Maternal preference: ai fini di una di una corretta individuazione del genitore collocatario è necessario tener conto dell’interesse morale e materiale del minore. Nel caso in cui, dalle risultanze della C.T.U., emerga che i genitori siano dotati di pari capacità genitoriale, il minore deve permanere prevalentemente presso il padre se quest’ultimo ha maggiore tempo a disposizione rispetto alla madre (Trib. di Bari).
Il caso
Al termine di un rapporto di convivenza un uomo si rivolgeva al Tribunale di Bari chiedendo il collocamento presso di sé del figlio minore.
L’uomo, militare in congedo, rappresentava al Tribunale di provvedere in prima persona alle esigenze relative alla cura del figlio. Ciò grazie al tempo libero a propria disposizione. Infatti l’ex compagna, svolgendo la professione di commercialista, dedicava gran parte della giornata al lavoro.
Per tali motivi, il padre chiedeva il collocamento prevalente del minore presso di sé e la calendarizzazione degli incontri madre-figlio.
A questo punto la donna si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. La predetta affermava di essere l’unica figura genitoriale in grado di tutelare al meglio gli interessi morali e materiali del piccolo. In più rappresentava come l’ex compagno non avesse mai costruito un rapporto confidenziale con il figlio e che fosse incline ad istinti suicidi.
Il Tribunale di Bari, a fronte della complessità della situazione, disponeva una C.T.U. al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le figure.
La decisione dei giudici di merito
La consulenza richiesta in sede di giudizio si concludeva con un giudizio di preferenza della madre quale genitore collocatario.
Il consulente partiva dal presupposto che tanto la figura materna, quanto quella paterna, fossero egualmente capaci nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
In più, pur riconoscendo la maggiore disponibilità di tempo libero del padre (in congedo dal lavoro), evidenziava come la madre fosse perfettamente in grado di conciliare ruolo materno con lo svolgimento della sua professione. In conclusione, in merito all’individuazione del genitore collocatario riconosceva in capo alla figura materna una indole empatica tale da meglio comprendere gli stati d’animo del bambino.
Tuttavia e nonostante le superiori risultante, il Tribunale definiva la questione in senso contrario. I giudici ritenevano che la conclusione cui era pervenuta la C.T.U. non era confacente al caso concreto.
Per il tribunale l’unico criterio utilizzabile nella scelta del genitore collocatario prevalente è quello del superiore interesse del minore.
A ragion di ciò, riteneva che la migliore sintonia della madre con il figlio non fosse, nel caso di specie, sufficiente a disporre in favore della donna.
Il tribunale, piuttosto, spostava l’attenzione sulla cospicua disponibilità di tempo goduta dal padre e sulla sua concreta idoneità a soddisfare ogni esigenza di vita del minore.
Tali circostanze erano imprescindibili per la decisione. Pertanto, il tribunale disponeva l’affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre.
Osservazioni generali
Quali sono le argomentazioni seguite dal tribunale verso la superiore decisione?
Va preliminarmente osservato che, oggi, la decisione relativa al collocamento dei figli minori non è più scontata (a favore della madre – maternal preferance) come in passato.
Innanzitutto l’art. 337-ter c.c. impone che, nell’adozione di provvedimenti relativi al collocamento prevalente di un minore presso uno dei genitori, il superiore interesse del minore deve fungere da criterio guida.
Fino a poco tempo fa, i giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto preferibile far coincidere il superiore interesse del minore con la necessità che la figura genitoriale collocataria prevalente fosse quella materna.
Invero il costante mutamento della società odierna, il quale si riversa inesorabilmente anche sui concetti di famiglia e matrimonio, ha determinato l’affievolimento della c.d. maternal preference.
Pertanto non è più possibile affermare, in via del tutto automatica, che un genitore in virtù del suo genere, sia più idoneo rispetto all’altro ad adempiere funzioni genitoriali.
E’ proprio nella consapevolezza che i méneage familiari sono cambiati rispetto al passato che il criterio della maternal preference può dirsi superato.
Inoltre, la Corte di legittimità, con una pluralità di pronunce ha affermato che l’individuazione del genitore collocatario deve avvenire nel rispetto del principio alla bigenitorialità. Chiaramente ciò deve avvenire al termine di un giudizio prognostico volto a valutare le capacità genitoriali. Valutazione da esplicarsi nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. civ., sez I, 16 febbraio 2018 n. 3913; Cass. civ., sez I, 20 novembre 2019, n. 30191).
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