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Legge e Giurisprudenza

Al mantenimento del figlio pensa la mamma. Il papà è liberato dall’obbligo?

19 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il mantenimento del figlio minore è un obbligo di entrambi i genitori. Nessuno dei due può esimersi, anche se  l’altro genitore ha un buono stipendio e può sostenere le spese da solo. (Cass. Pen. Sez IV, 23 marzo 2018 – 4 maggio 2018 n. 19508).

Mamma e papà si separano. Il Tribunale, nell’agosto 2004, stabilisce che il figlio minore della coppia resti ad abitare con la mamma, onerando il papà a corrispondere 300 euro mese per il suo mantenimento.

Per ben dieci anni, però il papà non paga, e la mamma, esausta, si rivolge al Tribunale Penale. Sia in primo che in secondo grado l’uomo viene condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., ad un mese di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e 100 euro di multa.

Lui però non ci sta! E ricorre in Cassazione sostenendo di non aver commesso il reato poiché il bambino non è in “stato di bisogno” . Tanto più che la mamma ha un buon lavoro, retribuito in maniera dignitosa. Inoltre la stessa  percepisce un anticipo dal Comune per l’assegno non pagato dal padre e  un assegno bimestrale di assistenza della Regione. Considerando tutto questo l’uomo era convinto di non essere tenuto a versare il mantenimento. Per giustificarsi adduce anche il motivo che per quasi due anni è stato disoccupato…

La Suprema Corte è categorica, e ricorda che la minore età è condizione sufficiente a determinare lo “stato di bisogno”. E che l’obbligo al mantenimento ricade sempre su entrambi i genitori.  Quindi lo “stato di bisogno” si verifica anche  se uno solo dei genitori non corrisponda il mantenimento, e l’altro vi provveda in via sussidiaria.

La Cassazione precisa anche che, secondo la giurisprudenza, lo stato di bisogno e l’obbligo al mantenimento dei figli, non vengono meno neppure quando i minori godano di benefici a carico della pubblica assistenza.

Il primario dovere di mantenimento del figlio minore da parte del genitore, è un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale. E l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto all’assolvimento di questo obbligo  in quanto se n’è fatto carico l’altro genitore, non integra nemmeno un’ipotesi di ignoranza scusabile.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assistenza familiare, disoccupato, esigenza morale, figlio minore, ignoranza scusabile., lavoro, mantenimento, stato di bisogno, stipendio, violazione obblighi

Due papà e un utero in affitto: in Italia non si può

15 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Due papà per due bebè : in Italia si può? Secondo le Sezioni Unite non può esservi rapporto di filiazione tra il bambino nato all’estero da “utero in affitto” e il genitore “sociale”. Anche se il giudice straniero ha riconosciuto questo rapporto. A meno che il genitore sociale non ricorra all’adozione in casi particolari. (Cassazione Sez. Unite n. 12193/2019)

Due uomini italiani, regolarmente sposati all’estero, per coronare il loro sogno di diventare genitori sono ricorsi, in Canada, alla pratica dell'”utero in affitto“. Una donna ha messo a disposizione gli ovociti, un’altra ha portato avanti la gravidanza. Il seme utilizzato proveniva da uno dei componenti della coppia omosessuale.

Chi sono i genitori di questi bambini? Sembra un rompicapo!

La Corte di Giustizia dell’Ontario, in prima battuta, ha ricosciuto la genitorialità solo al padre biologico. Ha escluso così che anche la gestante dovesse essere riconosciuta come genitore. Rientrati in Italia, i due uomini hanno ottenuto il riconoscimento di questo provvedimento da parte del Comune di Trento. Dunque, sull’atto di nascita dei minori era indicato un solo genitore: il papà biologico.

Nella quotidianità però questi bambini avevano due papà! Entrambi, infatti, fin dalla nascita avevano assunto questo ruolo, riconosciutogli non solo dai bimbi, ma anche dagli amici, dai familiari e dai colleghi.

La coppia si è dunque rivolta una seconda volta alla Corte di Giustizia dell’Ontario, chiedendo che fosse riconosciuta la genitorialità anche al “papà sociale”. Il giudice canadese ha accolto la richiesta. Ma questa volta il Comune di Trento si è rifiutato di modificare gli atti di nascita indicando anche l’altro uomo come genitore.

Così la questione è arrivata all’attenzione della giustizia italiana. In particolare, la Corte di Appello di Trento, investita della causa, ha accolto la richiesta dei due papà. A suo avviso infatti non si ravvisava violazione dell’ordine pubblico nazionale. Inoltre il riconoscimento del provvedimento straniero avrebbe tutelato l’interesse dei minori al mantenimento dello status di figli. Poco importa, quindi, se è stato violato il divieto di procreazione assistita vigente in Italia.

Data la delicatezza e la rilevanza degli interessi coinvolti il Sindaco di Trento e il Ministero dell’Interno hanno impugnato il provvedimento della Corte territoriale.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite si è dunque pronunciata su questo interrogativo di ordine etico. A suo avviso i giudici di merito avevano valutato in maniera errata la circostanza.

Infatti, il divieto alla maternità surrogata, in Italia, trova giustificazione nella tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione.

Quindi, in Italia, non si può trascrivere il provvedimento straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero da maternità surrogata e il genitore sociale.

Tuttavia la Cassazione ha aggiustato il tiro e ha trovato una soluzione che tuteli anche l’interesse del minore. E ha previsto che in casi di questo genere il rapporto di filiazione possa essere riconosciuto mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983).

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Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: atto di nascita, Canada, Comune, coppia omosessuale, due papà, famiglia arcobaleno, genitore d'intenzione, genitore sociale, riconoscimento del provvedimento straniero, trascrizione, utero in affitto

I rapporti affettivi non si impongono: sospesi incontri tra padre e figlia

12 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili. Quindi neanche un tribunale può obbligare un figlio a vedere un genitore contro la sua volontà. Ma i giudici possono fare comunque qualcosa… (Cass. Civ. Ord. 11170/2019)

Nel corso del giudizio di separazione dei genitori, la figlia ha esposto il suo punto di vista al consulente tecnico nominato dal giudice sul suo rapporto con il padre. La ragazza, ormai sedicenne, in più occasioni ha dichiarato di non volere avere rapporti continuativi con il genitore.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello non hanno potuto fare altro che tenere in considerazione la volontà della ragazza e decidere per l’affidamento esclusivo alla madre.

Non solo: la Corte d’Appello, basandosi sul rifiuto della minore, ha escluso la possibilità di incontri tra padre e figlia. Tuttavia, al fine di favorire una graduale ripresa dei rapporti affettivi tra di essi, ha previsto un intervento di supporto dei servizi sociali.

L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione. Il suo legale aveva ravvisato che la perizia contenente le dichiarazioni della ragazza fosse nulla e non rispettosa del principio del contraddittorio. Il padre era a sua volta convinto che la volontà della figlia fosse oggetto di manipolizione da parte della sua ex.

Ma la Suprema Corte ha immediatamente fugato i dubbi sulla nullità della perizia redatta dal consulente tecnico d’ufficio. Al riguardo già la Corte territoriale si era espressa circa l’assenza, in essa, di alcun vizio logico.

Gli Ermellini hanno poi con forza sostenuto la validità della decisione non coercitiva della Corte d’Appello. Decisione dettata “dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia”.

Dunque, da un lato, i giudici non hanno voluto imporre alla figlia di vedere il padre contro la sua volontà. Dall’altro però hanno comunque fatto in modo che questo rifiuto non sfociasse in un’interruzione del rapporto senza possibilità alcuna di ricomposizione.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: diritto di visita, incontri padre figlia, rapporti affettivi, ripresa del rapporto, servizi sociali, volontà del minore

Mamme 2.0: tra gioie e dolori

6 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le mamme ricoprono un ruolo chiave nella società. Ed è innegabile: essere mamma è il mestiere più difficile del mondo. Ieri come oggi. O oggi più che in passato? Difficile a dirsi, ma certo le mamme 2.0 fanno una grande fatica!

Il calo delle nascite in Italia negli ultimi dieci anni è un forte indicatore di questa difficoltà. Che sicuramente riguarda le donne, ma in generale la famiglia italiana nel suo complesso. Il nostro paese, nel 2018, ha registrato 128.000 nascite i meno rispetto al 2008. Continua a crescere l’età media del primo parto (32 anni) , mentre diminuisce il numero di figli per donna. Poco più di uno a testa (precisamente 1,32).

Una questione culturale? O un problema economico? Analisi complessa da fare.

I dati parlano chiaro: la parabola discendente parte dal 2008, anno in cui l’Italia ha cominciato a patire una forte crisi economica da cui ancora stenta a venire fuori.

Sicuramente le donne/mamme sono sempre più mamme lavoratrici. Occupazione permettendo, ovviamente. E queste mamme 2.0 sono sempre più in affanno. Mamme che si barcamenano tra lavoro e casa, compiti e riunioni. Tra un viaggio di lavoro e un saggio di danza. Spesso sono mamme sole. Tra servizi che non funzionano o troppo cari e aiuti inesistenti, i nonni sono l’unico supporto su cui poter contare. Ammesso che siano in pensione e che non abitino troppo lontano. Per non parlare poi dei sensi di colpa…

In questo quadro di difficoltà la Legge di Bilancio 2019 ha dato il colpo di grazia. E non ha prorogato il contributo per i bonus baby sitting e il bonus asilo nido. Quindi niente più domande per il 2019 e servizi garantiti solo per quest’anno. Mentre gli importi per il bonus terzo figlio (bonus per il nucleo familiare numeroso) e per l’assegno di maternità sono stati aggiornati rispettivamente a 144,42 euro e 346,39 euro. Così come i requisiti per l’accesso.

E le mamme che non lavorano? Fanno i salti mortali per far quadrare i conti di una famiglia, dove uno stipendio solo non basta. Ma dove spesso il secondo stipendio è un vero e proprio lusso. Proprio per le stesse motivazioni per cui essere mamma lavoratrice è così complicato. A volte l’organizzazione dei figli per l’orario lavorativo costa più dello stipendio. E allora meglio stare a casa ed occuparsi di loro! Con buona pace dei propri sogni e aspirazioni.

Già… la casa! Ancora oggi i lavori domestici gravano quasi esclusivamente sulle donne, vanificando in un certo qual modo gli sforzi per eliminare i gap di genere.

Sappiamo bene che le mamme 2.0 non hanno vita facile. Che siate mamme lavoratrici o mamme casalinghe, giovani o più avanti nell’età. Che siate “mamme chioccia” o “mamme moderne”, single o accompagnate da un uomo che vi aiuta (più o meno!). Che siate mamme da “allattamento ad oltranza” o da “biberon subito”. Che siate mamme “in dolce attesa” o mamme che aspettano di accogliere un bambino che viene da lontano.

Qualsiasi tipo di mamme siate, siamo certe che i vostri figli sono la ragione della vostra vita. A dispetto della stanchezza e delle preoccupazioni e delle difficoltà.

A tutte voi, buona Festa della Mamma!

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: asili nido, bonus baby sitter, festa della mamma 2019, festa della mamme, mamme, mamme 2.0

Niente pensione di reversibilità se manca l’assegno divorzile

6 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La pensione di reversibilità spetta all’ex moglie solo se questa è titolare dell’assegno divorzile. Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ci ricorda i requisiti precisi per poterla ottenere (Cass.Civ. Sez. Lav. ord. n. 11129/2019)

A seguito della morte del suo ex marito una donna si rivolge al Tribunale poichè l’ENPAM le aveva negato la pensione di reversibilità del defunto.

La signora, in sede di separazione, aveva ottenuto, oltre all’assegno di mantenimento per i tre figli, anche quello per lei. In sede di divorzio, però, i giudici avevano confermato solo il contributo per i figli.

Ciononostante la donna era assolutamente convinta che fosse rimasto valido il contenuto della sentenza di separazione per quanto riguardava l’assegno in suo favore!

Dello stesso avviso però non sono stati nè il Tribunale nè la Corte d’Appello. La donna non si è data per vinta, e ha deciso di fare ricorso in Cassazione.

Ma la Suprema Corte ha confermato quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio. Alla donna non spetta la pensione di reversibilità dell’ex.

Gli Ermellini hanno quindi ricordato quali sono i requisiti per poterla ottenere. L’articolo 9 della legge sul divorzio infatti chiarisce che la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite divorziato solo se questi è titolare dell’assegno divorzile.

Ciò vuol dire che presupposto necessario è dunque una sentenza che non solo sancisca il divorzio, ma che riconosca al coniuge richiedente la pensione l’assegno di divorzio. E’ sufficiente anche che l’assegno divorzile sia previsto in sede di sentenza di revisione. Ma vi deve essere una previsione esplicita, e che scaturisca da relativa domanda.

Dunque, solo il titolare effettivo dell’assegno di divorzio può richiedere la pensione di reversibilità dell’ex (o quota di essa). Ciò vuol dire che non è sufficiente avere solo i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento.

Inoltre il coniuge richiedente, per poter chiedere la pensione di reversibilità dell’ex, non deve essere convolato a nuove nozze.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, assegno divorzile, nuove nozze, pensione di reversibilità, sentenza di divorzio, titolarità assegno divorzile

Uso della rete: la nuova frontiera dell’educazione

2 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’uso della rete è parte integrante della vita dei nostri figli. Che però non devono essere lasciati soli nella scoperta di uno strumento tanto ricco di opportunità quanto pericoloso. Anzi, secondo il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta i genitori hanno un dovere preciso. Quello di educare e vigilare i figli nel corretto uso della rete.

Una ragazza quattordicenne invia al fidanzatino una sua foto che la ritrae nell’intimità. Lui diffonde l’immagine tra gli amici. Lo scatto diventa di pubblico dominio. Tutti ne parlano. L’ingenua ragazza paga cara la sua leggerezza. La faccenda diventa in breve tempo più grande di lei, tanto da causarle disturbi psicologi come ansia e angoscia.

Ma non è tutto. L’accaduto arriva a conoscenza del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Si apre così un procedimento ai sensi degli art, 333 e 336 c.c..

L’art. 333 del codice civile si intitola “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”. E infatti l’autorità giudiziaria ha ritenuto che la responsabilità dell’accaduto fosse da ricercarsi proprio nei genitori della ragazza. Ecco che allora il Tribunale per i Minorenni ha disposto degli interventi di sostegno per l’intera famiglia. Così ha affidato la ragazza ai Servizi Sociali per un’attività di monitoraggio e supporto psicologico. Ma ha anche affidato i genitori al Consultorio familiare per verificare le capacità educative e di accudimento dei genitori.

La vicenda ha avuto un finale positivo. I genitori della ragazza hanno fatto tesoro del percorso di sostegno, acquistando consapevolezza del loro ruolo di educazione e vigilanza sulla figlia. E anche la ragazza ha avuto giovamento dal percorso psicologico. Considerato tutto questo, quindi, il Tribunale per i Minorenni ha reputato di non dover ulteriormente procedere.

Ma a prescindere da questo è importante comprendere ed analizzare l’orientamento assunto dal Tribunale per i Minorenni nisseno. I Giudici infatti sono partiti dal presupposto che tra i doveri scaturenti dalla responsabilità genitoriale vi sia quello di educare i figli ad un corretto uso della rete. E di assicurarsi che abbiano effettivamente compreso gli insegnamenti.

Ma non solo. I genitori devono anche vigilare sull’uso della rete da parte dei minori, di modo che non rappresentino un pericolo per sé e per altri.

Secondo il Tribunale Nisseno, questo dovere di vigilanza può anche consistere in una vera e propria limitazione qualitativa e quantitativa dell’uso di internet.

Non bisogna però correre a conclusioni affrettate. Questa posizione non deve essere certo interpretata nel senso di una demonizzazione della rete.

E infatti questi doveri che investono i genitori devono trovare un corretto bilanciamento in altri valori. Valori come il rispetto della personalità del minore e delle libertà che gli sono riconosciute sia a livello costituzionale che internazionale.

Si pensi ad esempio a quanto previsto nella Convenzione di New York, che vieta ingerenze in ogni sfera della vita del fanciullo. E che riconosce l’importanza della funzione dei mezzi di comunicazione, tanto da prevedere che gli Stati assicurino ai minori l’accesso alle fonti di informazione nazionale od internazionale (art. 16 e 17 L. 176/1991 di ratifica della Convenzione). Oppure si pensi al diritto di libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.

Secondo il giudice nisseno il dovere di vigilanza dei genitori trova la sua giustificazione nella esigenza di tutela della dignità del minore. Che è un valore che prevale su tutti, ma che comunque deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. E ciò per evitare che il controllo dei genitori degeneri in un ciber stalking o comunque pregiudichi la libertà di espressione del minore.

Fonte: Il Familiarista

Per un approfondimento sul tema leggi anche, dal nostro sito “I cyberbulli colpiscono, e i loro genitori pagano! Clicca qui.

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Mobbing: è il lavoratore a dover provare le vessazioni sul luogo di lavoro

29 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

In caso di mobbing l’onere della prova grava sul lavoratore. Questi dunque deve provare di aver patito un danno, e che lo stesso sia collegato all’ambiente lavorativo (Cass. Sez. Lavoro n. 9664/2019, ordinanza).

Il dipendente di un CAF ha citato in giudizio la società per cui lavorava da lungo tempo. Riteneva infatti di essere stato bersaglio di mobbing dal 1996 al 2012, anno in cui era andato in pensione. Quindi ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali.

I primi due gradi di giudizio, però, gli hanno dato torto. In particolare la Corte di Appello ha escluso che il mobbing si fosse realmente verificato. Infatti dal giudizio non era emersa prova di una protratta e sistematica emarginazione dell’impiegato, mossa da intento persecutorio. Nè quella di un demansionamento.

L’uomo quindi è ricorso in Cassazione, chiedendo che la sentenza d’appello venisse annullata. A suo dire, infatti, la Corte di merito
aveva erroneamente ricostruito le deposizioni di alcuni testimoni. E aveva anche applicato in maniera non corretta le norme relative all’onere della prova.

Ma la Cassazione ha chiarito come, in effetti, nel giudizio d’appello, le dichiarazioni dei testimoni avessero avuto una rilevanza marginale. La decisione scaturiva invece dall’esame di altri elementi, da cui non era emersa alcuna forma di persecuzione o vessazione.

Sull’errata applicazione delle norme sull’onere della prova, invece, gli Ermellini hanno fatto richiamo a precedenti pronunce. In particolare la Cassazione ha chiarito che il mobbing si configura in presenza di ripetute condotte da parte del datore di lavoro, connotate da intento persecutorio. E che è il lavoratore a dover provare il danno causato da queste condotte, così come il nesso tra il danno e l’ambiente lavorativo ( Cass. 06/08/2014 n. 17698 21/05/2018 n. 12437) .

E in questo caso, a detta della Suprema Corte, mancava proprio la prova delle condotte “stressogene” del datore di lavoro, così come quelle del demansionamento.

Quindi la Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente. Niente risarcimento per lui, che anzi ora deve pagare anche le spese di giudizio.

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Sì al diritto di visita dei nonni, anche dopo l’adozione del nipote.

18 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo 1 commento

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che i nonni hanno diritto a mantenere relazioni significative con il nipote, anche se questo è stato adottato da un’altra famiglia. (CEDU, sez. III, caso Bogonosovy c. Russia, 5 marzo 2019)

L’adozione del minore da parte di terzi, di regola, comporta la cessazione dei legami con la famiglia d’origine. Tuttavia, nel caso in cui i nonni facciano espressa richiesta di mantenere il vincolo affettivo con il nipote, lo Stato deve adottare adeguate misure in tal senso e garantire loro il diritto di visita. E’ quanto stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La vicenda riguarda una bambina russa che, a seguito della morte della madre, era stata adottata. La coppia adottiva aveva tempestivamente interrotto i legami con i nonni della piccola, generando in essi un non indifferente stato di preoccupazione.

A nulla portarono le richieste di rimozione degli ostacoli al diritto di visita o, addirittura, di annullamento della sentenza di adozione. Questo ha spinto il nonno -nel frattempo rimasto vedovo- desideroso di mantenere un rapporto con la nipotina, a rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

Una precisazione è, pur tuttavia, doverosa.

La legge russa, di base, prevede e riconosce ai nonni il diritto di visita (seppur precluda a questi ultimi l’adozione dei nipoti). Invero, nel caso di specie, lo Stato negò alla coppia di anziani la possibilità di mantenere un legame affettivo con la piccola perché la sentenza di adozione definitiva non disciplinava tale profilo.

In buona sostanza, la legge russa, pur riconoscendo il diritto di visita dei nonni, non dice nulla circa l’iter da seguire per garantire la relazione “nonno-nipote”, nel caso in cui la sentenza di adozione ometta di regolamentare questo aspetto.

Il caso venne, quindi, portato all’attenzione della CEDU. Questa riscontrava, nell’operato dei giudici nazionali, una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ad avviso dei giudici della Corte, le Corti interne, avrebbero dovuto valutare la richiesta della coppia di mantenere una relazione “post-adozione” e regolare adeguatamente il diritto di visita.

Infatti, il rapporto “nonno-nipote” rientra nel concetto di vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, qualora vi siano legami familiari sufficientemente stretti tra loro. Queste figure contribuiscono indiscutibilmente allo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da dare vita ad un legame forte ed indissolubile.

Non è necessaria la sussistenza di una convivenza. Anche i contatti frequenti sono sufficienti a creare relazioni significative tanto da far rientrare questo tipo di rapporti nella predetta categoria (“vita familiare”).

Nel caso in esame, il nonno si era preso cura della bambina per cinque anni, durante l’intera malattia della madre fino al trasferimento presso i genitori adottivi.

In conclusione, questa arbitraria applicazione della legge, secondo la Corte, configura una lesione alla serenità familiare della piccola.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adozione, CEDU, diritto di visita, genitori, legami, nipoti, nonni, pronuncia, Russia, vincoli affettivi

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