- l’ordine rivolto al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole di cessare la stessa e il suo allontanamento dalla casa familiare;
- la prescrizione, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, oppure al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, fatte salve le esigenze di lavoro;
- l’intervento, ove occorra, dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare e delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti;
- il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto del provvedimento di allontanamento e di quelli conseguenti, siano eventualmente rimaste prive di mezzi adeguati. Il provvedimento dovrà determinare modalità e termini di versamento e prescrivere che la somma sia versata direttamente alla vittima dal datore di lavoro del soggetto obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
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