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Il dramma dentro casa: abusi in famiglia

11 Marzo 2014 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

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La cronaca fornisce notizie e dati allarmanti sulle violenze fisiche e psicologiche subite da quella che è, in genere, la parte più debole del rapporto: la donna.
 
In certi casi, anche gli uomini patiscono traumi e sofferenze.
 
Nella maggior parte delle ipotesi, inoltre, tali fenomeni di violenza si consumano alla presenza di minori.
 
Oggi, il fenomeno degli abusi perpetrati in seno alla famiglia da uno dei coniugi o conviventi a danno dell’altro è molto diffuso e continua purtroppo ad assumere dimensioni sempre più preoccupanti.
 
La legge 4 aprile 2001 n. 154 ha stabilito una disciplina specifica, in materia di violenza nelle relazioni familiari, nel nuovo titolo IX bis del codice civile disciplinante i c.d. “Ordini di protezione contro gli abusi familiari” attraverso l’introduzione degli articoli 342 bis e 342 ter c.c.
 
La suddetta normativa stabilisce misure a tutela dei componenti del nucleo familiare, nel caso in cui siano vittime di fenomeni di violenza nell’ambito di tali rapporti.
 
 
Qualora, infatti, la condotta del coniuge o di un altro convivente sia causa di “pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente”, il giudice, su richiesta della parte, può adottare una serie di possibili provvedimenti a tutela della vittima, ai sensi dell’art. 342 ter c.c..
 
Il “grave pregiudizio” può configurarsi in presenza di reiterati atti di aggressività da parte del coniuge o convivente che siano idonei ad arrecare nel tempo una lesione rilevante a beni giuridici fondamentali, quali la dignità della persona e la serenità della vita familiare.
 
Il procedimento, disciplinato dal nuovo art. 736 bis c.p.c,. si instaura mediante ricorso da depositarsi presso il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante e si conclude, dopo una breve istruttoria, con decreto, adottato dal giudice in camera di consiglio in composizione monocratica.
 
Il provvedimento può prevedere ex art 342 ter c.c.:
  • l’ordine rivolto al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole di cessare la stessa e il suo allontanamento dalla casa familiare;
  • la prescrizione, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, oppure al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, fatte salve le esigenze di lavoro;
  • l’intervento, ove occorra, dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare e delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti;
  • il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto del provvedimento di allontanamento e di quelli conseguenti, siano eventualmente rimaste prive di mezzi adeguati. Il provvedimento dovrà determinare modalità e termini di versamento e prescrivere che la somma sia versata direttamente alla vittima dal datore di lavoro del soggetto obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
 
Nello stesso provvedimento, il giudice stabilisce:
 
a) la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso, ma non può essere superiore a un anno, salvo proroghe nei casi in cui ricorrano motivi gravi e per il tempo strettamente necessario;
 
b) le modalità di attuazione delle misure restrittive assunte.
 
La legge dispone anche che, laddove sorgano difficoltà o contestazioni sull’esecuzione, lo stesso giudice possa emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, autorizzando l’intervento della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
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