Rimborso secondo equità delle spese sostenute da un solo genitore per il mantenimento del figlio, «il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità […]» Cass. civ. ord. 13 giugno 2022 n. 19009.
Il caso
Un uomo veniva condannato dal Tribunale al rimborso delle spese di mantenimento in favore della
figlia.
Tale decisione veniva confermata in grado di appello. L’uomo, però, non ritenendo giusta la stessa ricorreva in Cassazione contestando la decisione del giudice che aveva liquidato, in via equitativa, la
prestazione oggetto del rimborso, senza che la madre avesse fornito la prova degli esborsi sostenuti.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini ritengono però infondata la doglianza del padre.
Ed invero, affermano i giudici di legittimità che «in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale» (Cass n. 16657/2014).
Peraltro la Corte di Cassazione sottolinea che l’obbligo di mantenere il figlio decorre dalla nascita dello stesso. Conseguentemente, il genitore, in virtù dell’acquisizione di tale status è obbligato a corrispondere nei confronti dell’altro, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, la propria quota. Ciò sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.
Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo potrà essere determinato esclusivamente facendo riferimento alle risultanze processuali, ed in particolare agli asborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore.
Sicché qualora non fosse possibile determinare l’esatto ammontare dell’importo dovuto, il giudice potrà applicare il criterio equitativo.
Per tali ragioni La Suprema Corte, ritenendo conforme ai principi dalla stessa elaborati la decisione dei giudici di merito, rigetta il ricorso del padre.
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