’individuazione del genitore collocatario riconosceva in capo alla figura materna una indole empatica tale da meglio comprendere gli stati d’animo del bambino.

Tuttavia e nonostante le superiori risultante, il Tribunale definiva la questione in senso contrario. I giudici ritenevano che la conclusione cui era pervenuta la C.T.U. non era confacente al caso concreto.

Per il tribunale l’unico criterio utilizzabile nella scelta del genitore collocatario prevalente è quello del superiore interesse del minore.

A ragion di ciò, riteneva che la migliore sintonia della madre con il figlio non fosse, nel caso di specie, sufficiente a disporre in favore della donna.

Il tribunale, piuttosto, spostava l’attenzione sulla cospicua disponibilità di tempo goduta dal padre e sulla sua concreta idoneità a soddisfare ogni esigenza di vita del minore.

Tali circostanze erano imprescindibili per la decisione. Pertanto, il tribunale disponeva l’affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre.

Osservazioni generali

Quali sono le argomentazioni seguite dal tribunale verso la superiore decisione?

Va preliminarmente osservato che, oggi, la decisione relativa al collocamento dei figli minori non è più scontata (a favore della madre – maternal preferance) come in passato.

Innanzitutto l’art. 337-ter c.c. impone che, nell’adozione di provvedimenti relativi al collocamento prevalente di un minore presso uno dei genitori, il superiore interesse del minore deve fungere da criterio guida.

Fino a poco tempo fa, i giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto preferibile far coincidere il superiore interesse del minore con la necessità che la figura genitoriale collocataria prevalente fosse quella materna.

Invero il costante mutamento della società odierna, il quale si riversa inesorabilmente anche sui concetti di famiglia e matrimonio, ha determinato l’affievolimento della c.d. maternal preference.

Pertanto non è più possibile affermare, in via del tutto automatica, che un genitore in virtù del suo genere, sia più idoneo rispetto all’altro ad adempiere funzioni genitoriali.

E’ proprio nella consapevolezza che i méneage familiari sono cambiati rispetto al passato che il criterio della maternal preference può dirsi superato.

Inoltre, la Corte di legittimità, con una pluralità di pronunce ha affermato che l’individuazione del genitore collocatario deve avvenire nel rispetto del principio alla bigenitorialità. Chiaramente ciò deve avvenire al termine di un giudizio prognostico volto a valutare le capacità genitoriali. Valutazione da esplicarsi nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. civ., sez I, 16 febbraio 2018 n. 3913; Cass. civ., sez I, 20 novembre 2019, n. 30191).

Potrebbe anche interessarti “Collocamento della prole: a quali condizioni può essere autorizzato il trasferimento di residenza del minore?”. Leggi qui. 

 

.

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: affidamento condiviso, affidamento figli, collocamento minori, collocamento presso il padre, covivenza, minori, separazione

Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi

17 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

Famiglia di origine: con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio in base al quale criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, nell’ambito di giudizi ex art. 333 c.c., deve essere orientato al mantenimento di un rapporto significativo tra il minore e la famiglia di origine, sia pure quest’ultima “allargata”. (Cass. Civ., n. 28257/19)

Il fatto

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici trae le sue origini da un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia. Tale provvedimento disponeva l’allontanamento di tre minori dalla famiglia di origine e il collocamento degli stessi presso un nucleo etero-familiare. La decisione si fondava sull’asserita inadeguatezza dei genitori e dei nonni paterni a curare gli interessi morali e materiali dei piccoli.

La Corte di Appello, in sede di giudizio di secondo grado, confermava il contenuto del provvedimento dei giudici di prime cure.

Per tal motivo, la famiglia ricorreva in Cassazione al fine di aver riconosciuto il diritto a mantenere rapporti significativi con i minori.

Il caso in esame si colloca nell’alveo di giudizi volti all’allontanamento, seppur in via temporanea, di soggetti minori dalle figure genitoriali le cui condotte risultano pregiudizievoli ed ostative all’educazione e all’adeguato sviluppo psico-fisico dei figli.

Dinanzi ad ipotesi di questo tipo, stante il disposto dell’art. 333 c.c., sono due le misure che l’Autorità Giudicante potrebbe ritenere di adottare: l’affido inter-familiare (in favore dei parenti entro il quarto grado) ovvero l’affido etero-familiare.

La decisione della Cassazione

La pronuncia, dunque, punta all’individuazione dell’ordine di preferenza tra le due modalità di affidamento e si pone in linea con l’esigenza, sempre crescente, di riconoscere un ruolo di significativa importanza alla figura dei nonni nei percorsi di affido di questo tipo.

La Corte chiarisce la necessità dell’allontanamento anche temporaneo dei minori dai genitori in casi di trascuratezza, malattia o violenza. Tuttavia la misura dell’affidamento etero-familiare deve assumere la veste di extrema ratio. Ciò al fine di consentire ai membri della c.d. “famiglia allargata” di subentrare e scongiurare l’ulteriore trauma, per i piccoli, di vedersi privati del proprio contesto familiare.

Pertanto, il giudice di merito è preliminarmente tenuto ad accertare l’adeguatezza dei familiari e solo nel caso di comprovata inadeguatezza degli stessi a soddisfare correttamente le esigenze dei minori, si propenderà per la misura dell’affido etero-familiare.

Tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione metteva in luce molte criticità dei provvedimenti di merito. In particolare gli ermellini sottolineavano la sommarietà dell’istruttoria: i nonni non erano mai stati sentiti durante il procedimento. Inoltre i giudici di merito non tenevano in debita considerazione che i piccoli  erano già affidati a questi ultimi.

Tali importanti circostanze  inducevano la Corte di Cassazione a cassare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Venezia  in diversa composizione.

Potrebbe anche interessarti “Dichiarazione di adottabilità dei figli minori se i genitori sono in carcere”, leggi qui. 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affido, famiglia, famiglia di origine, minori, responsabilità genitoriale

Chat e minori: i genitori devono vigilarne e monitorarne l’utilizzo.

6 Gennaio 2020 Da Staff Lascia un commento

Chat e minori: l’utilizzo delle chat da parte dei minori deve essere oggetto di monitoraggio dei genitori (Trib. Min. Caltanissetta 08.10.2019).

Il caso

Un minore utilizzava un’applicazione di messaggistica per minacciare una coetanea. Quest’ultima, a causa di ciò, era costretta a modificare le proprie abitudini di vita per l’ansia e la preoccupazione sorte per le continue minacce. 

Il caso giungeva all’attenzione del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

Il Tribunale per i Minorenni, investito della questione, poneva la propria attenzione sui genitori. Nel dettaglio sottolineava le responsabilità dei genitori in merito all’utilizzo della rete internet da parte dei figli. Invero, i giudici nisseni, evidenziavano, in via generale la necessità a che i genitori provvedano ad educare i minori al corretto utilizzo della rete. Cosa che, a tenor degli stessi, può avvenire solo tramite una limitazione quantitativa e qualitativa dell’uso delle chat (e di internet) da parte dei minori.

Pertanto, sebbene l’uso di chat, e in generale di internet, da parte dei minori è sempre più diffuso, allo stesso tempo questi sono esposti a maggiori rischi e pericoli. Infatti, tramite i social i minori esercitano il proprio diritto all’informazione e comunicazione, tutelato a livello nazionale (art. 21 Cost.) ed internazionale (art. 11 Carta dei diritti UE). Ma tale diritto va contemperato con la tutela del minore stesso. Infatti è risaputo che il non corretto utilizzo di tali strumenti può essere gravemente dannoso. Per tale ragione salvaguardare il minore nell’uso della rete telematica è un obiettivo prioritario. Ciò,  indipendentemente dalle capacità e competenze maturate dal minore stesso.

Conclusioni dei giudici nisseni

I giudici investiti della vicenda ritenevano che l’anomalo utilizzo degli strumenti telematici da parte del minore era sintomatico di scarsa vigilanza ed educazione da parte dei genitori.

Di conseguenza il Tribunale avviava un’attività di monitoraggio e supporto del minore e della madre. Ciò al fine di verificare le effettive e reali capacità educative e di vigilanza da parte della donna.

Potrebbe anche interessarti “La nuova compagna di papà può pubblicare le nostre foto sui social?”, leggi qui.

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: chat, educazione, figli, figlio minore, minori, obbligo di educazione, responsabilità genitori, responsabilità genitoriale, vigilanza sui minori

Genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza nel territorio italiano nell’interesse del figlio

5 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il genitore straniero condannato: il diniego all’istanza di permanenza in Italia, del genitore straniero, non può essere fatto derivare automaticamente dall’esistenza di una pronuncia di condanna (Cass. S.U. sent.  15750 del 12 Giugno 2019).

Normativa di riferimento

Nel nostro ordinamento è possibile, per il genitore straniero, richiedere l’autorizzazione alla permanenza in Italia, per periodi di tempo determinati. Tale eventualità nell’interesse dei minori che si trovano sul territorio italiano.

La norma di riferimento è l’art. 31 Testo Unico Immigrazione (TUI). Tale articolo prevede la tutela del minore cresciuto sul suolo italiano. La richiesta è legittimata purché vi siano motivi di salute, educazione e benessere psicofisico del minore.

Come ottenere l’autorizzazione

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione è sufficiente provare i danni che deriverebbero da un allontanamento del minore dal territorio italiano, Non essendo necessaria l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini dell’ottenimento del beneficio.

Ma se il genitore ha subito una condanna penale?

E’ lecito chiedersi se il genitore straniero condannato possa ottenere l’autorizzazione o meno. Quindi se in tali casi prevalga o no l’interesse del minore. In tali situazioni Il Giudice dovrà effettuare un’attenta valutazione ed un corretto bilanciamento delle contrapposte esigenze. In ogni caso il bilanciamento riguarderà la tutela del minore e la tutela dell’ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica.

Soluzioni giurisprudenziali

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il principio di diritto secondo il quale “il diritto del minore alla presenza della figura genitoriale in Italia non è assoluto. Questo va contemperato con le primarie esigenze di tutela dello Stato. Purtuttavia, la sussistenza di condanne penali non è di per sé ostativa alla permanenza in Italia. La condanna non rappresenta un automatismo ostativo al diniego dell’autorizzazione ex art 31 TUI”.

Dunque la citata pronuncia esclude l’esistenza di qualsiasi automatismo tra l’ottenimento del permesso e la sussistenza di una condanna penale. Nei casi simili di conseguenza  il Giudice dovrà effettuare una dettagliata analisi del caso concreto.

Potrebbe anche interessarti “Espulsione degli stranieri: e i legami familiari?”, leggi qui.

 

 



Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: autorizzazione, condanna, genitori, minori, minori stranieri, ordine pubblico, permanenza in Italia, precedenti penali, stranieri

Educazione religiosa, può essere imposta?

21 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Se l’educazione religiosa da impartire a un figlio causa un conflitto tra i genitori, il giudice dovrà accertare eventuali pregiudizi ai danni del figlio; tale accertamento dovrà avvenire previa osservazione e ascolto del minore stesso (Cass. Sez. I n. 21916/2019).

Contrasto sull’educazione religiosa

Oggigiorno assistiamo sempre più spesso a matrimoni o convivenze tra persone con culture profondamente diverse; queste diversità, inevitabilmente, si riversano sull’educazione da impartire ai figli. certo la religione è uno dei più importanti capisaldi della nostra cultura, ed invero, non di rado, capita che i genitori non concordino in merito all’educazione religiosa da impartire. A tal proposito ci si chiede se un genitore possa in qualche modo imporre la propria religione al figlio. La questione, per nulla scontata, ha creato molti contrasti anche in giurisprudenza.

Proprio in caso di disaccordo tra i genitori, sarà il giudice a dirimere il conflitto, questi dovrà farsi guidare dal “supremo interesse del minore” che si ritiene prevalente sulla libertà religiosa dell’adulto e sul potere educativo del genitore.

Soluzioni giurisprudenziali

A tal proposito il Tribunale di Como, pronunciando separazione personale dei coniugi, statuiva anche sull’educazione religiosa del figlio. In quell’occasione il rilevava il totale dissenso del padre cattolico all’educazione religiosa geovista della madre ritenendo “migliore” la scelta educativa paterna all’insegnamento della religione cattolica.

I giudici comaschi, sostenevano che la religione cattolica era da preferirsi alle altre religioni perché avrebbe consentito al minore una migliore integrazione nella società, nella scuola e persino nello sport. Ciascuno di questi “settori”, infatti, sarebbe fortemente influenzato dalla religione cattolica.

La madre proponeva appello avverso la sentenza.

Questa riteneva la sentenza contraria al principio della bigenitorialità , sostenendo che ogni genitore deve essere libero di trasmettere i propri valori ai figli, primi tra tutti quelli religiosi. Soltanto se il figlio viene messo a contatto con diverse realtà sarà in grado di effettuare una scelta religiosa consapevole.

La Corte di Appello rigettava il ricorso, facendo in parte proprie le conclusioni del padre e ribadendo il preminente interesse del minore ad un libero approccio con le religioni dei genitori a condizione che il conflitto genitoriale non gli arrechi alcun danno. 

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21916 del settembre 2019, ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere l’educazione religiosa da entrambi i genitori. Il minore deve essere libero di scegliere la propria religione così come consentito dall‘art. 19 della nostra Costituzione.

Quindi il genitore può imporre l’educazione religiosa al figlio?

Abbiamo quindi detto che il dato di partenza deve essere sempre il superiore interesse del minore. Quindi se il disaccordo dei genitori può arrecare dei danni a quest’ultimo,  sarà il giudice a decidere ascoltando il minore personalmente

Ciò significa che il tribunale potrebbe anche decidere di impedire ai genitori qualsiasi imput religioso, così come avvenuto ad Agrigento nel 2017.  Allo stesso modo, il giudice potrebbe decidere che sia un solo genitore ad impartire l’educazione religiosa al figlio, indipendentemente dalle religioni in questione.

L’unico interesse del giudice sarà proprio il minore, a che questo cresca sereno e soprattutto libero. 

Potrebbe anche interessarti “Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva”, leggi qui.

 

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: ascolto minore, educazione, figli, figli minorenni, figlio minore, libertà religiosa, minori, religione, religione cattolica, separazione genitori

Autonomia adolescenziale e responsabilità genitoriale, i confini.

7 Novembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’autonomia adolescenziale e la responsabilità genitoriale sono due diversi aspetti della stessa questione. Spesso infatti ci si chiede quando termini la responsabilità di un genitore ed inizi l’autonomia degli adolescenti.

Cosa si intende per responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale è denominata così a partire dal regolamento europeo n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II bis. È l’insieme dei doveri che un genitore ha verso il proprio figlio. Si tratta del dovere del primo di educare, istruire, mantenere e assistere il figlio e del diritto di questo di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con tutti i parenti.

È un dovere esercitabile da entrambi i genitori congiuntamente, a meno che non vi siano provvedimenti che dispongono diversamente.

La responsabilità genitoriale comporta anche il dovere del genitore di vigilare sul figlio minore. Infatti il padre e la madre sono responsabili per i danni dagli stessi commessi a terzi, eccetto nei casi previsti dalla legge. A stabilire tale dovere di vigilanza è proprio l’art. 2048 c.c.

Autonomia adolescenziale, cosa è?

Avere una età inferiore agli anni 18 non significa necessariamente non potere prendere delle decisione o fare delle scelte. Ed infatti,  il nostro ordinamento garantisce con più norme proprio l’autonomia del minore.

È necessario che il minore abbia un’ età ritenuta consona, non inferiore ai 12 anni, salvo eccezionali ipotesi. In questo caso potrà effettuare autonomamente delle scelte di vita potendo persino chiedere di essere supportato dai genitori moralmente e materialmente.

La Costituzione prevede il diritto del minorenne a lavorare, a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità (articoli 2 e 244 c.c.) e il diritto ad interrompere la gravidanza (articolo 12 l. 194/1978). Non di minore rilevanza è il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (articolo 1 l. 281/1986).

Non da meno il minore ha diritto ad essere sentito nel corso dei procedimenti che lo riguardano.

Il delicato equilibrio

È dunque necessario trovare il giusto equilibrio tra queste due facce della stessa medaglia. La responsabilità del genitore trova il suo principale limite proprio nella autonomia del figlio. Una linea di confine così sottile che alle volte è difficile da rimarcare. A tal proposito il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a decidere un caso in materia, ha di recente affermato che occorre garantire “la tutela del minore alla libertà nelle proprie scelte di vita, sempre che le stesse siano lecite e non pregiudizievoli”. Pertanto i giudici nisseni individuano questo limite nella liceità delle scelte del minore capace di discernimento.

Si tratta, ovviamente, di un concetto in continuo sviluppo destinato ad adeguarsi con la moderna società. I genitori, oggi più di ieri, sono tenuti a supportare le scelte dei  figli a costo, alle volte, di non potere esercitare la propria volontà.

Può anche interessarti “Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?”, leggi qui.

 

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: 2048 c.c., autonomia figli, autonomia minori, Bruxelles II bis, figli, figli minori, genitori, libertà, libertà di scelta, libertà figli, Limitazione della libertà, minori, responsabilità genitoriale

Codice Rosso: l’entrata in vigore della legge 69/2019 a tutela delle vittime di violenza domestica, sarà sufficiente?

26 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il codice Rosso, entrato in vigore il 9 agosto scorso, ha l’obiettivo di fermare il corso al drammatico fenomeno del femminicidio. In particolare per contrastare la violenza sulle donne, il Governo, con l’approvazione della legge 69/2019,  ha previsto una corsia preferenziale per le denunce in caso di violenza domestica e di genere.

Elenco di reati interessati dalla normativa

Le novità introdotte con in codice rosso, di cui si parlerà a breve, riguardano i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, Stalking e lesioni commesse in contesti familiari o nell’ambito delle relazioni di convivenza.  

Viene introdotto un nuovo reato, che prevede la reclusione da 8 a 14 anni di reclusione, per chi provoca la deformazione dell’aspetto della vittima. La pena, invece, è l’ergastolo se lo sfregio determina la morte del danneggiato. Rischia la reclusione da uno a sei anni di carcere chi commette il reato di revenge porn, oltre ad una salata multa. Quest’ultimo si realizza quando qualcuno, diffonde, cede, invia o pubblica foto o video a contenuto sessuale di una persona senza il suo consenso.  La pena aumenta se il reato è commesso dal compagno o da un ex, oppure, se per commettere il reato ci si avvale di strumenti informatici e telematici.

Pene severe sono previste anche per chi, tramite violenza o minacce induce un altro a contrarre matrimonio.

Le novità: la corsia preferenziale

Tra le novità introdotte vi è la previsione di una corsia preferenziale per lo svolgimento delle indagini preliminari. In particolare le Forze dell’Ordine ricevuta la notizia di uno dei reati sopra elencati dovranno trasmettere la querela immediatamente al pubblico ministero. Quest’ultimo dovrà, al fine di dare impulso immediato alle indagini, sentire entro tre giorni il racconto della persona offesa. Tale termine di tre giorni potrà, tuttavia, essere prorogato se sussistono esigenze di tutela della riservatezza  delle indagini. 

L’accelerazione dei tempi per l’acquisizione delle fonti di prova si pone come necessaria per valutare il reale pericolo che incorre la vittima e così consentire al Giudice di emettere un provvedimento cautelare a tutela della stessa.

Il codice rosso prevede, altresì, l’organizzazione di corsi professionali nelle scuole dei corpi per poliziotti, carabinieri e polizia penitenziaria. La finalità è quella di formare operatori specializzati nei reati di violenza domestica e di genere.

Altra importante novità riguarda l’applicazione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessuali. Ed, infatti, tale beneficio è, oggi, subordinato alla partecipazione a percorsi di recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

Anche in tema di misure cautelari è prevista una importante novità. Infatti il GIP, valutato il caso, può disporre oltre il divieto di avvicinamento alla persona offesa, anche l’applicazione all’indagato del  braccialetto elettronico.

Il codice rosso sarà sufficiente a salvare vittime?

I dati statistici in merito alla violenza domestica e di genere sono allarmanti. Si tratta di un fenomeno che, purtroppo, tende a non arrestare il proprio corso e che spesso sfocia in efferati omicidi.

La nuova normativa, la quale prevede, come sopra rappresentato, un inasprimento sanzionatorio nonché un’accelerazione dei tempi nella fase delle indagini, rappresentano un tentativo di arginare il fenomeno. 

Un dato positivo  dall’entrata in vigore della legge 69/2019 è già stato riscontrato, ossia l’aumento del numero di denunce. Tale circostanza è espressione della crescita della fiducia delle persone offese di reati violenti. Infatti l’immediata presa in carico della vittima da parte delle Autorità sembrerebbe incoraggiare le predette a rivolgersi allo Stato.  Tale incremento, probabilmente, non è legato all’aumento degli episodi di violenza, quanto all’effetto della legge. Infatti, le persone incoraggiate dalla nuova tutela si rivolgono fiduciose a polizia e carabinieri.

La strada è ancora lunga prima che il fenomeno possa essere estirpato. Tuttavia la collaborazione tra autorità e associazioni, l’inasprimento sanzionatorio nonché la celerità dei tempi di indagine rappresentano un importante passo in avanti. 

Ti potrebbe anche interessare: “Il dramma dentro casa: abusi in famiglia”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: codice rosso, minori, violenza sessuale, violenza sulle donne, vittima

  • « Vai alla pagina precedente
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Vai alla pagina successiva »

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.