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minori

Curatore speciale: quando il conflitto tra i genitori è in contrasto con l’interesse del minore.

20 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il curatore speciale è quella figura individuata dall’art. 78 c.p.c. e di cui il Giudice può avvalersi per sedare il conflitto tra i genitori nell’interesse dei figli. Innovativa in tal senso appare la decisione adottata da un Giudice milanese, il quale preso atto dell’incapacità dei genitori di comunicare nominava un curatore speciale ai figli della coppia

Il fatto

Due genitori separati, in fase di divorzio, manifestavano entrambi l’impossibilità di dialogare nell’interesse dei figli di anni 14 e 11. Questi ultimi, affetti da ritardo cognitivo, vivevano entrambi con la madre. Il padre, invece, viveva in Cina e chiedeva che gli fosse riconosciuto l’affidamento esclusivo.

Disposta la CTU, evidenziava l’incapacità genitoriale di entrambe le figure genitoriali, nonostante il legame affettivo fosse molto forte.

Quindi, il Tribunale milanese, attesa la situazione, concludeva per la limitazione di responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Pertanto nominava un curatore speciale ai minori per le decisioni relative alla salute, educazione ed istruzione.

Strumenti a disposizione del Giudice per fronteggiare le relazioni familiari compromesse

Il Giudice può avvalersi di strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per risolvere relazioni familiari compromesse. La finalità di tali strumenti è quella di tutelare lo sviluppo psico fisico dei minori che diventano oggetto del contendere. Ma quali sono questi strumenti?

Sono diversi gli interventi che il Giudice può attuare, quale l’affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di appartenenza o l’attivazione del consultorio familiare. Il Giudice può, in caso di conflitto tra i genitori che si ripercuote negativamente sui minori, nominare un curatore speciale. In particolare, quando i genitori mostrano di non essere in grado di comprendere i bisogni dei figli, tale nomina sembra inevitabile.

La nomina può, peraltro, avvenire di ufficio , e quindi pur in mancanza di una domanda di parte, a stabilirlo la Corte Cost. con la sent. n.83/2011.

Chi è il curatore speciale e quali sono i suoi compiti

Il curatore speciale è un soggetto terzo ai genitori, esperto in diritto e iscritto in un apposito elenco. il predetto ha il compito di farsi garante e portatore degli interessi sostanziali e processuali del minore nelle situazioni di conflitto di interessi.

L’ordinamento giuridico italiano ha previsto questa figura, quindi, per munire il minore di una figura che possa rappresentarlo. Infatti, se così non fosse, il minore rischierebbe di rimanere privo di tutela avanti a dei genitori non in grado di tutelarlo.

Si badi bene che il ricorso alla figura del curatore nel caso de quo non è stato determinato dalla mera conflittualità. Piuttosto è stata indotta dal riscontro di una serie di elementi  di criticità dei genitori che si ponevano in conflitto con l’interesse del minore.

Potrebbe anche interessarti “Alienazione parentale: tolto l’affidamento alla madre che ostacola i rapporti padre figlio”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: conflitto tra i genitori, Curatore, divorzio, genitori, interesse del minore, minori

La nuova compagna di papà può pubblicare le nostre foto sui social?

24 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La nuova compagna del padre non può pubblicare sui social le foto dei figli di lui  senza il consenso di entrambi i genitori. (Tribunale di Rieti, ordinanza 7 marzo 2019)

Il fatto

Tizia è la nuova compagna del papà di due bambini. La donna, per lungo tempo, ha avuto l’abitudine di postare sui suoi profili social le foto dei figli del compagno, avuti da  Sempronia, da cui era separato. Foto tra l’altro spesso accompagnate da commenti non proprio edificanti rivolti a quest’ultima.

Sempronia, non condividendo la situazione, ha invitato Tizia – prima bonariamente – a rimuovere le foto dei bambini dai suoi profili social.  Questo primo tentativo purtroppo non è andato a buon fine. Quindi Sempronia ha reiterato la sua richiesta con una diffida formale. 

Sembrava che questo strumento avesse convinto Tizia a desistere dai suoi comportamenti. In realtà però, dopo qualche tempo, ha ricominciato a pubblicare le foto dei minori, seppur con il viso coperto.

Nel frattempo Sempronia e l’uomo decidono di divorziare. E nelle condizioni del divorzio hanno inserito una clausola ben precisa. Quella per cui solo i genitori avrebbero potuto pubblicare sui social le foto dei minori, e non terze persone. Salvo consenso congiunto di mamma e papà.

Incurante di tutto la nuova compagna dell’uomo, anche dopo il divorzio, ha continuato a pubblicare le foto dei bambini. Questa volta senza neanche l’accortezza di coprirne il viso.

Di fronte a questo ulteriore affronto Sempronia ha definitivamente perso la pazienza. E si è rivolta al Tribunale di Rieti, presentando ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

La decisione del Tribunale di Rieti

Il Tribunale di Rieti non solo ha accolto il ricorso di Sempronia, ma le ha dato ragione su tutti i fronti. 

Innanzi tutto, ha ricordato quali sono le norme che tutelano l’immagine e la vita privata dei minori. Prima fra tutte l’art. 10 c.c. (abuso dell’immagine altrui). A questa si aggiungano gli articoli 4, 7, 8 e 145 del c.d. “Codice della Privacy“. Altre norme fondamentali sono poi gli articoli 1 e 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In particolare quest’ultimo articolo stabilisce che i minori non devono subire interferenza nella loro vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza. E che la legge deve tutelare i fanciulli da queste interferenze. 

L’avvento dei social network – e della rete più in generale – ha creato l’esigenza di adattare lo scenario normativo alla nuova realtà digitale. Così, il 31 maggio 2018, è entrato in vigore in Italia il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (regolamento UE 679/2016) . Secondo questa norma, anche le fotografie rientrano tra i c.d. dati personali. Per questo il loro trattamento (pubblicazione), quando si tratta di minori di 16 anni (in Italia 14) deve essere autorizzato da entrambi i genitori.

Inoltre il Tribunale di Rieti, richiamando una pronuncia di quello di Mantova ha ricordato che la pubblicazione sui social delle foto dei minori rappresenta un potenziale pregiudizio per loro. Infatti, le foto messe in rete, possono raggiungere un pubblico pressoché illimitato. Ciò espone i bambini al rischio di avvicinamento da parte di qualche malintenzionato, precedentemente attratto dalle loro foto on line. Per non parlare di coloro che, con procedimenti di fotomontaggio, possono ricavarne materiale pedopornografico.

Per tutte queste ragioni il Tribunale di Rieti ha stabilito una data entro cui alla nuova compagna del papà avrebbe dovuto rimuovere tutte le foto dei bambini. E ha fissato una sorta di “multa” di 50 euro per ogni giorno di ritardo. Ovviamente le ha anche inibito l’ulteriore pubblicazione delle foto dei minori senza il consenso di entrambi i genitori.

Potrebbe interessarti anche: “Uso della rete: nuova frontiera dell’educazione”. Leggi qui

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Adozione: apertura ai singles, anche di una certa età

10 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’adozione – secondo una recente ordinanza della Cassazione – non è più solo ad appannaggio delle coppie sposate più giovani. Via libera anche ai single e  alle coppie non sposate, anche se non più giovanissimi. (Cass. ord. 17100/2019)

Una coppia ha avuto un bambino affetto da un grave handicap. Purtroppo, a pochi mesi dalla nascita lo hanno allontanato. E comunque si sono dimostrati assolutamente inidonei a ricoprire il ruolo genitoriale. Per questo il Tribunale per i Minorenni li ha dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Nel 2010 ha poi affidato il bambino ad una infermiera professionale di 62 anni, che per tutto questo tempo, con l’aiuto della giovane figlia, si è presa cura del piccolo.

Da ultimo, il Tribunale per i Minorenni ha deciso che il bambino, ormai di 8 anni, andasse in adozione alla donna. 

Inspiegabilmente, i genitori si sono opposti a questa decisione. Sostenevano infatti di non avere mai acconsentito all’adozione del figlioletto. Reputandolo una sorta di loro “proprietà”, lo rivolevano indietro. Ed hanno avanzato dubbi sulla legittimità di questa adozione che vedeva coinvolta una donna single e troppo anziana. Infatti, a loro dire, tra l’infermiera e il minore ci sono più di 45 anni di differenza (limite consentito dall’art. 6 L. 184/1983). 

La questione è arrivata fino in Cassazione.

Ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della coppia, confermando l’adozione in favore della donna sessantaduenne.

Gli Ermellini hanno fondato la loro decisione, partendo dall’esame dell’art. 44 lettera d) della L. 184/1983. Secondo la Cassazione, questa norma, che regola l’adozione in casi particolari, sarebbe da considerarsi una “clausola di chiusura del sistema” che riguarda le adozioni.

La norma infatti consente questo tipo di adozione tutte le volte in cui si vuole salvaguardare la continuità affettiva ed educativa tra il minore e chi se ne è preso cura. Deve però verificarsi il presupposto dell’impossibilità a ricorrere all’affidamento preadottivo. Ciò vuol dire che non ci devono essere  aspiranti genitori che vogliano adottare il bambino in maniera “piena”.

Quindi non occorre che il minore versi in stato di abbandono. Occorre però verificare che vi sia interesse dell’adottato al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende cura.

Quanto poi al limite massimo di differenza di età (non rispettato), la Cassazione ha fatto delle precisazioni. L’adozione in casi particolari, in fatti, non lo prevede. Richiede solo che l’adottante sia più grande dell’adottato di almeno 18 anni. Ciò vuol dire che, rispettato detto limite d’età (e le altre condizioni sopra indicate), anche i single e le coppie non sposate possono adottare.

Ovviamente – ribadisce la Suprema Corte – occorre accertare che sia rispettato l’interesse del minore.

 

Potrebbe interessarti anche: “La dichiarazione dello stato di adottabilità come soluzione estrema: lo dice la Cassazione”. Leggi qui

 

 

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Collocamento paritario: quando è preferibile per il minore?

6 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il collocamento paritario prevede che il bambino trascorra lo stesso tempo con entrambi i genitori. E’ uno strumento ancora poco usato in Italia. Il Tribunale di Catanzaro, dal suo canto, sostiene che non possa essere sempre la soluzione da preferire. Ma neanche lo demonizza. E ritiene che vi si possa fare ricorso quando vi siano le giuste condizioni, in riferimento al caso concreto. ( Tribunale Calabria Catanzaro Sez. I, Decr., 28-02-2019)

Siamo alle solite! Mamma e papà non vanno più d’accordo e decidono di lasciarsi. La convivenza quindi si interrompe e i due vanno dal giudice. Infatti non riescono ad accordarsi sull’affidamento e il collocamento del bambino di sei anni, nato dalla loro relazione.

Entrambi sono d’accordo per l’affidamento condiviso. Lei però chiede il collocamento prevalente del figlioletto presso di sé con la previsione di visite al papà due pomeriggi alla settimana e week end alternati con pernottamento. Lui invece chiede un collocamento paritario. E cioè vorrebbe che il bambino trascorresse con il papà esattamente lo stesso tempo che trascorre con la mamma.

Il collocamento paritario è molto diffuso all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia, c’è ancora un forte sbilanciamento dei ruoli genitoriali. Perché nonostante l’affidamento condiviso sia una prassi, il collocamento prevalente presso uno dei genitori, ne svilisce il senso.

Per molti, il collocamento paritario è di difficile attuazione, e solleva il noto problema del “bambino con la valigia“. Cioè bambini costretti a vivere metà della settimana in una casa, per poi trasferirsi per la restante parte nella casa dell’altro genitore.

Ma il Tribunale di Catanzaro, ha affermato che non sempre il collocamento paritario è negativo per il minore.Ma bisogna valutare attentamente il caso concreto.

Secondo i giudici calabresi, ad esempio, il collocamento paritario non è adatta in caso di bambini troppo piccoli (per esempio ancora in età di allattamento, e comunque sotto i tre anni). E poi occorre valutare numerosi elementi come gli impegni lavorativi dei genitori e la disponibilità di entrambi di un’abitazione dignitosa.

Nel caso in oggetto il Tribunale ha scelto per il collocamento paritario. Il bambino infatti ha compiuto sei anni. E ha sempre vissuto nella casa familiare in cui ora vive il padre. Quindi non si ravvisa alcun pregiudizio per il minore, il quale, per metà del suo tempo, tornerebbe a vivere in un ambiente che ben conosce.

Tra l’altro, numerosi studi scientifici hanno riconosciuto l’effetto positivo che il pernottamento con il papà ha sui bambini e sul rapporto genitore- figlio.

Altri studi hanno poi ravvisato che il collocamento paritario sarebbe “mal digerito” dagli adolescenti per motivi legati ai loro interessi sociali, mentre sarebbe ben accetto nei bambini più piccoli.

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Uso della rete: la nuova frontiera dell’educazione

2 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’uso della rete è parte integrante della vita dei nostri figli. Che però non devono essere lasciati soli nella scoperta di uno strumento tanto ricco di opportunità quanto pericoloso. Anzi, secondo il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta i genitori hanno un dovere preciso. Quello di educare e vigilare i figli nel corretto uso della rete.

Una ragazza quattordicenne invia al fidanzatino una sua foto che la ritrae nell’intimità. Lui diffonde l’immagine tra gli amici. Lo scatto diventa di pubblico dominio. Tutti ne parlano. L’ingenua ragazza paga cara la sua leggerezza. La faccenda diventa in breve tempo più grande di lei, tanto da causarle disturbi psicologi come ansia e angoscia.

Ma non è tutto. L’accaduto arriva a conoscenza del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Si apre così un procedimento ai sensi degli art, 333 e 336 c.c..

L’art. 333 del codice civile si intitola “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”. E infatti l’autorità giudiziaria ha ritenuto che la responsabilità dell’accaduto fosse da ricercarsi proprio nei genitori della ragazza. Ecco che allora il Tribunale per i Minorenni ha disposto degli interventi di sostegno per l’intera famiglia. Così ha affidato la ragazza ai Servizi Sociali per un’attività di monitoraggio e supporto psicologico. Ma ha anche affidato i genitori al Consultorio familiare per verificare le capacità educative e di accudimento dei genitori.

La vicenda ha avuto un finale positivo. I genitori della ragazza hanno fatto tesoro del percorso di sostegno, acquistando consapevolezza del loro ruolo di educazione e vigilanza sulla figlia. E anche la ragazza ha avuto giovamento dal percorso psicologico. Considerato tutto questo, quindi, il Tribunale per i Minorenni ha reputato di non dover ulteriormente procedere.

Ma a prescindere da questo è importante comprendere ed analizzare l’orientamento assunto dal Tribunale per i Minorenni nisseno. I Giudici infatti sono partiti dal presupposto che tra i doveri scaturenti dalla responsabilità genitoriale vi sia quello di educare i figli ad un corretto uso della rete. E di assicurarsi che abbiano effettivamente compreso gli insegnamenti.

Ma non solo. I genitori devono anche vigilare sull’uso della rete da parte dei minori, di modo che non rappresentino un pericolo per sé e per altri.

Secondo il Tribunale Nisseno, questo dovere di vigilanza può anche consistere in una vera e propria limitazione qualitativa e quantitativa dell’uso di internet.

Non bisogna però correre a conclusioni affrettate. Questa posizione non deve essere certo interpretata nel senso di una demonizzazione della rete.

E infatti questi doveri che investono i genitori devono trovare un corretto bilanciamento in altri valori. Valori come il rispetto della personalità del minore e delle libertà che gli sono riconosciute sia a livello costituzionale che internazionale.

Si pensi ad esempio a quanto previsto nella Convenzione di New York, che vieta ingerenze in ogni sfera della vita del fanciullo. E che riconosce l’importanza della funzione dei mezzi di comunicazione, tanto da prevedere che gli Stati assicurino ai minori l’accesso alle fonti di informazione nazionale od internazionale (art. 16 e 17 L. 176/1991 di ratifica della Convenzione). Oppure si pensi al diritto di libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.

Secondo il giudice nisseno il dovere di vigilanza dei genitori trova la sua giustificazione nella esigenza di tutela della dignità del minore. Che è un valore che prevale su tutti, ma che comunque deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. E ciò per evitare che il controllo dei genitori degeneri in un ciber stalking o comunque pregiudichi la libertà di espressione del minore.

Fonte: Il Familiarista

Per un approfondimento sul tema leggi anche, dal nostro sito “I cyberbulli colpiscono, e i loro genitori pagano! Clicca qui.

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Tribunale di Mantova: il divieto di pubblicazione di foto dei figli su Facebook

18 Marzo 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il Tribunale di Mantova negli ultimi anni è intervenuto più volte in materia di tutela del diritto all’immagine dei minori. Anche emettendo provvedimenti che vietano la pubblicazioni delle loro foto sui social network da parte dei loro stessi genitori. Oggi quello stesso Tribunale rende questa tutela ancora più efficace. Divulgando un modello di conclusioni congiunte per la separazione (o l’affidamento e il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio) contenente lo stesso divieto. Un modello che ci si auspica venga accolto anche in altri Tribunali italiani.

Il Tribunale di Mantova è sempre stato all’avanguardia in materia di tutela dell’immagine dei minori. Soprattutto in relazione alla diffusione di foto sui social network.

Emblematica, al riguardo, una pronuncia del 2017. Un padre infatti aveva proposto ricorso, chiedendo la revisione del regime di affidamento e visita dei figli minori. I bambini erano nati da una relazione sentimentale, poi finita, con la sua ex compagna. I Giudici ritennero di non potersi pronunciare, in quel dato momento, su quel tipo di modifica. Ma disposero, al riguardo, che il Servizio Tutela dei Minori vigilasse sulla situazione familiare e rilevasse eventuali pregiudizi per i minori.

Ma l’aspetto più importante di questa pronuncia riguarda un’altra doglianza da parte dell’uomo. L’ex compagna aveva disatteso un impegno preso in sede di udienza e poi inserito nell’ordinanza che regolava i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli. Quello di non pubblicare le foto dei figli sui social, e rimuovere quelle già postate. Il padre infatti era contrario a questa pratica.

Di fronte al reiterato comportamento della donna, il Tribunale di Mantova le ha ordinato nuovamente di rimuovere le foto dei bambini dai social e di astenersi da nuove pubblicazioni.

In un periodo storico in cui i bambini rischiano di subire una sovraesposizione sui social, gli operatori del diritto e molti genitori hanno accolto con entusiasmo un orientamento così chiaro. E che, di fatto, limita inutili pretesti di litigio.

Secondo i Giudici del Tribunale di Mantova la pubblicazione sui social delle foto dei minori rappresenta un potenziale pregiudizio per loro. Infatti, le foto messe in rete, possono raggiungere un pubblico pressoché illimitato. Ciò espone i bambini al rischio di avvicinamento da parte di qualche malintenzionato, precedentemente attratto dalle loro foto on line. Per non parlare di coloro che, con procedimenti di fotomontaggio, possono ricavarne materiale pedopornografico.

Ma il Tribunale di Mantova, negli scorsi giorni, ha fatto ancora di più. Ha divulgato un nuovo modello per le conclusioni che i legali redigono negli affari di diritto di famiglia. Questo modello prevede, tra l’altro, il “divieto di pubblicare le foto dei figli sul profilo Facebook, nonché su ogni altro social network, provvedendosi all’immediata rimozione di quelle esistenti“.

Il Tribunale di Mantova, nell’inserire questa previsione, si è ispirato alla battaglia portata avanti per lungo tempo dall’avvocato Camilla Signorini. Il legale già alcuni anni fa aveva sollevato ai magistrati mantovani questa problematica. E aveva ottenuto le inibitorie e i provvedimenti urgenti di divieto di pubblicazione. Inoltre, già da tempo, sulla scorta delle richieste di alcuni suoi clienti, aveva iniziato ad inserire questo divieto nei suoi ricorsi per separazione o affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.

Il Tribunale di Mantova ha oggi recepito questa “buona pratica”. E l’ha inserita in un modello che, tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova, ha messo a disposizione di tutti i legali. Ciò vuol dire che d’ora in avanti, gli avvocati del Foro, nel predisporre le loro conclusioni, dovranno necessariamente inserire il punto relativo al divieto di pubblicazione di foto dei figli minori sui social.

L’auspicio è che altri Tribunali adottino questo modello e che venga individuata una forma di tutela analoga anche per i figli di genitori non separati, che comunque continuano a esporre i loro figli ai pericoli della rete.

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Gli atti di natura patrimoniale e i minori

11 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I genitori non possono compiere autonomamente alcuni atti di natura patrimoniale in favore dei figli minorenni, è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Di seguito vi spieghiamo come fare e come possiamo aiutarvi.

Facciamo alcuni esempi: i nonni vogliono donare la loro casa al nipote minorenne, riservandosi il diritto di usufrutto finché vivranno. Oppure: si deve vendere il monolocale che i genitori avevano intestato al figlio minorenne, sono solo alcuni casi in cui i genitori non possono agire da soli.

Non basta che i genitori siano d’accordo e che partecipino per conto del figlio all’atto notarile. Serve che il Giudice Tutelare li autorizzi. Perché?

Perché sono atti che comportano l’aumento o la riduzione del patrimonio del minore, e quindi il Giudice Tutelare deve accertarsi che rispondano all’effettivo interesse del minore.

Questi atti, detti di “straordinaria amministrazione” sono elencati all’articolo 320 del codice civile. Si tratta dunque di tutti quei casi in cui si voglia vendere o ipotecare beni del figlio, accettare l’eredità o rinunciarvi , accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali. 

Come si procede dunque? Bisogna presentare un ricorso al Giudice Tutelare competente (quello del luogo ove il minore ha sede principale di suoi affari ed interessi) o in alcuni casi al Tribunale. Nel ricorso occorre spiegare le ragioni dell’operazione richiesta, e perché questa sia necessaria, utile e conveniente per il minore.

Per la redazione del ricorso non è necessario l’intervento di un avvocato. Ma alcune situazioni particolarmente delicate e complesse rendono opportuno rivolgersi ad un professionista che possa predisporre in maniera precisa e puntuale il contenuto del ricorso. In questo modo si eviteranno rigetti da parte del Giudice Tutelare, o comunque problemi in sede di stipula dell’atto notarile.

Se l’interesse del minore confligge con quello di genitori il Giudice nominerà un curatore speciale. Per approfondimento clicca qui

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Giudizi de potestate: fondamentale che il minore sia assistito da un curatore speciale

13 Dicembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza in esame, si è pronunciata in tema di rappresentanza legale del minore ed ha stabilito che, nei giudizi cd. “de potestate”, il minore deve essere assistito da un curatore speciale che ha il compito di formulare richieste nel suo esclusivo interesse (Cass. Civ., sez. I, ord. 12/11/2018 n. 29001)

Cosa si intende per giudizi o procedimenti de potestate?

La potestà genitoriale comprende l’insieme di diritti e doveri che la legge riconosce ai genitori verso i figli minori nel loro unico ed esclusivo interesse.

Si è preferita la locuzione “responsabilità genitoriale” a quella di “potestà genitoriale” perché in questo modo l’attenzione si sposta dal concetto di potere a quello di dovere.

I genitori, esercitando la responsabilità sui figli minori ancora incapaci di agire, hanno il dovere di prendere tutte le decisioni volte alla cura dei loro interessi patrimoniali e non, garantendo ad essi istruzione e formazione.

La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, pertanto, deve essere esercitata di comune accordo.
Tuttavia, non sono rari i casi in cui questo accordo viene meno: la risoluzione dei contrasti spetta al Tribunale per i Minorenni.

Il procedimento de potestate è il modello di procedimento minorile per eccellenza ed è stato oggetto di interventi giurisprudenziali, proprio per facilitare l’adattamento del diritto alle trasformazioni sociali della famiglia quale nucleo sociale.

Si tratta di un tipo di procedimento rientrante nella categoria della volontaria giurisdizione.

Questo tipo di procedimento trova la sua disciplina normativa negli articoli 330 ss del codice civile; in particolare, l’art. 336 afferma che:

“[…] i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”

Peccato che il legislatore non dia nessuna altra indicazione circa il modo di garantire la difesa del minore e spetta, dunque, agli operatori della giustizia minorile sopperire a tali inesattezze.

Proprio in questo senso si inserisce la pronuncia della Cassazione in tema di rappresentanza legale del minore nel giudizio avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La vicenda vede quali protagonisti due genitori che si rivolgono al Tribunale per i Minorenni competente chiedendo ciascuno la decadenza della responsabilità genitoriale dell’altro.

Il TM dichiara la decadenza della sola madre. Avverso tale decreto la donna ricorre in Cassazione, sostenendo la mancata sussistenza dei presupposti richiesti dall’art  330 cc.

La Corte eccepisce la mancata nomina di un curatore nell’interesse del minore. Infatti, nei procedimenti de potestate il minore è parte necessaria del giudizio per cui anche nei suoi confronti il principio del contraddittorio deve essere garantito. La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità del procedimento stesso, ai sensi dell’art. 354 c.1 cpc.

Già precedenti pronunce sul tema avevano chiarito che nei giudizi di questo tipo, la posizione del minore è contrapposta a quella dei genitori anche nell’ipotesi in cui il provvedimento sia richiesto contro uno solo di essi, proprio perché non è possibile stabilire preliminarmente se vi è coincidenza di interessi tra lo stesso e il genitore.

Da qui la necessità di nominare, anche d’ufficio, un curatore speciale che assista il minore nella vicenda che lo vede protagonista il cui compito sia di tutelare la sua posizione anche quando il contrasto tra le posizioni sia solo potenziale.

Nel caso di specie il conflitto era certo e per tale motivo occorreva affidare la posizione del bambino ad un curatore che avrebbe provveduto all’analisi del caso e all’avanzamento di richieste idonee nel solo interesse dello stesso.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha reso nullo il provvedimento; ha rinviato la causa al Tribunale per i Minorenni di Catania in diversa composizione per provvedere all’integrazione del contraddittorio in favore del minore.

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Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.