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Legge e Giurisprudenza

Adescamento di minori sui social: negate le attenuanti.

10 Marzo 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’ adescamento di minorenne tramite social network finalizzato al rapporto sessuale, secondo la Cassazione, è una condotta subdola e grave. Quindi l’imputato non può godere delle attenuanti generiche e di quelle per minore gravità. (Cass. Pen. Sez. III, 14 febbraio 2018 n. 7006)

Il caso in oggetto è di quelli particolarmente odiosi. Un uomo invita una ragazzina infra quattordicenne a salire sulla sua auto. La bacia, le sfila pantaloni e slip e consuma con lei un rapporto sessuale completo.

 L’uomo aveva conosciuto la minorenne su un noto social network. Aveva aperto un profilo falso e si era finto un ragazzo diciassettenne. A niente sono valse le dichiarazioni di un suo amico, che senza tentennamenti aveva raccontato ai Giudici che tra i due vi fosse del sentimento.

E difatti i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto l’uomo colpevole del reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.). La condanna: quattro anni di reclusione, pene accessorie, spese processuali e risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Napoli, in particolare, ha spiegato che l’adescamento sui social, aveva fortemente influito sulla quantificazione della pena. Quella specifica modalità di adescamento appariva infatti particolarmente grave.

Quindi l’uomo è ricorso in Cassazione. Lamentando, tra l’altro, la mancata applicazione delle attenuanti per minore gravità e delle attenuanti generiche. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso.

E ha spiegato che l’attenuante per minore gravità del fatto si applica solo a seguito  di una valutazione globale del fatto di reato. Valutazione che deve tenere conto anche dell’entità della compressione della libertà sessuale, delle condizioni fisiche e psicologiche della vittima e delle modalità dell’azione.

La Corte territoriale, a suo tempo già aveva confermato l’attendibilità della ragazza, sulla base di un certificato della psicologa. Dall’analisi psicologica emergeva la figura di una ragazza fragile, provata dalla recente separazione dei genitori che le aveva provocato un vuoto affettivo. La certificazione descriveva una ragazza desiderosa di apparire più matura agli occhi di quest’uomo, che esercitava su di lei una forte influenza.

L’ adescamento della minorenne tramite social network poi, a detta della Cassazione, dimostra una accentuata insidiosità della condotta. Infatti tale modalità di adescamento era finalizzato all’ottenimento di foto spinte prima, e ad instaurare una relazione di fiducia con la minorenne poi. Il tutto al solo fine di ottenere un rapporto sessuale completo.

Pertanto, considerato tutto questo, insieme all’estrema gravità del fatto, la Suprema Corte ha considerato correttamente effettuato il calcolo della pena, rigettando il ricorso dell’uomo.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adescamento sui social, attenuanti, atti sessuali con minori, mancata applicazione attenuanti, social network, violenza sessuale, violenza sui minori

Comodato e convivenza. Devo restituire la casa agli ex “suoceri” se la relazione con il mio ex è finita?

28 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I “suoceri” non possono chiedere alla ex “nuora” la restituzione della casa data in comodato al figlio. Se lei continua ad abitarci insieme alla figlia minorenne, infatti, non vengono meno le ragioni del comodato, anche se la convivenza è finita (Cass. 27437/2018).

Il caso è interessante in quanto frequente. I genitori concedono al figlio – in comodato d’uso gratuito- un appartamento, di modo che vada a viverci con la compagna. Come spesso accade dopo qualche tempo la relazione si incrina: lui lascia la casa familiare. Lei resta, insieme alla figlia nata durante la convivenza.

I suoceri non ci stanno! Non sopportano che la donna continui a stare a casa loro nonostante l’amore con il figlio sia finito. Si rivolgono così al Tribunale per richiedere la restituzione della casa.

Sia in primo che in secondo grado i Giudici rigettano la richiesta dei suoceri. Di contro, in favore della nuora, riconoscono che la finalità del comodato fosse stata proprio quella di soddisfare le esigenze abitative della famiglia.

Trattandosi di comodato familiare – riconducibile alla disciplina ex art. 1809 c.c. – l’unica possibilità di riavere l’immobile, a detta dei Giudici, sarebbe stato il verificarsi di un bisogno urgente ed imprevisto. La realtà è che i suoceri non hanno alcun motivo reale per pretendere la restituzione della casa.

Nonostante tutto decidono di ricorrere in Cassazione. E lo fanno sostenendo che quello in oggetto non fosse un comodato familiare, in quanto non c’era matrimonio ma solo una convivenza. E quindi la fine della relazione non era stata suggellata da un provvedimento di separazione che assegnava la casa alla “nuora”.

Dunque, a loro dire, non di comodato a tempo indeterminato si trattava, ma di comodato precario, ex art. 1810. In questi termini avrebbero potuto ottenere la restituzione dell’immobile con la semplice richiesta.

Ma la Suprema Corte rigetta il ricorso, argomentando innanzi tutto che la Corte d’Appello, aveva correttamente deciso, applicando di fatto due orientamenti oramai consolidati in giurisprudenza.

Il primo, delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui se il comodato nasce o si consolida per esigenze abitative familiari, gli interessi del proprietario e del comodatario devono essere bilanciate. Come? facendo riferimento all’art, 1809 c.c.. Prevedendo dunque la restituzione dell’immobile al proprietario solo nel caso in cui questi abbia un bisogno urgente ed imprevisto. ( Cass. S.U. n. 20448/2014; Cass., S.U. n. 13603/2004).

Il secondo, della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l’equiparazione tra cessazione della convivenza e separazione personale dei coniugi ai fini della tutela e del mantenimento della destinazione dell’immobile a residenza familiare.

Per un ulteriore approfondimento dell’argomento leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abitazione familiare, comodato, convivenza, fine convivenza, nuora, restituzione, restituzione casa familiare, suoceri

Bigenitorialità: principio inattaccabile anche se la mamma soffre di disturbo della personalità.

28 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’affidamento condiviso dei figli e il principio della bigenitorialità continuano ad essere validi anche quando uno dei genitori è affetto da patologia psichica.
(Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., ud. 18-01-2018; 05-03-2018, n. 5096).

I genitori si separano.
La madre ha un patologia di disturbo della personalità che talvolta la porta ad essere aggressiva con i figli. Quindi, in prima battuta, il Tribunale decide di affidare i minori in via esclusiva al padre.

La mamma però vede leso il suo diritto e quello dei suoi figli, e ricorre in appello.

Questa volta la Corte accoglie la richiesta della donna e decide per l’affidamento condiviso, pur regolando in maniera puntuale gli incontri madre/figli.  Nonostante le problematiche di tipo psicologico, il giudice non ritiene opportuno ledere il principio della bigenitorialità.

Successivamente anche la Cassazione si pronuncia in questo senso. E spiega meglio cosa si intende per affidamento condiviso e  bigenitorialità.
I due concetti non significano, tout court,  la divisione a metà del tempo trascorso e del luogo vissuto dai bambini tra i genitori. Ma permettere ad entrambi di svolgere il loro ruolo, nell’interesse dei figli.

I giudici hanno  valutato in maniera attenta la condizione di salute della donna, e ne hanno tenuto conto. E infatti hanno riconosciuto la necessità che i figlioletti continuino ad abitare con il padre.

Ciò non toglie che la madre possa continuare a svolgere il suo ruolo, pur considerando i limiti che la sua malattia impone, per il benessere e la serenità dei bambini.

 E infatti, la Corte d’Appello prima, e la Cassazione poi, hanno anche stabilito che gli incontri madre/figli avvengano in circostanze protette.  Per due volte la settimana, a casa della mamma, ma sotto l’occhio attento dei servizi sociali. Il terzo incontro settimanale avverrà presso il centro di neuropsichiatria infantile.

L’affidamento però deve restare condiviso per permettere ad entrambi i genitori di intervenire e decidere per il benessere dei loro figli in particolari  occasioni.

Nonostante il disturbo psichico, secondo i giudici,  la mamma è comunque capace di prendere quelle decisioni che sono più importanti per i suoi figli, dato che la patologia la colpisce solamente in situazioni di grave stress.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento condiviso, bigenitorialità, disturbo della personalità, mamma aggressiva, patologia psichica

Parto in anonimato. Si può cambiare idea?

26 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Cass. Civile n. 31196/2018. Il parto in anonimato non pregiudica la possibilità per la madre di cambiare successivamente idea. Quindi potrà richiedere il riconoscimento del bambino, a meno che non sia andato in affidamento preadottivo.

Una donna sceglie di dare alla luce un bambino con un parto in anonimato. La circostanza impone dunque l’apertura di un procedimento di adozione abbreviata per il neonato, ai sensi dell’art. 11 della L. 184/1983.

Nel corso di questo iter la donna però ritorna sui suoi passi. Desidera essere mamma di questo bambino.

Quindi presenta al Tribunale per i Minorenni istanza di sospensione della procedura di adottabilità. E contestualmente chiede di poter riconoscere il bambino.

Il Tribunale per i Minorenni però non accoglie la richiesta della donna.

La battaglia di quest’ultima per il riconoscimento del figlio continua in appello. Ma anche la Corte territoriale rigetta le istanze della mamma, sostenendo che, nonostante la donna si fosse rivolta per tempo al Tribunale per i Minorenni, l’appello era inammissibile. Infatti nel frattempo il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato il minore adottabile con sentenza. Ciò avrebbe fatto venir meno l’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento.

Quando, dunque, la scelta di un parto in anonimato preclude la possibilità di un successivo ripensamento? E’ sufficiente la dichiarazione di adottabilità del minore?

La Cassazione prende una posizione chiara in proposito. E stabilisce che il riconoscimento materno dopo un parto in anonimato è possibile fino a che il bambino non sia dato in affidamento preadottivo.

E poiché nel caso in esame l’affidamento non era in atto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della donna.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento preadottivo, dichiarazione di adottabilità, parto in anonimato, riconoscimento del figlio, riconoscimento materno, ripensamento

Casa costruita con i miei soldi su terreno dell’ex. E ora?

18 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La casa costruita su terreno dell’ex convivente anche  con i soldi  dell’altro membro della coppia, non è di proprietà di entrambi. Ma chi ha investito economicamente può recuperare il denaro versato. (Cass. Civile, Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14732)  

Marta e Stefano (nomi di fantasia) iniziano una relazione nel lontano 1987. Per circa 10 anni la coppia, pur amandosi, decide di non andare a convivere. In questo lungo periodo, però, insieme costruiscono una casa su un terreno di proprietà esclusiva di Marco. Entrambi vi investono tempo, lavoro e denaro, sognando la loro vita insieme.

Non appena i lavori di costruzione finiscono, i due vanno a vivere insieme nella nuova casa, senza sposarsi. Purtroppo però la convivenza mette a dura prova questo rapporto, che dopo quattro anni di vita condivisa, nel 2001, si scioglie.

Dopo alcuni anni, Marta cita in giudizio l’ex compagno, chiedendo la divisione in parti uguali del patrimonio familiare (al momento della fine del rapporto), oppure la restituzione delle somme investite per la costruzione della casa.

Con la fine della convivenza, infatti, Marta, che non si era preventivamente tutelata, era rimasta con un pugno di mosche in mano! E difatti, secondo il “principio dell’accessione” l’immobile costruito su terreno di proprietà di un soggetto, diventa automaticamente proprietà esclusiva di quest’ultimo.

Il processo ha avuto alterne vicende nei suoi vari gradi, e ha visto anche la morte di  Stefano, e il subentro, al suo posto, della moglie.

La Cassazione, ha stabilito che si è trattato di un caso di  indebito arricchimento, in favore di Stefano. E’ vero che Marta aveva volontariamente investito il proprio tempo – ma soprattutto – il proprio denaro, per la costruzione di quella casa. Ma è anche vero che lo aveva fatto in vista di un futuro comune, per poter godere di quella casa insieme a Stefano. E non perché volesse avvantaggiarlo o fargli un regalo.

La Suprema Corte specifica però che a Marta non spetta la comproprietà della casa, ma ha diritto a recuperare le somme che ha speso e ad essere indennizzata per le energie lavorative impiegate per la costruzione della casa.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: casa, comproprietà, conviventi, convivenza, costruzione, proprietà esclusiva, risarcimento, soldi, terreno

Appropriazione indebita: il reato non sussiste se marito e moglie si riconciliano.

7 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che non si configura reato di appropriazione indebita se, al momento del fatto, i coniugi avevano fatto pace. La riappacificazione consente la corretta operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p.  

(Cass. Pen. Sez. V 19 aprile-7 giugno 2018, n. 26020)

Marito e moglie, separati consensualmente dal 2007, sono i protagonisti della vicenda. Nel 2010, lei si era impossessata delle chiavi della casa delle vacanze impedendo all'”ex” marito di recuperare beni personali. In più, in occasione di una lite, aveva aggredito l’uomo tirandogli addosso un cellulare. Per cui la donna era stata condannata sia in primo grado che in appello, per i reati di appropriazione indebita e violenza privata.

La donna aveva impugnato la sentenza di condanna, dinanzi la Corte di Cassazione, sostenendo la mancata applicazione dell’articolo 649 del codice penale. La norma prevede la non punibilità per chi abbia commesso un reato contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato.

La ricorrente affermava, a sostegno della sua tesi, che alla data dei fatti, i due non fossero più separati, essendo intervenuta la riconciliazione.

Doverosa appare, quindi, una precisazione per meglio comprendere la decisione degli Ermellini.

Ricordiamo che i coniugi si erano separati consensualmente nel 2007, ed avevano ottenuto il rituale decreto di omologa. Nel 2008 i due decidono di tornare insieme. E il marito intraprende l’azione civile di riconoscimento dell’avvenuta riconciliazione.

La relativa sentenza che sanciva la definitiva perdita di efficacia della  separazione arriva però solo nel 2014.

Ma di fatto, la riconciliazione tra i due era avvenuta ben prima! E proprio su questo fa leva l’argomentazione della donna per contestare la sentenza di condanna. All’epoca dei fatti oggetto di giudizio, i due sostanzialmente già non erano più separati. Quindi, ai sensi dell’art. 649 c.p la donna non era punibile. Perché se è vero che si era impossessata di un mazzo di chiavi, è pur vero che erano le chiavi della casa del marito, con il quale nel frattempo si era riappacificata.

Per questo, secondo la Suprema Corte, la conclusione cui era giunta la Corte d’Appello è da considerare  errata. L’articolo 157 c.c  dice, infatti, che “i coniugi possono far cessare di comune accordo gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con espressa dichiarazione o con comportamento non equivoco … “.

Quindi, non occorre che il giudice riconosca la riconciliazione tra gli “ex” coniugi; questa può avvenire anche manifestando comportamenti da cui si evince la ritrovata comunione affettiva.

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ritenuto non punibile la donna, sul presupposto che questa avesse commesso il fatto in danno del coniuge non più legalmente separato. Ha quindi annullato la sentenza di condanna.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: appropriazione indebita, coniugi, coppia, giudice, giurisprudenza, reato, riconciliazione, separazione

I cyberbulli colpiscono, e i loro genitori pagano!

5 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Se è pur vero che i cyberbulli sono adolescenti, a pagare le conseguenze delle loro azioni sconsiderate sono i loro genitori. Condannati a risarcire il danno da carenza educativa. (Tribunale di Sulmona, sez. civile, 9 aprile 2018 n. 103)

Una minorenne si fa scattare una foto senza veli da un’amica per assecondare la richiesta di un ragazzo di vederla ritratta nuda. Il giovane l’aveva rassicurata sul fatto che questa foto sarebbe rimasta segreta. E invece l’immagine comincia a diffondersi di cellulare in cellulare, via Whatsapp, in un gruppo di ragazzi.

Non contenti, questi, nel gennaio 2013, creano un falso account Facebook. E senza il consenso dell’interessata, vi pubblicano lo scatto. Il profilo social era pubblico, e quindi consultabile da chiunque. La foto diventa di dominio della rete. Così giunge agli occhi della sorella della vittima, che allerta i suoi genitori. Scatta immediatamente la denuncia contro ignoti. Le forze dell’ordine individuano i cyberbulli.

Nei loro confronti si apre un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni. Per alcuni il capo di imputazione riguarda la cessione a terzi di materiale pedopornografico mediante l’uso del proprio cellulare e la pubblicazione di immagini pornografiche sui social network (ex art. 600 ter, comma 4, c.p.). Per altri, la detenzione di immagini pornografiche riguardanti minorenni (ex art. 600 quater c.p.).

All’esito dell’udienza preliminare i cyberbulli se la cavano con una sentenza di non luogo a procedere. Ma i genitori della ragazza decidono di rivolgersi al Tribunale civile, per chiedere il risarcimento dei danni patiti. Vittima degli eventi non era solo la figlia, ma anche loro!

A seguito dell’evento la ragazza infatti si era chiusa in casa e aveva perso amicizie. La gente per strada e i compagni di scuola la criticavano. Era diventata oggetto di offese su Facebook. Anche il rendimento scolastico ne aveva risentito. Era così caduta in una forte depressione, che si manifestava con crisi di pianto ed insonnia.

Dal canto loro i genitori avevano patito dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Innanzitutto per la sofferenza per l’evento in sé e per le continue critiche delle persone. E poi per la riduzione, a seguito dei fatti, della clientela che frequentava il bar di loro gestione.

Il Tribunale di Sulmona, accogliendo la domanda dei genitori della vittima, dichiara la responsabilità dei minori per le loro condotte. Inoltre, condanna i genitori dei cyberbulli al risarcimento del danno non patrimoniale per “fatto proprio”. Fatto che consiste nel non aver correttamente assolto agli obblighi educativi e di controllo sui propri figli ex art. 2048 c.c. (c.d.  culpa in vigilando o in educando) . Condanna al risarcimento anche gli altri convenuti maggiorenni ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Il tutto per una somma complessiva di quasi 85.000,00 euro (oltre le spese processuali e il danno patrimoniale/spese vive sostenute).

Nella sentenza il Tribunale sottolinea che la circolazione o la pubblicazione non autorizzata di una foto che ritrae una persona nuda, lede una pluralità di interessi. Questi interessi – il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, all’inviolabilità della corrispondenza- trovano protezione in Costituzione. Per questo il danno non patrimoniale è certamente risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Il punto cruciale della pronuncia è però che l’obbligo di risarcire questo danno ricade sui genitori dei cyberbulli. I genitori infatti hanno degli obblighi di educazione e controllo sui figli minorenni. L’art. 2048 c.c specifica però che i genitori non sono tenuti al risarcimento se provano di aver adempiuto al loro dovere. Secondo il Tribunale, però, le condotte poste in essere dai minorenni esprimono di per sé una carenza educativa.

Secondo i Giudici infatti i ragazzi erano sforniti del “necessario senso critico, di una congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbero dovuto già godere in relazione all’età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei, ricevuta la foto, non l’hanno divulgata”.


La sentenza, seppur importante per il tema trattato, è tuttavia una sentenza di primo grado. Al momento non sappiamo se è sta impugnata, e se il giudizio continuerà negli altri gradi e con quali esiti.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: cyberbulli, cyberbullismo, facebook, foto di nudo, foto pornografiche, obbligo di educazione, risarcimento dei genitori, risarcimento del danno, risarcimento del danno non patrimoniale, whatsapp

Omesso mantenimento al figlio maggiorenne. Non è reato se il ragazzo è abile al lavoro, anche se studente.

22 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il genitore che non corrisponde il mantenimento al figlio maggiorenne non può essere condannato per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” ex art. 570 c.p. Il reato si configura solo se il ragazzo è inabile al lavoro. E non rileva neanche che sia uno studente. (Cass. Pen. 1342/2019).

La figlia querela il padre, colpevole di non averle versato tre mensilità a titolo di mantenimento, così come stabilito dal Tribunale. L’uomo viene dunque condannato in primo e secondo grado per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, ex art. 570 c.p.

L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la norma sopra indicata era stata erroneamente applicata. E infatti l’art. 570, comma 2 n. 2 incrimina la condotta di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro…”. L’uomo precisava invece che al momento dei fatti la figlia era maggiorenne e che non si trovava in stato di bisogno, in quanto aveva un lavoro part time. La stessa aveva anche volontariamente lasciato la casa familiare dopo la morte della madre, e pertanto l’uomo non sapeva come adempiere.

La Suprema Corte da ragione all’uomo. La Cassazione infatti condivide la tesi sostenuta dal padre. Il reato si configura solo se i figli sono minorenni o maggiorenni inabili al lavoro. Specificando che l’inabilità al lavoro deve essere totale e permanente.

“Ne discende” – si legge testualmente nella sentenza in oggetto- ” che non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti“.

Ciò non toglie che, in casi di questo tipo, in presenza di un provvedimento che preveda un mantenimento per il figlio maggiorenne, si possano azionare strumenti di tutela di tipo civilistico.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abile al lavoro, assistenza familiare, figlio maggiorenne, inabile al lavoro, mantenimento, omesso mantenimento, reato, studente, violazione obblighi di assistenza familiare

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